Diritto Privato Europeo Clausole contrattuali vessatorie (Traccia della lezione) prof. Angelo Venchiarutti
Contrattazione di «massa»: Operatore economico/professionale predispone modelli contrattuali uniformi che, senza negoziazione, sottopone all accettazione del consumatore; Consumatore può semplicemente aderire, accentando in blocco il regolamento contrattuale, senza modifiche etc. Ragioni Stipulare una serie indefinita di rapporti contrattuali uniformi, con notevole risparmio etc. Asimmetria economica, informativa e normativa assetto del contratto più vantaggioso per l operatore economico/professionale; trasferimento in capo consumatore di rischi, oneri, etc.; clausole vessatorie etc. Diritto privato europeo 2
Direttiva 93/13/CEE, 5 aprile 1993, concernente le clausole contrattuali abusive nei contratti stipulati con i consumatori, Diversità delle disciplina nazionali (2 e 3 considerando); Sviluppo di un clima di fiducia fra i consumatori rispetto alle operazioni transfrontaliere (5 considerando) Facilitazione delle attività commerciali (7 considerando); Testo frutto di compromessi tra le tradizioni giuridiche dei diversi Stati membri: iter protrattosi per più di 20 anni: Influenza del modello tedesco, sotto il profilo dei contenuto, e francese (anzitutto per la terminologia adottata) sul legislatore comunitario Ignorato modello italiano: artt. 1341 e 1342 c.c.); (cfr. Cause riunite C-240-C-244/98 Océano Grupo Editorial SA); Diritto privato europeo 3
Testo adottato all unanimità dal Consiglio, frutto di delicati compromessi tra le tradizioni giuridiche dei diversi Stati membri; forte influenza del modello tedesco (sotto il profilo dei contenuto) e francese, anche per la terminologia adottata; sul legislatore comunitario; ignorato il modello italiano: artt. 1341 e 1342 c.c.) (cfr. Cause riunite C-240-C-244/98 Océano Grupo Editorial SA); In Italia, direttiva attuata con : L. n. 52/1996, Legge comunitaria del 1994, art. 25: introduzione nel Cod. civ. del Capo XIV-bis Dei contratti del consumatore: artt. 1469 bis 1469 sexies; ora D. Lgs. 6 ottobre 2005, n. 206: Codice del Consumo, Artt. 33-38 Diritto privato europeo 4
Clausole contrattuali vessatorie Campo di applicazione (art. 1, 1 co. dir. 93/13) La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore (Iniziale trasposizione nell ordinamento. italiano non è stata ritenuta perfettamente conforme alla direttiva; a seguito della procedura d infrazione promossa dalla Commissione, dal 1 co. dell articolo 1469-bis del Cod. civile sono state soppressele parole che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi ; Formulazione originaria avrebbe potuto far ritenere che fossero esclusi dalla tutela i contratti conclusi tra un consumatore e un professionista non aventi per oggetto la cessione di beni o la prestazione di un servizio: ad es.: contratto di garanzia); Diritto privato europeo 5
Clausole contrattuali vessatorie Definizioni Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori Art. 2, dir. 93/13 a) «clausole abusive»: le clausole di un contratto quali sono definite all'articolo 3; Nell ord.to italiano il termine abusivo è stato sostituito con vessatorio (art. 1469 bis c.c e ora art. 33 Cod. cons.) b) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale; c) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata. Diritto privato europeo 6
Carattere «abusivo» della clausola (art. 3) «1.Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». disequilibrio significativo : sinonimo di grave, eccessivo? «il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende»(art. 4.1) «La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile» (cfr. art. 4.2) Diritto privato europeo 7
ii) contrarietà alla buona fede oggettiva (o soggettiva?): correttezza lealtà del comportamento; iii) carattere contrario alla buona fede: si aggiunge al disequilibrio? 2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto; 3. L'allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive. ALLEGATO CLAUSOLE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 1. Elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere dichiarate abusive (Causa C-478/99, Commissione c. Svezia (2002); Diritto privato europeo 8
Clausole contrattuali vessatorie Modello (di trasposizione) italiano: ripartizione della clausole in più liste: a) alcune clausole sono considerate abusive tout court anche se oggetto di una negoziazione: art. 36, co. 2, Cod. cons; b) alcune clausole si presumono abusive fino a prova contraria: art. 33, co. 2, Cod. cons.; c) quelle suscettibili di essere dichiarate «abusive/vessatorie» : art. 34, Cod. cons. Diritto privato europeo 9
Clausole contrattuali vessatorie «Chiarezza e comprensibilità» (art. 5) Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. Nessun modello di riferimento per valutare se la clausola risponde alle caratteristiche richieste; Consumatore medio o consumatore ragionevole? Considerazione delle circostanze concrete di conclusione del contratto? Esigenze: congiunte o disgiunte? Conseguenze della mancanza di chiarezza e comprensibilità) art. 5 dir.: interpretate nel dubbio a favore del consumatore; art. 4.2. dir.: clausole possono essere ritenute abusive; Diritto privato europeo 10
Conseguenze accertamento carattere abusivo: «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive» (art. 6 dir.); In Italia: art. 36 Cod. cons. Nullità di protezione «Le clausole considerate vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.» Diritto privato europeo 11
Tutela preventiva art. 7.1: «Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori»; In Italia, art. 37 cod. cons. - Azione inibitoria: «..» art. 37-bis cod. cons. -Tutela ammnistrativa contro le clausole vessatorie: «...» Diritto privato europeo 12
Direttiva armonizzazione «minima» art. 8 «Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore»; Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori : Art 8 bis 1. Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all articolo 8, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni: estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive. Diritto privato europeo 13
Clausole contrattuali abusive Relazione art. 9: «Entro cinque anni dalla data di cui all articolo 10, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull applicazione della presente direttiva». La Commissione ha creato strumento per verificare l applicazione della direttiva negli Stati membri: progetto "Clab" (clausole abusive) è stato avviato dalla Commissione al fine di creare uno strumento di controllo dell applicazione pratica della direttiva con l istituzione di una base di dati che riunisse la "giurisprudenza nazionale" relativa alle clausole abusive (http://europa.eu.int/clab/index.htm). Diritto privato europeo 14