Diritto Privato Europeo

Documenti analoghi
INDICE SOMMARIO. Prefazione...

IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI

VESSATORIETA E TRASPARENZA NEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

E-BOOK SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO ELETTRONICO E SUI CONTRATTI A DISTANZA. IL REGIME SPECIALE DELL IVA PER L E-COMMERCE DI SERVIZI.

POLITICA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ORIENTAMENTI SULL ELENCO MINIMO DI SERVIZI O MECCANISMI ABE/GL/2015/ Orientamenti

considerando ( ) che ( ) sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; ( )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Attuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano

7. Ravvicinamento del diritto civile e commerciale degli Stati membri

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

16 aprile giudice dott. Cersosimo - Del Bianco (avv. Amoruso) c. La Fiduciaria (avv. Casali)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Dott. Marco PIEMONTE

Il credito al consumo

FABRIZIO DI MARZIO CONTRATTO ILLECITO E DISCIPLINA DEL MERCATO

Circolare N.156 del 8 Novembre 2012

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

LA GARANZIA PER VIZI NELLA VENDITA

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ DI TRENTO A/A PROF. AVV. ROBERTO CECCON

Modelli di costituzione: costituzioni ottocentesche e costituzioni moderne.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012

L impatto delle Direttive europee 2011/24/UE e 2013/55/UE sull esercizio libero professionale infermieristico in Italia

IL COMMERCIO ELETTRONICO

DECISIONI (2014/737/UE)

DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Patologie genetiche del contratto cause: difetti attinenti l'atto difetti attinenti la formazione e l'espressione della volontà dei contraenti

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

ECOMMERCE DAY - BARI. Fare ecommerce di successo senza litigare con i consumatori e le associazioni di tutela.

CORTE DI GIUSTIZIA UE, , Banif Plus Bank, C-472/11

L AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ED OGGETTIVO

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA DIRETTIVA 93/13/CEE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZACCARIA, AMICI, D ANTONA, FERRARI, GIOVANELLI, NACCARATO

PARLAMENTO EUROPEO PROGETTO DI PARERE. Commissione giuridica PROVVISORIO 2004/0097(COD) della commissione giuridica

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

Tabella delle concordanze: avamprogetto LPD/ riforma del Consiglio d Europa / riforma dell Unione europea

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Corso di Diritto della Navigazione A.a

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

La responsabilità solidale negli appalti aspetti fiscali. I requisiti oggettivi e soggettivi a cura di Piergiorgio Mondini, 19 aprile 2013

Accordo del 21 giugno 1999

Relazione tecnico-normativa

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME

P. Centore & Associati Genova Milano Roma

REGOLAMENTO EMITTENTI MODALITA E TERMINI DEL CONTROLLO SULL INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI (ART.

Angelo BADANO Funzionario del Settore Affari Generali (Staff Appalti e Contratti)

INDICE-SOMMARIO. INTRODUZIONE di Astolfo Di Amato

L Unione europea e il diritto internazionale

REGOLAMENTO (UE) N. 1375/2013 DELLA COMMISSIONE

Nome modulo: ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1255/2014 DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Diritti dei cittadini e dei consumatori

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Diritto del Lavoro. Fonti del diritto del lavoro

Rischi connessi all uso di Macchine e Attrezzature di lavoro

INDICE. INTRODUZIONE pag.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

OBBLIGHI PRECONTRATTUALI DI INFORMAZIONE E TUTELA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.

INDICE SOMMARIO. pag. Elenco delle principali abbreviazioni...

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

2. PATTI PARASOCIALI 1

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. che modifica la decisione 2009/831/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

R E G I O N E L A Z I O

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 100,

EBA/GL/2015/ Orientamenti

Ministero dello Sviluppo Economico

I CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE

Parte 1. Luisa Biazzi

INDICE SOMMARIO. 12. Contratti telematici in senso ampio e contratti telematici in senso stretto:ladiversaincidenzadell assettomateriale...

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Le fonti del diritto del lavoro. Monica McBritton Marzo 2016

INDICE PREMESSA INTRODUZIONE NORMATIVA NAZIONALE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

ALLEGATO A - SISTEMA DISCIPLINARE

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO AL 31/12/2014. redatta ai sensi e per gli effetti dell art. 14 del D. Lgs 27 gennaio 2010 nr. 39 e dell art 2429 c.c.

Primo periodo ( )

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 9/2014. del 14 marzo 2014

ISTRUZIONI ORIGINALI E TRADUZIONI

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web:

Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3)

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

D.M. 14/01/2008, Il Regolamento(UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione(cpr)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Istituto di Istruzione Superiore. PROF. Giovanna Grimaldi

LEGENDA. TUF Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF

Transcript:

Diritto Privato Europeo Clausole contrattuali vessatorie (Traccia della lezione) prof. Angelo Venchiarutti

Contrattazione di «massa»: Operatore economico/professionale predispone modelli contrattuali uniformi che, senza negoziazione, sottopone all accettazione del consumatore; Consumatore può semplicemente aderire, accentando in blocco il regolamento contrattuale, senza modifiche etc. Ragioni Stipulare una serie indefinita di rapporti contrattuali uniformi, con notevole risparmio etc. Asimmetria economica, informativa e normativa assetto del contratto più vantaggioso per l operatore economico/professionale; trasferimento in capo consumatore di rischi, oneri, etc.; clausole vessatorie etc. Diritto privato europeo 2

Direttiva 93/13/CEE, 5 aprile 1993, concernente le clausole contrattuali abusive nei contratti stipulati con i consumatori, Diversità delle disciplina nazionali (2 e 3 considerando); Sviluppo di un clima di fiducia fra i consumatori rispetto alle operazioni transfrontaliere (5 considerando) Facilitazione delle attività commerciali (7 considerando); Testo frutto di compromessi tra le tradizioni giuridiche dei diversi Stati membri: iter protrattosi per più di 20 anni: Influenza del modello tedesco, sotto il profilo dei contenuto, e francese (anzitutto per la terminologia adottata) sul legislatore comunitario Ignorato modello italiano: artt. 1341 e 1342 c.c.); (cfr. Cause riunite C-240-C-244/98 Océano Grupo Editorial SA); Diritto privato europeo 3

Testo adottato all unanimità dal Consiglio, frutto di delicati compromessi tra le tradizioni giuridiche dei diversi Stati membri; forte influenza del modello tedesco (sotto il profilo dei contenuto) e francese, anche per la terminologia adottata; sul legislatore comunitario; ignorato il modello italiano: artt. 1341 e 1342 c.c.) (cfr. Cause riunite C-240-C-244/98 Océano Grupo Editorial SA); In Italia, direttiva attuata con : L. n. 52/1996, Legge comunitaria del 1994, art. 25: introduzione nel Cod. civ. del Capo XIV-bis Dei contratti del consumatore: artt. 1469 bis 1469 sexies; ora D. Lgs. 6 ottobre 2005, n. 206: Codice del Consumo, Artt. 33-38 Diritto privato europeo 4

Clausole contrattuali vessatorie Campo di applicazione (art. 1, 1 co. dir. 93/13) La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore (Iniziale trasposizione nell ordinamento. italiano non è stata ritenuta perfettamente conforme alla direttiva; a seguito della procedura d infrazione promossa dalla Commissione, dal 1 co. dell articolo 1469-bis del Cod. civile sono state soppressele parole che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi ; Formulazione originaria avrebbe potuto far ritenere che fossero esclusi dalla tutela i contratti conclusi tra un consumatore e un professionista non aventi per oggetto la cessione di beni o la prestazione di un servizio: ad es.: contratto di garanzia); Diritto privato europeo 5

Clausole contrattuali vessatorie Definizioni Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori Art. 2, dir. 93/13 a) «clausole abusive»: le clausole di un contratto quali sono definite all'articolo 3; Nell ord.to italiano il termine abusivo è stato sostituito con vessatorio (art. 1469 bis c.c e ora art. 33 Cod. cons.) b) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale; c) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata. Diritto privato europeo 6

Carattere «abusivo» della clausola (art. 3) «1.Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». disequilibrio significativo : sinonimo di grave, eccessivo? «il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende»(art. 4.1) «La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile» (cfr. art. 4.2) Diritto privato europeo 7

ii) contrarietà alla buona fede oggettiva (o soggettiva?): correttezza lealtà del comportamento; iii) carattere contrario alla buona fede: si aggiunge al disequilibrio? 2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto; 3. L'allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive. ALLEGATO CLAUSOLE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 1. Elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere dichiarate abusive (Causa C-478/99, Commissione c. Svezia (2002); Diritto privato europeo 8

Clausole contrattuali vessatorie Modello (di trasposizione) italiano: ripartizione della clausole in più liste: a) alcune clausole sono considerate abusive tout court anche se oggetto di una negoziazione: art. 36, co. 2, Cod. cons; b) alcune clausole si presumono abusive fino a prova contraria: art. 33, co. 2, Cod. cons.; c) quelle suscettibili di essere dichiarate «abusive/vessatorie» : art. 34, Cod. cons. Diritto privato europeo 9

Clausole contrattuali vessatorie «Chiarezza e comprensibilità» (art. 5) Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. Nessun modello di riferimento per valutare se la clausola risponde alle caratteristiche richieste; Consumatore medio o consumatore ragionevole? Considerazione delle circostanze concrete di conclusione del contratto? Esigenze: congiunte o disgiunte? Conseguenze della mancanza di chiarezza e comprensibilità) art. 5 dir.: interpretate nel dubbio a favore del consumatore; art. 4.2. dir.: clausole possono essere ritenute abusive; Diritto privato europeo 10

Conseguenze accertamento carattere abusivo: «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive» (art. 6 dir.); In Italia: art. 36 Cod. cons. Nullità di protezione «Le clausole considerate vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.» Diritto privato europeo 11

Tutela preventiva art. 7.1: «Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori»; In Italia, art. 37 cod. cons. - Azione inibitoria: «..» art. 37-bis cod. cons. -Tutela ammnistrativa contro le clausole vessatorie: «...» Diritto privato europeo 12

Direttiva armonizzazione «minima» art. 8 «Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore»; Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori : Art 8 bis 1. Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all articolo 8, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni: estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive. Diritto privato europeo 13

Clausole contrattuali abusive Relazione art. 9: «Entro cinque anni dalla data di cui all articolo 10, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull applicazione della presente direttiva». La Commissione ha creato strumento per verificare l applicazione della direttiva negli Stati membri: progetto "Clab" (clausole abusive) è stato avviato dalla Commissione al fine di creare uno strumento di controllo dell applicazione pratica della direttiva con l istituzione di una base di dati che riunisse la "giurisprudenza nazionale" relativa alle clausole abusive (http://europa.eu.int/clab/index.htm). Diritto privato europeo 14