COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PARMA Via C.Rondani n.7 Tel.0521/289222 Fax.0521/281140 Email:sede@collegio.geometri.pr.it Formulario per la richiesta di liquidazione della specifica (si prega di compilare a macchina o a stampatello) Tecnico richiedente.n iscrizione all'albo indirizzo studio Tel. Fax Cellulare E-mail Committente indirizzo residenza luogo ove si è svolta la prestazione Tel Cellulare 1) Motivo per il quale si chiede la liquidazione della parcella. 2) Esistono contestazioni sull onorario? in caso affermativo specificare quali 3) Esistono contestazioni sulle prestazioni svolte? in caso affermativo specificare quali Il Sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, dichiara: di avere ricevuto regolare incarico verbale e/o scritto in data per svolgere le prestazioni elencate nella parcella; che quanto esposto nella parcella, oggetto di liquidazione, corrisponde alle prestazioni necessarie al fine di espletare l incarico ricevuto; che la documentazione allegata è completa ed idonea per individuare tutte le prestazioni effettivamente svolte; conferma inoltre: di aver preso visione e conoscere quanto riportato dalla TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL GEOMETRA ( legge n.144 del 02 marzo 1949 sue integrazioni, modifiche ed aggiornamenti), con particolare riguardo agli articoli relativi all oggetto, alla circoscrizione, all obbligatorietà e alla liquidazione delle specifiche; di essere consapevole che, qualora si riscontrassero comunicazioni non veritiere, queste saranno segnalate alla Commissione Deontologica, la quale procederà alle verifiche del caso.
Di seguito si riportano gli articoli dall 1 al 6 della TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL GEOMETRA Capo 1 - Norme generali Art. 1. Oggetto della tariffa. - La tariffa determina gli onorari spettanti al geometra per le prestazioni professionali stragiudiziali, e si applica alle operazioni ordinarie indicate dagli artt. 16 e 24 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra), per l attuazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395. Nei casi previsti dall'art. 21 del regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, e non contemplati nella presente tariffa, si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse. Art. 2. Circoscrizione. - Il geometra è tenuto ad applicare la presente tariffa vigente ed è soggetto, per quanto concerne l applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera. Art. 3. Obbligatorietà. - L applicazione della tariffa è obbligatoria per tutti i geometri, salvo particolari accordi riferentesi a prestazioni di carattere continuativo. I compensi di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché alla quota parte di prestazioni ancora da eseguire. I compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili. Art. 4. Liquidazione delle specifiche. - È facoltà del geometra e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione, ed occorrendo dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione e al controllo della specifica. Art. 5. La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal presidente del Collegio, il quale può entrare anche nel merito della entità del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell'elaborato, e può valersi altresì dell'opera di una Commissione nominata dal Consiglio del Collegio. Il presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione. Art. 6. - Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche è dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 3% dell'onorario liquidato, con un minimo pari all'onorario vigente per una vacazione ordinaria del geometra di cui all art. 32 della tariffa ed un massimo pari a venti volte il contributo minimo, oltre al rimborso delle spese. Quando la richiesta è fatta dall'autorità giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio. Estratto da GEOMETRI, TARIFFA E NORMATIVA edizioni di Legislazione Tecnica (10/2003) I - Azioni del professionista 1. Azione per il pagamento 1.1 Qualora il cliente non paghi l onorario richiesto, il professionista può chiedere al giudice, ai sensi dell art. 633, 1 comma, n.3 C.p.c., la pronuncia della ingiunzione di pagamento. Questa domanda, ai sensi dell art. 636, 1 comma, C.p.c., deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e delle prestazioni, corredata dall eventuale parere del Consiglio dell ordine o del collegio al cui albo il professionista è iscritto ( il parere è eventuale perché non occorre se l importo della parcella è stato determinato in base a tariffa professionale obbligatoria ). 1.2 Ma la parcella costituisce solo una dichiarazione unilaterale del professionista [ ed il parere dell organo professionale non rappresenta altro che un formale controllo della corrispondenza delle voci indicate in parcella con la tariffa professionale ] necessaria ai fini dell emissione del decreto ingiuntivo; e non dà perciò luogo ad alcuna presunzione di verità circa l effettiva esecuzione delle attività professionali che vi sono indicate ed il tempo in cui esse sono state svolte. 1.3 Il Consiglio dell ordine ( o del collegio ) può dare il proprio parere anche per le eventuali deroghe alla stessa tariffa professionale per prestazioni speciali; ma non é tenuto né può svolgere altre indagini sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dalle parti nei singoli casi e sul loro esatto adempimento.
1.4 Pertanto qualora sorga, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, contestazione sull importo dell onorario richiesto, la parcella e l eventuale parere dell organo professionale non sono più sufficienti ed incombe al professionista l onere di provare il conferimento dell incarico e l effettivo svolgimento delle relative prestazioni. Con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere, come base del calcolo per la determinazione del compenso, le esposizioni della parcella di cui il cliente contesti sia le prestazioni effettivamente eseguite e sia la misura degli importi. 1.5 Nei casi suddetti il professionista ha anche l onere di provare, ove del caso, che le prestazioni svolte rientrano nell ambito di quelle che sono di competenza dei professionisti iscritti all albo al quale egli appartiene. 1.6 omissis MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REVISIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI (onorari e spese). 1) N. 3 copie della specifica che può essere presentata sottoforma di nota pro-forma o fattura su carta intestata del tecnico; 2) Relazione esplicativa delle prestazioni svolte con allegato elenco della documentazione fornita da timbrare per ricevuta dalla segreteria; 3) Copia degli elaborati relativi alle prestazioni, la documentazione relativa ad ogni singola prestazione esposta nella nota dovrà essere contenuta in apposita carpetta numerata come da elenco allegato di cui sopra. 4) Nel caso di prestazioni relative agli artt. 57 58, la carpetta dovrà essere suddivisa in sottocartelle in base alle singole prestazioni parziali indicate alla tabella I 2 della tariffa. 5) Tutta la documentazione presentata sarà restituita al momento del ritiro della specifica liquidata. 6. Tutti i documenti inerenti alle prestazioni svolte dovranno riportare l'intestazione del destinatario, indicazione del lavoro commesso e data di riferimento. 7. Nella redazione delle specifiche dovranno essere indicali, per singola prestazione, gli articoli di tariffa corrispondenti, ubicazione e descrizione dell opera svolta. N. B. La verifica e il parere di congruità degli onorari esposti sarà effettuata sulla documentazione allegata e non saranno accettate integrazioni dì ulteriore documentazione a giustificazione degli onorari esposti. DIRITTI DI LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE PER L OPINAMENTO DELLE SPECIFICHE L ammontare delle spese da sostenere per l opinamento delle specifiche (vedi art.6 della Tariffa) è così individuato: Contributo di liquidazione in ragione del 3% dell onorario liquidato; (minimo. 44,93.= massimo. 898,64.=) Rimborso spese relative in ragione dell 1% dell onorario liquidato. (minimo. 1,03.= massimo. 51,65.=)
ELENCO ALLEGATI CONSEGNATI a) l) b) m) c) n) d) o) e) p) f) q) g) r) h) s) i) t) j) u) INFORMATIVA ART.10 Legge 675/96 Autorizzo al fine della presente procedura, al trattamento dei miei dati personali conformemente agli obblighi di cui alla legge 675/96. I dati non saranno divulgati. Il tecnico (timbro e firma) RITIRO DOCUMENTI E PARCELLA II Collega, al momento del ritiro dei documenti, si impegna a conservare tutta la documentazione di cui sopra e altresì si impegna a riproporla in caso di semplice richiesta da parte del Collegio, per i termini richiesti dalla legge. Il tecnico (timbro e firma)
N O T E RISERVATO ALLA COMMISSIONE RISERVATO AL PRESIDENTE..