Circolare Informativa n. 2/2013



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Dr. Carmelo Grillo Dottore commercialista Revisore contabile Dr. Santi Grillo Consulente del lavoro - Dottore commercialista Revisore contabile Circolare Informativa n. 2/2013 Olivarella, 14.01.2013 Ai Gentili Clienti, loro sede OGGETTO: deducibilità fiscale delle spese delle autovetture dopo le novità della Legge di stabilità 2013. Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che nel corso del 2012, il legislatore, al fine di aumentare il gettito nelle casse dell erario, è intervenuto prepotentemente sulla deducibilità delle spese relative alle autovetture possedute da imprese e professionisti attraverso due strumenti normativi. Ci si riferisce, in particolare: i) alla legge di riforma del mercato del lavoro; ii) alla legge di stabilità 2013. In estrema sintesi, è accaduto che la legge di stabilità per l anno 2013 (L. n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata in Gazzetta il 29 dicembre scorso), ha ristretto, a distanza di pochi mesi dall intervento previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro, la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, che non sono esclusivamente strumentali per l esercizio dell attività propria dell impresa o che non sono adibiti ad uso pubblico. Nello specifico, all interno dell art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR, come modificato dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro) le parole nella misura del 27,5 per cento sono sostituite dalle seguenti nella misura del 20 per cento. In buona sostanza, quindi, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per i veicoli delle imprese e per i professionisti si ridurrà la deduzione fiscale delle spese riconducibili ai veicoli aziendali (carburanti, bollo, assicurazione e spese di manutenzione): deduzione che passerà dal 40% (percentuale che troverà ancora applicazione per l ultima volta alle spese sostenute nel 2012 e quindi a valere su UNICO 2013) al 20%. Nulla cambia, invece, per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta. Infatti, per tale tipologia di veicoli, la legge di stabilità non prevede ulteriori restrizioni rispetto a quelle già operate dalla riforma Fornero. Nulla cambia, infine, per le auto di agenti e rappresentanti di commercio che resta confermata nella deducibilità all 80% per i veicoli utilizzati da tali soggetti. Qualora le auto siano destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell attività propria d impresa (ad esempio, taxi), restano interamente deducibili, non essendo prevista alcuna modifica all art. 164, comma 1 lett. a) del TUIR.

Contribuenti minimi Le modifiche alla percentuale di deducibilità relativa alle auto aziendali e dei professionisti, operata dalla legge di stabilità 2013, non incide sui soggetti cosiddetti nuovi minimi. Tali soggetti, infatti, oltre a determinare il reddito sulla base del principio di cassa, non applicano le norme del TUIR che prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi. Sulla base di quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008 n. 7 (paragrafo 5.1), ancorchè con riferimento al vecchio regime di cui all art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007, le spese sostenute dai contribuenti minimi relative a beni a deducibilità limitata quali, appunto, gli autoveicoli di cui all art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR rilevano, per cassa, nella misura del 50% del relativo corrispettivo, a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità. Analoga limitazione si applica ai canoni di leasing corrisposti per ottenere la disponibilità dei beni ad uso promiscuo. Tanto premesso, atteso che le modalità di determinazione del reddito d impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva non sono mutate, si ritiene che i chiarimenti resi sul punto dall Amministrazione finanziaria fino al 2011 conservino la propria validità anche con riferimento ai cosiddetti nuovi minimi, vale a dire i soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui al DL 98/2011. Pertanto, le auto di imprenditori e professionisti nuovi minimi si ritiene possano fruire di una disciplina fiscale di favore: possono, infatti, continuare, anche nel 2013, a dedurre il 50% dei costi, non trovando applicazione, con riferimento a tali soggetti, la percentuale di deducibilità 20% introdotta dalla legge di stabilità 2013 nel TUIR. Resta fermo che la deducibilità in misura pari al 50% si applica anche con riferimento alle spese inerenti l auto utilizzata dal contribuente minimo, quali carburanti, lubrificanti, spese di manutenzione, assicurazione ecc.. Nuove iniziative produttive Nel regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 della L. 388/2000, invece, trovano applicazione gli ordinari criteri di competenza per gli imprenditori e di cassa per i lavoratori autonomi e il reddito è determinato secondo le ordinarie regole previste dal TUIR. Di conseguenza, dal 2013, tali soggetti possono dedurre le spese per l acquisto di veicoli a motore soltanto nel limite del 20% (introdotto dalla legge di stabilità 2013), se si tratta di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all attività) oppure di veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo). Deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto. L art. 164 del TUIR statuisce un limite generale per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto aziendali, pari alle percentuali sopra esposte. In linea generale, per i veicoli aziendali diversi da quelli strumentali all attività propria d impresa o arti e professioni, occorre rispettare le suddette percentuali in tutte le seguenti circostanze: ammortamento del costo di acquisto; canoni di leasing; spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio; altre spese e componenti negativi. Limite massimo di riconoscimento fiscale per imprese e prfessionisti Sotto il profilo strettamente fiscale, è previsto, altresì, un tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo di acquisto sostenuto (art. 164 co. 1 lett. b) deltuir) che non è stato modificato dalle disposizioni contenute sia nella Legge di riforma del lavoro che nella legge di stabilità per il 2013.

Per quanto concerne i titolari di reddito d impresa e di lavoro autonomo, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della parte di costo, compresa l IVA indetraibile, che eccede: Euro 18.075,99 per autovetture e autocaravan; Euro 4.131,66 per i motocicli; Euro 2.065,83 per i ciclomotori. Occorre osservare, inoltre, come tali limiti operino congiuntamente con la nuova limitazione percentuale del 20%. Pertanto, il costo massimo fiscalmente deducibile sarà pari a quanto riportato nella seguente tabella di riepilogo. i ( 20%) MEZZI DI COSTO MASSIMO FISCALE RICONOSCIUTO Autovetture Euro 18.075,99 Euro 3.651,20 Autocaravan Euro 18.075,99 Euro 3.651,20 Motocicli Euro 4.131,66 Euro 826,33 Ciclomotori Euro 2.065,83 Euro 413,17 COSTO MASSIMO FISCALMENTE DEDUCIBILE (20%) Nel caso in cui il costo d acquisto sia inferiore all ammontare massimo fiscalmente riconosciuto, la percentuale di deducibilità del 20% si applica sull intero costo sostenuto; diversamente, qualora il predetto limite venga superato, occorre prendere a riferimento per il calcolo della deducibilità il tetto massimo fiscalmente riconosciuto. Limite massimo di riconoscimento fiscale per agenti e rappresentanti di commercio. Come già anticipato, non subisce alcuna modifica la percentuale agevolata dideducibilità dei costi relativi ai mezzi impiegati dagli agenti e rappresentanti di commercio, che, anche a seguito della novellata disciplina, continueranno a dedurli nella misura dell 80%. Sotto il profilo strettamente fiscale, è previsto, anche per gli agenti e rappresentanti di commercio un tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo di acquisto sostenuto (art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR) anch esso non modificato dalle disposizioni contenute sia nella Legge di riforma del lavoro che nella legge di stabilità per il 2013. In buona sostanza, per quanto concerne gli agenti e i rappresentanti di commercio, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della parte di costo, compresa l IVA indetraibile, che eccede: Euro 25.822,84per autovetture e autocaravan; Euro 4.131,66 per i motocicli; Euro 2.065,83 per i ciclomotori. ( 8 MEZZI DI COSTO MASSIMO FISCALE RICONOSCIUTO COSTO MASSIMO FISCALMENTE DEDUCIBILE (80%) Autovetture Euro 25.822,84 Euro 20.658,27 Autocaravan Euro 25.822,84 Euro 20.658,27 Motocicli Euro 4.131,66 Euro 3.305,39 Ciclomotori Euro 2.065,83 Euro 1.652,66 ) Deducibilità dei canoni di locazione e noleggio L art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR prevede anche un limite per l ammontare dei costi di locazione e di noleggio. Con riferimento alla deducibilità dei canoni relativi alla locazione e al noleggio, l art. 164 del TUIR ha fissato specifici importi massimi

fiscalmente riconosciuti, fermo restando il nuovo limite percentuale introdotto del 20%. Non sono deducibili i costi di locazione e di noleggio che eccedono: Euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan; Euro 774,69 per i motocicli; Euro 413,17 per i ciclomotori. Oltre ai suddetti importi massimi fiscalmente riconosciuti, occorre rispettare il limite generale di deducibilità pari al 20%, nel senso che i predetti limiti devono operare congiuntamente con la nuova limitazione percentuale del 20%. Pertanto, il costo massimo fiscalmente deducibile risulterà essere quello esposto nella seguente tabella. Mezzi di MEZZI DI I DI COSTO MASSIMO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E NOLEGGIOOSTO MASSIMO COSTO MASSIMO FISCALMENTE DEDUCIBILE DEI CANONI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO (20%)STO Autovetture Euro 3.615,20 Euro 723,04 Autocaravan Euro 3.615,20 Euro 723,04 motocicli Euro 774,69 Euro 154,94 Ciclomotori Euro 413,69 Euro 82,74 Il costo massimo fiscalmente riconosciuto, ovvero il costo massimo fiscalmente deducibile dei canoni di locazione e noleggio sostenuti devono, in ogni caso, essere ragguagliati ad anno. La deducibilità delle auto concesse ai dipendenti. L autoveicolo aziendale potrebbe essere concesso in uso anche ad un dipendente dell impresa. In tal caso, l utilizzo dell autovettura aziendale da parte del dipendente può avvenire secondo diverse modalità, a cui corrisponde un differente trattamento fiscale in capo all impresa e, parallelamente, in capo all utilizzatore (dipendente o collaboratore). In particolare, occorre distinguere le seguenti ipotesi di utilizzo dell autovettura: utilizzo esclusivamente aziendale; utilizzo esclusivamente personale da parte del dipendente; utilizzo promiscuo da parte del dipendente e dell impresa; L impresa può concedere al dipendente l utilizzo dell autovettura a fini esclusivamente aziendali. Ciò significa che il veicolo non viene utilizzato in alcun modo a fini personali dal dipendente, neppure per effettuare lo spostamento dalla propria abitazione al luogo di lavoro. In caso di attribuzione dell autovettura al dipendente esclusivamente per un utilizzo aziendale, in capo all impresa operano i limiti di deducibilità generali previsti dall art. 164 del TUIR: in caso di veicolo esclusivamente strumentale all attività propria d impresa, i relativi costi sono interamente deducibili; negli altri casi, la deducibilità è parziale e, pertanto, troverà applicazione la novellata disposizione che limita la deducibilità al 20% dei costi sostenuti. La concessione di un veicolo ai fini esclusivamente personali del dipendente rappresenta un ipotesi non molto diffusa, considerando che in tal caso il compenso in natura è soggetto a tassazione in capo al beneficiario e, dall altro lato, possono sussistere limitazioni alla deducibilità dei costi in capo all impresa. Costituendo reddito imponibile per il dipendente, il veicolo aziendale utilizzato esclusivamente a fini personali dal lavoratore rappresenta per l impresa concedente un onere per prestazioni di lavoro dipendente ai sensi dell art. 95 del TUIR. Pertanto, i relativi costi sono deducibili dal reddito d impresa in misura pari

al compenso in natura concesso al dipendente, limitatamente alle spese effettivamente sostenute dall impresa. Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e con l'occasione La salutiamo cordialmente. Studio Grillo