Finanziaria 2007 professionisti
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- Daniele Gori
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1 Finanziaria 2007 professionisti Dopo le numerose modifiche apportate dal D.L. n.223/06, convertito con modificazioni dalla L. n.248/06, la Finanziaria interviene nuovamente da un lato per introdurre la possibilità di dedurre - nell ambito del reddito professionale - i costi di acquisizione (quote ammortamento e canoni leasing) degli immobili impiegati nell esercizio dell attività di lavoro autonomo, e dall altro, incidendo sulle disposizioni del D.L. n.223/06, per attribuire rilevanza a plus e minusvalenze riguardanti gli immobili ed irrilevanza alle minusvalenze da assegnazione di beni. Altre modifiche riguardano i nuovi criteri di deduzione per le spese di telefonia (sia fissa che mobile) e la limitazione alla durata dei leasing relativi all acquisizione di autovetture. Le modifiche ora citate hanno di fatto rivoluzionato la formulazione dell art.54 del Tuir, introducendo delle disposizioni che per alcuni aspetti assimilano la disciplina del professionista a quella delle imprese, pur mantenendo inalterato il diverso criterio di determinazione del reddito (principio di cassa per i professionisti e principio di competenza per le imprese). Nuove regole per l immobile del professionista La modifica di maggior impatto contenuta nella Finanziaria 2007 con riferimento alla determinazione del reddito di lavoro autonomo è sicuramente quella relativa alla possibilità di dedurre - a partire dal periodo d imposta i costi riferiti all immobile strumentale del professionista (tipicamente il fabbricato classificato nella categoria catastale A/10). Con la riformulazione del secondo e del co.3 dell art.54 del Tuir la disciplina dell immobile del professionista viene assimilata per molti aspetti a quella delle imprese e, pertanto, ad essa si potrà fare riferimento per risolvere alcuni dubbi interpretativi in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell Agenzia delle entrate. Per effetto di quanto stabilito nel co.335 della Finanziaria 2007, la nuova disciplina si applicherà inizialmente con alcune limitazioni in quanto per il triennio la deducibilità viene ridotta ad un terzo. Trova inoltre applicazione, anche per i professionisti, la disposizione contenuta nei commi 7 e 7-bis del D.L. n.223/06 convertito, con modificazioni, dalla legge 248/06, e come ulteriormente innovato dal successivo D.L. n.262/06, in forza della quale non assume rilevanza (ai fini della deduzione del costo) il valore dell area su cui insiste il fabbricato. Altra modifica che assimila il trattamento dei professionisti a quello delle imprese riguarda le spese relative all ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione degli immobili utilizzati nell esercizio di arti e professioni. In relazione alla diversa modalità di imputazione di tali spese varia la disciplina sotto il profilo della deduzione: In caso di imputazione ad incremento del valore dell immobile (si procede, quindi, alla loro capitalizzazione), occorre seguire la regola generale di deduzione prevista per il costo degli immobili;
2 nel caso in cui - per le loro caratteristiche - non sono imputabili ad incremento del costo dell immobile al quale si riferiscono, tali spese sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento. Esse sono deducibili nel periodo d imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili; l eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodo d imposta successivi. E bene ricordare che nella disciplina previgente (fino al periodo d imposta 2006 compreso) le spese di ammodernamento e ristrutturazione andavano ripartite per quote costanti in un arco temporale di 5 anni. In relazione a tale aspetto, si osserva come non sia stata prevista dalla legge finanziaria alcuna norma transitoria per disciplinare le future quote di tali spese riferite ad interventi iniziati prima del 2007; sul punto, si ritiene che le stesse debbano seguire le regole di deduzione previgenti fino al loro completo esaurimento (quindi fino al 2010 per le spese sostenute nel periodo d imposta 2006). Infine, la modifica apportata al co.3 dell art.54 del Tuir equipara, con riferimento agli immobili utilizzati promiscuamente (sia quale ufficio che come abitazione) la locazione finanziaria (leasing) alla locazione semplice. Dal 2007, infatti, anche i canoni di leasing relativi all immobile utilizzato promiscuamente potranno essere dedotti dal professionista nella misura del 50%. La disciplina degli immobili promiscui ANTE FINANZIARIA (FINO AL 2006) POST FINANZIARIA (DAL 2007) Resta fermo il requisito di non possesso di altro immobile strumentale nel medesimo comune: immobili di proprietà utilizzati promiscuamente: si concedeva la deduzione del 50% della sola rendita catastale a condizione che il contribuente non possedesse nel medesimo comune di altro immobile utilizzato esclusivamente per l esercizio dell arte o della professione; immobili condotti in leasing utilizzati promiscuamente: si concedeva la deduzione del 50% della sola rendita catastale a condizione che il contribuente non possedesse nel medesimo comune di altro immobile utilizzato esclusivamente per l esercizio dell arte o della professione; rimane ferma la deducibilità del 50% della rendita nel caso di immobile in proprietà; viene accordata la deduzione del 50% dei canoni di locazione anche finanziaria, si ritiene alle medesime condizioni generali di cui al comma precedente, parificando l ipotesi di locazione semplice e finanziaria. immobili condotti in locazione semplice utilizzati promiscuamente: era prevista la deduzione del 50% dei canoni
3 Si riporta, di seguito, una tabella che riepiloga le novità introdotte dalla Finanziaria 2007 con riferimento alla disciplina dell immobile utilizzato dal professionista. Le novità sugli immobili RILEVANZA FISCALE AMMORTAMENTO LEASING SCORPORO DELL AREA IMMOBILI STRUMENTALI IMMOBILI PROMISCUI SPESE SUGLI IMMOBILI ENTRATA IN VIGORE Sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale gli immobili strumentali acquistati dai professionisti. Sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. I leasing immobiliari formeranno componenti negativi rilevanti nella determinazione del reddito solo se la loro durata è almeno pari alla metà del periodo di ammortamento e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Anche per i professionisti le quote di ammortamento (e il calcolo della quota parte dei canoni di leasing deducibili) dovrà tener conto della non rilevanza del costo del terreno su cui insiste il fabbricato strumentale per natura o destinazione. La qualifica di strumentalità necessaria al fine di godere del riconoscimento della deducibilità degli ammortamenti debba essere quella già propria del reddito d impresa. Ciò significa che l immobile del professionista potrà essere considerato strumentale sia nel caso in cui lo stesso sia tale per natura che per destinazione. E deducibile una somma pari al 50% della rendita, del canone nell ipotesi di immobili di cui si gode in forza di una contratto di locazione o locazione finanziaria, delle spese per i servizi relativi a tali immobili nonché di quelle relative all ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono a patto che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all esercizio dell arte o professione. Se tali spese non sono capitalizzate sul valore degli immobili stesse sono deducibili, nel periodo d imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. L eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d imposta successivi. Gli ammortamenti e i canoni di leasing sono deducibili se gli immobili sono acquistati (o i contratti di leasing stipulati) nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre Per i periodi d imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.
4 Nuova disciplina delle spese di telefonia fissa e mobile Con una modifica apportata al co.3-bis dell art.54 del Tuir (analoga previsione è stata introdotta per le imprese al co.9 dell art.102) cambia per i professionisti - a partire dal periodo d imposta la disciplina relativa alle spese di telefonia fissa e mobile (sia con riferimento all acquisto quanto alle spese telefoniche vere e proprie). Mentre per le spese di telefonia fissa la modifica opera in senso peggiorativo, in quanto si passa da una deduzione totale ad una deduzione parziale nella misura dell 80%, per la telefonia mobile si realizza un miglioramento in quanto la deduzione parziale dell 50% si incrementa fino all 80%. Dal 2007, quindi, si uniforma il trattamento delle spese di telefonia le quali, sia fisse che mobili, consentono entrambe la deduzione nella misura dell 80%. Va inoltre segnalato, con riferimento alla definizione di telefonia mobile, una diversa formulazione rispetto al passato contenuta nel nuovo co.3-bis dell art.54. Nozione di telefonia mobile Vecchia definizione Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al DPR n.641 del 26 ottobre Nuova definizione Apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lett.gg) del co.1 dell art.1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. n.259 del 1º agosto La nuova definizione gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'art.2, co.1, lett.a), del D.Lgs. n.70 del 9 aprile 2003, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica; Al di là della non facile comprensione della nuova definizione, il mancato riferimento alla tassa di concessione governativa parrebbe risolvere la questione relativa ai servizi di telefonia mobile senza contratto (cosiddetti pre-pagati); per essi, appare oggi scontata l applicazione della limitazione nella misura dell 80%. In sintesi, quindi, si rileva, a partire dal periodo d imposta 2007: una restrizione della quota di spese deducibili in relazione alla telefonia fissa, tanto per ciò che attiene l acquisto del classico centralino e degli apparecchi di studio, quanto per i consumi delle bollette; un incremento della quota deducibile per l acquisto dei cellulari e apparecchi similari e per le relative spese di consumo.
5 Assimilata alle imprese la durata minima per i leasing auto Con la riscrittura del co.2 dell art.54 del Tuir da parte della Finanziaria 2007 i professionisti vengono equiparati alle imprese sotto il profilo della durata dei leasing relativi alle autovetture. Quindi, anche nel reddito di lavoro autonomo, la deducibilità dei canoni di leasing relativi all acquisizione dei beni di cui all art.164, co.1, lett.b) del Tuir è condizionata da una durata contrattuale che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento (e non più alla metà) corrispondente ai coefficienti ministeriali. In pratica (stante la fissazione per le autovetture di un coefficiente pari al 25%) anche per i lavoratori autonomi la deducibilità parziale è ammessa solo nel caso di leasing della durata di 4 anni (e non più di soli 2 anni). In relazione a tale aspetto, va segnalata una diversa decorrenza della modifica che riguarda i professionisti rispetto a quanto in precedenza previsto per le imprese: per le imprese la limitazione alla deducibilità in conseguenza della durata minima del contratto è prevista per i contratti stipulati dal 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore della L. n.248/06 di conversione del D.L. n.223/06); per i professionisti la limitazione alla deducibilità in conseguenza della durata minima del contratto è prevista per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2007 (data di efficacia delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2007). Durata leasing pari a periodo di ammortamento Imprese Per contratti stipulati dal 12 agosto 2006 Professionisti Per contratti stipulati dal 1 gennaio 2007 Indeducibili le minusvalenza da assegnazione Con la modifica del co.1-bis (eliminazione della dicitura minusvalenze ) e l introduzione di un nuovo co.1-bis1, la disciplina delle minusvalenze da assegnazione nell ambito del reddito professionale viene, di fatto, equiparata a quella delle imprese: in pratica, contrariamente a quanto previsto per le plusvalenze che risulteranno sempre tassabili, nel caso in cui dalla destinazione del bene a finalità estranee all arte o professione emergano minusvalenze, le stesse non potranno essere mai portate in deduzione dal reddito professionale (né da quello d impresa). Cordiali saluti. Lo Studio Associato
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