CODICE DEONTOLOGICO dei traduttori, interpreti e mediatori linguistico culturali in servizio presso l Associazione Terra Mia TITOLO I - Principi Generali Articolo1. Applicazione delle norme a. Le norme deontologiche sono valide per tutti i traduttori, interpreti e i mediatori linguistico culturali che svolgono la loro professione per conto dell associazione Terra Mia, nell esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e con i terzi. b. La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull affermazione delle loro qualità originarie: libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione. c. La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nell uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione. d. Il mediatore pone la persona al centro di ogni intervento. Considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico-culturale che fisico. e. Il mediatore svolge la propria azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale. f. Nell esercizio delle proprie funzioni il mediatore non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti. g. L esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull autonomia tecnico-professionale, sull indipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale del mediatore. Il mediatore ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti. Articolo 2. Autorità disciplinare e regolamentare a. Allo scopo di tutelare il servizio di traduzione, interpretariato e mediazione linguistico culturale, l associazione Terra Mia precisa le regole di condotta valide per i traduttori, gli interpreti e i mediatori linguistico culturali e stabilisce, in qualità di autorità disciplinare, le sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente Codice Deontologico. b. Il mediatore deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale. c. Qualora la complessità di una situazione lo richieda, il mediatore si consulta con altri professionisti competenti. Nell interesse dell utente il mediatore trasferisce il caso, previo consenso informato, ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità dell intervento di mediazione. Articolo 3. Onestà, rispetto e sobrietà Nello svolgimento della propria attività, la condotta del traduttore, dell interprete e del mediatore linguistico culturale, deve essere improntata all onestà, al rispetto e alla sobrietà. Opinioni politiche
o personali e dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica devono essere evitate in assoluto. Articolo 4. Lealtà e correttezza L attività professionale del traduttore, dell interprete e del mediatore linguistico culturale deve essere condotta personalmente con lealtà e correttezza. È assolutamente vietato al traduttore, all interprete e al mediatore linguistico culturale trarre un utile personale da informazioni conosciute durante gli incarichi professionali. Articolo 5. Cura e scrupolo Il traduttore, l interprete e il mediatore linguistico culturale devono eseguire i propri incarichi professionali con cura e scrupolo, rispettando modalità e termini dell incarico, e i termini di consegna se espressamente previsti e sottoscritti. I traduttore sono inoltre tenuti a curare l aspetto esteriore del testo tradotto. Articolo 6. Autonomia Il traduttore, l interprete e il mediatore linguistico culturale hanno il dovere di mantenere la propria indipendenza nell esercizio delle loro attività professionali, conservando autonomia di decisione sulle scelte tecniche e sulle modalità di svolgimento degli incarichi. Articolo 7. Competenza I traduttori, gli interpreti e i mediatori linguistico culturali accetteranno gli incarichi solo in base alla competenza a svolgerli. In ogni caso il traduttore, l interprete e il mediatore linguistico culturale sono tenuti a comunicare al committente associazione Terra Mia, le circostanze che impediscono di prestare l attività richiesta ed eventualmente la necessità dell integrazione con un altro collega. Articolo 8. Aggiornamento professionale È dovere e cura del traduttore, dell interprete e del mediatore linguistico culturale aggiornare costantemente la propria preparazione professionale, in campo strettamente linguistico e interculturale, riguardo alla propria cultura generale e specialistica, e nel proprio ambito di intervento. Articolo 9. Pubblicità Sono consentite le forme di pubblicità informative, specifiche del proprio ramo di attività o specializzazione, che non offendono la dignità della professione dei traduttori, interpreti e mediatori linguistico culturali. Articolo 10. Partecipazione e promozione del benessere sociale a. Il mediatore deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti b. Nelle diverse forme dell esercizio della professione non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e valoriale, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere.
c. Il mediatore deve contribuire alla promozione, allo sviluppo ed al sostegno di politiche sociali integrate favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali ed alla realizzazione di programmi finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita. d. Il mediatore ha il dovere di porre all attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati. e. Il mediatore deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata, integrata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenziale e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato. f. Il mediatore deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi a favore dei cittadini per l accesso e l uso delle risorse e delle opportunità per tutti. Articolo 11. Intermediazione Il traduttore, l interprete il mediatore linguistico culturale nell esercizio della loro attività, non devono intraprendere alcuna forma di intermediazione a scopo di lucro. Articolo 12. Rispetto delle condizioni di lavoro È dovere del traduttore, dell interprete e del mediatore linguistico culturale rispettare le condizioni di lavoro definite dai contratti e dai tariffari applicati dall associazione Terra Mia Articolo 13. Tutela Ai fini di tutelare il traduttore, l interprete e il mediatore linguistico culturale, gli accordi, gli ordini, gli incarichi, le ricevute e le modifiche di termini di consegna e di tariffe, avranno valore contrattuale e legale, solo ed esclusivamente se documentabili per iscritto. Articolo 14. Contesto di mediazione linguistica culturale Alla prestazione delle parti, il mediatore linguistico culturale in primo luogo deve sempre presentarsi ed esplicitare il suo ruolo temporaneo e bilaterale di mediazione linguistica e culturale; in secondo luogo deve sapere creare un contesto di stima e fiducia per attivare il sostegno dei membri coinvolti nel processo di mediazione linguistica culturale; in terzo luogo, poiché il mediatore linguistico culturale non conduce il dialogo nei colloqui, deve sempre rivolgersi alternativamente a entrambe le parti evitando di entrare in conversazione solo con una di esse escludendo l altro interlocutore. Articolo 15. Fedeltà di traduzione Durante una sessione di mediazione, il mediatore linguistico culturale non svolge traduzioni letterali né scritte, ma traduce fedelmente, in maniera completa e adeguata tutto ciò che viene detto durante il colloquio, decodificando anche i contenuti culturali di ognuna delle due parti durante la comunicazione. Il mediatore linguistico culturale deve pertanto rifiutare di ascoltare le confessioni confidenziali che una delle parti richieda di non tradurre. Per un efficace mediazione, il mediatore linguistico culturale deve interrompere un discorso troppo lungo per comunicare il contenuto dall altra parte. Necessitano di traduzione letterale cifre, date, nomi, indicazioni mediche e contenuti giuridici pronunciati nel corso della mediazione. In presenza di documentazione scritta da tradurre, il mediatore linguistico culturale si limiterà ad esporre a grandi linee il contenuto del documento, suggerendo la traduzione integrale dello stesso che potrà essere prodotta richiedendola direttamente all associazione Terra Mia
Articolo 16. Ingiurie e commenti offensivi Quando nel corso di una sessione di mediazione linguistica e culturale una delle parti assume un atteggiamento scortese verso l altra, il mediatore linguistico culturale è tenuto a verbalizzare la situazione di conflitto per iscritto, senza intervenire con commenti personali. Nel caso in cui vengano pronunciate parole ingiuriose o offese infamanti, è indicato che il mediatore linguistico culturale riferisca che l interlocutore è in collera e pronuncia ingiurie e offese. Se in un simile contesto diventa impossibile gestire il conflitto e concludere il processo di mediazione, il mediatore linguistico culturale è tenuto ad avvertire l associazione Terra Mia al fine di valutare ulteriori richieste di interventi. Articolo 17. Imparzialità e neutralità del mediatore linguistico- culturale Il mediatore linguistico culturale deve essere, rimanere e dimostrarsi, nel corso della mediazione, indipendente, imparziale e neutrale nei confronti delle parti. Non può e non deve intervenire in mediazioni che coinvolgono persone con cui vi sia un precedente legame personale (familiare, amici, colleghi ) Il mediatore linguistico culturale ha l obbligo di mantenersi neutrale, di non cadere nella tentazione di difendere l una o l altra parte nel caso fosse in corso una lite, di astenersi dell esercitare qualsiasi tipo di pressione affinché le parti acconsentano a una soluzione che non sia frutto di libero consenso. Il mediatore linguistico culturale può interrompere l intervento senza entrare in discussione con le parti se incapace di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale, o se diviene oggetto di minacce. Articolo 18. Servizi diversi della mediazione linguistica culturale Durante una sessione di mediazione, il mediatore linguistico culturale deve rifiutare di prestare ogni tipo di servizio diverso della mediazione, non deve accettare soldi, regali o inviti, ma attenersi al proprio ruolo professionale remunerato dall associazione Terra Mia. Al fine di tutelare la propria privacy il mediatore linguistico culturale non è tenuto, ed è conveniente che se ne astenga, a fornire il suo indirizzo o numero di telefono privati, preferendo comunicare l indirizzo dell associazione ente per il quale lavora. Articolo 19. Segretezza e riservatezza È dovere del traduttore, dell interprete e del mediatore linguistico culturale conservare il segreto sull attività prestare e garantire, tramite accordo scritto, il più stretto riserbo su tutti i documenti e sul loro contenuto, purché conformi alla legge. Il traduttore, l interprete e il mediatore linguistico culturale devono altresì provvedere alla salvaguardia dei documenti in loro possesso, in ottemperanza alla normativa sulla privacy. Il mediatore linguistico culturale deve mantenere riservata ogni informazione emersa della mediazione o ad essa correlata, compreso lo svolgimento della mediazione stessa, ad eccezione dei casi previsti dalla legge o per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Nel caso al mediatore linguistico culturale si sia presentata la necessità di prendere degli appunti nel corso della mediazione, questi sono coperti dal segreto professionale. TITOLO II Rapporti con i colleghi Articolo 20. Rapporto tra colleghi
a. Il traduttore, l interprete e il mediatore linguistico culturale devono mantenere nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l attività professionale. b. Devono astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi; dall esprimersi critiche sull altrui operato; dal generare la convinzione della superiorità o convivenza delle proprie prestazioni; al diffondere notizie sull altrui persona e comportamenti. c. Il mediatore intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione. Il mediatore si adopera per la soluzione di possibili contrasti, nell interesse dell utente e della comunità professionale. d. Il mediatore che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, chiede il rispetto delle norme etico-deontologiche che informano la professione, fornendo informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento. e. Il mediatore che venga a conoscenza di fatti, condizioni o comportamenti di colleghi o di altri professionisti che possano arrecare grave danno a utenti o ai colleghi stessi, ha l obbligo di segnalare la situazione all Associazione. Le violazioni del Codice Deontologico devono essere relazionate per iscritto all associazione Terre Mia. Articolo 21. Divieto di accaparramento di committenti Il traduttore, l interprete e il mediatore linguistico culturale si asterranno da qualsiasi comportamento che possa definirsi concorrenza sleale. È loro vietato lo sfruttamento di informazioni ottenute a proposito di committenti e di altri colleghi, nonché l accaparramento di committenti approfittando degli incarichi in èquipe. TITOLO III Rapporti con i committenti Articolo 22. Rapporto di fiducia Il rapporto di fiducia è alla base dell attività professionale. Articolo 23. Mancata prestazione Il mancato o ritardo svolgimento dell incarico ricevuto, per negligenza o trascuratezza, costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile disciplinarmente dall associazione Terra Mia Articolo 24. Obbligo di restituzione di documenti Quando richiesto dal committente, l associazione Terra Mia, il traduttore, l interprete e il mediatore linguistico culturale sono tenuti a restituirgli tutta la documentazione ricevuta. Articolo 25. Testimonianza del traduttore, dell interprete o del mediatore linguistico culturale Per quanto possibile, il traduttore, l interprete e il mediatore linguistico culturale si asterranno dal deporre come testimoni su circostanze apprese nell esercizio della propria attività professionale o circa all incarico ricevuto, salvo nei casi previsti dalla legge. TITOLO IV Responsabilità del mediatore nei confronti dell organizzazione del lavoro
Capo I. Il mediatore nei confronti dell organizzazione del lavoro a. Il mediatore deve esigere il rispetto del proprio profilo professionale, la tutela anche giuridica delle proprie funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto d ufficio. b. Il mediatore deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento delle condizioni e delle procedure di organizzazione del lavoro, all efficacia, all efficienza, all economicità ed alla qualità degli interventi, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione. c. Il mediatore non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice, che siano in contrasto con il mandato conferitogli, che possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti. d. Il mediatore deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci ed in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell utente. e. Il mediatore deve evitare e segnalare alla propria Associazione l eccessivo cumulo di incarichi e di prestazioni nell esercizio della propria professione, quando ciò possa costituire pregiudizio all efficacia del proprio intervento. f. Il mediatore che svolge compiti di direzione o di coordinamento rispetta l autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, ne promuove la formazione, la cooperazione e la crescita professionale, valorizza esperienze e modelli innovativi di intervento. Il rapporto gerarchico tra colleghi si inscrive all interno di un rapporto di congruenza tra l azione del singolo professionista, le politiche e le procedure di organizzazione del lavoro, di cui il responsabile gerarchico è espressione. g. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, il mediatore risponde ai responsabili dell organizzazione del lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio. h. Il mediatore deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale. TITOLO V - Responsabilità del mediatore nei confronti della professione Capo I. Promozione e tutela della professione a. Il mediatore può esercitare l attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale. b. Il mediatore deve adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme dell esercizio professionale per far conoscere e sostenere i valori, le conoscenze e la metodologia della professione. Deve impegnarsi, attraverso la funzione didattica, la ricerca, la divulgazione della propria esperienza, a fornire elementi per la definizione di evidenze scientifiche. c. Il mediatore è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico, metodologico e tecnologico. d. Il mediatore deve adoperarsi per il rispetto e la tutela dell immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi.
Capo II. Onorari a. Nella determinazione degli onorari vale il principio generale dell intesa fra il mediatore e l Ente che richiede l intervento, tenendo conto delle indicazioni date dall Associazione. Il mediatore deve informare l Ente per cui svolgerà il proprio intervento che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni. b. Nella determinazione degli onorari il mediatore deve attenersi alle indicazioni fornite in materia dall Associazione; può tuttavia prestare la sua opera anche a titolo gratuito. c. Il mediatore, nel rispetto delle normative vigenti, è tenuto a dare informazioni veritiere e corrette sulle proprie competenze professionali e può pubblicizzarle con rispetto dei principi di verità, decoro e prestigio della professione.