SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI SI DEVE E SI PUÒ! Strumenti operativi per la prevenzione e la protezione dai rischi Reggio Emilia 10.10.2007 La gestione dei rifiuti e degli scarti nel processo edilizio modalità operative ed adempimenti burocratici conformemente al D.Lgs. 152/2006 Luigi Soardo
Struttura normativa D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 Norme in Materia Ambientale PARTE I Disposizioni comuni PARTE IV Gestione rifiuti Bonifica siti inquinati PARTE II Procedure per VAS,VIA e AAI PARTE III Difesa suolo Desertificazione Tutela acque inquinamento Gestione risorse idriche 50 articoli + 9 allegati PARTE V Tutela dell aria Riduzione emissioni atmosfera PARTE VI Tutela risarcitoria contro i danni all ambiente
Campo di applicazione - Obiettivi Parte IV T.U. Ambientale Disciplina Gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati Finalità Assicurare un elevata protezione ambientale Recuperare o Smaltire i rifiuti senza pericolo per la salute umana ed evitando procedure-metodi dannosi per l ambiente (- Rischi per acqua, aria, suolo, flora e fauna Inconvenienti per rumori odori Danni al paesaggio e ai siti di interesse) Applicazione principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione-cooperazione
Operazioni di recupero (art. 181) Le P.A. favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: - Il riutilizzo, reimpiego ed il riciclaggio; - Altre forme di recupero per ottenere materia prima; - L adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; - L uso dei rifiuti come mezzo per produrre energia.
Operazioni di recupero (art. 181) La disciplina sui rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l obbligo, di disfarsene.
Operazioni di recupero (art. 181) La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati dal presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo, di disfarsene.
Operazioni di recupero (art. 181) I soggetti che trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano deciso, o abbiano l obbligo, di disfarsene.
Operazioni di smaltimento (art. 182) Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
Operazioni di smaltimento (art. 182) Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: - Realizzare l autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
Operazioni di smaltimento (art. 182) - Permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; - Utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell ambiente e della salute pubblica;
Principali definizioni (art. 183) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi (*) o abbia deciso (*) o abbia l'obbligo di disfarsi (*); Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
Principali definizioni (art. 183) Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B (operazioni contrassegnate dalle voci da D1 a D15);
Principali definizioni (art. 183) Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C (operazioni contrassegnate dalle voci da R1 a R14); Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;
Deposito temporaneo Rifiuti Pericolosi Rifiuti Non Pericolosi Asporto bimestrale o deposito < 10 mc Asporto Annuale in stab. siti nelle isole minori Asporto trimestrale o deposito < 20 mc Deposito comunque non superiore a 1 anno OBBLIGHI - Compilazione registro c/s - Denuncia Annuale (MUD) REQUISITI: -policlorodibenzendiossine furani-fenoli < 2,5 ppm; -policlorodifenili, policlorotrifenili < 25 ppm; -Deposito per tipi omogenei: divieto di miscelazione; -Rispetto norme di sicurezza, imballaggio ed etichettatura dei R.P.
Classificazione dei rifiuti (art. 184) URBANI SPECIALI Non Pericolosi Non Pericolosi Pericolosi Pericolosi
Classificazione dei rifiuti speciali Sono RIFIUTI SPECIALI rifiuti da attivita' agricole ed agro-industriali Macchinari-apparecchiature deteriorati ed obsoleti rifiuti da lavorazioni Industriali ed Artigianali rifiuti da attività commerciali e di servizio rifiuti derivanti da attivita' di demolizione, costruzione nonche' i rifiuti pericolosi dalle attivita' di scavo rifiuti da attivita' di recupero e smaltimento, fanghi da potabilizzazione, depurazione acque reflue e da abbattimento dei fumi rifiuti da attivita' sanitarie I veicoli fuori uso e loro parti il combustibile derivato da rifiuti rifiuti da attività di selezione meccanica dei R.S.U.
Esclusioni (art. 185) La disciplina del D.Lgs. 152/2006, non si applica: Effluenti gassosi emessi nell'atmosfera Scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue Rifiuti radioattivi
Esclusioni (art. 185) Rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento, ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave Carogne di animali e a rifiuti agricoli quali: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose. Materiali esplosivi in disuso
Divieto di miscelazione (art. 187) E' VIETATO MISCELARE CATEGORIE DIVERSE DI RIFIUTI, salvo che tale operazione non venga espressamente autorizzata. RIFIUTI NON PERICOLOSI RIFIUTI PERICOLOSI
Divieto di abbandono (art. 192) E' VIETATO ABBANDONARE, IMMETTERE NELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE
Formulario identificazione rifiuto (art. 193) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione. CHE COSA Produttore, detentore Data Origine e caratteristiche Quantità Trasportatore, destinatario, percorso Integrazione con il registro c/s -1 copia produttore, - 1 copia trasportatore - 1 copia destinatario - 1 copia ritorna al produttore entro 90 gg I fogli dei formulari devono essere numerati, e vidimati dall Ufficio Reg. o C.C.I.A.A. e annotati sul registro IVA acquisti (estremi)
Registro c/s (art. 190) I soggetti pubblici e privati che: producono, trasportano, stoccanotrattanosmaltiscono rifiuti speciali e rifiuti solidi urbani,assimilati Produttore, detentore Data di carico o di scarico Quantità CHE COSA Origine e caratteristiche del rifiuto (ev. classe di pericolosità) Destinazione Integrazione con FIR (estremi ser.- numerici)
Sintesi adempimenti legislativi entro 90 gg dall'emissione Produttore Form. ident. rifiuto copia 4 RIFIUTI SPECIALI Form. ident. rifiuto copia 1 Deposito Temporaneo - max.10 m3 (pericolosi) - max.20 m3 (non pericolosi) -max. durata: < 1 anno Form. ident. rifiuto copie 2-3-4 Form. ident. rifiuto copie 2-4 Conferimento a soggetti terzi autorizzati Form. ident. rifiuto copia 3 Destinatario Operazioni di recupero (R) Operazioni di smaltimento (D) entro 10 gg entro 10 gg Registro Carico -Scarico entro 2 gg se produttori di rifiuti pericolosi Denuncia annuale dei rifiuti (M.U.D.) (entro 30 aprile)
Oneri - responsabilità produttori (art. 188) Il detentore o il produttore si fà carico degli oneri delle attività di smaltimento. L assolvimento degli obblighi può avvenire per: - autosmaltimento; - conferimento a soggetti terzi o servizo pubblico; - uso trasporto ferroviario R.P. > 350 Km 25 t - Esportazione secondo art. 194
Oneri - responsabilità produttori (art. 188) La responsabilità del detentore per il corretto recupero/smaltimento è esclusa: - conferimento al soggetti terzi (previo ritorno 4 copia FIR) o servizo pubblico; - conferimento a soggetti terzi autorizzati alle operazioni di raggruppamento e d.p.(d13,14,15) (ritorno 4 copia FIR e certificato di avvenuto smaltimento)
Categorie di rifiuti del comparto edile 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (compreso terreno da S.C.) 17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (5) 17 02 Legno, vetro e plastica (4) 17 03 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (3) 17 04 Metalli (inclusi le loro leghe) (10)
Categorie di rifiuti del comparto edile 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (compreso terreno da S.C.) 17 05 Terra (incluso s.c.), rocce e fanghi di dragaggio (6) 17 06 Materiali isolanti e M.C.A. (4) 17 08 Materiali da costruzione a base di gesso (2) 17 09 Altri rifiuti dell attività di costruzione e demolizione (4)
Terre rocce da scavo (art. 186) Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all effettivo utilizzo non costituiscono rifiuti solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, (secondo V.I.A. o secondo le modalità previste nel progetto approvato dall A.A., previo parere delle ARPA, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti.
Rifiuti inerti da C&D Le attività di recupero di scarti nello stesso luogo di produzione non sono soggette a comunicazione ed autorizzazione perché non ricorre la condizione che il produttore se ne disfi o abbia l'obbligo di disfarsi". Il recupero di materiali inerti non pericolosi in opere complesse di ripristino ambientale, è attività soggetta a comunicazione amministrativa (art.5, D.M. 5/2/1998).