Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010) Newsletter Ed. Speciale 4 maggio 2017 Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010) Con la presente si vuole ricordare che il prossimo 31 maggio 2017 scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione trimestrale dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2017 (gennaio/marzo). Come è noto infatti, a partire dal 1 gennaio 2017, l'adempimento è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell art. 21-bis, del D.L. n. 78/2010 (introdotto dall art. 4, comma 2, del D.L. n. 193/2016 - c.d. decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017). Di seguito si riassumono i principali aspetti dell adempimento in oggetto. Ambito soggettivo Sono tenuti ad adempiere al nuovo obbligo comunicativo tutti i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche dell'imposta, indipendentemente dalla circostanza che le stesse liquidazioni siano effettuate: con cadenza mensile (ex art. 1, comma 1, del DPR 100/98); con cadenza trimestrale, sia per opzione (ex art. 7 del DPR 542/99), che per espressa disposizione di legge (ex artt. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4 del DPR 633/72). Esclusioni Sono esclusi dall'obbligo comunicativo in argomento i soggetti: esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale (es. contribuenti che per l anno d imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, regime di minimi, produttori agricoli); esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche. Dette esclusioni si applicano purché per gli stessi soggetti, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. Ambito oggettivo Dal punto di vista oggettivo, la comunicazione riguarda i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. Non risultano infatti particolari limitazioni di tipo oggettivo. In particolare, nel modello messo a disposizione dall Agenzia devono essere indicati i seguenti dati: l ammontare complessivo delle operazioni attive e passive al netto dell IVA; l IVA divenuta esigibile e l IVA detratta nel periodo di riferimento; l IVA dovuta o l IVA a credito risultante dalla differenza fra i precedenti importi; l IVA da versare o a credito, determinata computando eventuali debiti o crediti derivanti dal periodo precedente, i crediti d imposta utilizzati a scomputo del versamento, ecc. Nell ammontare delle operazioni attive devono essere ricomprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento, registrate o comunque soggette a registrazione, e rilevanti agli effetti dell imposta, includendo fra queste anche le operazioni con IVA ad esigibilità differita effettuate nel periodo, le operazioni non soggette ad IVA per carenza del presupposto territoriale ma soggette a fatturazione ai sensi dell art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72 e le operazioni soggette a reverse charge. Per quanto riguarda invece le operazioni passive, l ammontare ricomprende gli acquisti di beni e servizi, interni e intracomunitari, nonché le importazioni, annotati sugli appositi registri, includendo, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita e quelli con IVA indetraibile, nonché gli acquisti effettuati senza pagamento dell imposta da parte degli esportatori abituali. Si noti che nel caso di operazioni con imposta assolta in reverse charge, l ammontare della stessa deve essere ricompreso sia quale IVA esigibile sia quale IVA detratta. Da ultimo si precisa che la comunicazione in oggetto deve essere inviata anche nell'ipotesi in cui dalla liquidazione periodica emerga un'eccedenza a credito. Termini e modalità di presentazione del modello Come accennato, l'adempimento ha carattere trimestrale sia per coloro che effettuano le liquidazioni IVA su base mensile sia per coloro che le effettuano su base trimestrale. La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (salvo il secondo trimestre, per il quale il termine è il 16.9 di ciascun anno). Ne consegue che, per il primo trimestre 2017, la comunicazione deve avvenire entro il prossimo 31 maggio 2017. 1
Si segnala che i termini di presentazione del modello per il 2017 sono, diversi rispetto ai termini della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex art. 21 del D.L. n. 78/2010), la quale ha carattere semestrale per il primo anno (e il primo adempimento è previsto per il 18 settembre 2017). Rimangono in ogni caso fermi i termini ordinariamente previsti per la liquidazione e il versamento dell'imposta (mensile o trimestrale). La comunicazione deve essere presentata utilizzando il modello approvato con Provvedimento dell Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793. Il modello, da inviare esclusivamente in via telematica, direttamente ovvero mediante intermediari abilitati, ed è composto da: un frontespizio, nel quale devono essere indicati i dati identificativi essenziali del soggetto passivo (nonché i dati del dichiarante, qualora diverso da quest ultimo); un modulo comprendente il solo quadro VP, nel quale devono essere riportati i dati relativi alla liquidazione IVA del mese o trimestre di riferimento. I soggetti che effettuano esclusivamente liquidazioni su base mensile sono tenuti a compilare tre moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre). I soggetti con liquidazioni IVA trimestrali per opzione dovranno presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio, il calcolo definitivo del pro rata). Per i soggetti trimestrali per opzione, il versamento dell'iva per il quarto trimestre dovrà, comunque, essere effettuato (compresi gli interessi dell'1%) nell'ambito del saldo annuale. Di seguito il calendario dei termini di trasmissione relativi alle liquidazioni dell anno 2017: Liquidazioni IVA trimestrali 2017 Scadenza I trimestre 31.5.2017 II trimestre 18.9.2017 III trimestre 30.11.2017 IV trimestre 28.2.2018 Liquidazioni IVA mensili 2017 gennaio-17 febbraio-17 marzo-17 aprile-17 maggio-17 giugno-17 luglio-17 agosto-17 settembre-17 ottobre-17 novembre-17 dicembre-17 Scadenza 31.5.2017 18.9.2017 30.11.2017 28.2.2018 Esercizio di più attività In caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 633/72, i soggetti passivi IVA obbligati alla comunicazione dei dati delle liquidazioni sono tenuti ad inviare, per ciascun trimestre, una sola comunicazione riepilogativa. Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della presente Comunicazione, i dati di quest ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l obbligo dichiarativo. Da ultimo, dell ipotesi in cui le attività separate abbiano periodicità diversa (sia mensile che trimestrale), il contribuente in questo caso deve presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni. Meccanismo di compliance Come stabilito dal comma dell art. 21-bis in commento, l'agenzia delle Entrate è tenuta a mettere a disposizione dei soggetti passivi IVA, o dei loro intermediari: le risultanze dell'esame dei dati delle fatture (in pratica l esito del controllo incrociato con le corrispondenti fatture registrate dai rispettivi clienti e fornitori); le valutazioni concernenti la coerenza fra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni; 2
le valutazioni concernenti la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni delle liquidazioni. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate anomalie, l'agenzia informerà il contribuente di tale esito, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento. In tal caso, questi potrà: fornire i chiarimenti necessari ovvero fornire eventuali dati ed elementi che non sono stati considerati o che sono stati valutati erroneamente; in alternativa, provvedere al versamento di quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97. Violazioni relative alla comunicazione dei dati delle liquidazioni Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista l'applicazione di una sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro (ex art. 11, comma 2-ter del D.Lgs. 471/97). Tuttavia, se la regolarizzazione (mediante un nuovo invio dei dati, ovvero mediante l'invio dei dati corretti) avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, la sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 euro a 1.000,00 euro). Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete contattare i professionisti del nostro Studio. Fieldfisher - Studio Associato Servizi Professionali Integrati è a disposizione per fornire approfondimenti e chiarimenti in materia anche in ordine all applicazione concreta delle norme e prassi in commento. 3
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