NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA, LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPORTA IL MANCATO ASSOLVIMENTO DA PARTE DELLA STESSA DELL ONERE PROBATORIO RELATIVO ALLA FONDATEZZA DELLA SANZIONE OPPOSTA, GRAVANTE IN CAPO ALLA STESSA QUALE ATTRICE IN SENSO SOSTANZIALE. NE CONSEGUE IL NECESSARIO ACCOGLIMENTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO, BASANDOSI IL GIUDIZIO ESCLUSIVAMENTE SULLE DOGLIANZE DEL RICORRENTE. E QUANTO HANNO DECISO, CON SENTENZE DEL 24 GIUGNO 2005 E DEL 14 APRILE 2006, IL GIUDICE DI PACE DI AMANTEA E IL GIUDICE DI PACE DI MORMANNO. LE SENTENZE MENZIONATE SI RIFANNO PERALTRO ALL ORIENTAMENTO DI LEGITTIMITÁ TRACCIATO DALLE SENTENZE CASS. CIV. 373/1998 E 7296/1996
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI AMANTEA Il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea, nella persona del dottore Ivan Notarianni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 486 del R.G.A.C. 2004 e vertente TRA XXXX, rappresentato e difeso dal dottore Mario Tocci del Foro di Cosenza opponente E Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in persona del Prefetto pro tempore opposto contumace AVENTE AD OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa Conclusioni per l opponente: Annullare il verbale numero XXXXX elevato dalla Polizia Stradale della Sezione di Cosenza (Sottosezione di Paola) in data 24 agosto 2004 in località Acquicella del comune di Amantea (provincia di Cosenza).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato addì 14 ottobre 2004, XXXX come sopra rappresentato e difeso proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione numero XXXX elevato dalla Polizia Stradale della Sezione di Cosenza (Sottosezione di Paola) in data 24 agosto 2004 in località Acquicella del comune di Amantea (provincia di Cosenza), per aver violato l articolo 146, commi primo e secondo, del Codice della Strada, in quanto circolava senza osservare gli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale avendo superato la striscia continua di mezzeria. L opposizione si basava sui presupposti della mancata commissione di alcuna infrazione e del posizionamento della pattuglia della Polizia di Stato a distanza troppo ragguardevole da permettere l accertamento della presunta infrazione commessa (come da dichiarazioni del presunto trasgressore a verbale). All udienza del 21 dicembre 2004 compariva il procuratore del ricorrente, che si riportava integralmente ai motivi del proprio ricorso. Eccepiva il dottore Tocci la mancata costituzione del Prefetto di Cosenza con conseguente richiesta di declaratoria di contumacia scaturente dall assenza di delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta sottoscritta dal vice-prefetto aggiunto.
Nessuno comunque compariva per la Pubblica Amministrazione opposta, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e pur avendo la Polizia Stradale della sezione di Cosenza fatto pervenire all Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cosenza controdeduzioni allegate al fascicolo di parte resistente e contenute nell atto individuato dal numero XXXX del 12 novembre 2004. La causa veniva pertanto rinviata all udienza del 31 marzo 2005 per l audizione degli agenti accertatori dell infrazione dante causa al verbale opposto, signor XXXX e signor XXXX, e del teste di parte opponente, signor XXXX. In tale udienza si dava atto dell assenza del procuratore del ricorrente per motivi di salute e della presenza dei summenzionati agenti, cosicché la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all udienza del 09 giugno 2005. All udienza del 09 giugno 2005, il dottore Tocci ribadiva le doglianze argomentate nel ricorso introduttivo e ne chiedeva l accoglimento, evidenziando ancora una volta la contumacia della parte opposta e sostenendo consequenzialmente l inutilità dell audizione degli agenti della Polizia Stradale pur presenti e del teste del ricorrente cui rinunciava espressamente. Sosteneva comunque la genericità delle controdeduzioni dell organo accertatore dell infrazione dante causa al verbale opposto e chiedeva l assegnazione della causa a sentenza previa revoca della richiesta di condanna di parte resistente alle spese di giudizio.
La causa veniva quindi tenuta a sentenza, previa revoca dell ordinanza di audizione dei testi. Si procedeva alla lettura del dispositivo in udienza come per legge. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della Pubblica Amministrazione opposta, poiché, pur avendo essa fatto pervenire in Cancelleria comparsa di costituzione e risposta a firma del viceprefetto aggiunto, la stessa era priva della delega prefettizia conferita per iscritto e quindi inefficace, il tutto con conseguente improcedibilità nel sentire gli agenti accertatori sui fatti di causa. La Corte Suprema ha infatti stabilito che per la costituzione in giudizio del Prefetto, la delega al funzionario incaricato, pur in assenza di forme particolari, deve essere conferita per iscritto, sia per ragioni processuali in conformità con l articolo 83 del Codice di Procedura Civile sia per regolarità amministrativa ex legge 07 agosto 1990 numero 241 (Cass. Civ., sez. I, 15/03/2001 n. 3761). Da ciò consegue che l adito Giudicante, dovendo decidere sulla base degli atti disponibili ed in considerazione che l opposta Pubblica Amministrazione risulti non costituita o comunque irregolarmente
costituita, non può che limitarsi a valutare i fatti per come esposti dal ricorrente. Va poi considerato che la Corte Suprema, con sentenze numero 7296/96 e 373/98, ha ancora stabilito che nella circostanza in cui l opponente può dimostrare le proprie eccezioni soltanto sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della Pubblica Amministrazione, la loro mancata produzione da parte dell Autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza delle ragioni dell opponente stesso. D altra parte, nel giudizio regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 689/81 si realizza un inversione dell onere della prova in favore del ricorrente e conseguentemente la Pubblica Amministrazione assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta, ai sensi dell articolo 2697 del Codice Civile, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria (GdP Oria 06/01/03) che nel giudizio de quo risulta completamente inesistente. P.Q.M. Il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, visto l articolo 23 della legge 689/1981, così provvede:
annulla il provvedimento impugnato; compensa le spese. Sentenza esecutiva ope legis. Amantea (Cs), 13 giugno 2005 Depositata in Cancelleria addì 17 giugno 2005 Il Giudice di Pace (Dott. Ivan Notarianni)
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI MORMANNO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace del Mandamento di Mormanno, nella persona dell avvocato Carmela Donato, ha pronunciato, ai sensi dell art. 23 della l. 24/11/1981 n. 689, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 96/C/05 del Ruolo Generale e vertente TRA G. A., rappresentato e difeso dall avv. Mario Tocci del Foro di Cosenza Ricorrente E Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cosenza, in persona del Prefetto in carica Resistente contumace Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa Conclusioni: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria addì 19 maggio 2005, G. A. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. XXXXXX, elevato in data 19 gennaio 2004 dalla Polizia Stradale di Potenza sull Autostrada A3 Salerno Reggio Calabria nel territorio del comune di Laino Borgo per violazione dell articolo 142, comma ottavo, del Codice della Strada, rilevata a mezzo apparecchio Autovelox 104 C/2 49419. Il ricorrente chiedeva l annullamento dell opposto verbale per omessa contestazione immediata dell infrazione e addiceva, tra gli altri motivi di ricorso, la mancanza di prova circa il corretto funzionamento dell apparecchio utilizzato al momento della rilevazione, la mancanza di segnaletica circa la presenza dell autovelox nel tratto di strada percorso e la sussistenza di varie irregolarità nella compilazione del verbale. Nessuno compariva per la Pubblica Amministrazione resistente, che non si costituiva in giudizio così da determinare il Giudicante alla declaratoria di contumacia all udienza del 30 settembre 2005. Alla stessa udienza del 30 settembre 2005, la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In primis si evidenzia come la Pubblica Amministrazione, non costituendosi e non presentandosi in giudizio, ha omesso di assolvere all onere probatorio che su di essa incombe, rinunciando a fornire fatti costituitivi in grado di confermare la pretesa punitiva messa in dubbio dall opponente e quindi la prova di quanto valutato e riportato nell opposto verbale di contestazione. Da ciò consegue che l adito Magistrato, dovendo decidere sulla base degli atti disponibili, non può che limitarsi a valutare i fatti per come esposti dal ricorrente. Sulla mancata contestazione immediata, gli articoli 383 e 385 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada dettano una disciplina che si correla con quella speciale sancita dagli articoli 200 e 201 del Codice della Strada, per cui la contestazione immediata ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Il verbale de quo, nel caso di specie, è affetto da nullità in quanto la contestazione immediata, pur concretamente possibile, non fu effettuata ed inoltre poiché privo di sottoscrizione autografa dell agente accertatore.
L adito Magistrato, dunque, ritiene di dover legittimamente disporre l annullamento dell opposto provvedimento, la cui efficacia di piena prova fino a querela di falso, stante la sua natura di atto pubblico, non può essergli riconosciuta con riguardo a quei fatti che, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo (Cass. Civ. 10/04/1999 n. 3522). Infatti esso deve contenere a pena di nullità una motivazione ampia perché possa essere ritenuta sufficiente ed adeguata, posto che la natura afflittiva dell atto richiede l indicazione delle ragioni per le quali si ritiene la fondatezza dell accertamento, che nel caso che ci occupa non risulta provato in quanto l Ente convenuto non ha preso parte al giudizio. A tutto quanto sin qui esposto si aggiunga il fatto che l articolo 4 del Decreto Legge numero 121 del 2002, come convertito in legge, stabilisce un obbligo di informazione a carico della Pubblica Amministrazione che ha omesso di fornire la documentazione attestante i fatti e le circostanze relative all accertamento, oltre a quella riguardante l omologazione e la taratura del rilevatore utilizzato. Infatti è indispensabile conoscere se lo strumento di rilevamento della velocità sia stato tarato e a quando risalga l ultima taratura, al fine di stabilire se lo stesso era conforme a tutte le disposizioni di legge in materia.
Gli strumenti di misurazione (compresi quelli che rilevano la velocità) devono essere tarati periodicamente al fine di stabilire la loro attendibilità con riferimento a campioni nazionali legalmente riconosciuti e verificare l eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni sia al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante che durante l uso. Tali risultanze vanno periodicamente e previamente certificate dagli enti preposti a tali controlli, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sull attendibilità della misurazione. Inoltre, il sopra menzionato articolo 4 del Decreto Legge numero 121 del 2002 stabilisce un obbligo di informazione a carico della Pubblica Amministrazione attraverso qualsiasi strumento di comunicazione atto a segnalare agli utenti della strada l impiego di idonea segnaletica che indichi la presenza di appositi dispositivi di rilevamento e controllo della velocità. Tale informazione deve essere eseguita in qualsiasi maniera e i segnali stradali di indicazione vanno installati ad una distanza adeguata dal luogo in cui venga utilizzato il dispositivo. Inoltre sui detti segnali che limitano la velocità massima consentita devono essere riportati gli estremi dell ordinanza che autorizza l apposizione degli stessi, ai sensi dell articolo 77 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e comunque
in ossequio al principio generale della correttezza e della trasparenza dell azione della Pubblica Amministrazione. In conclusione, il ricorso va accolto perché fondato, con conseguente annullamento dell atto impugnato in quanto illegittimo. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. P. Q. M. Definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e per l effetto annulla il verbale di contestazione n. XXXXXX, elevato in data 19 gennaio 2004 dalla Polizia Stradale di Potenza, nonché la decurtazione di 2 (due) punti dalla patente di guida del ricorrente; Condanna l Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cosenza, in persona del Prefetto in carica, a rifondere in favore del procuratore antistatario del ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in Euro (omissis) Così deciso in Mormanno addì 30 settembre 2005 Depositata in Cancelleria addì 14 aprile 2006 Il Giudice di Pace (Avv. Carmela Donato)