Civile Sent. Sez. 5 Num. 1501 Anno 2016 Presidente: CICALA MARIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 27/01/2016 SENTENZA sul ricorso 7047-2009 proposto da: COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AURELIO DOMENICO MASUELLI giusta delega 203.5 3682 in calce; contro - ricorrente - NUOVA AVEC SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO
D'AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ODINO LUIGI, MARONGIU GIANNI giusta delega in calce; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3/2008 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 12/02/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI; udito per il ricorrente l'avvocato PAFUNDI che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo Il comune di Genova aveva notificato a Nuova Avec snc un avviso di accertamento relativo al pagamento della Tarsu per l'anno d'imposta 2005 in riferimento ad un'area utilizzata per magazzino adibita a produzione di rifiuti speciali. La contribuente impugnò l'avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova assumendo che il Comune aveva ricompreso tra le superfici tassabili aree in cui, per specifiche caratteristiche, si producevano rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani che venivano smaltiti dalla società a proprie spese con l'ausilio di una ditta specializzata. La Commissione Tributaria Provinciale di Genova accolse il ricorso ed annullò la pretesa impositiva con sentenza confermata, su appello del Comune, dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha proposto ricorso per
cassazione il Comune di Genova con quattro motivi e la società Nuova Avec snc resiste con controricorso. Il Comune di Genova ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Genova lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 62 D.L.gs 15 novembre 1993 nr.507 ai sensi dell'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc perché i giudici di appello hanno ritenuto non tassabile l'intera area destinata a magazzino ove non ha luogo la formazione di alcun rifiuto speciale, errando nel ritenerla funzionalmente collegata all'attività produttiva e quindi esente da TARSU. Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Genova lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.7, 19 e 21 D.L.gs 546/1992 ai sensi dell'art. 360 coma 1 nr. 3 cpc perché il giudice tributario ha disapplicato d'ufficio un atto amministrativo presupposto, cioè il diniego di concessione dell'esenzione fiscale richiesta dalla società per l'area in questione, sebbene tale diniego non fosse mai stato impugnato dalla società contribuente. 2
Con il terzo motivo di ricorso il Comune di Genova lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cc in relazione all'art 62 D.L.gs 15 novembre 1993 nr.507 ai sensi dell'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc perché i giudici di appello non si sono pronunciati sull'onere della prova in ordine all'esistenza e misura delle superfici non tassabili in capo a chi ritiene di avere diritto all'esenzione. Con il quarto motivo di ricorso il Comune di Genova lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 comma l nr. 5 cpc per non avere il giudice di appello motivato in ordine alla carenza probatoria, pur evidenziata dal Comune, in relazione alla produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani nell'area in questione che venivano smaltiti dalla società contribuente a proprie spese con l'ausilio di una ditta specializzata. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine a tutti i motivi da trattarsi congiuntamente in quanto relativi alla medesima questione. 3 frk
Infatti questa Corte si è recentemente occupata di analoga fattispecie con Sez. 5, Sentenza n. 8366 del 24/04/2015 nella quale, ricostruendo ex professo la disciplina di cui agli artt. 62 e 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, ha statuito che : "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), per gli anni 2002-2005, successivamente all'abrogazione dell'art. 39, comma l, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dell'art. 60 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle imprese produttrici di rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno si applica la disciplina di cui agli artt. 62 e 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le eccezioni previste dai commi 2 e 3 della norma relativamente alle aree, per natura e destinazione, improduttive di rifiuti, ovvero a quelle produttive di rifiuti speciali che potevano godere di una riduzione di imposta quando i produttori fossero stati tenuti allo smaltimento, sicché, ove, ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. e), del d.lgs. cit., a mezzo di Regolamento Comunale sia stata dichiarata l'assimilabilità di detti rifiuti a quelli urbani, il produttore deve essere assoggettato all'imposta, senza che assuma rilievo che egli, volontariamente, provveda a smaltirli in proprio." 4 (9-\
La fattispecie in considerazione nella su citata sentenza è analoga a quella in esame sicchè risulta applicabile all'impresa produttrice il medesimo principio di diritto, andr.i più recentemente affermato da questo stesso collegio nelle sentenze 5/11/2015 Pneumatici Mele snc/comune Acquaviva delle Fonti: In tema di TARSU anni 2002 2003 2004 2005, la disciplina applicabile ad un'impresa produttore di rifiuti derivanti da pneumatici - dopo l'abolizione ad opera della L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, comma 3, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 39, coma l, che assimilava ope legis rifiuti urbani e speciali; L. n. 146 cit., art. 39, comma 3, lett. b), che pertanto in contemporanea provvedeva anche all'abrogazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 60 che invece diversamente stabiliva che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sullo smaltimento, i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi dovevano dai Comuni essere dichiarati assimilabili a quelli urbani - è quella contenuta al D.Lgs. n. 507 cit., artt. 62 e 68 per cui presupposto dell'imposta è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di 5
civili abitazioni diverse dalle aree a verde, salve le eccezioni espressamente previste e tra queste quelle di cui al D.Lgs. n. 507 cit., art. 62, commi 2 e 3, relativamente ad aree per natura e destinazione improduttive di rifiuti ovvero relativamente ad aree produttive di rifiuti speciali che potevano godere di una riduzione d'imposta quando i produttori fossero stati tenuti allo smaltimento; con la conseguenza che, ai sensi del D.Lgs. n. 507 cit., art. 68, comma 2, lett. e), quando a mezzo del Regolamento comunale sia stata dichiarata l'assimilabilita di detti rifiuti a quelli urbani, il produttore deve essere assoggettato all'imposta, essendo inoltre indifferente che egli volontariamente provveda a smaltirli in proprio. Nel caso specifico non risulta che il Comune abbia dichiarato l'area in questione esente dal tributo TARSU perché destinata alla produzione di rifiuti speciali e tantomeno l'esenzione dalla TARSU può derivare da un mero collegamento dell'area adibita a deposito con la superficie destinata all'attività produttiva, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata e disposto il rinvio al giudice di appello che dovrà attenersi al principio sopra enunciato. 6
Per quanto sopra deve essere accolto il SENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL l) P R. 261411986 N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5 MATERIA TRUKITARIA ricorso proposto in riferimento a tutti i motivi e la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto anche per le spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 1/12/2015