Corso per aspiranti GEV

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Sviluppo Sostenibile: tutela della biodiversità e dell ambiente, qualità della vita Corso per aspiranti GEV La Rete Ecologica Regionale e Rete Natura 2000. Il Sistema regionale delle aree protette. Parchi, Riserve, Monumenti Naturali, e PLIS (L.R. 86/83) Marzo - Giugno 2017 Centro Parco Ex Dogana Austroungarica Via De Amicis s.n.c. - Lonate Pozzolo 4 maggio 2017 Valentina Parco

Cos è un Area Protetta? Uno spazio geografico chiaramente definito, riconosciuto, dedicato e gestito per la conservazione a lungo termine della natura e dei servizi ecosistemici e dei valori culturali associati. (IUCN,2008) Una Area Protetta deve avere: - Un perimetro riconoscibile, che include uno spazio trimensionale (aria, suolo, acque superf. e non) - Strumenti di governo o di controllo, una gestione efficace, un riferimento legale preciso (legge istitutiva, certificazione, diritti riconosciuti...) - Obiettivo di conservazione primario - Obiettivi di conservazione di lungo periodo (sono escluse le protezioni temporanee) - Valori da conservare Un Area Protetta può: - Utilizzare le risorse e gestire i valori culturali in essa presenti, se non interferiscono con l obiettivo principale di conservazione della natura; - Utilizzare modelli gestionali diversi purché efficaci, in riferimento all obiettivo (autorità amministrative nazionali o sub-nazionali; enti co-gestiti tra amministrazioni pubbliche e attori sociali, privati, comunità con diritti acquisiti) 2

Obiettivi che tutte le categorie di AP debbono perseguire: conservare la composizione, la struttura, la funzione e l evoluzione potenziale della biodiversità contribuire alle strategie nazionali di conservazione (ricoprire un ruolo nel sistema nazionale) mantenere la diversità del paesaggio o dell habitat, dell insieme delle specie e dell ecosistema essere di dimensione sufficiente per assicurare l'integrità e la manutenzione di lunga durata delle specie e degli obiettivi specificati di conservazione o tale da poter essere incrementata per raggiungere lo scopo mantenere i valori che intende proteggere nel tempo 3

Il concetto di area protetta ha subito negli anni una profonda evoluzione. Le aree protette oogi non vengono più considerate come nuclei isolati dal resto dell ambiente, ma piuttosto nodi di una rete biologica in continua relazione e collegamento reciproco attraverso corridoi di collegamento reciproco che assicurano la riproduzione della fauna e della flora.

La Lombardia è stata la prima regione italiana a dotarsi di un'apposita legge regionale per proteggere il territorio da insediamenti umani: LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, N. 86. Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale. Le aree naturali protette della Lombardia vincolate dalla legislazione nazionale ricoprono il 2,93% del territorio regionale, mentre, includendo le aree protette che seguono la legislazione regionale, questa percentuale sale al 22,1% del territorio. I primi parchi regionali ad essere stati istituiti furono il Parco Lombardo della Valle del Ticino (1974), il Parco delle Groane (1976) ed il Parco dei Colli di Bergamo (1977).

I parchi regionali costituiscono il nocciolo centrale del sistema di aree protette regionale. Oltre a tutelare l'ambiente ed il paesaggio naturale, questi parchi tutelano e promuovono le attività agricole, silvestri e pastorali e sono gestite dagli enti locali che amministrano il territorio del parco. All'interno di questi parchi possono essere istituite aree di pregio naturalistico da vincolare a parco naturale, riserva o monumento naturale, secondo la normativa nazionale.

Legge regionale n. 32 del 1996 Riesaminati i regimi di tutela delle aree naturali regionali alla luce di quanto stabilito dalla normativa nazionale. La novità più rilevante è la distinzione tra parco naturale e parco regionale. Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 12 Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 28 Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio.

L.r. 86/83 Art. 1. Regimi di tutela delle aree protette Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale a) parchi naturali, intesi quali zone aventi le caratteristiche di cui all art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), caratterizzate da un elevato grado di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali; a tali aree si applica la disciplina di cui al titolo III della legge 394/91 e al capo II della presente legge; b) parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti; c) riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi; d) monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità; e) altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale da sottoporre comunque a regime di protezione.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ART. 2. Classificazione delle aree naturali protette 2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

L.r. 86/83 Titolo II REGIME DELLE AREE REGIONALI PROTETTE Capo I - Regime delle riserve naturali Art. 11. Classificazione delle riserve naturali Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie: a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, che devono svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve; b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l ambiente naturale; in esse l accesso del pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve; c) riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche - quali botanica, zoologica, forestale, biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica SONO RICONOSCIUTE DALLA 394/91!

Gestione delle riserve naturali 1.La gestione delle riserve è affidata alla provincia o alla comunità montana o ai comuni, singoli o associati, competenti per territorio, ovvero a un ente di diritto pubblico, disciplinato ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 22-quater. 2.. 3.Le riserve individuate all interno dei parchi regionali sono gestite, in conformità a quanto previsto dal presente capo, dall ente gestore del parco. 4.Nelle riserve naturali, ivi comprese le relative aree di rispetto, l esercizio venatorio è vietato ai sensi dell art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lett. b) della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell equilibrio ambientale e disciplina dell esercizio venatorio.

L.r. 86/83 Capo II Regime dei parchi regionali Art. 16. Classificazione dei parchi regionali 1. I parchi regionali sono classificati, in allegato A, lettera a) della presente legge, in relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai rispettivi caratteri ambientali e territoriali, in una o più delle seguenti categorie: a) parchi fluviali b) parchi montani c) parchi agricoli d) parchi forestali e) parchi di cintura metropolitana Il Parco del Ticino è classificato parco fluviale, forestale, agricolo e di cintura metropolitana.

L.r. 86/83 Istituzione dei parchi regionali Art. 16 bis 1. I parchi regionali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall art. 22, comma 1, lett. a) della legge 394/91, con legge regionale che stabilisce: a) la delimitazione dell area finalizzata all applicazione delle misure di salvaguardia; b) l ente cui è affidata la gestione; c) le modalità e i termini per l elaborazione delle proposte di piano del parco; d) le norme di salvaguardia da applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale; e) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco. Art. 16 ter Individuazione dei parchi naturali 1. Previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, con legge regionale, sono individuati all interno dei confini dei parchi regionali, comunque, classificati, i parchi naturali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) corrispondenti alla aree agroforestali o incolte del parco regionale caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali.

L.r. 86/83 Art. 17 - Strumento di pianificazione del parco 1. Per ogni parco regionale viene formato un piano territoriale di coordinamento. 2. Il piano territoriale può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva, per il conseguimento delle finalità ivi previste. 3. Il piano territoriale di coordinamento definisce: a) l articolazione del relativo territorio in aree differenziate in base all utilizzo previsto c) l individuazione delle aree e dei beni da acquisire in proprietà pubblica d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività esercitate nel parco, incompatibili con l assetto ambientale.

L.r. 86/83 Art. 18. Rapporti con altri strumenti di pianificazione territoriale. 1. Le previsioni contenute in piani territoriali di coordinamento comprensoriale, ove formati, o in piani urbanistici delle Comunità montane, che riguardino aree comprese nei parchi regionali, debbono essere adeguate alle esigenze di rispetto delle finalità del parco. 2. Sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e sui piani urbanistici delle comunità montane e sulle relative modifiche, che interessino aree comprese nei parchi regionali di interesse regionale, deve essere acquisito, prima della loro adozione, il parere dell ente che gestisce il parco. 3. Il piano del parco può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; 4. Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute. 5. I comuni apportano al proprio strumento urbanistico generale, entro sessanta giorni I PTC SONO APPROVATI DALLA GIUNTA REGIONALE E HANNO VALENZA DI PIANO PAESISTICO.

L.r. 86/83 Art. 21. Compiti dell ente gestore. L ente gestore del parco: a) adotta la proposta del piano territoriale, approva i piani attuativi di settore ed i regolamenti d uso del parco; b) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della Regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco; c) promuove l acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco; d) propone alla Regione gli interventi finanziari di cui al precedente art. 3; e) promuove lo studio e la conoscenza dell ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela; f) attua gli interventi previsti nei piani. IL PARCO E COMPETENTE PER LE AUTORIZZAZIONI FORESTALI E PAESAGGISTICHE

L.r. 86/83 Art. 22. Enti gestori dei parchi regionali 1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad enti di diritto pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 22-bis, composti dagli enti locali territorialmente interessati, nonché da quelli volontariamente aderenti. Art. 22 ter. Organizzazione degli enti parco 1. Sono organi dell'ente: a) il presidente; b) il consiglio di gestione; c) la comunità del parco; d) il revisore dei conti. Art. 22 quinquies. Partecipazione delle associazioni 1. Lo statuto prevede forme di partecipazione e consultazione delle associazioni ambientaliste, agricole, venatorie e piscatorie operanti sul territorio del parco.

L.r. 86/83 Art. 34. Parchi locali di interesse sovracomunale I Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storicoculturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. I PLIS sono istituiti dai comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione consiliare, che definisce il perimetro del parco e la disciplina d uso del suolo, improntata a finalità di tutela. Tale deliberazione può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico del comune interessato. Il riconoscimento dell interesse sovracomunale è effettuato dalla provincia in conformità agli indirizzi del PRAP valutata la compatibilità con il proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e in coerenza con la rete ecologica regionale. Questa tipologia di parchi non è inserito nell'elenco Ufficiale delle Aree Protette marine e terrestri, ufficialmente riconosciute.

L.r. 86/83 Art. 3 bis. Piano regionale delle aree protette 1. Il piano regionale delle aree protette (PRAP) costituisce atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnicofinanziaria, nonché atto di orientamento della pianificazione e gestione degli enti gestori delle aree protette. 2. Il PRAP individua gli obiettivi strategici e le azioni per la pianificazione, la conservazione e la valorizzazione del sistema regionale delle aree protette, anche con riferimento al quadro finanziario delle risorse da destinare agli enti gestori delle aree protette, determinando altresì gli indicatori per il monitoraggio e la verifica degli obiettivi e delle azioni previste. 3. Il PRAP, approvato all'inizio di ogni legislatura regionale

Il Piano Regionale delle Aree Protette Il PRAP (Piano Regionale delle Aree protette), successivamente all'approvazione, costituirà l'atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnicofinanziaria regionale delle Aree protette nonché l'atto di orientamento della pianificazione e gestione degli enti gestori. Il Piano regionale delle Aree protette nasce con una fondamentale e imprescindibile finalità: tutelare la biodiversità, coinvolgendo in un approccio multidisciplinare, tutte le attività che incidono, con i loro effetti, sul territorio lombardo. Il PRAP costituirà un passo fondamentale per sostenere l'operato delle Aree protette, partendo dal presupposto che sia necessario pensare ad un "sistema" coordinato delle stesse, che renda organica e armonica la loro gestione e che valorizzi i risultati ottenuti. NON E ANCORA APPROVATO

Il "Sistema delle Aree Protette Lombarde comprende: 26 parchi regionali, distinti per tipologia: fluviali, montani, di cintura metropolitana, agricoli e forestali 22 parchi locali di interesse sovracomunale 58 riserve naturali 25 monumenti naturali

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L.r. 86/83 Art. 3 ter - Rete ecologica regionale 1. La Rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree di cui all'articolo 2 (AREE PROTETTE) e dalle aree, con valenza ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR). 2. La Giunta regionale formula criteri per la gestione e la manutenzione della RER, in modo da garantire il mantenimento della biodiversità, anche prevedendo idonee forme di compensazione. 3. Le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio (PGT) e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti.

Cos è una rete ecologica Cos'è una rete ecologica La rete ecologica è costituita da quattro elementi fondamentali interconnessi tra loro: Aree centrali (core areas): aree ad alta naturalità che sono già, o possono essere, soggette a regime di protezione (parchi o riserve); fasce di protezione (buffer zones): zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat; fasce di connessione (corridoi ecologici): strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta naturalità e rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al man-tenimento della biodiversità; aree puntiformi o "sparse" (stepping zones): aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici (es. piccoli stagni in aree agricole).

Cos'è una rete ecologica

Rete Ecologica Regionale Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale. La Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale, costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. La RER, e i criteri per la sua implementazione, si propongono di fornire al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale.

Gli elementi costitutivi della Rete Gli elementi della RER sono raggruppabili in due livelli Elementi primari Rappresentano il sistema portante del disegno di rete 1) Elementi di primo livello 2) Gangli primari 3) Corridoi primari 4) Varchi Elementi di secondo livello Svolgono funzione di completamento del disegno di rete e di raccordo e connessione ecologica tra gli elementi primari

Elementi di primo livello della rete Area Prioritaria per la biodiversità Elementi di primo livello (desunti da Ap, aree1 livello delle REP) Elementi primari Sono le aree sorgente della RER