Università degli Studi di Bergamo Facoltà di Economia La concessione del credito bancario dopo gli accordi di Basilea 2: il ruolo del business plan di Fabio Rapizza Relatore: Giovanna Galizzi A. A. 2008-2009
CAPITOLO 1 INTRODUZIONE L idea di sviluppare una tesi riguardante il ruolo del business plan a fronte dei nuovi accordi sulla concessione del credito di Basilea 2 nasce dalla necessità insita agli accordi stessi di creare uno strumento di informazione banca-impresa che risponda il più possibile ai requisiti della trasparenza, della continuità e della completezza. Ciò che scaturisce dalla relazione è una figura innovativa di business plan, che sia in grado di rispondere alle necessità dell istituto bancario a cui l impresa si rivolge per la richiesta di un finanziamento, per l accordo di un fido di cassa o per il rinnovamento di uno già concesso. Come verrà illustrato nella prima parte, con i nuovi accordi di Basilea 2, la banca sarà costretta a fare valutazioni di rating sulle imprese ed applicare di conseguenza prezzi sui crediti concessi direttamente proporzionali ai livelli di rischio. Il business plan si pone proprio in questa ottica, ovvero di rappresentare quel documento che meglio di qualsiasi altro ottempera alle esigenze informative che necessitano alla banca per la valutazione del merito creditizio. Nella seconda parte della relazione verranno illustrate le fasi necessarie alla redazione di un business plan adatto alle necessità imposte da Basilea 2; il documento finale non risulta essere uno strumento vantaggioso solo per il funzionario dell istituto bancario che, grazie a questo corretto flusso di informazioni, non deve operare alcuna traduzione dei dati aziendali per l attribuzione del rating a differenza di quanto accadeva con la semplice presentazione dei bilanci, ma diviene importantissimo strumento per il controllo di gestione aziendale, pianificazione finanziaria preventiva e di autovalutazione per l impresa stessa. In un sistema di imprese di grandi dimensioni non sembra esserci una grandissima innovazione in termini di pianificazione e controllo interno, entrambe implementati già da molti anni, ma in un economia come quella italiana, costituita per maggioranza da piccole e medie imprese, l introduzione di un sistema informativo come quello sopradescritto può creare non poche difficoltà. Il sistema aziendalistico italiano, eccezion fatta per le società quotate in borsa, non si è mai confrontato con i sistemi di rating. Con la nuova normativa bancaria di Basilea 2 2
l industria del nostro paese sarà costretta ad aumentare la qualità del proprio management al fine di migliorare la propria situazione finanziaria e patrimoniale con analisi e valutazioni fatte internamente mediante strumenti adeguati, che compongono il business plan, che consentano di definire gli interventi necessari e valutare quelli già messi in atto per ottenere stime del merito di credito migliori e di conseguenza condizioni economiche agevolate sulle richieste di erogazione di finanziamenti. 3
CAPITOLO 2 DA BASILEA 1 A BASILEA 2 2.1 Le origini: un breve accenno agli accordi di Basilea 1 Gli accordi di Basilea 1 rappresentano un insieme di regole emanato dal Comitato di Basilea 1, un'organizzazione internazionale istituita dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10), nel 1988 al fine di dar vita ad una normativa comunitaria sul capitale di vigilanza degli istituti finanziari. L accordo, poi siglato da più di 100 paesi, fondava le proprie ragioni su semplici principi base: Poiché ogni impiego bancario comporta l'assunzione di un certo grado di rischio, questo deve essere quantificato e supportato da un adeguato livello di capitale proprio, detto di vigilanza 2 ; Il rischio degli impieghi bancari deve essere suddiviso in Rischio di Credito, legato alla possibile inadempienza delle controparti agli obblighi contrattuali, e Rischio di Mercato, legato alla possibilità per la banca di subire perdite dovute a variazioni dei prezzi delle attività finanziarie intermediate. Basilea 1 imponeva agli istituti bancari di detenere un patrimonio di vigilanza (capitale proprio) pari a non meno dell 8% del totale delle attività ponderate per il loro rischio. 1 Il Comitato, costituito nel 1974 su iniziativa dei Governatori delle banche centrali del G10, ha sede presso la Banca dei Regolamenti Internazionali ed è composto dai rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza dei paesi del G10, del Lussemburgo e della Spagna. (Fonte: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/comitbasilea). 2 Il patrimonio di vigilanza è costituito dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare, ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Il capitale versato e le riserve rappresentano i principali elementi patrimoniali di qualità primaria, il totale di questi elementi previa deduzione di azioni proprie, avviamento, immobilizzazioni e perdite registrate in esercizi precedenti costituisce il patrimonio di base. Le riserve di rivalutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, passività subordinate e altri elementi positivi rappresentano elementi secondari che, dedotte le minusvalenze su partecipazioni ed altri elementi negativi, costituiscono il patrimonio supplementare. (Si cfr: V. Antonelli, R. d Alessio, V. Dell Atti (a cura di), Analisi di Bilancio e Basilea 2,IPSOA, Bari, p.664). 4
La formula matematica che esprime tale rapporto è: Patrimonio di Vigilanza >=8% Attivo Ponderato (rischio di credito, rischio di mercato) Il sistema di ponderazione, che misurava il Rischio di Credito secondo Basilea 1 si basava esclusivamente su cinque coefficienti predeterminati, in relazione alla tipologia di debitori: 0 per gli impieghi verso governi centrali, banche centrali e Unione Europea 20 % per gli impieghi verso enti pubblici, banche e imprese di investimento 50% per i crediti ipotecari e le operazioni di leasing su immobili 100% per gli impieghi verso il settore privato 200% per le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi. Come evidente dagli indicatori sopraesposti la logica del primo accordo di Basilea fu, quindi, quella di legare il rischio insito nel portafoglio attività delle banche con la rispettiva dotazione patrimoniale. In conseguenza dell accordo, quindi, le banche ad ogni incremento dell attivo dovevano aumentare il capitale di vigilanza, proporzionalmente ai coefficienti di ponderazione relativi alla tipologia dei nuovi debitori. Viceversa, al fine di non dover accantonare troppo capitale di vigilanza le banche potevano ridurre le attività, e quindi le prospettive di guadagno, o in alternativa ricomporre l attivo stesso a favore di operazioni e/o contro parti meno rischiose. 5
ESEMPIO PRATICO 3 : 1. Esempio 1 : Investimenti in Titoli di Stato ( 100 Euro). Patrimonio di vigilanza = 8% x 100 x 0= o Euro Questo significa che, secondo Basilea 1, il caso di un attività sotto forma di B.O.T. per esempio di 100 Euro, non obbliga la banca ad accantonare patrimonio di vigilanza a garanzia del credito, in quanto la controparte - Stato Italiano - era considerata molto sicura. 2. Esempio 2 : Finanziamento ad una impresa privata con ultimo bilancio positivo (100 Euro). Patrimonio di vigilanza = 8% x 100 x 100% = 8 Euro Se la banca concedeva credito ad una impresa privata, quindi, il coefficiente di ponderazione da considerare era del 100%; pertanto a fronte di un finanziamento concesso di 100 Euro, la banca doveva accantonare una riserva pari a 8 Euro, indipendentemente da qualsiasi tipologia di valutazione fatta sugli equilibri patrimoniali, finanziari, reddituali e quant altro potesse chiarire la reale situazione dello stato di salute dell azienda stessa. L accordo di Basilea 1, quindi, non aveva nessuna rilevanza nell ambito della discrezionalità di concessione del credito alle imprese private da parte della banca, in quanto ciascun finanziamento concesso, qualunque fosse stata la situazione finanziaria dell impresa, non aveva alcun impatto sul coefficiente di ponderazione del nuovo attivo bancario e quindi sulle conseguenze in termini di accantonamento di capitale di vigilanza. 3 Fonte: http://www.studiofazzalari.it/approfondimenti/accordo%20di%20basilea.doc 6