COME REALIZZARE IL MOG (MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE) AI SENSI DELL ART. 30 co.5 - bis D.Lgs. 81/08 e s.m.i. SECONDO LE PROCEDURE SEMPLIFICATE APPROVATE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL 27.11.2013 E RECEPITE DAL DM DEL 13.02.2014 1. INTRODUZIONE Dott. Ing. L. SOLLAI - Consulente del Gruppo 2G Management Consulting - Consulente di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.Lgs. 231/01 s.m.i.) - Esperta di valutazione del rischio di commissione di reati ambientali - Esperta di formazione nell area ambiente e sicurezza. Dott. ssa V. RESCIGNO - Consulente del Gruppo 2G Management Consulting - Consulente di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.Lgs. 231/01 s.m.i.) - Esperta di Sistemi di Gestione Sicurezza ed Ambiente - Auditor, ISO 14001, BS OHSAS 18001 - Esperta di formazione nell area ambiente e sicurezza. Continua l attività di progettazione e documentazione del MOG conforme a quanto definito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. 13.02.2014) pubblicato sulla G.U.R.I. n. 45 del 24.02.2014. Tale Decreto è stato emanato in forza dell art. 30 co. 5-bis ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed è rivolto specificatamente alle PMI caratterizzate da un numero massimo di occupati (meno di 250) e da un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (la definizione di PMI è rinvenibile nel D.M. 18.04.2005). Il co. 5-bis dell art.30 del Testo Unico sulla Sicurezza precisa che La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Quindi alla luce delle pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.M. 13.02.2014 le procedure semplificate sono gli strumenti che definiscono gli aspetti organizzativi e le relative modalità applicative per l adozione e l efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza. L art. 30 ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i. detta una disciplina dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) relativa ai reati di cui all art. 25-septies ex D.Lgs. 231/01 e precisamente art. 589 c.p. (omicidio colposo) con violazione dell art. 55 co.2 D.Lgs. 81/08 [sanzioni più pesanti] e omicidio colposo con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [sanzioni pecuniarie meno pesanti] e art. 590 c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime). Pag. 1 di 6
In particolare, l adozione e l efficace applicazione delle procedure semplificate di cui al D.M. 13.02.2014 porta ad escludere la responsabilità amministrativa dell impresa nel caso di cui agli artt. 6 co. 1 lett. a) b) c) e d) e 7 co. 2 ex D.Lgs. 231/01 nonché a ridurre da un terzo fino alla metà la sanzione pecuniaria a carico dell impresa nel caso di cui all art. 12 co. 2 lett. b) ex D.Lgs. 231/01. Il MOG ha quindi una efficacia esimente della Responsabilità Amministrativa delle PMI nelle violazioni della Sicurezza sul Lavoro. 2. I REATI CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l elemento oggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l inosservanza, da parte di quest ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, co. 1 c.p.). Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l arto inservibile, ovvero la perdita dell uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583 co. 2 c.p.). Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Entrambi i reati sopra richiamati rilevano la cosiddetta colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene ed alla salute sul lavoro. 3. IL D.LGS. ED IL RUOLO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Il D.Lgs. 231/01, relativo alla Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche priva di personalità giuridica, a norma dell Art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, la responsabilità amministrativa della Società limitatamente ai reati commessi dai propri amministratori, dirigenti e dipendenti nell interesse o a vantaggio della Società stessa. Il D.Lgs 231/01 mira quindi, ad investire tutti gli operatori economici aziendali di una sorta di funzione di garanzia che sensibilizza gli stessi a prevenire qualsiasi crimine all interno dell esercizio dell impresa secondo canoni etici e non contra legem. Gli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 prevedono per la Società un esonero da responsabilità qualora la stessa dimostri che l organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) IDONEO A PREVENIRE REATI PRESUPPOSTO tra cui anche quello relativo all Art. 25-septies OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZA SUL LAVORO. La conformità ai requisiti del D.Lgs. 231/01, relativi alla redazione del MOG, non è obbligatoria ma in caso di reato contestato all Azienda è l Azienda stessa che ha l obbligo di provare che il reato contestato non sia ad essa ascrivibile. Pag. 2 di 6
In particolare l Art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che se il reato è commesso da soggetti in posizione apicale è necessario che l Azienda provi che è stato comunque adottato un MOG idoneo a prevenire reati della specie poi verificatasi. In sostanza, il regime di responsabilità è inquadrato in base all inversione dell onere della prova. La valutazione dell adozione o meno del MOG è un dovere legato alla carica di Amministratore della Società che ha l obbligo della cura e della vigilanza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile. L Art. 2932 del c.c. recita testualmente: Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal III comma dell Art. 2381 c.c., sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose,. L Amministratore ha quindi il dovere di verificare l esposizione al rischio di commissione reato presupposto, ai sensi del D.Lgs. 231/01, nell ambito delle attività della società amministrata. LA VALUTAZIONE SPETTA ALL AMMINISTRATORE DELEGA- TO, L ADOZIONE SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRA- ZIONE. È corretto il distinguo operativo in dottrina tra doveri di adeguatezza organizzativa gravanti sugli amministratori e onere di adozione del modello organizzativo, quest ultimo riferibile esclusivamente all ente destinatario della normativa. In quest ottica, la scelta di compliance al D.Lgs. 231/01 rientra nel più ampio dovere di organizzare in modo adeguato l impresa gestita, per cui l amministratore risponde per aver omesso di valutare l opportunità di istituire presidi aziendali per la prevenzione dei reati presupposto compreso quello relativo all Art. 25-septies. Per il reato di omicidio colposo aggravato, commesso con violazione della specifica normativa in materia di prevenzione a carico del datore di lavoro e del dirigente (Art. 55 e 62 D. Lgs. N. 81/2008) è stata prevista l applicazione di una sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote. Mentre, per il reato di omicidio colposo aggravato commesso con violazione delle altre norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Infine, per il reato di lesioni personali aggravate commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. In particolare, l Art. 2381 c.c. individua nell Amministratore Delegato una posizione sostanzialmente diversa da quella degli amministratori senza delega, imponendo al primo, obblighi ben più pregnanti rispetto ai secondi. La responsabilità prevista in capo agli organi societari, resta comunque una responsabilità per colpa e per fatto proprio e conseguente alla violazione di diversi obblighi, ben differenziati a seconda che si tratti di organi delegati o di amministratori senza delega. L Art. 2381 del c.c. al co. 5 così recita: Gli organi delegati curano che l assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell impresa. Ecco quindi la differenza tra chi ha doveri di adeguatezza organizzativa attraverso una valutazione d impresa e chi ha l onere di adottare un MOG. Pag. 3 di 6
4. INTERESSE O VANTAGGIO NEL CASO DEL REATO IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE L Art. 5 (Responsabilità dell ente) del D.Lgs. 231/01 al co. 1 precisa che L ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio [da persone che si configurano come soggetti apicali o da persone sottoposte alla direzione degli apicali]. Al co. 2 si precisa che L ente non risponde se le persone indicate al co. 1 hanno agito nell interesse esclusivo proprio o di terzi. È bene precisare che vengono individuate tre precise condizioni le quali consentono di collegare sul piano oggettivo il comportamento delittuoso dell ente e cioè: Il reato deve essere commesso nell interesse o a vantaggio dell ente; Gli autori del reato devono identificarsi in persone fisiche qualificate da specifica posizione rivestita all interno dell ente; I predetti soggetti non devono avere agito nell interesse esclusivo proprio o di terzi. Ma la realizzazione del reato presupposto, in presenza dei criteri oggettivi sopra descritti, non è di per se ancora sufficiente per fondare la responsabilità dell ente occorre ancora che il fatto reato sia anche espressione di una politica aziendale o, perlomeno, di un deficit di organizzazione, e quindi rimproverabile all ente. [circolare N. 23607 del 19.03.2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza]. In questi ultimi due anni ci sono state sentenze che hanno chiarito la portata dei concetti di interesse o vantaggio. Il G.I.P. del Tribunale di Milano con l ordinanza del 08.03.2012 così chiarisce: Non occorre che l autore delle fattispecie colpose di omicidio o lesioni abbia voluto cagionare la morte o la lesione del lavoratore: richiederlo sarebbe assurdo; né occorre che la morte o le lesioni costituiscano di per se un interesse o un vantaggio per l azienda: richiederlo sarebbe ancor più assurdo. Occorre, invece, che detto autore abbia violato, consapevole di farlo, le norme di sicurezza e, in tal guisa, cagionato la morte o le lesioni per la necessità di contenere i costi produttivi, o risparmiare sulle misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, aumentare la produttività, o, puramente e semplicemente, aderire ad una certa politica aziendale, fatta di omissioni di investimenti in punto di sicurezza. La responsabilità dell ente è distinta dalla responsabilità penale dell autore del reato, in quanto responsabilità di organizzazione, essa si declina in tre species: a. RESPONSABILITÀ DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE. Impinge sulla strutturazione interna, che enuclea livelli di comando diversi a fronte di diverse responsabilità, in corrispondenza con i singoli snodi in cui l attività d impresa si peculiarizza; b. RESPONSABILITÀ DI GESTIONE. Riguarda l attività economica in movimento, i.e. nel suo esercizio dinamico; c. RESPONSABILITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA. Completa il cerchio perché, a fronte della previsione, a priori, di regole e discipline, è necessario che sussista un apparato idoneo a verificare che le cose funzionino nel modo in cui devono (rectius, dovrebbero) funzionare. L Art. 6 co. 1 del D.Lgs. 231/01 riporta che Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell Art. 5 co. 1 lettera a) l ente non risponde se prova che: a. L organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;. Il legislatore si è premurato di assegnare al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) il potere di esonero della responsabilità ma ha anche assunto la cautela di ancorarlo a due condizioni: idoneità e adeguatezza. L IDONEITA è relativa alle scelte preventive adottate, alla completezza delle scelte per la gestione dei rischi, all efficacia degli strumenti di controllo in funzione della realtà aziendale. L ADEGUATEZZA è relativa al rapporto tra quanto formalizzato nel MOG e quanto è concretizzato nella realtà organizzativa e gestionale dell'ente. Pag. 4 di 6
5. LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) Le procedure semplificate tengono conto in particolare dell articolazione della struttura organizzativa in merito alla quale si considera..l eventuale coincidenza tra l alta direzione (AD), il datore di lavoro (DL) e l organo dirigente ai sensi del D.Lgs. 231/01; l esistenza o meno di un unico centro decisionale e di responsabilità; la presenza o meno di dirigenti; la presenza di soggetti sottoposti all altrui vigilanza. Le procedure semplificate per l adozione del MOG nelle piccole e medie imprese delineano una serie di scelte organizzative descrivendone le modalità attuative per l adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza di cui all art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Poiché i requisiti essenziale di costituzione del MOG sono quelli previsti dall art. 30 co. da 1 a 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l adozione e l efficace attuazione di un MOG della salute e sicurezza dotato di tali caratteristiche dipendono dalla complessità dell organizzazione aziendale più che dalla sua dimensione, quindi, le procedure semplificate dovranno essere attuate tenendo conto di tali peculiarità. L indice del MOG è rappresentato nell allegato. 6. PROPOSTA OPERATIVA DEL GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING Il GRUPPO 2G Management Consulting è una impresa della conoscenza e di servizi innovativi che, con i suoi attuali 32 professional, opera da 26 anni a supporto di imprese industriali, commerciali e di servizi. Le aree di intervento sono costituite da 4 macrotemi (uno di questi è costituito dai Sistemi di Gestione dell Impresa) caratterizzati da settori consulenziali specifici (tra cui il MODELLO 231 ) che applicati ad ogni singola impresa costituiscono il progetto di intervento degli esperti del Gruppo 2G, che operano con UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE PER INTEGRARE LA VISIONE NORMATIVA E GIURIDICA CON QUELLA AZIENDA- LE ED ECONOMICA. Ad oggi, nell ambito del MODELLO 231, il Gruppo 2G ha progettato/revisionato decine di modelli ed ha progettato/erogato attività di formazione specifica ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti di molte società. Ha inoltre elaborato modelli secondo OHSAS 18001:2007 e procedure semplificate per l adozione di MOG della sicurezza in una decina di piccole e medie imprese. Prima di redigere una proposta progettuale ed economica i ns. esperti del MOG, preventivamente e senza alcun impegno economico e/o operativo, conducono un check up per individuare tutte le problematiche normative, organizzative e gestionali, con una analisi complessiva della Società e dell impresa. Al termine del check up verrà illustrata la relazione alla Direzione Aziendale e solo alla fine di questa ulteriore fase sarà presentata ufficialmente la proposta tecnico economica. Il MOG è stato progettato considerando i requisiti di cui allo schema con una particolare attenzione alla specificità della piccola e media impresa ma garantendo nel contempo la conformità alle procedure semplificate recepite dal D.M. 13.02.2014. Se volete fissare un appuntamento con i nostri esperti di progettazione del MOG e quindi per un check up gratuito potete contattare il ns. Ufficio Marketing: Sig.ra Cristina Gagliardo Tel. 011 505062 - Fax 011 504660 gruppo2gmarketing@gruppo2g.com Pag. 5 di 6
n. 035 - SETTEMBRE 2014 ALLEGATO INDICE DEL MOG INTRODUZIONE... 4 1. PRESENTAZIONE DELL AZIENDA... 5 2. TERMINI E DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI... 5 2.1 TERMINI E DEFINIZIONI... 5 2.2 ABBREVIAZIONI... 7 3. POLITICA DELLA SALUTE E SICUREZZA E PIANO DI MIGLIORAMENTO... 7 3.1 POLITICA DI SALUTE E SICUREZZA... 7 3.2 PIANO DI MIGLIORAMENTO... 7 4. RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI A ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI (art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008).... 8 4.1 GESTIONE DEI REQUISITI LEGISLATIVI... 8 4.2 MONITORAGGIO... 8 5. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI (art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008)... 9 6. ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO (art. 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. 81/2008)... 12 7. GESTIONE APPALTI... 13 8. RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA E CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA... 13 8.1 COMUNICAZIONE E RAPPORTO CON L INTERNO E L ESTERNO... 13 8.1.1 Comunicazione interna... 13 8.1.2 Comunicazione esterna... 14 8.2 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE... 14 9. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 30, comma 1, lett. d), D.Lgs. 81/2008)... 15 10. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 30, comma 1, lett. e), D.Lgs. 81/2008)... 16 11. ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI (art. 30, comma 1, lett. f), D.Lgs. 81/2008)... 17 12. ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE (art. 30, comma 1, lett. g), D.Lgs. 81/2008)... 18 13. PERIODICHE VERIFICHE DELL APPLICAZIONE E DELL EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE (art. 30, comma 1, lett. h), D.Lgs. 81/2008)... 18 13.1 SORVEGLIANZA/MONITORAGGIO O MISURAZIONE DELL ADOZIONE DELLE PROCEDURE/MODELLI... 19 13.2 INDAGINE SU INFORTUNI, INCIDENTI E SITUAZIONI PERICOLOSE... 19 13.3 NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE ED AZIONI PREVENTIVE... 19 14. SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 1 (art. 30, comma 2, D. Lgs. 81/2008).20 15. VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO (art. 30, comma 3, D. Lgs. 81/2008)... 21 16. SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO PER SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO (art. 30, comma 3, D.Lgs. 81/2008)... 23 17. SISTEMA DI CONTROLLO SULL ATTUAZIONE, RIESAME ED EVENTUALE MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO QUANDO SIANO SCOPERTE VIOLAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELL IGIENE DEL LAVORO, OVVERO IN OCCASIONE DI MUTAMENTI NELL ORGANIZZAZIONE E NELL ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO (art. 30, comma 4, D.Lgs. 81/2008)... 24 17.1 AUDIT INTERNO DI SICUREZZA... 24 17.2 PROGRAMMAZIONE DELL AUDIT... 24 17.3 IDENTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR INTERNI... 25 17.4 CONDUZIONE DELL AUDIT... 25 17.5 RIESAME... 26 Pag. 6 di 6