Spesometro - La comunicazione clienti-fornitori



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Dr. Anton Pichler Dr. Walter Steinmair Dr. Helmuth Knoll Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio I-39100 Bozen Bolzano T 0471.306.411 F 0471.976.462 E info@interconsult.bz.it I www.interconsult.bz.it Steuer-, MwSt.-Nr. Cod. fisc. Part. IVA 02529080216 Circolare 26/13 Bolzano, lì 15.10.2013 Egregio Cliente, Spesometro - La comunicazione clienti-fornitori con la presente siamo a fornirvi un breve riassunto delle nuove disposizioni con riguardo al nuovo elenco clienti-fornitori, il cosiddetto spesometro. L obbligo di comunicare le cessioni ed acquisti di beni e di servizi è stato introdotto con l art. 21 DL n. 78/2010, nel mese di Agosto sono state pubblicate le modalità e termini di presentazione e pochi giorni fa è stato pubblicato il modello di comunicazione definitivo. 1 Oggetto Ambito soggettivo Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell Iva Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva i quali effettuano operazioni rilevanti Iva. In particolare anche i seguenti soggetti: non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia che operanti tramite rappresentanti fiscali o identificati direttamente; curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto dell impresa fallita o in liquidazione; che si avvalgono della dispensa da adempimenti ai sensi dell art. 36-bis DPR 633/72; che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative ex art. 13, L. n. 388/2000. Sono esclusi dall obbligo di comunicazione i contribuenti minimi; gli Enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate/ricevute nell ambito dell attività istituzionale. Sanzioni Per l omissione o la comunicazione di dati incompleti o non veritieri una sanzione da 258 a 2.065 1 Provvedimento n. 94908 del 02.08.2013; Modello ed istruzioni; Specifiche tecniche Circolare 26/13 1/5

Cessione di beni Prestazioni di servizi Rese e ricevute dai soggetti passivi Imponibili Non imponibili Esenti Trasmesse in modalità aggregata o analitica (facoltà) Operazioni Operazioni con obbligo di fattura Senza limiti d importo incluse Limiti di importo Operazioni senza obbligo di fattura Importi pari o superiori a 3.600, al lordo dell Iva L emissione della fattura in sostituzione di altro idoneo documento fiscale determina l obbligo di comunicazione dell operazione. Operazioni escluse Soggette a bolletta doganale Modelli Intra Oggetto di comunicazione all anagrafe tributaria Pagamenti con carte di credito per privati Importazioni Esportazioni (Art. 8, c. 1, lett. a) e b) DPR 633/72 Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario Operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria (fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili 2 Operazioni di importo pari o superiore a 3.600 incl. Iva, effettuate nei confronti di soggetti privati, non documentati da fattura, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carta di credito, di debito o prepagate. Termini di invio Comunicazione relativa al 2012 A regime Contribuenti con liquidazione Iva mensile 12.11.2013 Altri contribuenti 21.11.2013 Contribuenti con liquidazione Iva mensile 10.04 dell anno successivo Altri contribuenti 20.04 dell anno successivo Ulteriori utilizzi della comunicazione Black List, San Marino, Leasing e Noleggio Il modello di comunicazione in esame, ora denominato Modello di comunicazione polivalente, deve essere utilizzato anche per altre specifiche comunicazioni da effettuare all Agenzia delle Entrate: può essere utilizzato per comunicare i dati relativi ai beni in leasing/noleggio; deve essere utilizzato per comunicare i dati degli acquisti da San Marino; deve essere utilizzato per comunicare i dati delle operazioni con Paesi black-list. Deve essere utilizzato dai commercianti al minuto e assimilati (es. Hotel e Ristoranti) e agenzie di viaggio per comunicare gli acquisti legati al turismo in denaro contante superiore a 1.000 da parte di persone fisiche extra Ue. Relativamente alle operazioni black list e degli acquisti da San Marino il modello è utilizzabile per le operazioni annotate ed effettuate a partire dall 01.10.2013. 2 Da una prima lettura del modello di comunicazione sembrano da comunicare le compravendite di immobili che rientrano nelle operazioni effettuate in reverse-charge ex art. 17 c. 5 DPR 633/72. Circolare 26/13 2/5

L Agenzia ha però introdotto la facoltà per i soggetti obbligati ad utilizzare le precedenti modalità di comunicazione (vecchio elenco Black-List) per le operazioni/acquisti effettuati fino al 31.12.2013. Fatture emesse a richiesta del cliente Per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l emissione della stessa determina comunque l obbligo di comunicare l operazione, a prescindere dall importo. Unico esonero vale per gli anni 2012 e 2013 e riportato di seguito. Semplificazioni per commercianti al minuto e assimilati Esclusivamente per gli anni 2012 e 2013 l Agenzia delle Entrate ha introdotto una deroga alla regola generale di comunicare tutte le fatture a prescindere dall importo prevedendo che: i commercianti al minuto e soggetti assimilati (alberghi, ristoranti, ecc.) le agenzie di viaggio; possono comunicare soltanto le fatture di importo pari o superiore a 3.600 incl. Iva. Enti non commerciali ed enti pubblici Tra i soggetti obbligati alla presentazione sono inclusi anche gli enti non commerciali, però limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole. Si tratta quindi di un obbligo parziale, che non comprende le operazioni effettuate nell ambito dell attività istituzionale. Mentre per gli elenchi degli anni 2010 e 2011 gli enti pubblici erano esplicitatamene esonerati, a partire dall anno 2012 l esclusione soggettiva opera solamente per le operazioni effettuate e ricevute nell ambito dell attività istituzionale e non anche per quelle compiute nella veste di soggetto passivo, richiamate dall art. 4 DPR 633/72. Modalità di predisposizione della comunicazione La comunicazione può essere effettuata utilizzando 2 modalità alternative, ossia: analitica; aggregata. La scelta della modalità vincola l intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a: acquisti da operatori economici sanmarinesi; acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati (ex art. 34, c. 6 DPR 633/72); acquisti di beni/prestazioni di servizi legate al turismo. Elementi della comunicazione analitica Gli elementi informativi da comunicare relativamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare, sono: Circolare 26/13 3/5

Anno di riferimento Partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell acquirente/committente Per ciascuna fattura emessa Per ciascuna fattura d acquisto Note di variazione Operazioni inferiori a 300 (in caso di utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96) Data del documento, corrispettivo al netto dell IVA, imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente, data di registrazione Data di registrazione, corrispettivo al netto dell IVA, imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente, data del documento Per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l importo e l eventuale imposta afferente Numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell imposta Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione/prestazione per cui non è previsto l obbligo di emissione della fattura sono: Anno di riferimento Codice fiscale dell acquirente/committente Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 605/73, ossia Per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, lo stato estero del domicilio Per soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione/ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva Società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica: devono essere indicati, inoltre, gli elementi del punto precedente per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. Corrispettivi comprensivi dell Iva Ai fini della comunicazione degli elementi informativi, il soggetto obbligato fa riferimento al momento della registrazione ovvero, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni. Elementi della comunicazione aggregata In caso di scelta per la comunicazione in modalità aggregata, per ciascuna controparte, distintamente per le fatture emesse e per gli acquisti, sono richiesti i seguenti elementi informativi: partita IVA o, in mancanza, codice fiscale; numero delle operazioni aggregate; importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; importo totale delle operazioni fuori campo IVA; importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; Circolare 26/13 4/5

importo totale delle note di variazione; imposta totale sulle operazioni imponibili; imposta totale relativa alle note di variazione. Devono essere distintamente comunicati altresì i dati delle operazioni/acquisti di servizi con/da soggetti non residenti. Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione. Distinti saluti, Interconsult Pichler Steinmair Knoll Dr. Anton Pichler Dr. Walter Steinmair Dr. Helmuth Knoll Circolare 26/13 5/5