Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 commento e testo Avv. Diego Ferraro Diritto.it (Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.). MASSIMA Il frazionamento della richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) scaturenti dal medesimo sinistro stradale, con consequenziale notifica di due distinti atti di citazione, viola i principi costituzionali di correttezza e buona fede e comporta la declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale. E irrilevante, all uopo, che il secondo giudizio non sia stato iscritto a ruolo essendo, invece, predominante la circostanza che, al momento della proposizione della prima domanda, sussista la possibilità di ulteriori, inutili, processi sia contestuali che successivi. TESTO SENTENZA N. 6893/12 R.G. N. 3209/12 Sent. Rep. 2279/12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace dell ottava sezione civile di Palermo, nella persona della Dr.ssa Annamaria Mantegna, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6893 del Ruolo Generale del 2012 TRA*** ATTORE E*** CONVENUTA OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale IN FATTO ED IN DIRITTO 1.
S.M., con atto di citazione per l udienza del 23.05.2012, notificato il 22.03.2012, ha chiesto che la Italiana Assicurazioni S.p.A. venisse condannata a risarcirgli i danni, ammontanti a 2.836,39, riportati dal proprio veicolo ***** in conseguenza di un sinistro stradale accaduto il 24.11.2011 nella via ***** di Palermo, il quale si era verificato per colpa esclusiva di *****, conducente e proprietaria dell autovettura *****, la quale aveva tamponato il veicolo attoreo. La Italiana Assicurazioni si è costituita in giudizio facendo presente che l attore, difeso dallo stesso procuratore, aveva ad essa notificato in data 27.04.2012 altro atto di citazione a comparire per l udienza del 27.06.2012 con il quale aveva chiesto il risarcimento dei danni fisici patiti in conseguenza dello stesso sinistro stradale. OMISSIS 2. La domanda è improponibile. La convenuta ha documentato, con il deposito della copia della citazione notificata, quanto asserito, fatto peraltro incontroverso. Dal predetto atto di citazione risulta che al momento della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, le lesioni erano consolidate, e infatti in data 26.03.2012 l attore aveva inviato alla compagnia di assicurazione il certificato di avvenuta guarigione. A fronte del rilievo della questione in esame, l attore non ha fornito alcuna giustificazione della ragione che lo ha indotto a raddoppiare la tutela processuale, a scapito della controparte e del carico processuale dell autorità giudiziaria, ma si è limitato a dedurre la mancata iscrizione a ruolo del secondo atto di citazione.
Va dunque dato atto che la duplicazione della tutela processuale messa in atto dall attore è ingiustificata e viola pertanto i principi costituzionali di correttezza e di buona fede e del giusto processo, come di recente affermato e ribadito più volte dalla condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia nel caso di instaurazione di vari giudizi per il pagamento di frazioni di credito tutte esigibili al momento della proposizione della prima domanda (S.U. Cass. 23726/2007), sia nel caso di crediti, esigibili, diversi, anche ove si tratti di risarcimento del danno al veicolo e delle lesioni conseguenti al medesimo sinistro stradale (v. Cass. 28286/2011 che ha affermato che in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l aggravamento della posizione del danneggiante debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale ed alle cui condivisibili motivazioni si rinvia) secondo la quale tale violazione ha, quale conseguenza, la declaratoria di improponibilità della domanda. Né può ritenersi ostativa di tale tipo di pronuncia la circostanza fattuale che il secondo giudizio non sia stato ancora instaurato, notificato o meno che sia l atto di citazione (e pendente o meno che sia, conseguentemente, la lite) : ciò che conta e che rileva è che al momento della proposizione della domanda sussistano crediti nei confronti della stessa parte, maturi ed esigibili, ai quali l attore non abbia rinunciato nell atto introduttivo, e sussista così, al momento della proposizione della prima domanda, la possibilità di ulteriori, inutili processi, sia contestualmente al primo sia anche successivamente al primo. OMISSIS P.Q.M. Il Giudice di Pace di Palermo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, dichiara improponibile la domanda di risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo ***** in conseguenza del sinistro stradale accaduto il 24.11.2011 nella Via ***** di Palermo, proposta da S.M. nei confronti della Italiana Assicurazioni S.p.A..
Spese compensate Palermo 12.07.2012 Il Giudice di Pace Dott.ssa Annamaria Mantegna Depositato in cancelleria il 13 LUG. 2012 Il Cancelliere