(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).



Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI TORINO V SEZIONE CIVILE. Dott. Alberto Polotti di Zumaglia

Numero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico

Art. 54 decreto legge

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8597/2011 tra

GIUDICE DI PACE DI CATANZARO

motivazione della decisione in ordine al mancato accoglimento dell appello per quanto riguarda la deduzione di prescrizione quinquennale dell azione

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

COMUNE DI TORRECUSO. Provincia di Benevento VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE

CITTA DI PARABITA C.A.P PROVINCIA DI LECCE

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

Tribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

Opposizione a decreto ingiuntivo costituzione opponente. dimezzamento automatico dei termini sezioni unite 19246/2010 mero obiter dictum

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa

MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, commento e testo

Sentenza. del 23 ottobre e. coniugi e consumati

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sinistro stradale con tram esula dalla competenza speciale del giudice di pace ( Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza )

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Diritto Processuale Civile. L Appello

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n del 13 giugno 2011

SEMINARIO 18 APRILE 2013 PREPARAZIONE ALLA MOOT COURT

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione terza ter ) ha SENTENZA

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese

Diritti di avvocato. Pagina 1 di 5

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA RESPONSABILITA' 14/11/2013 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

UTILIZZO DELLE CESSIONI DI CREDITO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL FAX

DIRITTO DI ACCESSO DI UN DIPENDENTE DI POSTE ITALIANE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA TRA

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Risarcimento dei danni per la non ragionevole durata dei processi: la nuova legge Pinto

CAMPER CLUB LA GRANDA

Le multe per infrazioni al Codice della Strada

Processo civile telematico. Nozioni di base e decreto ingiuntivo

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669

Mobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

Città di Ugento Provincia di Lecce

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

CONNESSIONE * * * CONNESSIONE SOGGETTIVA. riguarda i soggetti connessione tenue identità di soggetti e diversi di petitum e causa petendi

Risarcimento danno medici corsi specializzazione Facciamo chiarezza. 18/03/2014 Studio Legale Ferrari Paola Ferrari Nicola Di Lernia

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del dr. Avv.

ART. 1 (Modifiche al codice penale)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

N. /06 Sent. N. 477 / 05 R.Gen. N. R. Cron. N. R. Rep. OGGETTO. Risarcimento danni da sinistro stradale.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice. dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha SENTENZA T R A

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

LeggeMania ~ Quos ego

MASSIME CIVILE CIRCOLAZIONE STRADALE. Corte di Cassazione Sez. civ. 26 Gennaio 2012, n 1069

IL TRIBUNALE DI PERUGIA

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, riunito nelle persone dei signori:

Il procedimento di mediazione

COMUNE DI VALVERDE (Provincia di Catania)

CITTA DI MARCIANISE PROVINCIA DI CASERTA

ISSN Pubblicato dal 06/07/2015

Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea nella persona del

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

Sentenza n del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI TORINO V SEZIONE CIVILE. Dott. Alberto Polotti di Zumaglia

FATTO. Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria

IL COMUNE DI LECCE DEVE RIMBORSARE ANCHE GLI INTERESSI ANATOCISTICI E LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII VII

Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - Solo gli eredi condannati al risarcimento del danno

Transcript:

Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 commento e testo Avv. Diego Ferraro Diritto.it (Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.). MASSIMA Il frazionamento della richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) scaturenti dal medesimo sinistro stradale, con consequenziale notifica di due distinti atti di citazione, viola i principi costituzionali di correttezza e buona fede e comporta la declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale. E irrilevante, all uopo, che il secondo giudizio non sia stato iscritto a ruolo essendo, invece, predominante la circostanza che, al momento della proposizione della prima domanda, sussista la possibilità di ulteriori, inutili, processi sia contestuali che successivi. TESTO SENTENZA N. 6893/12 R.G. N. 3209/12 Sent. Rep. 2279/12 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace dell ottava sezione civile di Palermo, nella persona della Dr.ssa Annamaria Mantegna, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6893 del Ruolo Generale del 2012 TRA*** ATTORE E*** CONVENUTA OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale IN FATTO ED IN DIRITTO 1.

S.M., con atto di citazione per l udienza del 23.05.2012, notificato il 22.03.2012, ha chiesto che la Italiana Assicurazioni S.p.A. venisse condannata a risarcirgli i danni, ammontanti a 2.836,39, riportati dal proprio veicolo ***** in conseguenza di un sinistro stradale accaduto il 24.11.2011 nella via ***** di Palermo, il quale si era verificato per colpa esclusiva di *****, conducente e proprietaria dell autovettura *****, la quale aveva tamponato il veicolo attoreo. La Italiana Assicurazioni si è costituita in giudizio facendo presente che l attore, difeso dallo stesso procuratore, aveva ad essa notificato in data 27.04.2012 altro atto di citazione a comparire per l udienza del 27.06.2012 con il quale aveva chiesto il risarcimento dei danni fisici patiti in conseguenza dello stesso sinistro stradale. OMISSIS 2. La domanda è improponibile. La convenuta ha documentato, con il deposito della copia della citazione notificata, quanto asserito, fatto peraltro incontroverso. Dal predetto atto di citazione risulta che al momento della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, le lesioni erano consolidate, e infatti in data 26.03.2012 l attore aveva inviato alla compagnia di assicurazione il certificato di avvenuta guarigione. A fronte del rilievo della questione in esame, l attore non ha fornito alcuna giustificazione della ragione che lo ha indotto a raddoppiare la tutela processuale, a scapito della controparte e del carico processuale dell autorità giudiziaria, ma si è limitato a dedurre la mancata iscrizione a ruolo del secondo atto di citazione.

Va dunque dato atto che la duplicazione della tutela processuale messa in atto dall attore è ingiustificata e viola pertanto i principi costituzionali di correttezza e di buona fede e del giusto processo, come di recente affermato e ribadito più volte dalla condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia nel caso di instaurazione di vari giudizi per il pagamento di frazioni di credito tutte esigibili al momento della proposizione della prima domanda (S.U. Cass. 23726/2007), sia nel caso di crediti, esigibili, diversi, anche ove si tratti di risarcimento del danno al veicolo e delle lesioni conseguenti al medesimo sinistro stradale (v. Cass. 28286/2011 che ha affermato che in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l aggravamento della posizione del danneggiante debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale ed alle cui condivisibili motivazioni si rinvia) secondo la quale tale violazione ha, quale conseguenza, la declaratoria di improponibilità della domanda. Né può ritenersi ostativa di tale tipo di pronuncia la circostanza fattuale che il secondo giudizio non sia stato ancora instaurato, notificato o meno che sia l atto di citazione (e pendente o meno che sia, conseguentemente, la lite) : ciò che conta e che rileva è che al momento della proposizione della domanda sussistano crediti nei confronti della stessa parte, maturi ed esigibili, ai quali l attore non abbia rinunciato nell atto introduttivo, e sussista così, al momento della proposizione della prima domanda, la possibilità di ulteriori, inutili processi, sia contestualmente al primo sia anche successivamente al primo. OMISSIS P.Q.M. Il Giudice di Pace di Palermo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, dichiara improponibile la domanda di risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo ***** in conseguenza del sinistro stradale accaduto il 24.11.2011 nella Via ***** di Palermo, proposta da S.M. nei confronti della Italiana Assicurazioni S.p.A..

Spese compensate Palermo 12.07.2012 Il Giudice di Pace Dott.ssa Annamaria Mantegna Depositato in cancelleria il 13 LUG. 2012 Il Cancelliere