Art. 5 Art. 5 bis Art. 6



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Regolamento per l'apertura di credito con contributo in conto interessi alle Piccole e Medie Imprese e per concessione di aiuti finanziari su operazioni di leasing Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 514 del 02/06/1997 e modificato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 40 del 01/06/1999 e n. 36 del 07/07/2000 Art. 1 Il presente regolamento determina i criteri e le modalità a cui l'amministrazione Provinciale si attiene per la concessione di ausili finanziari a favore delle piccole e medie imprese, consistenti nell'attività di intervento sul mercato del credito a mezzo di forme di compartecipazione sui tassi di interesse e di sovvenzionamento, al fine di determinare agevolazioni da parte delle Banche aventi sportelli nel territorio provinciale rispetto ai tassi di interesse usualmente praticati. Art. 2 L'Amministrazione Provinciale, al fine di favorire la nascita e il consolidamento dell'imprenditoria locale e giovanile e l'occupazione, concede un contributo in conto interessi sui finanziamenti effettuati tramite gli Istituti di credito operanti nel territorio provinciale pari a 3 punti percentuali oppure a 4 punti percentuali in caso di aziende in cui la maggioranza dei titolari è di età inferiore ai 35 anni. Art. 3 Possono accedere al contributo in conto interessi, se operanti nella Provincia di Foggia: 1. le piccole e medie imprese operanti nel settore dell'artigianato, della pesca,del commercio, del turismo e dei servizi 2. le cooperative e consorzi operanti nell'artigianato, nell'agricoltura e nei servizi; 3. le aziende agricole e forestali; 4. le piccole e medie imprese industriali con fatturato annuo non superiore a 2 miliardi quale media dell'ultimo biennio. Art. 4 Sono ammissibili al contributo di cui all'art. 2 del presente regolamento i seguenti interventi diretti al mantenimento o al miglioramento dei livelli occupazionali:

1. acquisto di macchinari, impianti specifici, mobili e attrezzature, automezzi destinati all'attività d'impresa; 2. leasing di macchinari, impianti specifici e attrezzature, che contemplino la possibilità del riscatto, 3. acquisto, costruzione anche in economia, ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati, nonché la ristrutturazione edilizia anche su beni di terzi; 4. adeguamento ed ammodernamento degli impianti; 5. acquisto di scorte a condizione che la somma del finanziamento utilizzato per tale scopo non superi del 30% dell'intervento complessivo; 6. operazioni di consolidamento di debiti a breve e medio termine; 7. l'adeguamento delle aziende alle normative comunitarie nazionali L. n. 626/94-494/95; L. n. 155/98 (HCCP) e ISO 9001-9002; 8. acquisto di terreni agricoli da parte di piccoli imprenditori, coltivatori diretti e neo imprenditori; Sono ammessi al contributo in conto interessi gli interventi di cui sopra realizzati non più di 12 mesi prima dalla data di richiesta del finanziamento relativo. Art. 5 L'importo minimo del finanziamento ammissibile a contributo è stabilito in lire 15.000.000 (quindicimilioni) ed il massimo in lire 200.000.000 (duecentomilioni). Il finanziamento richiesto è da restituirsi in un massimo di cinque anni per importi di finanziamento fino a 100.000.000, in sette anni per importi superiori a 100.000.000. Art. 5 bis In riferimento al fondo stazionario annuale nel bilancio dell'ente, è costituita una riserva al 25% per i neoimprenditori, il 20% per le grandi imprese (oltre 15 dipendenti), il 25% per le piccole imprese (fino a 3 dipendenti) 20% per le medie imprese (da 4 a 15 dipendenti). Il fondo è ripartito in sei tranche da utilizzarsi per ogni bimestre dell'anno solare. Art. 6 Il contributo in conto interessi è concesso anche se l'impresa richiedente ha già ottenuto agevolazioni a qualsiasi titolo, erogati da qualsiasi ente, purché l'ammontare dei benefici nell'anno solare sia inferiore a 100.00 ECU e purché il tasso di interesse applicato al finanziamento richiesto e ottenuto, depurato da tale contribuzione, non sia inferiore al tasso di inflazione programmato relativo al momento di concessione del finanziamento. In tal caso l'importo del contributo può essere anche ridotto.

Art. 7 La richiesta del contributo è formulata dall'azienda mediante domanda conforme al modulo allegato (Mod. A) al presente regolamento, compilata in ogni sua parte e presentata con raccomandata postale A.R. alla Provincia di Foggia, nonché ad uno degli Istituti di Credito aderenti all'iniziativa della Provincia stessa. Art. 8 La domanda di finanziamento agevolata da contributo in conto interessi da parte della Provincia di Foggia, in carta semplice, è presentata contestualmente all'amministrazione Provinciale e ad uno degli Istituti di Credito con essa convenzionati, corredata dalla seguente documentazione originale o copia sottoscritta, in carta semplice: 1. certificato Registro Imprese di non fallenza e vigenza; 2. bilancio e conto economico degli ultimi due esercizi (se impresa già in attività) oppure idonea documentazione in caso di impresa di nuova costituzione, sottoscritti dal legale rappresentante della ditta; 3. stato patrimoniale e conto economico non anteriore a sessanta giorni sottoscritti dal legale rappresentante della ditta; 4. visura camerale in carta semplice; 5. attestazione INPS relativa all'andamento occupazionale nel corso dell'ultimo semestre e comunque dalla data di costituzione. La domanda, inoltre, deve contenere informazioni sui titolari e sul programma di investimento diretto a realizzare la previsione occupazionale indicata nella domanda stessa, nonché indicazioni ed eventuali richieste, per il medesimo programma, di altre agevolazioni finanziarie previste da altre norme statali, regionali o comunitarie. Art. 9 Il Presidente della Provincia, nomina il Dirigente responsabile cui affidare l'esame delle domande per gruppi di esse; ciascun gruppo è composto da tutte le domande pervenute in un bimestre. La scadenza delle domande è fissata all'ultimo giorno di ogni bimestre. Per la partecipazione al Bimestre di riferimento farà fede il timbro postale di partenza. Nell'anno solare è consentita la presenza di una sola domanda. La domanda è ammessa all'istruttoria quando è redatta conformemente al modulo di cui all'allegato A, completa in ogni sua parte ed accompagnata dalla documentazione richiesta.

Qualora la Provincia o l'istituto di Credito ritengano carenti le domande e/o la documentazione, sono tenuti a chiederne la necessaria integrazione. Il mancato o parziale riscontro, entro il termine di giorni 20, comporta la definitiva archiviazione dell'istanza. Art. 10 La Provincia procede all'istruttoria rivolta a valutare l'ammissibilità al contributo in conto interessi tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità: 1. priorità nell'ordine di raccomandata e fino ad esaurimento fondi; 2. i soggetti neoimprenditori non entrati nell'assegnazione del beneficio per il bimestre entrano di diritto nelle successive graduatorie bimestrali con priorità. L'ammissione al contributo terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: Incremento occupazionale Creazione di nuove imprese Titolare o soci < 35 anni 1 punto per ogni occupato; 2 punto; 1 punto; Il responsabile comunica, contestualmente alla adozione del provvedimento, alla Giunta Provinciale, alla Commissione Consiliare Bilancio e Patrimonio e alla Commissione Consiliare Attività Produttive, l'elenco delle domande esaminate ed il relativo esito motivato. Art. 11 La domanda dell'impresa, corredata dalla documentazione presentata nonché Nulla-Osta di ammissibilità al contributo, è immediatamente trasmessa dalla Provincia all'istituto di Credito interessato che, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di tali atti, superati i quali la pratica viene definitivamente archiviata, definisce l'eventuale concessione del finanziamento. Il relativo piano di ammortamento iniziale, comprendente l'onere per contributi a carico della Provincia, è tempestivamente ratificato sia alla Provincia sia all'impresa. La Provincia, acquisito il piano di ammortamento, convoca l'impresa per la formale definizione della procedura di erogazione del contributo che, in caso di non ottemperanza da parte dell'impresa entro i 60 giorni successivi alla data di ricezione della convocazione, è annullata con la definitiva archiviazione della pratica.

Art. 12 L'erogazione del finanziamento è disposta dall'istituto di Credito non oltre i 10 giorni dalla data della delibera di concessione, mediante apertura di credito semplice della durata massima del tempo previsto dall'art. 5. Nel caso di richiesta di finanziamento per sole scorte (massimo 60 milioni) la durata massima è fissata in 36 mesi. Art. 13 L'operazione di finanziamento è regolata ad un tasso di interesse, da intendersi netto, ovvero senza l'aggiunta di altri oneri o commissioni pari al max pari al Prime rate ABI risultante l'ultimo giorno del mese durante il quale è avvenuta la variazione. Il pagamento delle rate in ammortamento avviene con rate mensili, trimestrali o semestrali sulla base delle determinazioni assunte dall'istituto di Credito, posticipate e comprensive di capitale ed interessi. La mancata corresponsione anche di una sola rata comporta la sospensione del beneficio contributivo, che è ripristinato previa regolarizzazione del piano di rientro. In ogni caso la concessione dei finanziamenti avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'istituto di Credito convenzionato. Art. 13 bis Gli Istituti di Credito convenzionati sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza del preventivo Nulla-Osta da parte della Provincia, il prestito richiesto, previa istanza corredata di tutta la documentazione di cui al regolamento, da presentarsi anche all'istituto di Credito. L'eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti da parte della Provincia può intervenire entro il termine di 6 mesi dalla data della delibera di concessione del prestito, in riferimento al bimestre in cui è stata presentata l'istanza. In caso di mancato riconoscimento dell'agevolazione, entro i termini prescritti, alle operazioni di cui sopra si può applicare il tasso di interesse di cui all'art. 13, maggiorato al max di 2 punti percentuali. Art. 14 La corresponsione dei contributi in conto interessi, calcolati sulle rate del piano di ammortamento iniziale del finanziamento è effettuata, in rate costanti semestrali posticipate, dalla Provincia, previo accertamento del rispetto, su documentazione INPS, della previsione occupazionale indicata nella domanda e previo riscontro dell'utilizzo del

finanziamento conforme a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento richiedendo a tal fine autocertificazioni, copie di atti e fatture, nonché operando controlli a campione presso le aziende. A richiesta del beneficiario, possono essere ammesse varianti al piano di impresa presentato, purché non mutino le finalità dell'idea imprenditoriale. A partire dall'erogazione del secondo rateo di contributo e per le successive erogazioni, in presenza di investimenti ancora in corso di realizzazione, l'importo del rateo di contributo previsto è erogato in misura ridotta proporzionalmente alla spesa già effettuata dalla ditta, rinviando il rimanente alle successive erogazioni. Il contributo a favore delle ditte è corrisposto per il tramite dell'istituto erogatore del finanziamento. L'Istituto riconosce all'azienda la stessa valuta con la quale la Provincia accredita i contributi agli Enti Creditizi. Il mancato rispetto del programma di previsione occupazionale comporta l'interruzione del beneficio contributivo provinciale che verrà ripristinato, per il prosieguo, solo al raggiungimento delle previsioni indicate in domanda. In caso di estinzione anticipata, parziale o totale del finanziamento, gli Istituti di Credito informano tempestivamente la Provincia. L'erogazione dei contributi in conto interessi prosegue finche non intervenga una delle cause di cessazione indicate dall'art. 67 del T.U. 06.03.1978 n. 218. Pertanto l'amministrazione controllata o straordinaria, nonché il concordato, non determinano la cessazione del contributo in conto interessi, sempreché non cessi l'attività aziendale. Art. 15 La corresponsione del contributo per il leasing di cui all'art. 4, pari al contributo in conto interessi a cui l'azienda avrebbe diritto se avesse proceduto all'acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature mediante apposito finanziamento concesso da un Istituto di Credito, è disposta direttamente dall'amministrazione Provinciale in rate semestrali costanti posticipate, previo accertamento del rispetto, su documentazione INPS, della previsione occupazionale indicata nella domanda e previa esibizione delle ricevute di pagamento dei ratei di leasing. Art. 16 La Provincia di Foggia, su apposita istanza documentata, concede un contributo forfetario di lire 5 milioni ai soggetti che hanno beneficiato dei finanziamenti e delle agevolazioni

previsti dal D.L. 01/10/1996 n. 511 (art. 8) (c.d. prestito d'onore), con riserva del 10% dei fondi disponibili senza istruttoria periodica e per ordine di data di raccomandata con riferimento alla data di partenza. Qualora ci sia disponibilità per fondi non utilizzati dal restante accantonamento dell'80% gli stessi potranno essere utilizzati dai soggetti del presente articolo.