Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Documenti analoghi
Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La Costituzione della Repubblica Italiana Le norme che riguardano l elezione del Presidente della Repubblica. Art. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. (Articoli della Costituzione sul Presidente della Repubblica) Art. 59

CIRCUITO DELLA DECISIONE POLITICA: PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Prof. Erik Longo

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016

EMENDAMENTO ART. 9. <<Art. 9-bis. (Modifiche agli articoli 83 e 84 della Costituzione) 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Presidente della Repubblica

7 lezione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Italia 2015: un nuovo presidente al Quirinale

i dossier PRESIDENZIALISMO E RIFORME COSTITUZIONALI La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare

Diritto Costituzionale. Indice. 1 Il Presidente della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SCEGLIAMOCI LA REPUBBLICA ELEGGIAMOCI IL PRESIDENTE

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2544

Modifiche alla Parte II della Costituzione

Capo I MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Disposizioni transitorie

Modifiche alla parte II della Costituzione capo I modifiche al titolo I della parte II della Costituzione

"Modifiche alla Parte II della Costituzione"

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

XIV LEGISLATURA. Modifiche alla Parte II della Costituzione

Modifiche apportate alla Parte II della Costituzione. Titolo I IL PARLAMENTO Sezione I. Sezione I Le Camere. Le Camere Art. 55 Art.

FOCUS. 22 ottobre Direzione Segreteria dell Assemblea Regionale Adriana Garabello

Palazzo del Quirinale, Piazza del Quirinale 4 ORGANO COSTITUZIONALE COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE 30/09/14 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV 2544

RACCOLTA QUIZ DIRITTO COSTITUZIONALE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I IL PARLAMENTO Sezione I Le Camere Art. 55 Art. 55

Progetto Educazione alla legalità attraverso la Costituzione. Ciampini Boccardo Novi Ligure MMXI - CIAMPINI BOCCARDO -

Capo I MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Bozza di testo a fronte BOZZA 18 APRILE 2012

1 giugno Identico.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche alla Parte II della Costituzione

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Gli organi dello Stato

Palazzo del Quirinale, Piazza del Quirinale 4 ORGANO COSTITUZIONALE COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE 14/10/13 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA CAPO I MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE

CAPO I MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Gazzetta Ufficiale N. 269 del 18 Novembre 2005

Testo della Legge Costituzionale, pubblicata nella G.U. 15 aprile 2016, n. 88

SENATO DELLA REPUBBLICA CAPO I MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE

Organizzazione costituzionale dello Stato

Frontespizio Progetto di Legge Nascondi n. pagina Stampa XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI. Pag. 1 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Diritto Costituzionale

1) Quanti paesi nel mondo hanno oggi un capo dello stato monarchico?

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Costituzione 1948 RIFORMA COSTITUZIONALE DDL 1429 D/2016

Organizzazione dello Stato

Proposta provvisoria di revisione di alcune norme della Costituzione 12 aprile

UNA GIOVANE IMOLA IN PARLAMENTO. Roma 17 Ottobre 2014

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili

COSTITUZIONE VIGENTE E PROGETTO DI RIFORMA

divisione politica REGNO D'ITALIA REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA. Profilo del Paese

TIitolo III IL GOVERNO SEZIONE I Il Consiglio dei ministri Art. 92 Art. 92

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

La forma di governo nella Costituzione tunisina del Prof. Marco Olivetti Università LUMSA Roma Siena, 7 novembre 2014

Organizzazione dello Stato

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

disciplina del procedimento di revisione costituzionale

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Data creazione 08/06/ :00:00 3 DDL S.1429-B PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

L'elezione del Presidente della Repubblica

Dall art. 1 (che modifica l art. 55) all art. 9 (che modifica l art.69)

Modulo II Il circuito della decisione politica

Dibattito sul referendum costituzionale: testi a confronto

Un soggetto può appartenere contemporaneamente a una Giunta regionale e ad un altra Giunta o Consiglio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Questionario n. 4 Il Parlamento e la formazione delle leggi

Gli organi costituzionali. Il Parlamento Camera+Senato

Identico. Art. 55 Art. 55 Il Parlamento si compone della Identico Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

FORMAZIONE DEL NUOVO GOVERNO: CALENDARIO RAGIONATO, LETTERA E PRASSI COSTITUZIONALE

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

Testo a fronte con la Costituzione vigente

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

LE GARANZIE COSTITUZIONALI. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli)

REFERENDUM COSTITUZIONALE

Le funzioni del Senato

Transcript:

Titolo II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Titolo II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 83 Art. 83 eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. eletto dall Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d Aosta/Vallèe d Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze. eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Art. 84 Art. 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con 23

qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. Art. 85 Art. 85 eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. eletto per sette anni. Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Art. 86 Art. 86 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 24

quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione. Art. 87 Art. 87 il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell unità federale della Repubblica. Può inviare messaggi alle Camere. Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell economia e del lavoro. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di 25

internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell ambito dei componenti eletti dalle Camere. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali. Art. 88 Art. 88 Il Presidente della Repubblica può, Il Presidente della Repubblica sentiti i loro Presidenti, sciogliere le decreta lo scioglimento della Camera Camere o anche una sola di esse. dei deputati ed indìce le elezioni nei seguenti casi: a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità; b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge; c) in caso di dimissioni del Primo ministro; d) nel caso di cui all articolo 94, terzo comma. Non può esercitare tale facoltà negli Il Presidente della Repubblica non 26

ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato. Art. 89 Art. 89 Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro. Art. 90 Art. 90 (non modificato) Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per 27

attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Art. 91 Art. 91 Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all Assemblea della Repubblica. 28