Pubblico spettacolo o intrattenimento occasionale organizzato da associazioni No Profit SCHEDA 16PA. 1) Quando si deve fare?

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Transcript:

SCHEDA 16PA Pubblico spettacolo o intrattenimento occasionale organizzato da associazioni No Profit 1) Quando si deve fare? Quando una Associazione No Profit intende attivare un attività occasionale di pubblico spettacolo o di intrattenimento a beneficio dei propri scopi associativi. 2) Quando una associazione è considerata No Profit? L articolo 143 del Testo Unico dell Imposta sui Redditi dispone che non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti associativi no profit: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. Il successivo articolo 148 dispone, in capo agli Enti di tipo associativo, che non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette

attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli associati. L articolo 150, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. 3) Cosa si intende per attività occasionale di pubblico spettacolo? Per manifestazione occasionale di pubblico spettacolo, organizzato da associazione No Profit, si intendono gli spettacoli e trattenimenti tenuti esclusivamente in luogo pubblico, senza finalità commerciali, a sostegno della propria attività istituzionale e con attività secondarie quali vendita di beni e somministrazione finalizzate alla raccolta di fondi. A titolo semplificativo si intendono tali i concerti, gli spettacoli teatrali e cinematografici, le feste di partito o di associazione, le feste popolari, ecc. Dette manifestazioni sono da intendersi non rilevanti quando sono prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico quali recinzioni, transenne, tribune, panche ecc.; in tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, perché di altezza non superiore a m. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. 4) Quali soggetti devono presentare richiesta? La richiesta deve essere fatta da parte del Presidente dell associazione No Profit che intende svolgere il pubblico spettacolo od intrattenimento occasionale. 5) Cosa deve essere fatto? Lo svolgimento di manifestazioni, di durata non superiore ai 7 (sette) giorni continuativi, da parte di associazioni no-profit organizzate alla promozione delle proprie finalità sociali, religiose, culturali, assistenziali o sportive, che comportano l utilizzo di suolo pubblico con l installazione, di palchi, tribune ed altre strutture, in occasione di feste, giochi, cerimonie e commemorazioni, sono subordinate alla presentazione al SUAP di apposita SCIA corredata da certificato di corretto montaggio e collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all albo. In relazione alla complessità dell allestimento, il Responsabile SUAP potrà richiedere la preventiva verifica all uso da parte della CCVLPS, in tal caso gli organizzatori, nell esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dal SUAP, sentito l Ufficio Tecnico Comunale. La SCIA dovrà essere presentata al SUAP corredata dagli estremi di notorietà del richiedente, in merito ai propri requisiti soggettivi morali e professionali, e dalle dovute certificazioni od asseverazioni tecniche delle strutture a firma di tecnici abilitati. L attività può essere esercitata il giorno successivo della data di ricevuta del SUAP e per una durata massima di 7 giorni continuativi. La SCIA è utilizzabile solo ad avvenuta concessione dell uso dell area pubblica. Per le manifestazioni con durata superiore ai 7 giorni, si deve compilare apposita istanza per l ottenimento della licenza per l esercizio dell attività di pubblico spettacolo o trattenimenti, da presentarsi 45 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, 2

utilizzando apposito modulo comunale predisposto. L istanza deve essere corredata dalla specifica documentazione progettuale da sottoporre al parere della CCVLPS e la licenza sarà rilasciata solamente dopo che l area e le attrezzature installate siano state riconosciute idonee ed agibili ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità. La verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e d igiene dell area, delle strutture e degli impianti, nonché l accertamento della conformità progettuale e della visibilità degli avvisi al pubblico prescritti per la sicurezza e l incolumità pubblica, possono essere autocertificati da un relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato qualora la capienza complessiva dell area sia pari o inferiore alle 200 persone. Per le non rilevanti, non occorre alcuna verifica dell agibilità. In tali casi, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell area, delle strutture e degli impianti. Le certificazioni devono essere presentate in copia al SUAP prima dell inizio della manifestazione, ed essere tenute sul luogo a cura dell organizzatore. 6) Il Responsabile SUAP cosa deve fare? Verificare la completezza della SCIA e chiedere eventuali pareri. In presenza di istanza deve convocare la CCVLPS per le specifiche competenze. 7) A chi ci si deve rivolgere per verificare? Ufficio Tecnico CCVLPS ASL Vigili del fuoco. Autocertificazione tecnica. 8) Quale atto consegue? In caso di SCIA nessun atto salvo la necessità di imporre prescrizioni. La SCIA deve essere presentata prima dello svolgimento della manifestazione e nei tempi da consentire al SUAP un eventuale controllo preventivo. In caso di istanza il SUAP disporrà il rilascio della licenza o notificherà atto di diniego. I concessionari, nell esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dal Responsabile SUAP, sentito l Ufficio Tecnico Comunale, e dovranno comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori. Entro 30 giorni l ufficio deve decidere sull accoglimento o diniego dell istanza. 3

Referenti del procedimento Responsabile SUAP Responsabili procedimento Rag. William Viola Paola Portaluppi Maksim Spiller Modulistica da utilizzare Modulo comunale Modulo comunale SCIA Istanza in bollo con copia documento identità sottoscrittori e allegati indicati Tempi del procedimento L istanza deve essere evasa nel tempo massimo di 30 giorni. L Ufficio competente, entro sette giorni lavorativi, comunica l avvio del procedimento e chiede eventuali integrazioni. Le integrazioni richieste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta ed i termini istruttori decorreranno dall inizio. Il mancato rispetto del termine di integrazione equivale a rinuncia all istanza. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP dispone l accoglimento dell istanza. Enti o uffici a cui va inviata la SCIA o l istanza All interessato, ed alla Prefettura Diritti istruttoria e rimborso spese Costi istruttoria e rimborso spese da effettuarsi con le seguenti modalità: Bollettino di CC postale n 18911206 intestato a Comune di Magnago Servizio Tesoreria Bonifico Bancario c/o Intesa San Paolo Filiale di Magnago IBAN IT76Z0306933331000000100942 A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 Via Al Donatore di Sangue, 50 20013 Magenta (MI) c/c postale n. 41078205 ESENTE. 34,00 per diritti sanitari 4

Riferimenti legislativi Reg. Polizia Amministrativa - Art. 23 Spettacoli e trattenimenti pubblici occasionali 1. Per manifestazione occasionale si intendono gli spettacoli e trattenimenti tenuti in luogo pubblico anche senza finalità imprenditoriali e/o con attività secondarie quali vendita e somministrazione. A titolo semplificativo si intendono tali i concerti, gli spettacoli teatrali e cinematografici, le feste di partito o di associazione, le feste popolari, le sagre ecc. 2. Gli spettacoli ed i trattenimenti non indetti nell esercizio di attività imprenditoriale, ma solamente al fine di un comune divertimento o passatempo necessitano del rilascio della licenza prevista dall art. 20 solo se esercitati in luogo pubblico. Quando si tratta di manifestazioni non rilevanti la licenza è sostituita dalla presentazione della SCIA. 3. Sono da intendersi non rilevanti quelle manifestazioni prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico quali recinzioni, transenne, tribune, panche ecc.; in tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. 4. La SCIA per le manifestazioni con caratteristiche non rilevanti dovrà essere presentata al SUAP, possibilmente in via telematica con PEC, con allegata la documentazione di cui all articolo 8 del presente regolamento. L attività può essere esercitata il giorno successivo della data di presentazione al protocollo comunale e per una durata massima di 7 giorni continuativi. La SCIA è utilizzabile solo ad avvenuta concessione dell uso dell area pubblica. 5. Lo svolgimento di manifestazioni, di durata non superiore ai 7 (sette) giorni continuativi, da parte di associazioni no-profit organizzate alla promozione delle proprie finalità sociali, religiose, culturali, assistenziali o sportive, che comportano l utilizzo di suolo pubblico con l installazione, di palchi, tribune ed altre strutture, in occasione di feste, giochi, cerimonie e commemorazioni, sono subordinate alla presentazione al SUAP, possibilmente in via telematica con PEC, di apposita SCIA corredata da certificato di corretto montaggio e collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all albo. In relazione alla complessità dell allestimento, il Responsabile SUAP potrà richiedere la preventiva verifica all uso da parte della CCVLPS, in tal caso gli organizzatori, nell esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dal Responsabile SUAP, sentito l Ufficio Tecnico Comunale. 6. Ai soggetti no profit di cui ai commi precedenti, per lo svolgimento di manifestazioni di periodi superiori ai 7 giorni continuativi, si applica la procedura di cui all articolo 20 del presente regolamento. Art. 24 Obblighi degli utilizzatori dell area pubblica 1. I concessionari dell' area pubblica per lo svolgimento di trattenimenti o spettacoli di cui agli articoli precedenti, hanno in particolare l'obbligo di: limitare l'occupazione allo spazio assegnato; non protrarre l'occupazione oltre i giorni stabiliti; provvedere al posizionamento dei rifiuti provenienti dall'attività esercitata, secondo le modalità di conferimento stabilite per la raccolta differenziata organizzata sul 5

territorio comunale e le eventuali specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione; rispettare le piante e in particolare non infiggere chiodi negli alberi e non utilizzarli come sostegni di strutture; non effettuare affissioni, agganci o innesti di nessun tipo su edifici o strutture comunali senza preventivo accordo con l'ufficio Tecnico LL.PP.; provvedere a proprie spese a tutte le utenze elettriche, metano, acqua potabile e simili, che dovranno essere chiesti separatamente agli Enti erogatori dei relativi servizi; provvedere alla stipula di un apposita assicurazione che copra i danni a persone ed a cose; lasciare libera, pulita ed in perfetto ordine l'area alla scadenza dell'occupazione; esibire la concessione o autorizzazione ad ogni richiesta degli Agenti della Polizia Locale, della Forza Pubblica e dei Funzionari Comunali incaricati; osservare, anche se non richiamate esplicitamente, tutte le prescrizioni di leggi e di regolamenti. 2. Le eventuali manomissioni o modifiche del suolo pubblico o di quanto su esso insiste sono subordinate all'autorizzazione scritta dell'ufficio Tecnico LL.PP. 3. L'area dovrà pertanto essere riconsegnata nello stato di fatto in cui è stata ricevuta. Eventuali manomissioni e modifiche apportate dovranno essere rimosse a cura degli utilizzatori e qualora non vi provvedano l'area sarà ripristinata dal Comune con rivalsa delle spese. 4. Salvo diversa indicazione regolamentare, dieci giorni prima della data della manifestazione, il richiedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione il canone comprendente il diritto di occupazione del suolo pubblico, la tassa o tariffa dei rifiuti e ogni rimborso per eventuali servizi prestati in occasione della manifestazione; entro lo stesso termine dovrà essere corrisposto l eventuale deposito cauzionale. 5. In mancanza di preventiva segnalazione scritta di eventuali situazioni pericolose o di beni danneggiati (segnalazioni da depositarsi presso l'ufficio Tecnico LL.PP.), l'area e le immediate adiacenze devono intendersi consegnati in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza e, pertanto, eventuali danni constatati alla cessazione dell'uso, saranno tutti addebitati al richiedente l'occupazione. 6. L'Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari sono sollevati da qualsiasi onere e responsabilità sia civile che penale, derivante dall'uso dell'area concessa e/o in merito alla sicurezza degli impianti e delle installazioni all'uso dell'area. 7. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo, Il Responsabile SUAP, dopo una prima formale contestazione scritta, potrà revocare la concessione dell'uso dell'area anche durante lo svolgimento della manifestazione stessa e negarla per l'anno successivo. 6