IL RUOLO DELLE BANCHE NELLA GESTIONE DEI PIR

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IL RUOLO DELLE BANCHE NELLA GESTIONE DEI PIR Milano, 5 luglio 2017 Renzo Parisotto consulente fiscale UBI Banca * Aggiornato al 30 giugno 2017 *

Art. 1 c. 101 Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell opzione per l applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l intermediario applica l imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997. 2

Art. 1 c. 101: apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o gestione di portafoglio con esercizio dell opzione per l applicazione del regime amministrato di cui all art. 6 del DLgs. 461/1997. Contratto specifico? Necessario dal momento che sono previsti obblighi per il titolare (residenza, unicità rapporto PIR, unicità intestazione, etc.) e responsabilità per l intermediario (monitoraggio per rispetto investimenti, composizione investimenti, etc.) La fattispecie di esenzione PIR per redditi di capitale o diversi (comma 100) non sono totalmente allineate alle fattispecie di cui all art. 6/DLgs. 461/97 (partecipazione qualificate allargate, conto in divisa) 3

Punti aperti (segue) Conferimento di valori e applicazione imposta art. 6 Dlgs. 461/97 a cura intermediario mittente o ricevente? Applicazione imposta anche a parità intestazione del rapporto in deroga all art. 6 DLgs. 461/97. Il computo del limite annuo è sul valore conferito/investito ovvero sui valori ottenuti vedi oltre rimborso o maturati? 4

Art. 1 c. 102 In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell Unione europea o in Stati aderenti all Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente articolo si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l impresa svolge l attività agricola. 5

Art. 1 c. 102 Individuazione degli strumenti finanziari oggetto di investimento : responsabilità intermediario? Monitoraggio degli strumenti finanziari per l intera durata dell investimento Monitoraggio del rispetto delle percentuali qualitative/temporali di investimento (qualificate 70% / 30%, permanenza nel periodo) computo del quinquennio vedi c. 106 modalità? Identificazione società immobiliari 6

Art. 1 c. 103 Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. 7

Art. 1 c. 103 Limite concentrazione investimenti: periodicità della verifica Limite concentrazione in connessione ad eventi successivi all investimento (operazioni straordinarie emittenti, rimborso titoli, etc.) 8

Art. 1 c. 106 Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro novanta giorni dal rimborso. 9

Art. 1 c. 106 Cessione prima del quinquennio del singolo (?) strumento finanziario: perdita retroattiva della esenzione e recupero/riaddebito imposte/ritenute non applicate secondo le regole ordinarie : obbligo attivazione extraconto delle procedure di cui all art. 6 DLgs. 461/97? Applicazione sistema fifo (vedi comma 110) non allineato art. 6 Dlgs. 461/97? Imposta su redditi diversi per detenzione conti in divisa? Interferenze con normativa monitoraggio fiscale detenzione divisa. Disinvestimenti per copertura imposte/ritenute: responsabilità intermediario? 10

Art. 1 c. 106 (segue) Effetti derivanti da cessione e recupero imposizione su recapture quota di investimento annuo? Rimborso strumenti finanziari: vedi sopra limite concentrazione nei 90 gg. Effetti del controvalore sulla quota di investimento annuo consentita Strumenti finanziari in prossimità di default? 11

Art. 1 c. 107 Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106, e l obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 106. 12

Art. 1 c. 107 Periodicità, riscontri e responsabilità dell intermediario e/o dell investitore nel rispettare gli obblighi c. 102 (composizione portafoglio), c. 103 (limite concentrazione) c. 104 (OICR) Estromissione dello strumento finanziario non adeguato alle prescrizioni: conseguenze? 13

Art. 1 c. 108 Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 101 presso i quali è costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 14

Art. 1 c. 108 Rimborso ritenute/imposta sostitutiva italiana applicata da enti terzi (emittenti, altri intermediari) su strumenti finanziari immessi nel PIR. Individuazione eventi e responsabilità dell intermediario, memorizzazione per l eventuale recupero a fronte violazioni di cui al c. 107? Trasferimento ad altro intermediario vedi c. 111 -. 15

Art. 1 c. 109 Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107 nello stesso periodo d imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell ambito di altro rapporto con esercizio dell opzione ai sensi dell articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 16

Art. 1 c. 109 Gestione deducibilità minus/perdite derivanti da eventi ex art 106 e 107 su plus/differenziali successivi: isolare strumenti finanziari interessati. Applicazione art. 6 DLgs 461/97. Chiusura piano: formalizzazione 17

Art. 1 c. 110 In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell anno di acquisto. 18

Art. 1 c. 110 Applicazione sistema fifo (vedi sopra) e costo medio ponderato per anno di acquisto (vedi sopra art. 6 Dlgs. 461/97). 19

Art. 1 c. 111 Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall intermediario o dall impresa di assicurazione presso il quale è stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 101 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari. 20

Art. 1 c. 111 Trasferimento ad altro intermediario: obbligo/necessità di trasferire informazioni su ritenute/imposte non applicate o rimborsate nonché su date investimenti e limiti, investimento, limiti concentrazioni. Responsabilità intermediario ricevente? Controversie investitore? 21

Art. 1 c. 113 L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonché degli investimenti qualificati effettuati. 22

Art. 1 c. 113 Separata evidenza in anni differenti : differenziazione rispetto ad art. 6 Dlgs. 461/97. 23

Art. 1 c. 114 Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 24

Art. 1 c. 114 Decesso titolare: recapture? Trasferimento a eredi? 25