Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 17 20.01.2014 Credito Iva 2013 Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione L utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA 2013 deve osservare specifiche regole, quindi controlli da parte del contribuente. In particolare la compensazione orizzontale è libera fino a 5.000 euro; oltre tale importo occorre attendere il mese successivo alla presentazione del modello Iva 2013. Mentre per le compensazioni superiori a 15.000 è altresì richiesta l apposizione del visto di conformità al mod. IVA 2014. Il credito Iva 2012 residuo (cod. 6099 anno 2012) può però essere ancora compensato anche per importi superiori a 15.000 qualora la Dichiarazione Iva 2013 sia stata presentata con l apposizione del visto di conformità. Vediamo dunque come viene utilizzato l eventuale credito Iva maturato nel 2013. Premessa La compensazione dei crediti tributari può essere di tipo verticale o orizzontale, a seconda che il credito sia utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (ad esempio, IVA su IVA) oppure un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti. La compensazione orizzontale del credito IVA annuale (o trimestrale) trova una serie di limitazioni (che vedremo successivamente) collegate all ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte/contributi/premi dovuti dallo stesso. A decorrere dal 2014, per effetto dell art. 9, comma 2, D.L. n. 35/2013, il limite massimo della compensazione orizzontale è stato aumentato a 700.000 (in luogo del precedente pari a 516.546,90). 1
La compensazione verticale, ossia l utilizzo del credito in sede di versamento periodico / in acconto / a saldo IVA, non è soggetta ad alcuna limitazione. Il credito IVA maturato nel 2013 può, quindi, essere liberamente utilizzato, a fronte di debiti per il medesimo tributo risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2014, ciò ancorché l'utilizzo venga esposto nel modello F24 (ad esempio, codice 6099-2013 a credito e codice 6001-2014 a debito). È il caso ad esempio del contribuente che presenta la seguente situazione: Credito IVA 2013 = 30.000 euro; Debito IVA di gennaio 2014 = 8.000 euro. Nel caso suddetto il contribuente potrà liberamente utilizzare senza alcun vincolo il credito IVA 2013, in detrazione dell IVA a debito di gennaio, anche se utilizza il Mod. F24 (fra l altro non obbligatorio in tale circostanza). Come precisato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E, costituisce compensazione orizzontale l utilizzo del credito che necessariamente deve essere esposto nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico. L utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l imposta dovuta a saldo, acconto o versamento periodico, configurando di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell eccedenza IVA a credito, non identifica una compensazione orizzontale in quanto può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale. Nella Circolare 3.6.2010, n. 29/E l Agenzia ha aggiunto che le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni [ ] sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Ciò si riscontra, ad esempio, nel caso del saldo IVA 2013 a debito (codice tributo 6099) compensato con il credito IVA del primo trimestre 2014 (codice tributo 6036). In tale fattispecie il credito si riferisce a un periodo successivo a quello del debito da estinguere, pertanto, considerato che per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione, la stessa va necessariamente effettuata tramite il mod. F24. 2
Limitazioni alla compensazione Come sopraesposto la compensazione orizzontale dei crediti Iva è invece soggetta a particolari limitazioni. In particolare: la compensazione orizzontale del credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a 5.000 annui: può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale; per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a 15.000 annui: è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Per lo scorso 16 gennaio e per il prossimo 16 febbraio (che slitta al 17), quindi è possibile utilizzare in F24 il credito Iva 2013 fino all'importo di 5.000 euro. Il contribuente che ha maturato al 31.12.2013 un credito Iva qualora intenda utilizzarlo in compensazione in misura superiore al limite dei 5.000 euro (libero sin dal 1 gennaio 2014), dovrà attendere il 16 del mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione Iva, che come l'anno scorso, potrà avvenire (in forma autonoma) dal 1 febbraio quindi non prima del 16 marzo 2014. Credito Iva dell anno 2013 COMPENSAZIONE CREDITO IVA > 5.000 Presentazione dichiarazione Compensazione credito a partire dal In forma autonoma a febbraio 2014 (primo mese ammesso) 16.03.2014 In forma unificata a maggio 2014 (primo mese ammesso) 16.06.2014 In forma unificata a settembre 2014 (ultimo mese ammesso) 16.10.2014 Presentazione della Dichiarazione Iva I contribuenti che prevedono di utilizzare in compensazione il credito IVA possono presentare, quindi, la dichiarazione in forma autonoma, a decorrere dall 1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche qualora l importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a 5.000. 3
La dichiarazione annuale presentata senza il visto di conformità, che limita l utilizzo del credito in compensazione ad 15.000, può comunque essere sostituita da una dichiarazione correttiva nei termini/integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore. Anche con riferimento a tale nuova dichiarazione, la compensazione è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della stessa La presentazione del mod. IVA 2014 in forma autonoma entro febbraio, consente al contribuente di beneficiare dell esonero dall invio della Comunicazione dati IVA relativa al 2013. È possibile in ogni caso presentare la dichiarazione IVA all interno del mod. UNICO fermo restando l obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 annui. Si ipotizzi la seguente situazione: Credito IVA 2013 12.000; di cui destinato alla compensazione orizzontale 7.000- In tale situazione il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2013 fino a 5.000. Per la compensazione orizzontale dell ulteriore credito a disposizione è necessario presentare preventivamente il mod. IVA 2014. L utilizzo del credito IVA 2013 è così individuato: dall 1.1.2014 per importi fino a 5.000; se il mod. IVA 2014 è presentato entro il 28.2.2014, l utilizzo di 2.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 17.3.2014 (il 16 cade di domenica); se il mod. IVA 2014 è presentato dall 1.3 al 31.3.2014, l utilizzo di 2.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 16.4.2014. Credito 2012 su cui si è già posto il visto Il credito IVA annuale del 2012 già soggetto a controlli e indicato nella Dichiarazione Iva 2013 con apposizione del visto di conformità: potrà essere utilizzato in compensazione anche nel corso dell anno 2014 senza scontare i suddetti vincoli. In particolare, il credito IVA del 2012 (su cui è già stato posto il visto di conformità) potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2013 (teoricamente settembre 2014), all interno della quale il credito dell anno precedente sarà, per così dire, rigenerato andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2013. 4
In tal caso il credito residuo 2012 rientra nel mod. Iva 2014 (rigo VL8) e contribuirà a determinare il credito annuale 2013. Credito anno 2012 da indicare nella Dichiarazione Iva 2014 Al fine di meglio chiarire quanto appena descritto, si consideri il caso del contribuente che al 1 gennaio 2014, riporta la seguente situazione: Credito IVA 2012, da dichiarazione IVA 2013 (con apposizione del visto di conformità) = 30.000 euro; Residuo credito IVA 2012 al 1 gennaio 2014 = 18.000 ; Credito IVA 2013 = 50.000 euro. Alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 1/E/2010, il suddetto contribuente può utilizzare nel 2014, a partire dal 16 gennaio 2014, liberamente, la parte residua del credito IVA 2012, pari a 18.000 euro, (cod. 6099, anno 2012), fino ad esaurimento, e sottoporre ai suddetti limiti solo la parte che si è generata nel 2013 pari a 50.000 euro. Si ipotizzi la seguente situazione: Credito IVA 2012 20.000; di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2013 8.000 In tale situazione il credito IVA 2012 non è stato certificato nel mod. IVA 2013, pertanto è possibile utilizzarlo liberamente nel 2014 soltanto fino al limite di 15.000 e fino a quando non sarà fatto confluire nel mod. IVA 2014, ossia finché non viene rigenerato quale credito IVA 2013. A questo punto le limitazioni all utilizzo del credito IVA saranno riferite all importo risultante dal mod. IVA 2014. L ammontare del credito IVA 2012 ancora utilizzabile senza limiti nel 2014 è pari a 7.000 (15.000 8.000). Sanzioni Alla compensazione di crediti di ammontare: superiore a 5.000, in mancanza della preventiva presentazione della dichiarazione IVA annuale; 5
superiore a 15.000, in mancanza dell apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione; è applicabile la sanzione del 30%. Presentazione della dichiarazione Iva RIEPILOGO Importi annui fino a 5.000,00 La compensazione orizzontale del credito IVA annuale, o relativo a periodi inferiori all anno, per importi fino a 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1 giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva. Per la compensazione è consentito l utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche. COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Importi annui superiori a 5.000,00 La compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all anno, per importi superiori a 5.000,00 annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge. La compensazione è possibile con utilizzo esclusivo dei servizi telematici resi disponibili dall Agenzia delle Entrate. Importi annui superiori a 15.000,00 Il credito IVA (essendo superiore a 5.000,00) è compensabile dal 16 del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione e solo mediante i servizi telematici resi disponibili dall Agenzia delle Entrate. È richiesta l apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione annuale da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; 6
in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile. Inserire il credito 2012, residuo nella liquidazione del 2013 e sottoporre la compensazione del credito ai noti limiti Credito Iva 2012 residuo su cui si è già posto il visto di conformità Compensazione libera del credito residuo 2012 fino alla presentazione della dichiarazione Modalità di trasmissione del modello F24 Importi fino a 5.000 Importi superiori a 5.000 Home banking Remote banking Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato). Entratel o Fisconline, direttamente dal contribuente. Entratel, tramite un intermediario abilitato. - Riproduzione riservata - 7