ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE

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ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE Sintesi della normativa statale e del CONI Principali disposizioni fiscali e tributarie info@assofisco.it Che cos è un Associazione od una Società Sportiva Dilettantistica: E un ente associativo, particolare categoria di enti non commerciali, rappresentata dagli enti che perseguono, in forma associata, finalità di interesse generale considerate meritevoli di tutela. Come sono le associazioni e società sportive dilettantistiche: - non hanno scopo di lucro, - sono affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva; - svolgono attività sportiva dilettantistica che è quella definita nell ambito della normativa regolamentare degli organismi federali a cui l Associazione è affiliata. Il CONI è l unico ente certificatore dell effettiva attività sportiva svolta dalle Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche e pertanto la legge 24.7.2004 n. 186 ha disposto che le disposizioni di legge relative si applicano alle Società ed Associazioni che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell unicità dell ordinamento sportivo nazionale (D. lgs. 23.7.1999, n. 242, articolo 5, comma1). Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell economia e delle finanze Agenzia delle Entrate l elenco delle Società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. CRITERI PER INDIVIDUARE LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LEGGE 289/2002 ART.90, C.17 E 18, COME MODIFICATI DALLA LEGGE 128/2004 DENOMINAZIONE Devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la denominazione dilettantistica L articolo 90 comma 17, Legge 289/2002, prevede l obbligo da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche, di inserire nella propria denominazione, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. La mancata indicazione nella denominazione delle finalità sportive dilettantistiche, comporta per l associazione l impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tali organismi (L.398/91, erogazione compensi sportivi dilettanti ecc..). TIPI DIVERSI DI ASSOCIAZIONE a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e pag.1/7

seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità ' di lucro. ATTO COSTITUTIVO Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. COSA DEVE ESSERE PREVISTO NELLO STATUTO a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività ' sportive dilettantistiche, compresa l'attività' didattica; c) 1' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell' elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di' scioglimento delle società e delle associazioni; COME SI APPROVANO LE MODIFICHE ALLO STATUTO Le modifiche statutarie dovranno essere approvate dall assemblea straordinaria dell Associazione Sportiva Dilettantistica, che redigerà apposito verbale da trasmettere, insieme alla copia dello statuto modificato, alla FCI insieme con tutta la documentazione richiesta per l Affiliazione o la Riaffiliazione. Le Società che, ai fini fiscali, devono registrare l atto (anche sono semplici associazioni senza personalità giuridica) sono quelle che detengono la partita IVA perché esse, al momento dell ottenimento della stessa, hanno depositato all Agenzia delle Entrate territorialmente competente, l atto costitutivo e lo Statuto registrato. Quello Statuto non è più in regola con le norme di legge previste per lo status di Associazione Sportiva Dilettantistica e va quindi registrato il nuovo. Le Società inoltre devono comunque (anche se detengono il solo codice fiscale) comunicare la variazione dati all Agenzia delle Entrate, in ordine al cambio di denominazione. Le Società che detengono anche il solo codice fiscale devono però registrare il nuovo Statuto, con le modalità sopra descritte, se intendono fruire dei benefici fiscali connessi al non considerare commerciali le attività: -svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, -effettuate dietro pagamento nei confronti degli associati o partecipanti di altri Società affiliate alla FCI, pag.2/7

-dei rispettivi associati o partecipanti, -dei tesserati della FCI, tra cui anche la cessione a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai soci/associati. Le Società con personalità giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; devono sempre registrare lo Statuto alla prefettura Le società di capitali o cooperative devono sempre modificare lo Statuto con atto pubblico notarile CARICHE SOCIALI E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società ' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina sportiva associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. CAMBIO DELLA SOLA DENOMINAZIONE Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso dei requisiti possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale (finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica) attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci. Il cambio della denominazione deve essere comunicata all Agenzia delle Entrate competente territorialmente SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali o cooperativa, senza fine di lucro OBBLIGO DI UNIFORMARSI ALLE DIRETTIVE DEL CONI E DELLE FSN La Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273 del 15.7.2004 ha stabilito che allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive da parte del CONI gli statuti delle stesse oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l obbligo di uniformarsi alle norme e direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli enti di Promozione Sportiva a cui la società od associazione intende affiliarsi. RICONOSCIMENTO PROVVISORIO (FSN) E DEFINITIVO (CONI) AI FINI SPORTIVI La Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1288 dell 11.11.04 ha stabilito che alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti è attributi la delega al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all iscrizione nel Registro delle Associazioni e Società sportive Dilettantistiche. pag.3/7

OBBLIGHI FISCALI L Associazione è soggetta a specifiche norme fiscali, anche se svolge soltanto l attività istituzionale, se: - eroga compensi a collaboratori e lavoratori subordinati; - eroga rimborsi spese e gettoni di presenza agli amministratori e collaboratori; - ricorre a prestazioni professionali L Associazione deve richiedere la partita IVA, se oltre l attività istituzionale: svolge attività ed eroga servizi nei confronti di terzi che non siano gli associati; somministra pasti anche agli associati vende agli associati tute, maglie, scarpe, attrezzi sportivi,ecc. ricava proventi da pubblicità di tipo commerciale (sponsor, striscioni, cartelloni, ecc.) SINTESI DELLE DISPOSIZIONI FISCALI BASE IMPONIBILE AI FINI DELL IRAP Imposta regionale sulle attività produttive - Sono deducibili i costi sostenuti per compensi, indennità,rimborsi e premi agli sportivi dilettanti perché non concorrono più alla formazione della base imponibile ai fini dell IRAP. [Legge 27.12.2002 n. 289 art. 5; art.90 comma 10.(lo estende anche per chi fruisce del regime forfetario di cui alla legge n.398 del 16.12.1991] - Sono deducibili i costi sostenuti (fino a 7500 euro) per collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale perché non concorrono più alla formazione della base imponibile ai fini dell IRAP [Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 3] SOCIETA DI CAPITALI E COOPERATIVE SENZA FINI DI LUCRO Facoltà di optare per l applicazione del regime agevolato di cui alla legge n.398 del 16.12.1991) Anche per le Società sportive dilettantistiche di Capitali e cooperative senza fini di lucro (sempreché nel periodo d imposta non abbiano conseguito proventi superiori a 250.000 euro) c è la facoltà di optare per il regime agevolato di cui alla legge n.398 del 16.12.1999 (esonero dagli obblighi di tenuta della scritture contabili, di tassazione forfettaria ed altri casi previsti dalla legge) (Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 1, comma 2, comma 17 come modificato dall art. 4, comma 6 bis della legge 128/2004) IMPOSTA DI REGISTRO Sono assoggettati all imposta di registro in misura fissa gli atti costitutivi e di trasformazione delle Società ed Associazioni Sportive sempreché siano connesse allo svolgimento dell attività sportiva. Sono esclusi costituzione o trasformazione con conferimento di beni immobili (Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 5) IMPOSTA DI CONCESSIONI GOVERNATIVE Concede l esenzione dal versamento dell imposta (Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 7) pag.4/7

SPONSORIZZAZIONI Gli sponsor possono dedurre, fino a 200.000 euro annui, dal loro reddito imponibile, come spese di pubblicità, le somme di denaro che vengono erogate alle Società ed Associazioni Sportive, come corrispettivo dell attività svolta dalle Società ed Associazioni sportive per promuovere l immagine od i prodotti dello sponsor. (Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 7) EROGAZIONI LIBERALI DA PERSONE FISICHE Le persone fisiche ( i privati cittadini non titolari d impresa) possono dedurre, fino a 1500 euro annui massimo, le erogazioni in denaro, effettuate tramite banca od ufficio postale, a favore di Società ed Associazioni Sportive (Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 9) PREVALENZA DELL ATTIVITA COMMERCIALE SU QUELLA ISTITUZIONALE Le Società ed Associazioni Sportive non perdono la qualifica di ente non commerciale anche se, nel periodo d imposta, prevale l attività commerciale su quella istituzionale (Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 11) ESONERO DALL OBBLIGO DELLA RITENUTA DEL 4% PER CONI FEDERAZIONI ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA Il CONI, le FSN e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare, sui contributi erogati a Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, la ritenuta del 4% a titolo di acconto, stabilita dal D.P.R.. 600/73 (Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 4.) SOCIETA ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON PERSONALITA GIURIDICA FONDO DI GARANZIA PRESSO L ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO Viene istituito, a favore delle Società ed Associazioni Sportive con personalità giuridica (1. Società a norma DPR 10.2.200 n. 361; 2. società di capitali o cooperative senza fini di lucro) un fondo di garanzia per i mutui contratti per l acquisizione, la costruzione, l ampliamento, il miglioramento di impianti sportivi, compresa l acquisizione delle relative aree (Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 12,13,14,15,16) IMPIANTI SPORTIVI TERRITORIALI E SCOLASTICI Gli Enti Territoriali (Comuni, Municipi, Province,ecc,) devono dare di preferenza in gestione a Società ed Associazioni Sportive i loro impianti sportivi, attraverso convenzioni da disciplinare con leggi regionali. Anche le Scuole, compatibilmente con le esigenze scolastiche, devono porre a disposizione gli impianti. (Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 commi 24-25-26) DIPENDENTI PUBBLICI CHE OPERANO NELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE Semplificazione degli adempimenti: il dipendente pubblico che presta la propria attività un Associazione o Società Sportiva Dilettantistica deve darne semplice comunicazione all Amministrazione di appartenenza. Allo stesso possono essere riconosciuti però soltanto le indennità ed i rimborsi di cui all art.81, comma 1 del D.P.R. 22.12.1986, n.917. (Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 23) pag.5/7

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE A decorrere dal 1 luglio 2003 sono soggetti all obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti, e tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. L obbligatorietà dell assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una invalidità permanente. (Legge 27.12.2002 n. 289 art.51) IL REGIME FORFETARIO PREVISTO DALLA LEGGE 389/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SI APPLICA ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO CHE: - svolgono attività sportive dilettantistiche; - sono affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione; - hanno indicazione nella denominazione della finalità sportiva e del carattere dilettantistico; hanno adeguato il contenuto dello statuto e dell atto costitutivo con l inserzione della clausole e dei principi indicati nei commi 17 e 18 dell art.90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni; - hanno proventi relativi all attività commerciale conseguiti nel periodo d imposta precedente per un importo non superiore a 250.000 euro; - hanno esercitato opzione mediante la modalità di cui al D.P.R. n. 442/97, cioè attraverso il comportamento concretamente assunto dall associazione e comunicazione all Agenzia delle Entrate. DETERMINAZIONE DEL REDDITO Ai fini dell IRES la determinazione del redito imponibile avviene attraverso l applicazione del coefficiente di redditività del 3% sui proventi derivanti dalle attività commerciali, aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali. (Legge 398/1991, art. 2 c.5 come modificato dall art. 25 c.1 del 13.5.199n.133, come modificato dall Art. 37 comma 2 lettera a della legge 342 del 21.11.2000.) DETERMINAZIONE DEL IVA Esclusione dall IVA e da ogni altro tributo per i proventi derivanti dalla raccolta pubblica di fondi (Art. 143, comma 3, lettera a del T.U.I.R. ai sensi dell art. 2,comma 2 del D. lgs 460/1997) Esclusi dall IRES ma soggetti all IVA i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali realizzati per un numero di eventi complessivamente non superiori a due l anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministero dell Economia di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali (il limite attualmente previsto è pari ad euro 51.645,69) (Art. 25 comma 1 della legge n.133/99 come modificato dall Art. 37 comma 2 lettera a della legge 342 del 21.11.2000.) Attività di somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di eventi sportivi a pagamento, ecc (50% dell IVA) Prestazioni di sponsorizzazione (10% dell IVA) Prestazioni pubblicitarie (50% dell IVA) pag.6/7

Cessioni o concessioni di diritti Radio TV (1/3 dell IVA) GLI OBBLIGHI CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE OPTANO PER LA LEGGE 389/91 o Fatturazione delle prestazioni di sponsorizzazione per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie o Conservazione e numerazione progressiva della fatture emesse e di quelle relativi agli acquisti o Annotazione, anche con un unica registrazione mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, dell ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell esercizio delle attività commerciali : L annotazione deve essere fatta effettuando il modello approvato con il decreto del Ministero della Finanze dell 11 febbraio 1997. Questo modello sostituisce, quindi, il libro dei corrispettivi di cui all art. 24 del D.P.R. n. 633/72 o Certificazioni dei corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi indicate nella Tabella C (spettacoli sportivi) allegata al D.Lgs. n. 60/1999 con il rilascio di un titolo di accesso mediante apparecchi misuratori fiscali, ovvero mediante biglietterie automatizzate, conformi alle prescrizioni contenute in apposito decreto ministeriale. In alternativa è possibile certificare i corrispettivi secondo le modalità semplificate contenute nel D.P.R: 13 marzo 2002 n. 69, senza la necessità di installare gli apparecchi misuratori fiscali o Effettuazione del versamento trimestrale IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo rispetto al trimestre di riferimento. Il versamento deve essere effettuato presso un azienda di credito ovvero presso un ufficio postale mediante utilizzazione del modello di delega unica (F24) con la possibilità di avvalersi delle disposizioni regolanti la compensazione con gli altri tributi. o Il versamento deve essere effettuato alle seguenti scadenze: 16 maggio (1 trimestre) 16 agosto (II trimestre) 16 novembre (III trimestre) 16 febbraio (IV trimestre). I codici tributo da utilizzare per il modello F24 sono i seguenti: 6031,6032,6033 e 6034 o Conservazione di una copia della documentazione relativa agli incassi ed ai pagamenti per il periodo previsto dall art.43 del DPR n. 600/73 o Annotazione dei proventi cosiddetti decommercializzati di cui all art.25 della legge n. 133/99 ( proventi derivanti dalla raccolta pubblica di fondi) che non costituiscono reddito imponibile; delle operazioni intracomunitarie di cui all art. 47 del D.L 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 nonché delle eventuali plusvalenze realizzate. Queste operazioni devono essere distintamente annotate rispetto agli altri proventi nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 o Redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, di un apposito rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell art. 22 del D.P.R. n. 600/73. Da questo rendiconto devono risultare, in modo chiaro e trasparente, anche utilizzando una specifica relazione illustrativa, le entrate e le uscite riguardanti ciascuna manifestazione nell ambito della quale sono stati realizzati i proventi di cui all art. 25 comma 1 del D. Lgs. 60/99 (art. 5,comma 5, del decreto 16 novembre 199 n. 473 pag.7/7