I Rapporti della Regione con l Unione Europea Avv. Maria Antonietta Greco Dott. Marcello Chizzolini I.I.S. ALGAROTTI Palazzo Balbi Unità Organizzativa Riforme istituzionali e processi di delega
L Unione europea: 500 milioni di abitanti, 28 paesi L UNIONE EUROPEA: 500 milioni di abitanti, 28 Paesi Stati membri dell Unione europea Paesi candidati e potenziali candidati
LE ISTITUZIONI DELL UE Consiglioeuropeo (vertice) Parlamento europeo Consiglio dei ministri (Consiglio dell UE) Commissione europea Corte di giustizia Corte dei conti Comitato economico e sociale Comitato delle regioni 3
LE FONTI DEL DIRITTO DELL UE TRATTATI istitutivi Unione europea (ma anche quelli modificativi, di adesione all UE) REGOLAMENTI: atti dotati di portata generale, vincolanti in tutti i loro elementi e dotati di diretta applicabilità DIRETTIVE: atti non dotati di diretta applicabilità che richiedono una normativa interna di attuazione (Stato-Regioni), vincolano i loro destinatari quanto al risultato da perseguire ma con libertà di scegliere le forme e i modi per attuare la direttiva TRATTATI REGOLAMENTI DIRETTIVE DECISIONI Decisioni: atti con applicazione immediata nella sfera individuale (casi specifici) 4
LA COMMISSIONE EUROPEA 28 membri indipendenti, uno per ogni Paese Propone la nuova legislazione : Regolamenti, Direttive Organo esecutivo Guardiana dei Trattati Rappresenta l UE sulla scena internazionale
IL PROCESSO LEGISLATIVO NELL UE Cittadini, gruppi d interesse, esperti: dibattito e consultazione (libri verdi-avviano una consultazione/libri bianchi-proposte in settori specifici) Commissione: prepara una proposta formale Fase Ascendente Parlamento e Consiglio dei ministri: decidono insieme Autorità nazionali o locali (stato Regioni): attuazione Fase Discendente Commissione e Corte di giustizia: controllano l attuazione 6
Ruolo delle Regioni Costituzione - Art. 117 Comma primo La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Comma quinto Le Regioni, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. 7
Legge statale n 234 del 2012 Fase Ascendente E la modalità attraverso la quale il nostro Paese (Stato -Regioni) partecipa al processo di formazione delle decisioni dell'unione Europea. Art. 24 Partecipazione Regioni alla formazione di atti normativi Ue (Regolamenti e Direttive) Art. 25 Controllo sussidiarietà (da parte di Stato e Regioni) Fase Discendente E l attuazione della normativa europea all interno dell ordinamento statale e regionale. Art. 29 Attuazione obblighi Ue nelle materie di competenza legislativa e verifica stato di conformità dell ordinamento Art. 40 Recepimento, entro i termini stabiliti, delle direttive da parte delle Regioni Art. 41 Poteri sostitutivi dello Stato (nei confronti delle Regioni che non provvedono nei termini) 8
Fase ascendente Legge statale n 234 del 2012 Art. 24 Le regioni possono trasmettere al Governo osservazioni entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti Il principio di sussidiarietàmira a stabilire il livello d intervento più pertinente nei settori dicompetenza condivisa tra l UE e i Paesi dell UE. In ogni caso, l UE può intervenire solose è in grado di agire in modo più efficace rispetto ai Paesi dell UE. Art. 25 I Consigli regionali possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame del Parlamento 9
Fase ascendente Legge di procedura RdV L.R. 26/2011 Legge regionale 26/2011 La legge definisce le modalità di partecipazione della Regione Veneto alla formazione e all attuazione del diritto dell Unione europea Art. 6: Sessione europea in Consiglio regionale con esame programma di lavoro annuale della Commissione europea e indirizzi annuali per fase ascendente NB: Gruppo misto Giunta Consiglio esame del programma di lavoro UE Art. 5: Controllo Sussidiarietà (Consiglio con info alla GR) Art. 4: Invio eventuali Osservazioni al Governo (PdCM)d intesa Giunta-Consiglio 10
Fase discendente Legge statale n 234 del 2012 Art. 29 Lo Stato, le Regioni e le Province autonome nelle materie di propria competenza legislativa danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell Unione europea 11
Fase discendente Legge statale n 234 del 2012 Comunicazioni/trasmissione alla PdCM a) Le Regioni comunicano i singoli provvedimenti (leggi e atti) di recepimento direttive dell Unione europea b) Le regioni verificano annualmente lo stato di conformità ordinamento c) Le Regioni inviano l elenco dei provvedimenti di recepimento direttive al 31 dicembre di ogni anno 12
Fase discendente Legge di procedura RdV L.R. 26/2011 ART. 8 -Legge europea regionale annuale Indicazioni nel titolo della legge: Anno di riferimento, direttive oggetto di recepimento Finalità della legge europea regionale: l adeguamento dell ordinamento regionale all ordinamento comunitario Termine di adozione annuale da parte della Giunta del Disegno di Legge: mese aprile Contenuti DDL: le disposizioni legislative regionali di recepimento delle direttive UE che interessano materie di competenza regionale; l individuazione delle direttive alla cui attuazione la Regione può provvedere con atto amministrativo; le disposizioni attuative dei regolamenti UE, delle sentenze della Corte di Giustizia UE e delle decisioni della Commissione Europea che comportano obbligo di adeguamento da parte della Regione; le modifiche/abrogazioni di leggi regionali conseguenti a procedure di infrazione. 13
Fase discendente Legge di procedura RdV L.R. 26/2011 Contenuti Relazione al DDL: l illustrazione dei contenuti dell articolato; l elenco delle direttive da recepire in via legislativa, o amministrativa; l elenco delle direttive che non necessitano di attuazione in quanto: sono direttamente applicabili per il loro contenuto preciso e incondizionato; l ordinamento regionale è già conforme; lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi; procedure d infrazione in corso nei confronti della Regione. 14
Leggi europee Regione del Veneto 2012 l.r. n. 24 del 6/07/2012 2013 l.r. 27 del 7/11/2013 2014 l.r. n. 2 del 24/02/2015 15
Leggi europee Regione del Veneto L.R. 2/2015 - ESTRATTO TITOLO II -Disposizioni di semplificazione in materia di artigianato, in conformità all articolo 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno Art. 2 - Semplificazione delle procedure per l acquisizione della qualifica di impresa artigiana. 1. In attuazione dell obbligo di semplificare le procedure e formalità relative all accesso alle attività di servizi, ed al loro esercizio, di cui all articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, le Commissioni provinciali per l artigianato di cui alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 Disciplina dell artigianato, e successive modificazioni, sono soppresse. 2. Le funzioni amministrative svolte dalle Commissioni provinciali per l artigianato, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono alla gestione dell albo delle imprese artigiane nell ambito della sezione speciale del registro delle imprese. 3. Nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, le parole Commissione provinciale per l artigianato sono sostituite dalle parole camera di commercio. 4. Nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, le parole Commissioni provinciali per l artigianato sono sostituite dalla parole camere di commercio. 5. Ai commi 2 e 3 dell articolo 9della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, le parole la Commissione sono sostituite dalle parole la camera di commercio. 6. Ogni riferimento alle Commissioni provinciali per l artigianato contenuto nelle altre leggi regionali deve intendersi riferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 7. La Commissione regionale per l artigianato di cui all articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 svolge funzioni di indirizzo in materia di artigianato nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 16
Le Procedure di Infrazione: che cosa sono? La procedura di infrazione è lo strumento con cui la Commissione europea controlla che Stati membri rispettino il diritto UE ed ha la finalità di porre rimedio all inadempimento da parte di uno Stato membro. Ai sensi dei Trattati, si parla di inadempimento quando un amministrazione nazionale (centrale, regionale o locale) viola il diritto dell Unione ponendo in essere un comportamento attivo o omissivo. Le procedure di infrazione nascono per tre motivi principali: lo Stato membro non comunica per tempo le misure nazionali di trasposizione delle direttive UE (c.d. mancati recepimenti ); la Commissione ritiene che la legislazione di uno Stato membro non è conforme alla normativa UE; la Commissione considera che lo Stato membro non applica correttamente la normativa UE; 17
Le Procedure di Infrazione Esperienza RdV Direzione Rapporti Stato Regioni: coordina flussi informativi Regione Stato-Commissione europea; Unità Organizzativa Riforme Istituzionali e Processi di Delega: Banca dati procedure infrazione -EU Pilote supporto giuridico alle strutture competenti; Strutture competenti: predispongono note di risposte, partecipano alle riunioni con il Dipartimento Politiche Europee. 18
Le Procedure di Infrazione nel 2016 Italia: 70 Regione del Veneto: 5 Procedure archiviate 2012 2016: 8 Sentenze di condanna con pagamento sanzioni: 1 19
Le Procedure di pre-infrazione EU PILOT 20
2.2. Casa Veneto : organizzazione e attività «CASA VENETO» A BRUXELLES Giunta Regionale Presidente della Regione Consiglio Regionale ISTITUZIONI EUROPEE (Commissione, PE, CdR ) Rappresentanza Permanente Regione Veneto -Sede di Bruxelles Altre organizzazioni presenti a Bruxelles (regioni europee, lobbies, etc) Uffici e Strutture Regionali Imprese e Associazioni di categoria Università Associazioni non governative e altre Organizzazioni Autorità locali REFERENTI E STAKEHOLDERS REGIONALI
Direzione Sede di Bruxelles Avenue de Tervuren, 67 1040 Bruxelles Tel.: +32 27437010 / +39 0412794810 Fax: +32 27437019 E-mail: bruxelles@regione.veneto.it http://www.regione.veneto.it/bruxelles
U.O. Riforme istituzionali e processi di delega http://www.regione.veneto.it/web/decentramento -e-federalismo/elenco-news Grazie per l attenzione!