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A tutti i Signori Clienti loro sedi Saronno, 26 Aprile 2013 Oggetto: Circolare del 26.04.2013 Argomento nr. 1) RESPONSABILITÀ SOLIDALE APPALTI NUOVI CHIARIMENTI Con l art.13-ter del D.L. n.83/12, nel corso dello scorso anno sono entrate in vigore le nuove disposizioni dettate in materia di responsabilità solidale negli appalti, disposizioni già oggetto di chiarimento con la C.M. n.40/e/12. In tale documento venne, in particolare, precisata la decorrenza della disposizione, che riguarda: i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della L. n.134/12 che ha convertito il D.L. n.83/12); in relazione ai soli pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012 (e cioè 60 giorni dall'entrata in vigore della norma). La regola generale In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore: nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto; del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti richiamati, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Tale documentazione può essere costituita alternativamente da: un autocertificazione da parte dell appaltatore; un asseverazione da parte di un professionista (per la precisione, da parte di uno dei soggetti di cui all'art.35, co.1, D.Lgs. n.241/97 e art.3, co.3, lett.a) del DPR n.322/98). Problema analogo interessa anche il committente che, in caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste a suo carico a tale proposito si ricorda che il pagamento del committente all appaltatore può essere effettuato solo successivamente alla verifica della regolarità dei versamenti IVA e ritenute fiscali riferite ai rapporti di lavoro dipendente mediante l esibizione della documentazione attestate i relativi pagamenti - è punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 se gli adempimenti di cui al co.28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. I chiarimenti Di seguito si elencano i chiarimenti che sono stati offerti dall Agenzia delle Entrate attraverso la C.M. n.2/e del 1 marzo 2013: Settori di attività: non solo edilizia Tipologia di contratto: la disciplina riguarda solo l appalto Uno delle principali precisazioni riguarda l ambito applicativo della nuova disposizione. È stato precisato che essa non riguarda i rapporti di appalto / subappalto nel settore edile, ma al contrario tutti i settori economici nei quali operano le parti contraenti. In altre parole, l unico elemento da verificare è che vi sia un contratto di appalto / subappalto, non rileva che si tratti di edilizia ovvero altre attività di manifattura / prestazioni di servizi. Viene confermato che le disposizioni in questione riguardano solo l appalto di opere e servizi, ossia il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. L Agenzia osserva che l esistenza del subappaltatore è del tutto eventuale: non è infatti necessaria la presenza (sempre) di uno o più subappalti, ossia la presenza di almeno 3 soggetti (committente / appaltatore / subappaltatore). È sufficiente, infatti, la presenza di 2 soggetti (committente / appaltatore) in cui l appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell opera affidatagli dal committente. In questo caso ovviamente la disciplina risulta operativa unicamente in relazione al rapporto tra committente e appaltatore (applicabilità delle sanzioni amministrative). Qualora si inneschino rapporti di subappalto, la disciplina risulterà operativa anche nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore (in questo caso la responsabilità solidale). La disciplina, invece, NON risulta applicabile alle altre fattispecie contrattuali diverse dall appalto, ad esempio: a) gli appalti di fornitura di beni. Tale tipologia contrattuale anche se richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni contenute nei commi 28 e 28-bis che, richiamano esclusivamente l appalto di opere o servizi; b) il contratto d opera, ex art.2222 c.c. (ciò conferma l esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi); c) il contratto di trasporto, ex art.1678 e seguenti c.c.; d) il contratto di subfornitura, ex Legge n.192/98;

e) le prestazioni rese nell ambito del rapporto consortile. Sanzione per il committente Rinnovi contrattuali Soggetti interessati Casi particolari L Agenzia ha precisato che la sanzione addebitabile al committente in caso di mancata verifica della documentazione è applicabile solo nel caso in cui l appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbiano effettivamente realizzato irregolarità negli adempimenti Iva e sulle ritenute. Come precedentemente affermato, la disciplina in commento si applica ai contratti sottoscritti dal 12 agosto 2012; sul punto l Agenzia delle Entrate ha precisato che essa risulta applicabile anche nel caso di contratti già sottoscritti che siano stati rinnovati successivamente a tale data (comunque a decorrere dal rinnovo in avanti). L Agenzia delle Entrate osserva inoltre che: la disciplina si applica ai contratti conclusi da soggetti che stipulano tali contratti nell ambito di un attività rilevante ai fini Iva; in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt.73 e 74, Tuir (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.); la disciplina NON si applica: alle stazioni appaltanti ex art.3, co.33, D.Lgs. n.163/06; ai privati; ai condomini poiché non riconducibili fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir. IMPORTANTE: Occorre quindi concludere che, in presenza di un appalto tra un committente privato ed un impresa (si pensi alla persona fisica che dà in appalto la costruzione/ristrutturazione dell abitazione ad un impresa) la disciplina in esame non trova applicazione. Tuttavia qualora l impresa (appaltatore) si avvalga di uno o più subappaltatori, per i contratti stipulati tra tali soggetti va rispettata la disciplina in esame (quindi i subappaltatori dovranno fornire all appaltatore le idonee certificazioni). L Agenzia, nella circolare in commento, ha inoltre precisato che: in caso di più contratti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione. In caso di pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l immediata

disponibilità della somma versata a suo favore, la regolarità va attestata in relazione ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario. In caso di cessione del credito, la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione va attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore). Di seguito si riportano due tracce finalizzate alla predisposizione delle dichiarazioni sostitutive che l appaltatore deve rilasciare nei confronti del committente e che il subappaltatore deve rilasciare nei confronti dell appaltatore idonee al fine dimostrare il compimento della verifica della regolarità dei versamenti IVA e delle ritenute fiscali riferite ai rapporti di lavoro dipendente e, pertanto, funzionali alla dimostrazione della non assoggettabilità alle sanzioni a carico del committente e della non solidità della responsabilità tra subappaltatore ed appaltatore. Nota bene: Si tratta di tracce di lavoro che, necessariamente, ove dovessero venire utilizzate, dovranno essere sottoposte alla valutazione dello Studio al fine di verificare la corretta predisposizione. Resta ovviamente inteso che lo Studio si ritiene libero da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall uso non autorizzato delle tracce che seguono. Traccia 1: Facsimile dichiarazione resa dall appaltatore al committente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritto/a nato/a a ( ) il residente a ( ) in via n. Codice fiscale in qualità di a. titolare della ditta individuale con sede in Partita IVA Oppure b. rappresentante legale della società con sede in Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, in riferimento al contratto di appalto stipulato in data tra la suddetta impresa in qualità di appaltatore e l impresa in qualità di committente, in osservanza delle disposizioni contenute nei commi da 28 a 28-ter dell art. 35 del D.L. n. 223/2006, come modificato dalla Legge 7/8/2012 n. 134 Che alla data del DICHIARA Ai fini dei versamenti IVA che le fatture emesse nel mese di relative ai lavori eseguiti (indicare periodo) sono già state ricomprese nella liquidazione relativa al mese / trimestre ; dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta; (1) dalla suddetta liquidazione è emerso un debito non superiore ad euro 25,82 o un credito di IVA e, di conseguenza, non è dovuto alcun versamento di IVA; (1) alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime IVA di cassa ( art. 7, Dl n. 185/2008) (2) le fatture oggetto del contratto sono state emesse con il sistema dell inversione contabile (2) NON sono ancora scaduti i termini per eseguire la liquidazione periodica/annuale IVA in cui debbono essere comprese le fatture relative ai lavori eseguiti (3) Ai fini del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente di non aver corrisposto redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni svolte nell ambito del contratto di appalto, oppure di averne corrisposti, ma il versamento delle ritenute operate alla fonte sugli stessi non è ancora scaduto (4) le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, relative alle retribuzioni del mese di, il cui versamento è già scaduto sono state (4): interamente versate non sono state versate/sono state versate parzialmente in quanto oggetto di scomputo per la seguente motivazione: (es. compensazione di eccedenza di versamento, rimborso crediti da assistenza fiscale mod. 730, ecc.) Gli estremi dei modelli F24 con i quali i versamenti IVA e di ritenute giunti a scadenza sono stati effettuati sono i seguenti Il sottoscritto dichiara, inoltre, che i versamenti eseguiti includono l IVA (quando dovuta) e le ritenute riferibili al contratto di appalto in oggetto. Il sottoscritto in qualità di appaltatore dichiara, inoltre,

che non ha stipulato contratti di subappalto, in riferimento alle prestazioni oggetto del contratto di appalto sopra citato;(5) che gli adempimenti relativi ai versamenti dell IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovuti dal/i subappaltatore/i, e già scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti.(5) -------------------------- (luogo, data) Il dichiarante NOTE (1) le dichiarazioni sono una alternativa all altra. (2) queste condizioni sono una alternativa all altra ed, inoltre, alternative a quelle indicate alla nota (1) (3) questa ipotesi viene dichiarata solo nel caso in cui, al momento del pagamento del corrispettivo, NON siano ancora scaduti i termini della liquidazione periodica IVA le dichiarazioni sono una alternativa all altra le dichiarazioni sono una alternativa all altra

Traccia nr.2 Facsimile dichiarazione resa dal subappaltatore all appaltatore DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritto/a nato/a a ( ) il residente a ( ) in via n. Codice fiscale in qualità di c. titolare della ditta individuale con sede in Partita IVA Oppure d. rappresentante legale della società con sede in Partita IVA consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, in riferimento al contratto di subappalto stipulato in data tra la suddetta impresa in qualità di subappaltatore e l impresa in qualità di appaltatore, in osservanza delle disposizioni contenute nei commi da 28 a 28-ter dell art. 35 del D.L. n. 223/2006, come modificato dalla Legge 7/8/2012 n. 134 DICHIARA Che alla data del Ai fini dei versamenti IVA che le fatture emesse nel mese di relative ai lavori eseguiti (indicare periodo) sono già state ricomprese nella liquidazione relativa al mese / trimestre dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta; (1) dalla suddetta liquidazione è emerso un debito non superiore ad euro 25,82 o un credito di IVA e, di conseguenza, non è dovuto alcun versamento di IVA; (1) alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime IVA di cassa ( art. 7, Dl n. 185/2008) (2) le fatture oggetto del contratto sono state emesse con il sistema dell inversione contabile (2)

NON sono ancora scaduti i termini per eseguire la liquidazione periodica/annuale IVA in cui debbono essere comprese le fatture relative ai lavori eseguiti (3) Ai fini del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente di non aver corrisposto redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni svolte nell ambito del contratto di subappalto, oppure di averne corrisposti, ma il versamento delle ritenute operate alla fonte sugli stessi non è ancora scaduto (4) le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, relative alle retribuzioni del mese di, il cui versamento è già scaduto sono state (4): interamente versate non sono state versate/sono state versate parzialmente in quanto oggetto di scomputo per la seguente motivazione: (es. compensazione di eccedenza di versamento, rimborso crediti da assistenza fiscale mod. 730, ecc.) Gli estremi dei modelli F24 con i quali i versamenti IVA e di ritenute giunti a scadenza sono stati effettuati sono i seguenti Il sottoscritto dichiara, inoltre, che i versamenti eseguiti includono l IVA (quando dovuta) e le ritenute riferibili al contratto di subappalto in oggetto. -------------------------- (luogo, data) Il dichiarante NOTE (1) le dichiarazioni sono una alternativa all altra. (2) queste condizioni sono una alternativa all altra ed, inoltre, sono inoltre, alternative a quelle indicate alla nota (1) questa ipotesi viene dichiarata solo nel caso in cui, al momento del pagamento del corrispettivo, NON siano ancora scaduti i termini della liquidazione periodica IVA le dichiarazioni sono una alternativa all altra Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Scolari & Partners