Dott.ssa Tina Panzone TdP Carmine Prisco Pistoia 13 Ottobre 2012
Sopralluogo quando? Inchiesta infortunio Inchiesta Malattia Professionale Denuncia/segnalazione di M.P. da parte di medici competenti, medici di M.G.,. Interventi programmati (Piani mirati) Esposto da parte di lavoratori
Operatori coinvolti Competenze professionali richieste Tecnico della Prevenzione Medico del Lavoro
Sopralluogo Verifica dell applicazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei vari soggetti. Verifica degli obblighi inerenti la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro da parte dei DDL, dirigenti e preposti. Verifica degli adempimenti da parte del medico competente (obblighi previsti dall art. 25 del D.LGS 81/2008 e da altre norme specifiche per rischio).
Obiettivo Miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza con la riduzione al minimo livello possibile dei rischi attraverso l uso della prescrizione obbligatoria effettuata ai sensi del D.LGS 758/94
Azioni svolte in corso di sopralluogo Acquisizione e valutazione di atti, documenti, registri, ecc. la cui stesura è prevista dalle norme sull igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Verifica della rispondenza di macchine, impianti, attrezzature, ambienti e sostanze utilizzate alle norme di legge Verifica delle mansioni svolte dai lavoratori Verifica dell organizzazione del lavoro
Collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi Il MC collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25, comma 1, lett.a) sanzionato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro).
Come si accerta una avvenuta collaborazione del MC con il DDL nella valutazione dei rischi? E sufficiente la firma del medico competente sul DVR?
E responsabilità del MC segnalare ipotesi di rischi ed eventuali misure di prevenzione o protezione che non siano state messe in evidenza dal SPP, in ciò adempiendo al suo specifico obbligo di collaborazione alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute..
Il MC collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza. (art. 25, comma 1, lett.a) sanzionato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro).
Come si accerta l avvenuta informazione/formazione dei lavoratori da parte del MC? E sufficiente per accertarne la reale consistenza ed efficacia una firma su un verbale di consegna?
Il MC visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lett.l) sanzionato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro).
Come si accerta che il MC abbia fatto il sopralluogo in azienda?
Obbligo di comunicazione dei risultati della sorveglianza sanitaria Il MC comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all art.35, al datore di lavoro, al RSPP, agli RLS, i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25, comma 1, lett.i) sanzionato con ammenda da 600 a 2.000 euro).
Come si accerta tale obbligo? RELAZIONE SANITARIA Almeno annuale, con indicazione delle eventuali misure di miglioramento delle condizioni di lavoro
Valutazione della corrispondenza tra quanto è riportato nel VDR e quanto è riportato nel protocollo sanitario proposto dal MC (possibile incongruenza tra risultato della valutazione dei rischi e protocollo sanitario).
Incongruenza Indice di mancata o insufficiente comunicazione tra le varie figure aziendali L accertamento della responsabilità richiede un approfondimento sia documentale che testimoniale
In caso di incongruenza Valutazione della qualità e dei metodi utilizzati per la valutazione dell'esposizione Esame delle cartelle sanitarie e di rischio
Inoltre, tutto può essere formalmente coerente ma non corrisponde di fatto alla reale situazione di rischio Può essere richiesto di ripetere le valutazioni dei rischi e di modificare il protocollo sanitario con provvedimento motivato.
Altri aspetti della vigilanza nei confronti del medico competente Istituzione della cartella sanitaria e di rischio La mancata istituzione della cartella sanitaria e di rischio o l istituzione non conforme all allegato 3 A èsanzionata dall arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro(art.25,co.1,lett.c)
Altri aspetti della vigilanza nei confronti del medico competente Tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio Il luogo di custodia della cartella sanitaria e di rischio deve essere concordato al momento della nomina del medico competente. La conservazione in un luogo diverso da quello concordato con il DdL comporta la sanzione per il medico competente dell arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro (art. (art.25, comma 1, lett. c).
Altri aspetti della vigilanza nei confronti del medico competente La completezza delle cartelle sanitarie e di rischio in riferimento alla caratterizzazione dell esposizione, alla verifica di ipersuscettibilità, alla espressione del giudizio di idoneità e alla informazione dei lavoratori La qualità delle prestazioni e appropriatezza degli accertamenti
Se gli esami eseguiti non vengono allegati, numerandoli, alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti contenuti nell allegato 3 A è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro (art. 41, comma 5)
Giudizio di idoneità Deve recare i fattori di rischio a cui il lavoratore è esposto (e non più solo la mansione svolta) e deve essere consegnato in copia al lavoratore e al datore di lavoro (D.LGS 106/2009). La mancata consegna al lavoratore comporta un sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro (art. 41,comma 6-bis)
Inadempienze da parte del medico competente Formali Sostanziali
CONSIDERAZIONI Il controllo dell attività del medico competente e in particolare dell attività di sorveglianza sanitaria (intesa come definita all'articolo 2, comma 1, lett.m: insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento delle attività lavorative) non deve limitarsi agli aspetti formali ma richiede un approccio tecnico, relazionale, epidemiologico da parte dei servizi di prevenzione.
Al fine di : Conoscere le reali condizioni di salute dei lavoratori Portare al miglioramento nel tempo delle condizioni di lavoro
OBIETTIVO TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE
FINE