LA FACOLTATIVA DELLA TRANSAZIONE FISCALE: AMMISSIBILITÀDEL CONCORDATO SENZA TRANSAZIONE FISCALE CON FALCIDIA DELL IVA E RISPETTO DELL ORDINE DEI PRIVILEGI
LA FALCIDIA DELL IVA NEL CONCORDATO I decreti legislativi n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007 hanno riformato le procedure concorsuali, introducendo all articolo 182-ter del regio decreto 267 del 1942 (legge fallimentare) il nuovo istituto della transazione fiscale In particolare èstata prevista la possibilitàdi una falcidiao di una dilazionedi pagamento del credito tributario, con le modalitàe i limiti che sono stati illustrati prima nella Circolare n. 40 del 18 aprile 2008 e poi nella Risoluzione n. 3 del 15 gennaio 2009
LA FALCIDIA DELL IVA NELLA TRANSAZIONE Con la transazioneèstata ammessa la riduzione del credito tributario sia in sede di concordato preventivo che nell ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti Èperò rimasto fuori dall applicazione della norma il debito IVA, il cui carattere di risorsa propria della Comunità europea ne impediva la falcidia o la dilazione
LA FALCIDIA DELL IVA NEL CONCORDATO L articolo 32, comma 5, del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 ha modificato ancora una volta l articolo 182-ter in piùparti stabilendo che la proposta di transazionefiscale può interessare l IVA esclusivamenteper la sua dilazionesenza possibilità di alcuna riduzione di carico/falcidia
LA FALCIDIA DELL IVA NEL CONCORDATO Secondo la Circolare n. 14 del 10 aprile 2009: -la proposta di transazione fiscalepuò prevedere il pagamento dilazionato dell IVA -non èammessa la falcidiadel credito tributario relativo all IVA -limitatamente agli accessori all IVA (interessi e sanzioni)il debitore può proporre il pagamento parzialeo anche dilazionatodel relativo credito
LA FALCIDIA DELL IVA NEL CONCORDATO Secondo l Agenzia delle entrate (Circolare n. 14/E del 10 aprile 2009) e la Cassazione (Sentenze n. 22931/11 e n. 22932/11) la transazione fiscale con la preventiva apposita approvazione da parte dell A.F. èsempre necessaria nel concordato Poichél IVA èun imposta indisponibile in quanto risorsa propria della UE (Corte di giustizia C-132/06, C-174/07 e C-500/10) èammessa solo la dilazione del pagamento e non anche la falcidia (articolo 187-ter l. fall.) Secondo Giurisprudenza di merito - e a parere della prevalente dottrina - la transazione non èun istituto necessario nel concordato preventivo e, quindi, si può addivenire a tale istituto pur in assenza di transazione
Corte di giustizia -Commissione UE contro Repubblica italiana -Causa C-132/06 Sentenza 17 luglio 2008 Art.10 CE -Sesta direttiva IVA -Obblighi regime interno -Condono. 37 Dagli artt.2 e 22 della sesta direttiva e dall art.10ce emerge che ogni Stato membro ha l obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrativeal fine di garantire che l IVA sia interamenteriscossa nel suo territorio. A tale riguardo, gli Stati membri sono obbligatiad accertare le dichiarazioni fiscali dei contribuenti, la relativa contabilitàe gli altri documenti utili, nonchéa calcolare e a riscuotere l imposta dovuta. 38 Nell ambito del sistema comune dell IVA, gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti passivi e beneficiano, a tale riguardo, di una certa libertàin relazione, segnatamente, al modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione. 39 Questa libertà, tuttavia, èlimitata dall obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie della Comunitàe da quello di non creare differenze significative nel modo di trattare i contribuenti, e questo sia all interno di uno degli Stati membri che nell insieme di tutti loro. [ ] la sesta direttiva deve essere interpretata in conformitàal principio di neutralitàfiscale inerente al sistema comune dell IVA, in base al quale gli operatori economici che effettuano le stesse operazioni non devono essere trattati diversamentein materia di riscossione dell IVA. Ogni azione degli Stati membri riguardante la riscossione dell IVA deve rispettare questo principio
Corte di giustizia - Ufficio IVA di Piacenza contro Belvedere Costruzioni Srl. -Causa C- 500/10 Sentenza 29 marzo 2012 Articolo 4, paragrafo 3, TUE -Sesta direttiva -Articoli 2 e 22 -Estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado. 21 [ ] gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti passivi e beneficiano, a tale riguardo, di una certa libertàin relazione, segnatamente, al modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione (sentenza Commissione/Italia, cit., punto 38). 22 Tale libertà, tuttavia, èlimitata dall obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie dell Unione [ ] La sesta direttiva deve essere interpretata in conformitàal principio di neutralitàfiscale [ ] in base al quale gli operatori economici che effettuano le stesse operazioni non devono essere trattati diversamente in materia di riscossione dell IVA [ ] 23 Occorre quindi rispondere alla questione presentata dichiarando che l articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva IVAdevono essere interpretati nel senso che essi non ostanoall applicazione, in materia di IVA, di una disposizione nazionale eccezionale, [ ], che prevede l estinzione automatica dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, allorchétali procedimenti traggono origine da un ricorso proposto in primo grado piùdi dieci anni [ ]