AREA Fiscale CIRCOLARE N. 15628 del 2 maggio 2017 Manovra correttiva 2017- Misure fiscali - D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (G.U. n. 95/2017 Suppl. Ord.) RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (G.U. n. 95/2017 Suppl. Ord.) IN SINTESI Il decreto citato in oggetto introduce importanti disposizioni in ambito fiscale riguardanti l IVA, la definizione agevolata delle controversie tributarie e altre misure di interesse per il settore agricolo. COMMENTO Si forniscono i primi chiarimenti in ordine alle misure previste. ALLEGATI D.L. 24 aprile 2017 n. 50.
Area Fiscale N.C.i.g. Corso Vittorio Emanuele II, 101-00186 Roma Circolare n 15628 del 2 maggio 2017 tel.: +39.06.68.52.452 - fax: +39.06.68.52.363 Prot. n. 622/CIR2017 e-mail: fiscale@confagricoltura.it sito web: www.confagricoltura.it Oggetto: Imposte e tasse Manovra correttiva 2017- Misure fiscali - D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (G.U. n. 95/2017 Suppl. Ord.) Con il decreto legge di cui all oggetto, sono state introdotte importanti disposizioni in materia fiscale che riguardano l IVA, il contenzioso tributario, ed altri specifici settori d intervento. Si riepilogano, di seguito, quelle di maggiore interesse per il settore agricolo. Ampliamento dell ambito applicativo del c.d. Split payment (Scissione dei pagamenti IVA) art. 1 La misura prevede l estensione del meccanismo secondo cui, a norma dell art. 17 ter del DPR n. 633/72 (introdotto con la legge n. 190/2014, legge di stabilità 2015), l IVA esposta in fattura dal cedente o prestatore, non viene più pagata a quest ultimo, ma attraverso la scissione del pagamento (split payment) è versata dai cessionari o committenti, rientranti nell ambito applicativo della disposizione, direttamente all Erario, sempre che si tratti di acquisti di beni e servizi per i quali i predetti soggetti non risultino debitori d imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime del reverse charge (inversione contabile). Sul punto, v. anche circolare confederale nr. 15048 del 24 aprile 2015. Con l art. 1 del decreto in commento, in modifica del predetto art. 17 ter, è disposto che lo split payment, oltre che alle Pubbliche Amministrazioni, già destinatarie dell istituto (Stato ed altri enti pubblici, compresi gli enti territoriali) si applichi: 1) a tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione, di cui all articolo 1, c. 2, della L. n. 196/2006; 2) alle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, ai sensi dell art. 2359, c. 1, numeri 1) e 2), del codice civile (controllo di diritto e di fatto); 1
3) alle società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, ai sensi dell art. 2359, c 1, numero 1), del codice civile (controllo di diritto); 4) alle società controllate, ai sensi dell art. 2359, c. 1, numero 1), del codice civile, direttamente o indirettamente, dalle società indicate ai precedenti numeri 1) e 2), ancorché queste ultime siano comprese tra le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, c. 2, della L. n. 196/2006 ovvero tra le società di cui al nr. 5); 5) alle società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana; con decreto del Ministro dell economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. Il nuovo comma 1-ter dell articolo 17-ter prevede che le misure recate dallo stesso articolo, in considerazione delle specifiche finalità delle relative disposizioni, si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga consentita dal Consiglio dell Unione europea ai sensi dell art. 395 della direttiva 2006/112/ CE (direttiva sull IVA), cioè fino al 2020. Inoltre, con l abrogazione del comma 2 dell art. 17-ter, lo Split payment si estende anche alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono l applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente professionisti), che prima erano esclusi. Le modifiche in esame, a norma dei commi 3 e 4 dell art. 1 del D.L. n. 50/2017, si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017, previa emanazione, entro 30 giorni dall entrata in vigore del decreto legge, con apposito decreto del Ministro dell economia e delle finanze, delle relative disposizioni di attuazione. In ordine alle ricadute applicative per le imprese agricole, si segnala che l Agenzia delle entrate, con circolare n. 15/E del 13.04.2015, anche su richiesta della scrivente Area fiscale, ha precisato che lo split payment non si applica nei casi in cui le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione usufruiscano di regimi forfettari di determinazione dell imposta, ricomprendendo, ad esempio, il caso delle imprese agricole che applicano il regime speciale IVA ex art. 34 del DPR n. 633/72 e quelle che effettuano prestazioni di servizi, a cui torna applicabile la detrazione forfettaria, ex art. 34-bis dello stesso DPR n. 633/72. Pertanto, si ritiene, in considerazione della ratio di tale precisazione, che la suddetta esclusione debba valere anche per le forniture, effettuate dagli stessi soggetti (forfettari), nei confronti dei nuovi destinatari delle misure di ampliamento dell istituto dello split payment, a norma delle disposizioni in commento. Nuovi termini per l esercizio del diritto alla detrazione dell IVA (art.2) Con modifica degli artt. 19 (detrazione) e 25 (registrazione degli acquisti) del DPR n. 633/72, è stabilito che il diritto alla detrazione dell IVA assolta sugli acquisti deve essere esercitato, al 2
più tardi con la dichiarazione relativa all anno in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Prima della modifica il termine era fissato con la dichiarazione relativa al secondo periodo d imposta successivo a quello in cui era sorto il diritto. Correlativamente, la registrazione delle fatture relative ai beni e ai servizi acquistati deve essere effettuata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento). La misura va inquadrata nell ambito della strategia di riduzione del VAT GAP, cioè la differenza tra il potenziale gettito dell IVA rispetto a quello effettivamente realizzato, in relazione all incrocio automatizzato dei dati delle cessioni e degli acquisti comunicati dai contribuenti. La discrasia derivante dagli attuali termini di registrazione (per le fatture d acquisto fino a due anni successivi rispetto a quelli delle fatture di vendita), comporta, infatti, sistematiche segnalazioni di anomalie per disallineamenti di competenza. Resta da verificare, in assenza di una disciplina del periodo transitorio, come deve essere trattato il diritto alla detrazione per le operazioni divenute esigibili nel 2015 e 2016 per le quali al momento dell entrata in vigore della riforma, lo stesso diritto non era stato ancora esercitato, in base ai maggiori termini previsti dalla previgente normativa. Contrasto alle indebite compensazioni art. 3 Al fine di contrastare i fenomeni delle indebite compensazioni delle imposte, è disposta la riduzione delle soglie (importi dei crediti) a partire dalle quali si rende necessaria l apposizione del visto di conformità, con l estensione dell obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell Agenzia delle entrate (entratel, ecc.) per l effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita iva. In base alle nuove disposizioni: 1) è ridotto da 15 mila a 5 mila euro il limite al di sopra del quale sorge l obbligo di apposizione del visto di conformità per l utilizzazione dei crediti in compensazione orizzontale derivanti dalle dichiarazioni annuali IVA, Redditi, Irap e ritenute alla fonte. Resta invariata la non obbligatorietà del visto per l utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali rinvenimenti dal Mod. IVA TR, ed il limite di 30 mila euro al di sopra del quale è necessario il visto di conformità per i rimborsi IVA; 2) è prevista un apposita fattispecie sanzionatoria per le compensazioni in mancanza del visto ovvero con visto apposto da soggetto non abilitato. Difatti, oltre al recupero dell ammontare del credito utilizzato, si applica la sanzione del 30 per cento degli ammontati indebitamente utilizzati; inoltre, si dispone il contestuale divieto di applicabilità della procedura della compensazione, a norma dell art. 17 del D.lgs. n. 241/97, nel caso di restituzione di crediti d imposta non correttamente utilizzati; 3
3) è disposto l utilizzo generalizzato, per i soggetti titolari di partita IVA, dei soli canali telematici messi a disposizione dall Agenzia delle entrate per l inoltro dei Mod. F24 (F24 web, on line, cumulativo, con addebito unico) recanti importi in compensazione o con saldo zero, con esclusione, quindi, della modalità home banking ; 4) per le compensazioni dei crediti diversi dall IVA, continua a non essere necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale. Di conseguenza, è sempre possibile utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione dall inizio del periodo d imposta e inviare successivamente la dichiarazione munita del visto entro i termini ordinari. Circa i soggetti abilitati all apposizione del visto di conformità, si ricorda, che la Confederazione ha concorso, a suo tempo, alla costituzione del CAF Imprese Confagricoltura, che tra i servizi erogati alle imprese associate, tramite le società di servizi, prevede anche l apposizione del visto di conformità alle dichiarazioni da parte di professionisti convenzionati con lo stesso CAF, previa apposita designazione su base locale. Per tutte le informazioni relative alle convenzioni CAF-Società di servizi e Caf-Professionisti, si rinvia ai seguenti contatti: tiziana.digangi@confagricoltura.it, tel. 06/6852335 e fiscale@confagricoltura.it, tel. 06/6852452. Regime fiscale delle locazioni brevi art. 4 E estesa anche ai redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulate a decorrere dal 1 giugno 2017, intendendo per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, la disciplina, previa opzione, della cedolare secca, di cui all art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, con l aliquota del 21 per cento. La disposizione in esame, si applica per i contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori dall esercizio d impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, e ai contratti di sublocazione ovvero ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle stesse condizioni. Nel caso in cui i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai suddetti contratti, sono tenuti, in qualità di sostituti d imposta ad effettuare una ritenuta del 21 per cento sull ammontare dei canoni e corrispettivi all atto dell accredito, provvedendo al relativo versamento e al rilascio dell apposita certificazione del sostituto d imposta. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario. 4
Rideterminazione della base per il calcolo dell ACE (Aiuto per la crescita economica) - Art. 7 Sono modificate le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini dell aiuto alla crescita economica (ACE), per i soggetti tenuti alla determinazione del reddito d impresa. In particolare, si prevede il progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa, eliminando il riferimento al capitale proprio esistente alla data del 31 dicembre 2010 ed introducendo una base mobile costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio dell ACE. Così, ad esempio, la variazione del capitale proprio nel 2017 deve essere valutata non rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010, bensì a quello esistente al 31 dicembre 2012, mentre nel 2018 il capitale proprio di riferimento sarà quello esistente alla fine del 2013, ecc. Inoltre, per le imprese individuali e le società di persone il quinquennio di riferimento, a partire dal 2017, si sposta gradualmente dalle annualità in cui la base dell ACE è calcolata secondo il criterio c. d. differenziale alle annualità per le quali dovrà essere calcolato con il criterio c. d. incrementale. Così, ad esempio, per tali soggetti per il 2016 la base dell ACE dovrà essere calcolata, secondo le disposizioni della legge di bilancio n. 232 del 2016 vigenti per tale periodo d imposta, come variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2016 rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre 2015, a cui deve aggiungersi la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010. Reclamo e mediazione e definizione agevolata delle controversie tributarie - artt. 10 e 11 Gli artt. 10 e 11 del decreto legge in commento, introducono l ampliamento dell ambito di applicazione del procedimento di reclamo e mediazione tributaria, di cui all art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/92, mediante l innalzamento della soglia, da ventimila a cinquantamila euro, del valore delle controversie, per cui va esperita prioritariamente la procedura in parola; mentre, sia per esigenze di gettito, che per alleggerire il carico del contenzioso tributario, si prevede una definizione delle liti pendenti per cui è controparte l Agenzia delle entrate, quando la costituzione in giudizio del contribuente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016, mediante il pagamento di tutti gli importi dei tributi, di cui all atto impugnato, che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado, e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del DPR n. 602/73, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, con esclusione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, dello stesso DPR n. 602/73. Per le cause relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, il contribuente è tenuto a pagare il 40 per cento dell importo della sanzione e degli interessi. 5
In ordine agli adempimenti riguardanti la definizione (adempimenti processuali, presentazione della domanda di definizione, versamento degli importi dovuti, ecc.), si rinvia ad un prossimo documento di approfondimento confederale. Allegati: 1. 6