Manovra correttiva Misure fiscali - D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (G.U. n. 95/2017 Suppl. Ord.)

Documenti analoghi
CIRCOLARE MENSILE - MAGGIO 2017

Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica.

LE NOVITA DELLA MANOVRA CORRETTIVA

In realtà la Cedolare secca era già possibile per le locazioni brevi ma, la nuova norma ne estende l applicazione ai contratti, in cui la locazione è

Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL n. 50 conv. L n. 96 e del DM

Circolare Area fiscale 27 giugno 2017

Le novità introdotte alla disciplina delle locazioni brevi

50/2017. Il Testo ha confermato in sede di conversione le misure già previste per le imprese e i professionisti e introdotto alcune novità di rilievo.

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

Nota informativa n. 10/2017

CIRCOLARE N 415. OGGETTO: Applicazione agli Ordini Regionali delle disposizioni IVA in materia di split payment PREMESSA

L APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT DALL

Manovra correttiva D.L. 50/2017. Principali novità

Spett.le Cliente. Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti

APPROFONDIMENTI PER LA CLIENTELA

Tabella scadenze fiscali settembre dicembre 2017

CIRCOLARE MENSILE - GIUGNO 2017

Circolare N. 96 del 30 Giugno 2017

R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s

RIPRODUZIONE VIETATA

Aggiornamenti n. 11/2017

CIRCOLARE GIUGNO 2017

Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL n. 50 conv. L n. 96 e del DM

Circolare N. 99 del 6 Luglio 2017

Sesto San Giovanni, 9 maggio 2017 CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8/2017 LE NOVITA DELLA MANOVRA CORRETTIVA

Iva Liquidazione per Cassa Circolare dell agenzia delle Entrate del 26 Novembre 2012, N. 44

Studio Dott. Mauro Imbalsano

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 7/2015

Circolare N. 61 del 27 Aprile 2017

RIMBORSO IVA: DAL 2017 NUOVE REGOLE E LIMITI INTRODOTTI SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DAL D.L. 193/2016

CIRCOLARE n. 19/2012

Estensione del reverse charge in ambito IVA ed introduzione del regime IVA di split payment

Locazioni brevi D.L.50/2017

APPROFONDIMENTI PER LA CLIENTELA

Novità fiscali 2017 A CURA DI GIAN PAOLO TOSONI

Circolari per la clientela

LE NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

LA TASSAZIONE SOSTITUTIVA DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI ABITATIVI PRIME CONSIDERAZIONI

CIRCOLARI EUTEKNE PER LA CLIENTELA 12 SETTEMBRE 20141

lo Scadenzario Tributario del proprietario di casa e del condominio

Studio D Alessio commercialisti

Dott.ssa Ivana Solidoro

OGGETTO: SPLIT PAYMENT NUOVO MECCANISMO IVA NELLE OPERAZIONI CON GLI ENTI PUBBLICI

Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall

DL n. 50 conv. L n Novità in materia di compensazioni

OGGETTO: 730 e utilizzo del credito Irpef in compensazione

DL n. 50 conv. L n Novità in materia di IVA

Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012

' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + $ $ $

1 Operativo dal 1 dicembre 2012 il nuovo regime iva per cassa ;

Gruppo Buffetti S.p.A. Via del Fosso di S. Maura, snc Roma

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

CIRCOLARE N. 6/E. Roma, Roma 19 febbraio 2015 Direzione Centrale Normativa

Main Office: : Via S. Radegonda, 8 - Milano Tel Fax NEWS SETTIMANALE. Marzo 2012 nr.

Pordenone, Spett. li Società Cooperative Associate

L UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2016

N. 502 FISCAL NEWS Acconto cedolare secca. Premessa. La circolare di aggiornamento professionale

Novità normative e dichiarative

Circolare N. 64 bis del 4 Maggio 2017

CIRCOLARE N. 27. Roma, 19 settembre 2014

IL VERSAMENTO DEL SALDO 2016 E DELL ACCONTO 2017 DELLE IMPOSTE

Scritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24

Principali scadenze dal 16 al 31 luglio 2012

Telef.: Fax: Telef.: Fax:

S T U D I O D I S P I R I T O. MARIO DI SPIRITO Dottore Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Bologna, 2 Gennaio 2012 A TUTTI I CLIENTI CONTRIBUENTI MINIMI CIRCOLARE N. 1/2012. Oggetto: IL NUOVO REGIME DEI MINIMI

Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa (cosiddetto Cash accounting ) Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012.

CIRCOLARE N. 3/2017. Approfondimento. Oggetto: utilizzo in compensazione del credito IVA annuale 2016 e visto di conformità

S E A V. CIRCOLARE N. 10/Consulenza aziendale OGGETTO: la responsabilità fiscale nei contratti di appalto/subappalto.

FOCUS MENSILE FISCALITA LE NOVITA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI Alla luce anche della manovra fiscale (D.L. 50/2017) Torino, lì 23 maggio 2017

I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22%

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

"REVERSE CHARGE" (Inversione contabile)

Circolare n. 17. del 29 dicembre 2009

PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2011

Novità in materia di Iva

S C A D E N Z A R I O O T T O B R E

L ACCONTO IVA modalità alternative di calcolo e peculiarità in caso di modifica dei regimi contabili adottati. Relatore Guido BERARDO, Commercialista

lo Scadenzario Tributario del proprietario di casa e del condominio

Ai gentili Clienti dello Studio

DL n. 50 (c.d. manovra correttiva ) - Novità in materia di imposte dirette, IVA e compensazioni

Circolare N. 115 del 3 Agosto 2017

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone

Circolare informativa monotematica n.8 del 18/07/2017 LE NUOVE LIMITAZIONI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 14 aprile 2010

COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA DIREZIONE GENERALE FINANZIARIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Bologna, 29 maggio Circolare n. 17/2017. Oggetto: Comunicazioni periodiche IVA: le FAQ dell Agenzia delle Entrate

SPECIALE SPESOMETRO NORMATIVA Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3

Studio Corbella dottori commercialisti associati

del 15 giugno 2012 Proroga dei termini di versamento - Differimento delle scadenze di agosto 2012 INDICE

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.

Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa

Informativa n. 43 del INDICE

22/12/2016. NOVITA per le Partite IVA 2016 OPPORTUNITA E STRUMENTI. Il quadro al 1 Gennaio FORFAIT: Sintesi NOVITÀ 2016

Nuovo regime IVA di split payment - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

IVA PER CASSA PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO

DAL 2010 NUOVI LIMITI PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

Transcript:

AREA Fiscale CIRCOLARE N. 15628 del 2 maggio 2017 Manovra correttiva 2017- Misure fiscali - D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (G.U. n. 95/2017 Suppl. Ord.) RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (G.U. n. 95/2017 Suppl. Ord.) IN SINTESI Il decreto citato in oggetto introduce importanti disposizioni in ambito fiscale riguardanti l IVA, la definizione agevolata delle controversie tributarie e altre misure di interesse per il settore agricolo. COMMENTO Si forniscono i primi chiarimenti in ordine alle misure previste. ALLEGATI D.L. 24 aprile 2017 n. 50.

Area Fiscale N.C.i.g. Corso Vittorio Emanuele II, 101-00186 Roma Circolare n 15628 del 2 maggio 2017 tel.: +39.06.68.52.452 - fax: +39.06.68.52.363 Prot. n. 622/CIR2017 e-mail: fiscale@confagricoltura.it sito web: www.confagricoltura.it Oggetto: Imposte e tasse Manovra correttiva 2017- Misure fiscali - D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (G.U. n. 95/2017 Suppl. Ord.) Con il decreto legge di cui all oggetto, sono state introdotte importanti disposizioni in materia fiscale che riguardano l IVA, il contenzioso tributario, ed altri specifici settori d intervento. Si riepilogano, di seguito, quelle di maggiore interesse per il settore agricolo. Ampliamento dell ambito applicativo del c.d. Split payment (Scissione dei pagamenti IVA) art. 1 La misura prevede l estensione del meccanismo secondo cui, a norma dell art. 17 ter del DPR n. 633/72 (introdotto con la legge n. 190/2014, legge di stabilità 2015), l IVA esposta in fattura dal cedente o prestatore, non viene più pagata a quest ultimo, ma attraverso la scissione del pagamento (split payment) è versata dai cessionari o committenti, rientranti nell ambito applicativo della disposizione, direttamente all Erario, sempre che si tratti di acquisti di beni e servizi per i quali i predetti soggetti non risultino debitori d imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime del reverse charge (inversione contabile). Sul punto, v. anche circolare confederale nr. 15048 del 24 aprile 2015. Con l art. 1 del decreto in commento, in modifica del predetto art. 17 ter, è disposto che lo split payment, oltre che alle Pubbliche Amministrazioni, già destinatarie dell istituto (Stato ed altri enti pubblici, compresi gli enti territoriali) si applichi: 1) a tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione, di cui all articolo 1, c. 2, della L. n. 196/2006; 2) alle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, ai sensi dell art. 2359, c. 1, numeri 1) e 2), del codice civile (controllo di diritto e di fatto); 1

3) alle società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, ai sensi dell art. 2359, c 1, numero 1), del codice civile (controllo di diritto); 4) alle società controllate, ai sensi dell art. 2359, c. 1, numero 1), del codice civile, direttamente o indirettamente, dalle società indicate ai precedenti numeri 1) e 2), ancorché queste ultime siano comprese tra le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, c. 2, della L. n. 196/2006 ovvero tra le società di cui al nr. 5); 5) alle società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana; con decreto del Ministro dell economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. Il nuovo comma 1-ter dell articolo 17-ter prevede che le misure recate dallo stesso articolo, in considerazione delle specifiche finalità delle relative disposizioni, si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga consentita dal Consiglio dell Unione europea ai sensi dell art. 395 della direttiva 2006/112/ CE (direttiva sull IVA), cioè fino al 2020. Inoltre, con l abrogazione del comma 2 dell art. 17-ter, lo Split payment si estende anche alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono l applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente professionisti), che prima erano esclusi. Le modifiche in esame, a norma dei commi 3 e 4 dell art. 1 del D.L. n. 50/2017, si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017, previa emanazione, entro 30 giorni dall entrata in vigore del decreto legge, con apposito decreto del Ministro dell economia e delle finanze, delle relative disposizioni di attuazione. In ordine alle ricadute applicative per le imprese agricole, si segnala che l Agenzia delle entrate, con circolare n. 15/E del 13.04.2015, anche su richiesta della scrivente Area fiscale, ha precisato che lo split payment non si applica nei casi in cui le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione usufruiscano di regimi forfettari di determinazione dell imposta, ricomprendendo, ad esempio, il caso delle imprese agricole che applicano il regime speciale IVA ex art. 34 del DPR n. 633/72 e quelle che effettuano prestazioni di servizi, a cui torna applicabile la detrazione forfettaria, ex art. 34-bis dello stesso DPR n. 633/72. Pertanto, si ritiene, in considerazione della ratio di tale precisazione, che la suddetta esclusione debba valere anche per le forniture, effettuate dagli stessi soggetti (forfettari), nei confronti dei nuovi destinatari delle misure di ampliamento dell istituto dello split payment, a norma delle disposizioni in commento. Nuovi termini per l esercizio del diritto alla detrazione dell IVA (art.2) Con modifica degli artt. 19 (detrazione) e 25 (registrazione degli acquisti) del DPR n. 633/72, è stabilito che il diritto alla detrazione dell IVA assolta sugli acquisti deve essere esercitato, al 2

più tardi con la dichiarazione relativa all anno in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Prima della modifica il termine era fissato con la dichiarazione relativa al secondo periodo d imposta successivo a quello in cui era sorto il diritto. Correlativamente, la registrazione delle fatture relative ai beni e ai servizi acquistati deve essere effettuata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento). La misura va inquadrata nell ambito della strategia di riduzione del VAT GAP, cioè la differenza tra il potenziale gettito dell IVA rispetto a quello effettivamente realizzato, in relazione all incrocio automatizzato dei dati delle cessioni e degli acquisti comunicati dai contribuenti. La discrasia derivante dagli attuali termini di registrazione (per le fatture d acquisto fino a due anni successivi rispetto a quelli delle fatture di vendita), comporta, infatti, sistematiche segnalazioni di anomalie per disallineamenti di competenza. Resta da verificare, in assenza di una disciplina del periodo transitorio, come deve essere trattato il diritto alla detrazione per le operazioni divenute esigibili nel 2015 e 2016 per le quali al momento dell entrata in vigore della riforma, lo stesso diritto non era stato ancora esercitato, in base ai maggiori termini previsti dalla previgente normativa. Contrasto alle indebite compensazioni art. 3 Al fine di contrastare i fenomeni delle indebite compensazioni delle imposte, è disposta la riduzione delle soglie (importi dei crediti) a partire dalle quali si rende necessaria l apposizione del visto di conformità, con l estensione dell obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell Agenzia delle entrate (entratel, ecc.) per l effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita iva. In base alle nuove disposizioni: 1) è ridotto da 15 mila a 5 mila euro il limite al di sopra del quale sorge l obbligo di apposizione del visto di conformità per l utilizzazione dei crediti in compensazione orizzontale derivanti dalle dichiarazioni annuali IVA, Redditi, Irap e ritenute alla fonte. Resta invariata la non obbligatorietà del visto per l utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali rinvenimenti dal Mod. IVA TR, ed il limite di 30 mila euro al di sopra del quale è necessario il visto di conformità per i rimborsi IVA; 2) è prevista un apposita fattispecie sanzionatoria per le compensazioni in mancanza del visto ovvero con visto apposto da soggetto non abilitato. Difatti, oltre al recupero dell ammontare del credito utilizzato, si applica la sanzione del 30 per cento degli ammontati indebitamente utilizzati; inoltre, si dispone il contestuale divieto di applicabilità della procedura della compensazione, a norma dell art. 17 del D.lgs. n. 241/97, nel caso di restituzione di crediti d imposta non correttamente utilizzati; 3

3) è disposto l utilizzo generalizzato, per i soggetti titolari di partita IVA, dei soli canali telematici messi a disposizione dall Agenzia delle entrate per l inoltro dei Mod. F24 (F24 web, on line, cumulativo, con addebito unico) recanti importi in compensazione o con saldo zero, con esclusione, quindi, della modalità home banking ; 4) per le compensazioni dei crediti diversi dall IVA, continua a non essere necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale. Di conseguenza, è sempre possibile utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione dall inizio del periodo d imposta e inviare successivamente la dichiarazione munita del visto entro i termini ordinari. Circa i soggetti abilitati all apposizione del visto di conformità, si ricorda, che la Confederazione ha concorso, a suo tempo, alla costituzione del CAF Imprese Confagricoltura, che tra i servizi erogati alle imprese associate, tramite le società di servizi, prevede anche l apposizione del visto di conformità alle dichiarazioni da parte di professionisti convenzionati con lo stesso CAF, previa apposita designazione su base locale. Per tutte le informazioni relative alle convenzioni CAF-Società di servizi e Caf-Professionisti, si rinvia ai seguenti contatti: tiziana.digangi@confagricoltura.it, tel. 06/6852335 e fiscale@confagricoltura.it, tel. 06/6852452. Regime fiscale delle locazioni brevi art. 4 E estesa anche ai redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulate a decorrere dal 1 giugno 2017, intendendo per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, la disciplina, previa opzione, della cedolare secca, di cui all art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, con l aliquota del 21 per cento. La disposizione in esame, si applica per i contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori dall esercizio d impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, e ai contratti di sublocazione ovvero ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle stesse condizioni. Nel caso in cui i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai suddetti contratti, sono tenuti, in qualità di sostituti d imposta ad effettuare una ritenuta del 21 per cento sull ammontare dei canoni e corrispettivi all atto dell accredito, provvedendo al relativo versamento e al rilascio dell apposita certificazione del sostituto d imposta. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario. 4

Rideterminazione della base per il calcolo dell ACE (Aiuto per la crescita economica) - Art. 7 Sono modificate le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini dell aiuto alla crescita economica (ACE), per i soggetti tenuti alla determinazione del reddito d impresa. In particolare, si prevede il progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa, eliminando il riferimento al capitale proprio esistente alla data del 31 dicembre 2010 ed introducendo una base mobile costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio dell ACE. Così, ad esempio, la variazione del capitale proprio nel 2017 deve essere valutata non rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010, bensì a quello esistente al 31 dicembre 2012, mentre nel 2018 il capitale proprio di riferimento sarà quello esistente alla fine del 2013, ecc. Inoltre, per le imprese individuali e le società di persone il quinquennio di riferimento, a partire dal 2017, si sposta gradualmente dalle annualità in cui la base dell ACE è calcolata secondo il criterio c. d. differenziale alle annualità per le quali dovrà essere calcolato con il criterio c. d. incrementale. Così, ad esempio, per tali soggetti per il 2016 la base dell ACE dovrà essere calcolata, secondo le disposizioni della legge di bilancio n. 232 del 2016 vigenti per tale periodo d imposta, come variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2016 rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre 2015, a cui deve aggiungersi la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010. Reclamo e mediazione e definizione agevolata delle controversie tributarie - artt. 10 e 11 Gli artt. 10 e 11 del decreto legge in commento, introducono l ampliamento dell ambito di applicazione del procedimento di reclamo e mediazione tributaria, di cui all art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/92, mediante l innalzamento della soglia, da ventimila a cinquantamila euro, del valore delle controversie, per cui va esperita prioritariamente la procedura in parola; mentre, sia per esigenze di gettito, che per alleggerire il carico del contenzioso tributario, si prevede una definizione delle liti pendenti per cui è controparte l Agenzia delle entrate, quando la costituzione in giudizio del contribuente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016, mediante il pagamento di tutti gli importi dei tributi, di cui all atto impugnato, che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado, e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del DPR n. 602/73, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, con esclusione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, dello stesso DPR n. 602/73. Per le cause relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, il contribuente è tenuto a pagare il 40 per cento dell importo della sanzione e degli interessi. 5

In ordine agli adempimenti riguardanti la definizione (adempimenti processuali, presentazione della domanda di definizione, versamento degli importi dovuti, ecc.), si rinvia ad un prossimo documento di approfondimento confederale. Allegati: 1. 6