Il mercato svizzero è da sempre particolarmente allettante per l imprenditoria italiana.



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Sicuri su ogni terreno Dicembre 2012 Avviare un attività commerciale in Svizzera Il mercato svizzero è da sempre particolarmente allettante per l imprenditoria italiana. La Svizzera offre agli imprenditori italiani, oltre alla vicinanza geografica, un economia solida, caratterizzata principalmente dalla flessibilità del mercato del lavoro, da una valuta tradizionalmente forte, da un sistema bancario stabile (i cui pilastri sono la qualità e innovatività dei servizi, le condizioni favorevoli di finanziamento per gli investimenti e i costi ridotti) e dalla qualità delle infrastrutture. Inoltre, la crisi economica e politica che ha purtroppo investito l Italia ha determinato l interesse sempre più crescente degli imprenditori italiani verso la Svizzera. Anche in risposta, quindi, alle richieste ricevute nel corso degli ultimi mesi, con la presente newsletter intendiamo fornire alcune informazioni di carattere preliminare utili agli imprenditori che intendano avviare un attività commerciale in Svizzera. Resta inteso che l avvio di tale attività richiede, nel caso concreto, specifica assistenza di carattere legale e fiscale. 1. Come La prima scelta che si pone riguarda la forma sociale da adottare. Tale scelta è condizionata da vari fattori, tra cui, in particolare, le dimensioni dell attività che si intende avviare (piccola/media impresa o impresa di grandi dimensioni), il carattere più o meno «personale» dell impresa, il capitale che si intende investire, la complessità dell organizzazione d impresa e i profili di responsabilità. L ordinamento giuridico svizzero prevede tre forme sociali (le società di persone, le società di capitali e gli uffici di rappresentanza/succursali), all interno delle quali si distinguono specifiche tipologie di società. La presente newsletter si limita a descrivere i tratti salienti della cosiddetta società anonima (SA) e della società a garanzia limitata (Sagl), entrambe rientranti nella categoria delle società di capitali. Le SA e le Sagl rappresentano la forma societaria più diffusa in Svizzera e sono assimilabili, rispettivamente, alla società per azioni e alla società a responsabilità limitata dell ordinamento giuridico italiano. 1

La presente trattazione non include, invece, la ditta individuale, un opzione interessante per i piccoli imprenditori che intendono avviare un attività commerciale individuale ed autonoma utilizzando una struttura particolarmente semplice (la ditta non ha personalità giuridica). Inoltre, non sono previsti particolari adempimenti per la costituzione della ditta, fatto salvo il deposito della richiesta di iscrizione della ditta presso il registro di commercio nel solo caso in cui sia esercitata un attività commerciale e il fatturato annuo superi i CHF 100.000. Data la semplicità della struttura e della procedura di costituzione, normalmente l apertura di una ditta individuale non richiede necessariamente una specifica assistenza legale. La seconda scelta riguarda, poi, i lavoratori da impiegare nell attività d impresa: qualora si tratti di lavoratori non svizzeri, occorrerà ottenere, a seconda della nazionalità e del luogo di residenza dei lavoratori, permessi di lavoro e/o permessi di soggiorno. Infine, l avvio di un attività commerciale in Svizzera richiede la stipulazione di idonee polizze assicurative, sia a tutela dei dipendenti sia a tutela di terzi, contro i danni e gli infortuni causati dall esercizio dell attività, da incidenti e, alla luce del tipo di attività da esercitare, dall uso erroneo di macchinari e da prodotti difettosi. 1.1. La forma sociale 1.1.1. La società anonima («società anonima»/«sa» in italiano, «société anonyme»/«sa» in francese, «Aktiengesellschaft»/«AG» in tedesco) La società anonima è paragonabile alla società per azioni di diritto italiano. Può essere utilizzata per avviare qualsiasi attività commerciale, indipendentemente dalle dimensioni dell impresa. È costituita dinanzi ad un notaio ed iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede. Con l iscrizione la società acquista personalità giuridica. Per costituire una società anonima è sufficiente la presenza di un solo socio (persona fisica o giuridica/società commerciale). Il capitale sociale è suddiviso in azioni (nominative e/o al portatore) con un valore nominale non inferiore a CHF 0,01 (un centesimo). La società è definita «anonima» perché i soci non sono iscritti al registro di commercio. Se sono emesse azioni nominative, la società conserva un registro degli azionisti (non accessibile però al pubblico), pertanto l identità dei soci è nota solo alla società. Se, invece, sono emesse azioni al portatore, i soci non sono noti neanche alla società. I bilanci non sono pubblici (salvo che per le società che operano in settori altamente regolati, come le banche e le assicurazioni, le società quotate e gli emittenti di prestiti obbligazionari) e devono solo essere inoltrati, una volta all'anno, all'autorità fiscale. Il capitale sociale minimo richiesto per costituire una società anonima è pari a CHF 100.000. Almeno il 20% del valore nominale di ogni azione deve essere liberato all atto di costituzione; in ogni caso, devono essere liberati almeno CHF 50.000. I soci rimarranno poi obbligati a liberare il rimanente capitale sociale proporzionalmente alle azioni sottoscritte. In presenza, però, di azioni al portatore, il loro valore deve essere liberato subito al 100%. Come nelle società per azioni italiane, anche nelle società anonime di diritto svizzero si applica il «principio della responsabilità limitata», pertanto risponde delle obbligazioni sociali unicamente la società con il proprio patrimonio, e non i soci con il patrimonio personale. Gli organi sociali sono rappresentati da (i) l assemblea generale; (ii) il consiglio di amministrazione (che può essere composto anche da un solo membro, «l unico membro del consiglio di amministrazione»), e, (iii) l organo di revisione 1. 1 La disciplina sulla revisione dei conti ha di recente subito importanti modifiche che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2013. 2

Non è necessario che i membri del consiglio di amministrazione abbiano nazionalità e residenza svizzera, possono (ma non devono) essere azionisti, ma devono essere sempre persone fisiche, pertanto le persone giuridiche e le società commerciali, anche se azionisti, non possono essere membri del consiglio di amministrazione, ma possono esserlo i loro rappresentanti. Il consiglio di amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi e può delegare tale potere ad uno o più dei suoi membri (gli amministratori delegati) o anche terzi (i direttori), con firma disgiunta o congiunta. La società deve però essere sempre rappresentata da una persona residente in Svizzera (un membro del consiglio di amministrazione o un direttore con firma disgiunta), oppure da due persone residenti in Svizzera con firma disgiunta o da due persone residenti in Svizzera con firma congiunta (membri del consiglio di amministrazione o direttori). I principali vantaggi della società anonima sono: - l esclusione della responsabilità personale dei soci per i debiti sociali; - la semplicità del trasferimento delle azioni (non è richiesto un atto pubblico); - l accesso al mercato dei capitali 2 ; - la «riconoscibilità» commerciale (è la società più diffusa in Svizzera); - la possibilità di emettere buoni di partecipazione e buoni di godimento, che conferiscono particolari diritti ai relativi possessori 3 ; - la possibilità per i soci di rimanere anonimi. I principali svantaggi sono: - il maggiore investimento iniziale (CHF 100.000,00) richiesto rispetto alle società a garanzia limitata (CHF 20.000,00); - la doppia imposizione fiscale sugli utili e sul capitale 4. 1.1.2. La società a garanzia limitata («società a garanzia limitata»/ «Sagl» in italiano, «société à responsabilité limiteé»/»sarl» in francese, «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»/ «GmbH» in tedesco) La società a garanzia limitata è paragonabile alla società a responsabilità limitata di diritto italiano. Difatti, come per tali società, il capitale sociale non è rappresentato da azioni ma da quote. Ogni socio deve detenere almeno una quota. È la forma societaria adatta per le imprese di piccole/medie dimensioni a carattere personale. È quindi indicata soprattutto per le imprese familiari, le società in cui gli investitori intendono partecipare direttamente alla gestione aziendale, ma anche per le joint ventures e le filiali (normalmente soggette a direzione da parte della società madre). La società a garanzia limitata ha molti tratti in comune con la società anonima, tra cui: (i) l applicazione del «principio della responsabilità limitata» dei soci, (ii) la presenza anche di un solo socio (persona fisica o giuridica/società commerciale) per costituire la società, (iii) la costituzione per atto pubblico (dinanzi ad un notaio), (iv) l iscrizione nel registro di commercio del luogo in cui la società ha sede, che comporta l acquisto della personalità giuridica, (v) la disciplina applicabile alla revisione dei conti, (vi) la non-pubblicità dei bilanci, che 2 Solo le società anonime possono essere quotate in borsa. 3 Lo statuto può prevedere l emissione di (i) buoni di partecipazione, privi di diritto di voto e, se lo statuto non stabilisce diversamente, di diritti ad essi inerenti, e (ii) buoni di godimento a favore di persone in rapporti con la società a seguito di una precedente partecipazione finanziaria o in quanto azionisti, creditori, lavoratori, o per altri motivi analoghi. 4 La società è soggetta a imposte sugli utili conseguiti e lo sono anche i soci se tali utili sono distribuiti come dividendi. La doppia imposizione trova applicazione anche per il capitale azionario: sono soggetti ad imposta sia la società, che deve pagare l'imposta sul capitale azionario, sia i soci, in quanto le azioni rientrano nel patrimonio privato dell'azionista. 3

devono solo essere inoltrati, una volta all'anno, all'autorità fiscale, e (vii) la doppia imposizione fiscale sugli utili e sul capitale. Inoltre, per quanto riguarda il trasferimento delle quote sociali, a seguito della riforma del diritto societario entrata in vigore nel 2008, anche per le società a garanzia limitata, come per le società anonime, non è richiesto che il trasferimento delle quote sociali avvenga per atto pubblico. Tuttavia, a differenza delle società anonime, è richiesta la stipula di un contratto in forma scritta e la registrazione di tale contratto presso il competente registro di commercio. A differenza della società anonima, (i) il capitale sociale è rappresentato da quote (non da azioni), con valore nominale minimo pari a CHF 100, (ii) i soci non possono essere anonimi, in quanto i loro nomi, il domicilio e il numero e valore nominale delle quote sociali detenute devono essere sempre iscritti nel registro di commercio, (iii) il capitale sociale minimo ammonta a CHF 20.000,00, (iv) al momento della costituzione della società, il capitale sociale deve essere sempre interamente liberato 5, e (v) se previsto dallo statuto, i soci possono essere obbligati ad effettuare versamenti suppletivi e a fornire prestazioni accessorie (mentre i soci della società anonima rimangono obbligati solo ad effettuare i conferimenti ancora dovuti). Come per le società a responsabilità limitata di diritto italiano, non è previsto un limite massimo di ammontare del capitale sociale. A livello di organi sociali, accanto all assemblea generale e all organo di revisione, la società a garanzia limitata si caratterizza in quanto la gestione sociale spetta in comune ai soci, salvo che sia diversamente previsto nello statuto sociale. Lo statuto può difatti attribuire la gestione ad uno o più soci o anche a non soci (i «gerenti»), che sono nominati dall assemblea dei soci. Come gli amministratori della società anonima, anche i gerenti devono sempre essere persone fisiche, pertanto le persone giuridiche e le società commerciali socie di una società a garanzia limitata devono designare una persona fisica come gerente. Se la società ha più gerenti, l assemblea dei soci stabilisce a chi spetta la presidenza; tale soggetto sarà iscritto al registro di commercio come «presidente della gerenza» e gli altri gerenti semplicemente come «gerenti». Ogni gerente ha il potere di rappresentare la società, salvo che lo statuto stabilisca diversamente (ad esempio, attribuendo la rappresentanza solo ad alcuni gerenti o a direttori); in ogni caso, almeno un gerente deve essere autorizzato a rappresentare la società. I gerenti possono non essere cittadini svizzeri e non avere la residenza in Svizzera. La società deve però essere rappresentata da una persona residente in Svizzera: un gerente o un direttore con firma disgiunta o due persone con firma congiunta. I principali vantaggi della società a garanzia limitata sono: - l esclusione della responsabilità personale dei soci per i debiti sociali; - l ammontare esiguo del capitale sociale minimo iniziale; - la crescente «riconoscibilità» commerciale (è sempre più diffusa in Svizzera); - la possibilità di emettere buoni di godimento. I principali svantaggi sono: - la doppia imposizione fiscale sugli utili e sul capitale; - l obbligo di liberare integralmente il capitale sociale al momento della costituzione della società. 5 Ciò differenzia le società a garanzia limitata dalle società a responsabilità limitate di diritto italiano, dove l obbligo di versare interamente il capitale sociale al momento della costituzione sussiste solo se la società è unipersonale. 4

1.2. I permessi di soggiorno e di lavoro Il primo criterio fondamentale per verificare la necessità di permessi di lavoro e/o permessi di soggiorno per i dipendenti da impiegare nell attività d impresa è la nazionalità: in primo luogo, occorre distinguere se il lavoratore è cittadino di uno stato membro dell Unione Europea o di uno stato non incluso nell Unione Europea (i cosiddetti «cittadini di stati terzi»). Difatti, nel 1999 la Svizzera ha stipulato con gli stati membri dell Unione Europea il trattato sulla libera circolazione delle persone, che agevola i cittadini degli stati dell Unione Europea, in particolare i cittadini italiani, rispetto ai cittadini di stati terzi. Nel corso degli anni il trattato è entrato in vigore anche in quegli stati, originariamente non inclusi dell Unione Europea, che ne sono diventati successivamente parte, anche se, in questo caso, con alcuni adattamenti rispetto ai primi stati firmatari. Ad esempio, ad oggi i cittadini rumeni e bulgari non godono delle medesime condizioni di soggiorno e lavoro rispetto a quelli italiani o tedeschi, anche se queste differenze verranno meno a breve. Per i cittadini degli stati terzi, al contrario dei cittadini comunitari, valgono le leggi interne svizzere. Il secondo criterio è il luogo di residenza, ossia il lavoratore può mantenere la residenza all estero oppure trasferirla in Svizzera. Nel caso in cui il lavoratore mantenga la residenza all estero e lavori in Svizzera, siamo in presenza dei cosiddetti «lavoratori distaccati». I lavoratori di stati terzi necessitano sempre di un permesso di lavoro, indipendentemente dal fatto che mantengano la residenza all estero o che la spostino in Svizzera, prima di iniziare a lavorare in Svizzera. La relativa domanda deve essere indirizzata alle autorità del cantone svizzero in cui il lavoratore svolgerà l attività lavorativa. Tale domanda deve essere presentata dopo che il lavoratore ha firmato il contratto di lavoro, che è appunto la condizione per l ottenimento del permesso di soggiorno. Per i cittadini di stati terzi che mantengono la residenza all estero possono essere emessi permessi di 90 giorni, 120 giorni e 6 mesi nell arco di un anno solare. Invece, per chi sposta la residenza in Svizzera viene rilasciato un permesso annuale, che però può in realtà durare fino a cinque anni. Difatti, il permesso viene rilasciato inizialmente per un anno ma può essere prorogato fino ad una durata di cinque anni; dopodiché di solito viene trasformato in un permesso di residenza vero e proprio. Per certi stati ciò avviene solo dopo dieci anni. Per i cittadini degli stati dell Unione Europea che, mantenendo la propria residenza all estero, vengono a lavorare in Svizzera per 90 giorni, 120 giorni, o 6 mesi nell arco di un anno solare, oppure per coloro che lavorano in Svizzera durante la settimana e tornano all estero il fine settimana, è necessario un permesso di lavoro che deve essere richiesto prima che inizino a lavorare, presentando il relativo contratto di lavoro. In tutti gli altri casi i cittadini dei paesi dell Unione Europea sono avvantaggiati e non hanno bisogno di un permesso di lavoro. Tutti coloro che spostano la residenza in Svizzera devono registrarsi al comune dove si trova l abitazione entro 14 giorni dall ingresso in Svizzera, mostrando il contratto di lavoro; possono quindi lavorare e ottengono un permesso di soggiorno. Le aziende registrate in uno stato dell Unione Europea hanno l ulteriore possibilità di distaccare i propri lavoratori per eseguire delle opere (ad esempio nei cantieri), fino a 90 giorni nell arco dell anno solare. I 90 giorni sono validi per l azienda in quanto tale, indipendentemente dal numero di lavoratori distaccati, ovvero l azienda ha la possibilità di distaccare in Svizzera un numero indefinito di lavoratori per un massimo di 90 giorni nell arco dell anno solare. 5

Il sistema dei permessi di soggiorno e di lavoro è atto a controllare la fortissima immigrazione di personale qualificato e non qualificato in Svizzera. 1.3. Le assicurazioni L avvio di un attività commerciale in Svizzera richiede la stipulazione di polizze assicurative. Occorre distinguere tra: - assicurazioni sociali, che coprono sia l imprenditore sia i dipendenti, nel caso cui l impresa abbia dipendenti. La loro obbligatorietà dipende dalla forma giuridica adottata per l esercizio dell attività d impresa: nel caso delle società anonime o delle società a garanzia limitata, l imprenditore è considerato un dipendente e in quanto tale è assicurato socialmente 6. Ogni impresa che ha dipendenti deve, difatti, associarsi alle varie assicurazioni sociali statali e private per assicurare i dipendenti contro la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro (incluso il trasferimento da casa al posto di lavoro e viceversa) e l invalidità. - assicurazioni aziendali, che coprono i rischi connessi all esercizio dell attività d impresa. Innanzitutto, occorre stipulare assicurazioni contro la responsabilità civile: la scelta dei rischi da coprire dipende ovviamente dal tipo di attività esercitata. Tali polizze coprono generalmente i danni e gli infortuni causati a terzi dall esercizio dell attività d impresa, da incidenti e dall uso erroneo di macchinari. Se l impresa produce beni di consumo, la polizza deve coprire anche i danni generati da errori nella fabbricazione o nello sviluppo di prodotti, alla luce della legislazione nazionale ed internazionale a tutela dei consumatori contro i danni causati da prodotti difettosi. Possono poi essere inclusi anche i «rischi straordinari», a seconda delle esigenze del caso. Accanto all assicurazione contro la responsabilità civile, possono essere stipulate altre assicurazioni, ad esempio le assicurazioni sullo stabile in cui è esercita l attività d impresa, sulle merci, sui macchinari, sui computer, sui veicoli a motore, ecc. È opportuno rivolgersi ad un intermediario autorizzato (agente d assicurazione o broker) per avere assistenza nella scelta delle polizze assicurative che occorre stipulare. 2. Perché avviare un attività commerciale in Svizzera? Perché la Svizzera offre: - un economia solida; - un elevato know how e un alta tecnologia in diversi settori; - leggi certe e un sistema giuridico efficiente; 6 Al contrario, nel caso della ditta individuale, il titolare della ditta è considerato come un lavoratore indipendente e, in quanto tale, deve provvedere da sé alla propria previdenza, non è assicurato contro la disoccupazione e può scegliere se aderire o meno ad una cassa pensioni. 6

- un regime fiscale vantaggioso; - i tempi di costituzione e i costi ridotti: per entrambi i tipi di società 7 variano da circa cinque giorni (in caso di urgenza) fino a circa tre settimane per la costituzione; le spese di costituzione (incluse le spese notarili 8 ) possono variare da CHF 6.500 a CHF 8.000 nei casi più semplici, oppure da circa CHF 12.000 a circa CHF 15.000 nei casi più complessi; - la vicinanza geografica con l Italia e la lingua: o la Svizzera è raggiungibile in breve tempo, sia dal nord dell Italia sia dal centro e dal sud dell Italia (trasporto aereo, stradale e ferroviario). In particolare, gli aeroporti svizzeri offrono voli diretti anche per i principali scali del centro e del sud dell Italia; o l italiano è una delle quattro lingue ufficiali di tutta la Svizzera, nonché la prima lingua ufficiale del cantone Ticino e di una parte del cantone Grigioni; - le scuole specializzate e riconosciute a livello internazionale; - il multilinguismo e l internazionalità (trattati e contratti bilaterali con molti paesi). 3. Dove La scelta del cantone e della località specifica in cui avviare un attività commerciale è condizionata da diverse valutazioni: - il mercato di interesse; - il settore (servizi, farmaceutico, ricerca e sviluppo) e l attività scelta. Ad esempio, le aziende che producono e vendono materie prime sono fortemente localizzate a Zug, mentre l orologeria nella Svizzera francese o a Schaffhausen, dove vi è una vera e propria tradizione in questo settore e la manodopera è altamente specializzata; - la disponibilità di uffici e/o capannoni per la produzione; - la presenza di dipendenti e lavoratori qualificati; - il trattamento fiscale, che può variare sensibilmente non solo da cantone a cantone, ma anche da comune a comune; - l «attrattività» della località non solo per l azienda ma anche per gli stessi lavoratori: la presenza di scuole internazionali, di case per le famiglie e la pressione fiscale possono assumere rilievo anche per i lavoratori, soprattutto per i manager con un reddito elevato. 7 Assumendo un efficiente collaborazione tra cliente e avvocato. 8 Le spese notarili variano da cantone a cantone ma sono comunque di ammontare inferiore a quelle che normalmente si sostengono in Italia per la costituzione di una società. 7

Contatti La presente newsletter ha natura esclusivamente informativa e il suo contenuto non costituisce un parere legale. Qualora abbiate bisogno di specifica assistenza legale nella materia qui trattata, Vi preghiamo di contattare i Vostri usuali referenti presso ALTENBURGER o uno degli autori della presente newsletter: Massimo Calderan Partner, Zurigo calderan@altenburger.ch Seestrasse 39 CH-8700 Küsnacht-Zurigo Viviana Sforza Senior Associate, Zurigo sforza@altenburger.ch Seestrasse 39 CH-8700 Küsnacht-Zurigo 8