10/2/2017. Gruppo di Lavoro Insurance di AmCham

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10/2/2017 Documento di consultazione n. 1/2017 Schema di Lettera al Mercato concernente l applicazione degli orientamenti preparatori EIOPA sui presìdi in materia di governo e controllo del prodotto (POG) da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi Legenda Nella riga Commentatore i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata. Nella riga Osservazioni generali i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale. Nelle colonne Paragrafo e Sotto paragrafo andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e il sotto paragrafo del documento (lettera/allegato 1/allegato 2) cui si riferisce l osservazione e la proposta di modifica. Nella colonna Contributi e proposte andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima. Commentatore Gruppo di Lavoro Insurance di AmCham

Il Gruppo di Lavoro Insurance dell American Chamber of Commerce in Italy, in breve AmCham (il GdL Insurance ), coordinato dall Avv. Marco Lantelme e dal Dott. Luca Malfatti, nell esaminare il documento posto in consultazione da IVASS n.1/2017 (il Documento in Consultazione ), formula le seguenti osservazioni. I contributi, le proposte e le osservazioni espressi in questo documento rappresentano la sintesi dell analisi del Gruppo di Lavoro, senza essere riconducibili ad un singolo membro. Osservazioni generali Nell apprezzare il tenore della comunicazione al mercato contenuta nel Documento in Consultazione quanto alla produzione di prodotti assicurativi - scevra dall imposizione di vincoli ulteriori nel costruire il prodotto -, con queste osservazioni, il GdL Insurance ha ritenuto opportuno soffermarsi su alcuni aspetti di dettaglio in materia di distribuzione e produzione dei prodotti medesimi. Segnala inoltre - come osservazione generale, per evitare incertezze interpretative la necessità di chiarire dove si collochi la lettera al mercato nella gerarchia delle fonti. In particolare ritiene che sia opportuno definire in che rapporto la lettera al mercato stessa si collochi rispetto al Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive pubblicato da EIOPA l 1 febbraio 2017 quanto al terzo capitolo recante Product Oversight and Governance, e come vada letto un documento rispetto all altro. Lettera Paragrafo Sotto paragrafo Contributi e proposte Destinatari e premesse e Allegato 1 sotto paragrafo 6 La Lettera al mercato non deve comportare regole aggiuntive per i soggetti a cui non è indirizzata. Tuttavia, dal suo tenore, la stessa sembrerebbe imporre agli intermediari assicurativi: (i) qualificabili come meri distributori, l obbligo di ottenere dai produttori una serie di informazioni che questi ultimi dovrebbero predisporre in ottemperanza alla lettera stessa. Per i soggetti quali le imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in regime

Allegato 2 sotto paragrafi 1 e 4 sotto paragrafo 1.1 di libertà di stabilimento o di prestazione, ai quali la lettera non si applica, la lettera stessa corre il rischio di introdurre una estensione di obblighi che altrimenti non sarebbero applicabili, in quanto riferibile solo a soggetti a cui si applica la normativa del paese di origine. E opportuno che nella lettera sia indicato esplicitamente che la stessa non si applica ai distributori di prodotti assicurativi in tale veste, (ii) qualificabili come produttori, obblighi analoghi a quelli applicabili alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia. Qualora questi intermediari collaborino con imprese di assicurazione comunitarie, che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento o di prestazione, nello sviluppo di prodotti (cosa per altro frequente), non dovrebbe essere corretto che la lettera al mercato si applichi anche a questi ultimi. Viceversa, la stessa più opportunamente dovrebbe trovare applicazione solo nei casi di sviluppo autonomo del prodotto da parte dell intermediario o di sviluppo congiunto da parte di quest ultimo con l impresa di assicurazione autorizzata in Italia, alla quale la lettera si applica. E opportuno che nella lettera questo punto sia esplicitato. 2 Tra i sotto paragrafi 13 e 14 Sulla distribuzione, si sottolinea l importanza del lasciare la scelta al consumatore sui prodotti di cui avvalersi, anche qualora il cliente non rientri nel target individuato per un determinato prodotto. Il cliente, adeguatamente informato, potrà conoscere e quindi eventualmente scegliere - prodotti selezionati in base ad un più ampio paniere rispetto a quello dei meri prodotti base/tarati su di un benchmark. Questo aspetto dovrebbe, tra l altro, favorire la competitività e l efficienza del mercato. La lettera dovrebbe contenere un paragrafo esplicito a riguardo. Allegato 1 Paragrafo Sotto paragrafo Contributi e proposte

5 Dopo il sotto paragrafo 17 Si ritiene che la distribuzione sia resa più lineare qualora vi sia un esplicitazione degli indicatori di complessità/rischiosità del prodotto, che tengano conto anche del test sui prodotti prima della loro commercializzazione. Affinché tale esplicitazione sia fatta sulla base di un effettiva e attenta considerazione di tutti le componenti del prodotto stesso, si ritiene che tali indicatori debbano essere forniti in modo lineare direttamente da parte dei produttori medesimi, con contrassegno ab origine, e che non debbano essere a cura del distributore, salvo che con un contributo meramente complementare al processo valutativo del produttore. La lettera potrebbe contenere un paragrafo esplicito con un invito, ma non un obbligo vincolante, all inserimento di tale contrassegno ab origine. L invito dovrebbe essere rivolto ai produttori e solo in via accessoria, complementare e per quanto di limitata competenza, anche ai distributori del prodotto assicurativo, ad es. per mantenere coerenza di presentazione dei prodotti distribuiti dal distributore stesso. Gli indicatori di complessità, parte del contrassegno, dovrebbero essere semplici, lineari e di immediata comprensione (ad es. con l inserimento di una scala da A ad una certa lettera, ove tali lettere indichino rispettivamente estrema linearità per ad es. - un prodotto monetario e massima complessità per un prodotto alternativo strutturato, e con indicazione del sottostante). Le categorie intermedie rappresenterebbero tipologie intermedie di complessità. La descrizione di ciascuna tipologia non dovrebbe superare ad es. le 50 parole. Per completezza, la rappresentazione grafica della performance storica del sottostante ad es. per gli ultimi 3/5 anni sarebbe, inoltre, preferibile. Allegato 2 Paragrafo Sotto paragrafo Contributi e proposte 2 Tra i sotto paragrafi 13 e 14 Vd. punto precedente