EXTENSION CIGLIA: TRA BUROCRAZIA E CONTRADDIZIONI INTERPRETATIVE.

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EXTENSION CIGLIA: TRA BUROCRAZIA E CONTRADDIZIONI INTERPRETATIVE. Visti i numerosi "interpelli" posti alla nostra Accademia, in special modo in questi ultimi periodi, riteniamo doveroso condurre un'attenta indagine in merito all'attività di Extension-Ciglia Estetico, e fornire, al lettore ed ai nostri corsisti, una fonte quantomeno attendibile in merito a tale fattispecie. Iniziamo nell affermare, senza timore di essere smentiti, che l attività oggetto della nostra disamina al momento NON è inquadrata in alcuna specifica fattispecie normativa; ergo non ESISTE una altrettanta specifica codifica ATECO che identifichi tali competenze tecniche. In prima battuta potrebbe risultare veritiera l ipotesi secondo cui tale attività debba essere svolta da quei soggetti in possesso della qualifica di Estetista, in base al disposto normativo dell art. 1 della Legge 1/90, ma come vedremo più avanti, tale frettolosa conclusione, appare, a giudizio dello scrivente, piuttosto opinabile, in quanto una simile interpretazione risulterebbe mancante del nesso causale tra l attività praticamente svolta e i dettati indicati dalla legge ut supra menzionata. La legge 1/90, all art. 1 così recita:- L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Ora, alla luce di tale disposto, non vi è dubbio che un soggetto munito di qualifica di Estetista, possa svolgere liberamente tale attività, in quanto possiamo ricondurre tale pratica tra quei tratt amenti eseguiti sulla superficie del corpo umano. Il quesito, se posto in tali termini, conterrebbe già in sé la risposta insita nella enunciata legge medesima, ma il quesito dei lettori è il seguente:- E possibile svolgere l attività di Extension-Ciglia in assenza dei requisiti stabiliti dalla 1 / 5

Legge 1/90? Lo Sportello Unico degli Enti Locali, Servizio Associato Alta Valle, Loc. Chez Roncoz di GIGNOD (Aosta), ha posto un interpello al Ministero delle Politiche Sociali (rif. Prot. 0205802 del 4 ottobre 2012). In merito a tale quesito ha concluso che l attività di Extension Ciglia sia correttamente ascrivibile all ambito della definizione di cui all art. 1 della legge n. 1/90. A parere dello scrivente, nulla questio se ci si limita all analisi generica del caso in questione. Tuttavia appare in altrettanto modo doveroso entrare anche nel merito dei dettagli tecnici di tale attività, volendo peraltro ricordare che tale parere richiesto è di carattere ausiliario consistente in manifestazioni di giudizio con cui gli organi dell amministrazione consultiva mirano ad illuminare, consigliare, erudire gli organi dell amministrazione attiva, e che tale fattispecie è senz altro da annoverare tra i c.d. pareri facoltativi, ovvero tra quelli rimessi alla discrezionali tà degli organi dell amministrazione attiva il richiederli o meno. In questo caso di specie, infatti, è rinvenibile, da parte dello Sportello Unico degli Enti Locali, una non obbligatorietà procedurale nel richiedere tale specifico parere, il quale così esordisce in tale richiesta:- Codesto sportello chiede di conoscere se l attività di estensione (extension) delle ciglia consistente nell applicare sulle ciglia vere delle ciglia sintetiche da effettuarsi in un apposito laboratorio, rientri o meno tra le attività di estetista, di cui all art. 1 della legge n. 1/90. Va da sé che tale parere non deve essere identificato come vincolante. In altra guisa, il dispositivo indicato dalla legge 1/90 NON ricomprende l attività di extension ciglia, né in maniera specifica e né in maniera generica. In altrettanto modo NON risultano altresì rinvenibili preliminari attività che possano essere oggettivamente ricondotte anche parzialmente a tale pratica. Risulta peraltro necessario, a tal proposito, operare un consulto anche dei dispositivi indicati dalle Linee Guida emanate dalle ASL territorialmente competenti 2 / 5

(es. rif. Linee Guida ASL di Bergamo - SISP n. 03-0 ATTIVITA DI SERVIZIO ALLA PERSONA ), che nulla determinano e/o chiariscono in merito a tale specifica attività. Altro orientamento, in merito alla questione analizzata nella presente disamina, è rinvenibile dal Consorzio degli Enti Locali della Val D Aosta (CELVA) la stessa Regione che aveva posto l interpello al Ministero delle Politiche Sociali di cui sopra che, in data Venerdì 18 Dicembre 2015, con RESPONSIO COMMERCIO/ESTETISTA, a proposito dell attività in questione, si è così pronunciato:- QUESITO POSTO: Ad oggi, l attività di allungamento delle ciglia è autorizzata direttamente dall Azienda USL Ufficio di igiene e Sanità Pubblica per la peculiarità delle azioni che l attività medesima richiede; in altre parole, la stessa attività non è fatta rientrare tra quelle che richiedono la qualifica di estetista. Alla luce dei dubbi sollevati in ultimo dallo stesso medico competente dell Azienda USL in ordine all esclusione dell attività in questione da quelle tipiche dell estetista, presa visione della normativa in materia (l. 1/1990 - l.r. 63/1993 - vigente Regolamento) che non contempla espressamente questo tipo di attività, si chiede se è da ritenersi corretta la prassi autorizzatoria come fino ad oggi adottata e sopra specificata. RISPOSTA OTTENUTA IN DATA 22 Dicembre 2015 DAL CONSULENTE CELVA: Nel caso sottoposto all attenzione risulta che ad oggi l attività di allungamento delle ciglia è autorizzata direttamente dall Azienda USL Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica per la peculiarità delle azioni che l attività stessa richiede, con la conseguenza che non viene fatta rientrare tra quelle che richiedono la qualifica di estetista. Considerati i dubbi sollevati dallo stesso medico competente dell Azienda USL in ordine all esclusione dell attività in questione da quelle tipiche dell estetista, si chiede se la predetta prassi autorizzativa possa ritenersi corretta. Ai sensi del parere prot. n. 0205802 del 4 ottobre 2012 del Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento per l impresa e l internazionalizzazione, l attività di allungamento ciglia, parrebbe rientrare nell ambito delle attività per le quali è necessario il diploma di estetista; attività 3 / 5

descritte dall art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista. L esercizio dell attività in questione richiede, infatti, una specifica preparazione, ottenuta mediante appositi corsi di formazione professionale. Ne consegue che l estetista può svolgere attività di allungamento delle ciglia, a condizione però che risulti adeguatamente formata. Allo stato, pertanto, la prassi autorizzativa sopra indicata può essere considerata corretta, in quanto, pur richiedendo l attività di allungamento delle ciglia la qualifica di estetista, è necessario verificare il possesso dell ulteriore requisito professionale dato dalla frequentazione di un idoneo corso di formazione professionale. CONCLUSIONI Alla stregua di quanto sin qui dedotto, a parere dello scrivente, ed ai fini di poter correttamente, e legalmente, esercitare l attività di allungamento delle ciglia (inquadrando tale fattispecie lavorativa in ambito prettamente estetico), è necessario il rispetto dei seguenti punti: - 1. la partecipazione ad uno specifico corso di formazione, comprendente le attività (teorico/pratiche) di trucco e allungamento ciglia estetico (c/o un Istituzione Scolastica accreditata alla Regione territorialmente competente), finalizzato all acquisizione di una adeguata formazione tecnico-professionale; attività necessaria e preliminare al rilascio di una certificazione delle competenze regionale e previo superamento di un esame finale; - 2. l attività lavorativa deve essere svolta prettamente all interno di Centri Estetici preventivamente autorizzati dalle ASL territorialmente competenti, ed alla presenza di una Direttrice Tecnica (Estetista munita della qualifica c.d. di specializzazione (con valore abilitante alla professione).. Accademia di Arte Estetica 4 / 5

Legale Rappresentante e Coordinatore Corsi Massimo Murgia 5 / 5