Torino, 09 dicembre 2015 A cura dei delegati CNPADC
Aliquota di finanziamento L 'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento è una aliquota fiscale, ossia la percentuale da applicare al reddito imponibile professionale, per determinare la quota di contributi previdenziali che devono essere versati. Gli iscritti alla CNPADC sono obbligati al versamento di un contributo soggettivo annuo in percentuale variabile dal 12% al 100% del reddito professionale netto.
Incremento aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento Consiste nella maggiorazione riconosciuta sul montante contributivo dell iscritto rispetto all aliquota di finanziamento effettivamente versata. Alla maggiorazione è applicato il coefficiente di equità intergenerazionale come evidenziato nella seguente tabella ALIQUOTA CONTRIBUZIONE SOGGETTIVA DOVUTA E VERSATA PLUS % RICONOSCIUTO COEFFICIENTE DI EQUITA INTERGENERAZIO = NALE MAGGIORAZIONE ALIQUOTA DI COMPUTO A B C D E >=17% >= 16% e < 17% >= 15% e < 16% >= 14% e < 15% >= 13% e < 14% >= 12% e < 13% >= 11% e < 12% 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0% 3,0% 1-(Ar/At) (B*C) A+D
Accreditamento contributo integrativo a montante Previsto dalla c.d. Legge Lo Presti pone rimedio ad alcune criticità conseguenti all introduzione del sistema previdenziale contributivo (adeguatezza delle prestazioni pensionistiche). Il 25% della contribuzione integrativa viene valorizzato al montante individuale accumulato dall iscritto (in pratica l 1% del contributo integrativo del 4%) con applicazione del coefficiente di equità intergenerazionale, come evidenziato nella seguente tabella
Accreditamento contributo integrativo a montante (1)
Tasso di sostituzione Per tasso di sostituzione si intende il rapporto tra la prima pensione annua (al lordo delle imposte) e la media degli ultimi 10 redditi rivalutati, al netto dei relativi contributi soggettivi. Coefficiente di trasformazione in rendita l coefficiente di trasformazione in rendita o pensione, detto anche coefficiente di trasformazione, è utilizzato per la determinazione dell'importo annuo della pensione di vecchiaia contributiva, quale percentuale, del montante contributivo individuale determinato dai contributi versati; il coefficiente di trasformazione in rendita è determinato su base statistica per coorte (anno di nascita) e varia in base all età anagrafica al momento del pensionamento in quanto tiene conto della speranza di vita media.
Coefficiente di trasformazione in rendita (1) Il reciproco del coefficiente di trasformazione in rendita o pensione è il numero di annualità in termini attuariali, in cui sarà corrisposta al pensionato, il montante contributivo individuale.
Ricongiunzione in Entrata Il Dottore Commercialista che abbia contribuito a forme di previdenza diverse può riunire presso la Cassa (ricongiunzione in entrata) o presso altro Ente (ricongiunzione in uscita), la contribuzione versata al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico. Sono ricongiungibili tutti i periodi di contribuzione non più attivi maturati presso le gestioni previdenziali obbligatorie (ad eccezione della contribuzione versata alla Gestione Separata Inps) purché: il periodo di anzianità assicurativa non sia inferiore a 5 mesi e 16 giorni; il periodo di contribuzione, o anche uno dei periodi contributivi oggetto di ricongiunzione, non sia già liquidato o utilizzato presso le altre Gestioni previdenziali (in tale caso si è preclusi dall'esercizio della facoltà di ricongiunzione); il periodo o i periodi oggetto di ricongiunzione non siano interamente coincidenti con l anzianità contributiva maturata alla Cassa. La ricongiunzione di periodi contributivi successivi al 31 dicembre 2003 è gratuita. La ricongiunzione di periodi contributivi anteriori al 31 dicembre 2003 richiede il pagamento di un onere variabile in base ai periodi da ricongiungere.
Riscatto anni di laurea, servizio militare e tirocinio Il Dottore Commercialista può riscattare periodi non coperti da contribuzione e utilizzare i contributi riscattati per ottenere tutte le prestazioni erogate dalla Cassa. È consentito riscattare: il periodo legale del corso di laurea in economia e commercio, ovvero in discipline considerate dalla legge equivalenti ai fini della ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista; il periodo del servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo entro il limite di anni 2; il tirocinio professionale per un periodo massimo di tre anni. Il riscatto dei periodi di laurea, servizio militare e/o tirocinio professionale può essere effettuato col metodo reddituale o col metodo contributivo e richiede il pagamento di un onere variabile in base ai periodi da riscattare.
Regolarizzazione della propria posizione contributiva Il sistema di regolarizzazione delle inadempienze contributive e di iscrizione è progettato per favorire la regolarizzazione della posizione contributiva e trova applicazione dalle inadempienze connesse agli obblighi scaduti dal 15 novembre 2015. Per gli obblighi scaduti in precedenza si applica la normativa pro-tempore vigente. Il sistema di regolarizzazione si articola su tre istituti collegati in chiave cronologica l'uno all'altro, con sanzioni progressivamente crescenti: la regolarizzazione spontanea la regolarizzazione agevolata l accertamento d ufficio
La regolarizzazione spontanea La regolarizzazione spontanea permette al professionista di sanare autonomamente le eventuali irregolarità contributive e di iscrizione. Per i contributi relativi all'anno 2015 e successivi sarà possibile regolarizzare spontaneamente anche il tardivo/omesso versamento delle singole rate dell'eccedenze contributive. La domanda di regolarizzazione spontanea non è consentita se per la stessa inadempienza sia stata già ricevuta dall interessato la proposta di Regolarizzazione Agevolata e/o sia già intervenuto accertamento d ufficio anche mediante l iscrizione a ruolo. In caso di tardivo/omesso versamento dei contributi minimi annuali, non occorre presentare domanda di regolarizzazione spontanea in quanto non vi sono sanzioni, ma solo gli interessi legali richiesti direttamente dalla Cassa con i M.av. dei contributi minimi dell'anno successivo.
Regolarizzazione agevolata e accertamento d'ufficio In assenza di regolarizzazione spontanea, la Cassa procederà ad inviare al professionista una richiesta di regolarizzazione agevolata indicando un termine perentorio entro il quale procedere al versamento, pena l'applicazione dell'accertamento d'ufficio Tale istituto non è previsto per il tardivo/omesso versamento delle singole rate delle eccedenze contributive In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione spontanea o della regolarizzazione agevolata la Cassa procede - senza ulteriore preavviso - con l accertamento d ufficio delle sanzioni ordinarie, anche mediante l iscrizione a ruolo.
Indennità di maternità E il diritto, riconosciuto a tutela delle Dottoresse Commercialiste libere professioniste, ad un indennità di maternità per un periodo di cinque mesi dai due mesi antecedenti il parto ai tre mesi successivi. La medesima tutela è inoltre estesa ai casi di adozione o affidamento. L indennità di maternità viene calcolata in base al reddito professionale percepito dalla avente diritto nel secondo anno precedente a quello dell evento ed è pari ai cinque dodicesimi dell 80% di tale reddito. In ogni caso, l importo dell indennità di maternità non può essere inferiore ad un importo minimo fissato annualmente né superiore ad un importo massimo, pari a cinque volte l indennità minima.
Contributo a sostegno della maternità E' un ulteriore contributo che si affianca a quanto già previsto normativamente nell'ambito della tutela della maternità ed è riconosciuto alle Dottoresse Commercialiste libere professioniste, in caso di evento nascita, adozione ed affidamento. L importo da corrispondere è pari a 1/12 dell'80% del reddito netto professionale dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente a quello dell'evento, con un minimo garantito di Euro 1.715,00 (eventi 2015). La somma di detto contributo e dell'indennità di maternità già riconosciuta, non può eccedere il limite massimo di indennità di maternità erogabile previsto per l'anno dell'evento (Es. anno 2014 Euro 24.741,60).