A Z I O N I, O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I A C Q U I S T O D I P A R T E C I P A Z I O N I I N A L T R E I M P R E S E l acquisto è in linea generale liberamente consentito, fatte salve due eccezioni: 1. se misura / oggetto di partecipazione causano MODIFICA dell oggetto sociale art. 2361, c. 1 2. se, da partecipazione, responsabilità ILLIMITATA per obbligazioni partecipate art. 2361, c. 2 RATIO evitare alterazioni nella attività programmata a causa della partecipazione QUESTIONI INTERPRETATIVE: a) misura: dei mezzi impiegati della percentuale di partecipazione b) oggetto: (diversa attività della società partecipata) c) rapporto misura / oggetto: presupposti cumulativi ovvero alternativi? RATIO evitare alterazioni in condizioni di rischio ordinarie e tipiche di società di capitali QUESTIONI INTERPRETATIVE: a) fonte della responsabilità illimitata: (partecipazione in sé considerata, cui sia inerente/connaturata quella responsabilità) b) natura della deliberazione assembleare: (autorizzatoria, con funzione di rimuovere un limite all esercizio di un potere proprio degli amministratori) 1
Acquisto partecipazioni reciproche 1) In assenza di rapporto di controllo fra società non quotate: LIBERO. REGIMI 2) In assenza di rapporto di controllo con entrambe le società quotate: art. 121 Tuf 3) In presenza di controllo: art. 2359-bis c.c. 2
OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI RECIPROCHE SOTTOSCRIZIONE RECIPROCA (art. 2360) E vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA CONTROLLATA (art. 2359-quinquies) La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente gli amministratori che non dimostrino di essere esenti da colpa. ACQUISTO RECIPROCO DI AZIONI (Art. 2359 bis). 3
Partecipazioni reciproche fra due società quotate Max 2% >2% 4
Sanzioni Art. 121 Tuf, 1 comma la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. 5
A C Q U I S T O D I P A R T E C I P A Z I O N I I N S O C I E T À Q U O T A T E : S O G L I E R I L E V A N T I PARTECIPAZIONE IN QUOTATA OLTRE IL 2% E I LIMITI CONSOB. PARTECIPAZIONE DI QUOTATA IN NON QUOTATA OLTRE IL 10% PARTECIPAZIONI RECIPROCHE TRA QUOTATE SUPERIORI AL 2%. TRA QUOTATA E NON, OLTRE LE SOGLIE PREVISTE (2% - 10%) PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 30% DI AZIONI ORDINARIE DI UNA SOCIETÀ QUOTATA RATIO tutela informativa della trasparenza degli assetti proprietari, sul presupposto costituito da un preciso interesse a ciò nutrito dal mercato RATIO tutela avverso il pericolo di annacquamento patrimoniale e di inquinamento gestionale che può derivare da un incrocio di partecipazioni RATIO per via dell applicazione della disciplina sull o.p.a., tutela della parità di trattamento a tutti i possessori di azioni ordinarie art. 120 t.u.f. art. 121 t.u.f. art. 105 ss. t.u.f. 6
Acquisto partecipazioni reciproche in caso di controllo Art. 2359-bis 1) Azioni interamente liberate CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA 2) Autorizzazione assemblea controllata 3) Impiego di risorse disponibili risultanti dall ultimo bilancio approvato della controllata 4) Max 20% capitale della controllante (solo società aperte) 7
SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA CONTROLLATA (art. 2359-quinquies) La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante. Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente gli amministratori che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Acquisto di azioni proprie SANZIONI 1) Penali (art. 2628, 1 comma) 2) Obbligo di alienazione entro l anno 3) In mancanza, obbligo di annullamento immediato (2357, 4 comma)
DISCIPLINA DELLE AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO Art. 2359-bis a) voto; b) Riserva indisponibile