MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U)

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MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0000785.31-01-2017 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli - Ufficio Sindacati Scuola - All. vari e, p. c. Napoli 30 gennaio 2017 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado di Napoli e Provincia L O R O S E D I Alle OO.SS. Territoriali di Napoli FLC/CGIL CISL/SCUOLA UIL/SCUOLA SNALS/CONFSAL FEDERAZIONE GILDA/UNAMS L O R O S E D I OGGETTO: Permessi Sindacali Comparto Scuola Periodo 1.9.2016-31.8.2017 Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonchè delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni - artt. 8 9-10 CCNQ 17 ottobre 2013 D.L. 90/2014, art. 7 convertito dalla legge n. 114 dell 11.8.2014. In attuazione della normativa indicata in oggetto, l Amministrazione Centrale ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2016-31 agosto 2017. Nel trasmettere il prospetto contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale si precisa quanto segue: Permessi sindacali retribuiti. I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco sindacale, possono fruire, ai sensi degli artt. 8 9-10 del citato Contratto stipulato il 7.8.98 e nel limite 1

del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per: - l'espletamento del loro mandato; - partecipazione a trattative sindacali; - partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale. I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 18.12.2002, art. 6). Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce. Le organizzazioni sindacali in indirizzo comunicano per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art. 10 CCNQ 7.8.98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art. 11 CCNQ 7.8.98) in quanto istituti facenti riferimento a separati contingenti diversamente determinati ed al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso. Si precisa, inoltre, che qualora le OO.SS. indicate nell allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1.9.2015 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2017. Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto del comma 8 dell'art. 7 del CCNQ del 7.8.98 dove è precisato che i citati dirigenti "non possono usufruire di permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa 2

la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese". Cumuli di permessi sindacali retribuiti. II contratto collettivo nazionale quadro del 27.1.99, all'art. 6, comma 1, prevede che i permessi sindacali giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999. Permessi sindacali non retribuiti. Nel richiamare l'attenzione delle S.S.LL. sulle modalità e procedure previste dall'art. 12 del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all'art. 10 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. Permessi di spettanze delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, Questa Amministrazione Provinciale invita le SS.LL. a determinare, per il periodo 1.9.2016 31.8.2017, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché l eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il componente RSU sia anche dirigente sindacale di organizzazione maggiormente rappresentativa collocato in posizione di semi-distacco o semi-aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi del monte ore di pertinenza della RSU. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell arco dello stesso mese (art. 7, comma 8, CCNQ 7.8.98). Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal CCNQ 17.10.2013; in particolare l'art. 7 comma 1, stabilisce che "è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di 3

autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni, attraverso quest Ufficio Territoriale, devono avvenire esclusivamente mediante il sito web GEDAP. A tal proposito, e con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell art. 11 CCNQ 7.8.98 (partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statutari), al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., si invitano le SS.LL. a voler vigilare sull esatta imputazione della prerogativa sindacale ovvero se la stessa debba essere attribuita all organizzazione sindacale di categoria (FLC/CGIL, CISL/SCUOLA, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA/UNAMS) oppure alla confederazione a cui la stessa aderisce. Questo Ufficio allo scopo di procedere all invio dei dati richiesti attraverso il sito web GEDAP, invita le SS.LL. a continuare la trasmissione dei permessi sindacali con le schede allegate inviandole, solo in formato word, come previsto dalla circolare prot. n AOOUSPNA/736 del 14/03/2014 di quest Ufficio che, ad ogni buon fine si allega in copia, solo ed esclusivamente via e-mail all indirizzo: otello.falanga.na@istruzione.it. Si richiama l attenzione delle SS.LL. a non trasmettere schede in formato PDF o compilate a penna e poi scannerizzate. E importante, inoltre, riportare esattamente il codice fiscale del beneficiario, la denominazione dell Istituto scolastico con l indirizzo e, anche se trattasi di più giorni continuativi, l utilizzo di una scheda per ogni giorno di permesso, indicando l ora e i minuti in cui inizia e finisce. Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel. 081 5576509). Il Dirigente Maria Teresa De Lisa 4

COMPARTO SCUOLA Ripartizione dei permessi sindacali retribuiti Anno Scolastico 2016-2017 CAMPANIA Provincia: Napoli Sigla sindacale Ore di permesso FLC CGIL 2.020 CISL SCUOLA 1.767 UIL - SCUOLA 2.500 SNALS - CONFSAL 1.084 FED. NAZ.LE GILDA - UNAMS 610 5