CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TERREMOTO CASA



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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TERREMOTO CASA IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: - NOTA INFORMATIVA - GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Le informazioni contenute nel FASCICOLO INFORMATIVO (NOTA INFORMATIVA, GLOSSARIO E CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE) sono aggiornate al 01/09/2015.

Nota informativa NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TERREMOTO CASA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. (i dati sono aggiornati al 01.05.2015) Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo Assimoco S.p.A. appartiene al Gruppo DZ Bank AG; b) sede legale e direzione generale via Cassanese n. 224, Centro Direzionale Milano Oltre Palazzo Giotto, 20090 SEGRATE (MI) Italia; c) tel. 02/269621 fax 02/26920266, sito internet www.assimoco.com; PEC: assimoco@legalmail.it; d) Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 11 giugno 1979 Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio 1979. Iscritta all Albo Imprese IVASS al n.1.00051. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto: 96.764.468,00 Capitale Sociale sottoscritto: 107.000.000 Capitale Versato: 102.250.000 Riserve Patrimoniali: -8.761.553,37 Indice di Solvibilità: 2,78 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) I dati si riferiscono all ultimo bilancio approvato B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto è stipulato con durata annuale con tacito rinnovo alla scadenza; per casi particolari e per reciproco interesse delle Parti sono ammesse date superiori. Pag. 1 di 7

Nota informativa AVVERTENZA: il contratto può essere disdettato dal Contraente inviando una raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, secondo quanto previsto dall art. 4 delle Condizioni Generali. In caso la disdetta non sia inviata entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà ritenuta valida per l annualità successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviarne un altra. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Terremoto Casa è un prodotto che assicura i beni descritti in polizza, i danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti dal fabbricato assicurato per effetto di terremoto. COPERTURE OFFERTE RINVIO ALLE CONDIZIONI CHE LE REGOLANO Garanzie base Art. 24 Garanzie aggiuntive Art. 27 Altri eventi dannosi o garanzie non previste o escluse dalla polizza potranno essere comprese solo mediante valutazione preventiva della Direzione. AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI PER SEZIONE Rinvio alle Condizioni che le regolano Condizioni generali di assicurazione Art. 25 Norme che regolano l assicurazione incendio Artt. 13,14,15,16,17,18,19 AVVERTENZA: Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza del Capitale prescelto dell Assicurato ed indicato in polizza; le prestazioni possono essere soggette a franchigie a carico dell assicurato come indicato nello schema riepilogativo riportato alla fine del documento. Per una migliore comprensione illustriamo con degli esempi il significato di Franchigia, Scoperto e Massimale FRANCHIGIA: la parte del danno riconosciuto, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. Esempio: - valore assicurato 10.000,00 - danno riconosciuto 5.000,00 - franchigia 500,00 - indennizzo liquidabile 4.500,00 AVVERTENZA: Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento possono trovare applicazione congiunta. Pag. 2 di 7

Nota informativa Assicurazione parziale Per i casi di assicurazione in forma valore intero opera il disposto dell art. 1907 del Codice Civile per il quale, in caso di sottoassicurazione, viene riconosciuto un indennizzo calcolato in base al rapporto fra somma assicurata e valore effettivo del bene al momento del sinistro così come indicato all Art. 24. La Società applica la Deroga alla regola proporzionale, nei casi e con le modalità indicate all Art. 39. Per i casi di assicurazione in forma a Primo rischio assoluto, non si applica la regola proporzionale. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare, come indicato dall Art. 1, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio come da Artt. 2 e 3. Un ipotesi di circostanza rilevante, nell ambito delle coperture offerte dal contratto, che determina la modificazione del rischio è rappresentata dalla variazione delle caratteristiche costruttive del Bene indicato in polizza. 6. Premio Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto. E ammessa la rateazione semestrale senza interesse di frazionamento. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità previste dalla Società (Assegno Bancario, Assegno Circolare, Bancomat, Bonifico verso Agenzia, Carta di Credito, Contanti, SEPA e Vaglia Postale). Il premio indicato è determinato valutando le dichiarazioni rilasciate dall Assicurato e/o Contraente al momento della stipulazione del contratto. AVVERTENZA: Non sono previsti sconti tecnici. 7. Rivalse Non presente 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: La Società può recedere dal contratto in caso di sinistro come indicato all Art. 8. 9. Prescrizione e decadenza del diritto derivanti dal contratto Con il termine prescrizione si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per Legge. In via particolare, ai sensi dell art. 2952 C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Pag. 3 di 7

Nota informativa 10. Legge applicabile al contratto Il contratto è regolato dalla Legge italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. La tassazione applicata alle singole garanzie è del 21,25 % + antiracket. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Tutti i sinistri che si verificano in relazione ai diversi rischi assicurati devono essere comunicati all Intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società. Per gli aspetti di dettaglio riguardanti le modalità ed i termini di presentazione del sinistri e delle procedure di valutazione degli stessi, si rimanda a quanto espressamente indicato all Articolo 17. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero 02.26962466 o via e-mail all indirizzo ufficioreclamipremi@assimoco.it. Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero 02.26962405 o via e-mail all indirizzo ufficioreclamisinistri@assimoco.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Qualora si scelga una legislazione diversa da quella italiana, i reclami saranno da indirizzare all organo previsto dalla legislazione prescelta e l IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Per aspetti di dettagli relativi alla procedura FIN-NET consultare: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm Pag. 4 di 7

Nota informativa 14. Arbitrato In caso di controversie sull indennizzabilità del sinistro o sulla misura di liquidazione, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, ad un Collegio di Periti, nominati uno per parte. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto indicato all art 21 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: Resta comunque ferma la possibilità dell Assicurato di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. DEFINIZIONI/ GLOSSARIO Appartamento Arredamento domestico Assicurato Assicurazione Contraente Danni materiali Destinazione d'uso Dimora abituale Dimora saltuaria Dipendenze e/o pertinenze parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall' esterno del fabbricato. mobilio ed arredamento in genere per abitazione e per eventuale ufficio privato, comprese macchine ed attrezzature d'ufficio, cancelleria, archivi, documenti, tende e tendoni parasole, tutto quanto serve per uso domestico o personale, compresi: gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura) carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, denaro, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria nonché enti ed oggetti riguardanti l'abitazione e/o di uso privato posti nelle dipendenze e/o pertinenze. Sono comunque esclusi autoveicoli, motocicli e veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. Qualora il fabbricato non sia assicurato si intendono comprese le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall'assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità. soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. il contratto di Assicurazione. il soggetto che stipula l assicurazione. distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati. Civile abitazione (appartamento o villa) anche se temporaneamente vuota ed inoccupata, comprensiva di eventuale ufficio privato: a) destinata ad uso dimora abituale e/o saltuaria; b) data a terzi in uso, in locazione, in usufrutto o in comodato. abitazione che risulta stabilmente occupata / in uso. abitazione occupata / usata solo saltuariamente. locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (esempio: box, cantine, soffitte, centrale termica). Pag. 5 di 7

Nota informativa Esplosione Fabbricato Fabbricato in corso di Costruzione Franchigia Impianti energia rinnovabile Incendio Indennizzo / Risarcimento Inondazione/Alluvione Polizza sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. l'intera costruzione edile compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione o interrate; ascensori e montacarichi; impianti fissi elettrici ed elettronici; impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento comprese caldaie autonome, impianti di energia rinnovabile, impianti di prevenzione e di allarme; citofoni e videocitofoni; affreschi e statue non aventi valore artistico; antenne e parabole; tappezzerie, tinteggiature, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse, serbatoi o cisterne per stoccaggio del combustibile al servizio dell'appartamento o della villa; recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta; box o dipendenze, pertinenze; piscine; campi e attrezzature sportive e da gioco; ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa. realizzazione ex novo di fabbricato, per il quale non sia stato ancora richiesto il certificato di agibilità. la parte del danno, espressa in cifra fissa o in percentuale sull'importo assicurato per singola partita, che rimane a carico dell'assicurato. Impianti fotovoltaici sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori. Pannelli solari termici impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio; il serbatoio di accumulo dell'acqua calda; e i collegamenti idraulici ed elettrici. Combustione, con fiamma, degli enti materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. la somma dovuta dalla Società, in base all'assicurazione di cui alla presente polizza, a seguito del verificarsi di un sinistro. fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali. documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione. Pag. 6 di 7

Nota informativa Premio Primo Rischio Assoluto Regola proporzionale Rischio Scoperto Scoppio Sinistro Società Somma assicurata Strutture portanti Terremoto Valori Villa somma dovuta dal Contraente alla Società a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita. forma assicurativa che non prevede, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel simplo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del C.C., qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto. la probabilità che si verifichi un sinistro. la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato. repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Assimoco S.p.A. l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate. elementi di edificio destinati a sopportare il peso del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto. sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore. abitazione unifamiliare oppure appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato. Assimoco S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Ernst Strackhaar Amministratore Delegato Assimoco S.p.A. Pag. 7 di 7

Condizioni Generali CONDIZIONI DI POLIZZA Mod. D 817 CG 01 - Ed. 09/2015 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2- Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 C.C. Art. 3- Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 4- Durata e proroga dell'assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la Legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 5- Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 6- Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 7- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell articolo 1901 C.C. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Art. 8- Recesso in caso di sinistro Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso. Art. 9- Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Pag. 1 di 8

Condizioni Generali In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. Art. 10- Fabbricati in comproprietà o condominio Nel caso fosse assicurata una porzione di fabbricato, l'assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. Art. 11- Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di Legge. Pag. 2 di 8

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI IN GENERALE Pag. 3 di 8 Norme che regolano i sinistri in generale Art. 12- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art. 13- Limite massimo dell'indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art. 14- Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Art. 15- Forma dell'assicurazione valore a nuovo L'assicurazione si intende prestata in base al "valore a nuovo ", intendendosi per tale: - per i "fabbricati", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; - per l' arredamento domestico", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento, funzionalità, ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio. La liquidazione avverrà secondo il principio del valore a nuovo esclusivamente nel casi di effettiva ricostruzione del fabbricato o rimpiazzo delle cose assicurate. Qualora ciò non avvenisse la Società liquiderà il danno sulla base del bene al momento del sinistro ai sensi dell Art. 1908 C.C. Dalla presente condizione si intendono esclusi: gioielli, preziosi, denaro, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, quadri, arazzi, oggetti d'arte, mobili d antiquariato. Art. 16- Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. Art. 17- Cosa fare in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge, ai sensi dell'art. 1914 C.C.; b) darne avviso all'intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.; c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Pag. 4 di 8 Norme che regolano i sinistri in generale L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Art. 18- Anticipo in caso di sinistro Di comune accordo fra le Parti si conviene che, in caso di sinistro e su richiesta dell'assicurato presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, la Società anticiperà un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai Periti in tale periodo. Questo anticipo sull'indennizzo sarà dovuto a condizione che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile non sia inferiore al 20% della somma assicurata e sempreché non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l indennizzabilità del sinistro e l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui alle Condizioni Generali e sempreché non sussistano vincoli, interessi di terzi, ipoteca, stato fallimentare. Art. 19- Primo rischio assoluto L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. Art. 20- Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà I importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria. Art. 21- Mandato dei periti I periti devono: 1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all Art. 17; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 15; 4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 23 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 22- Esagerazione dolosa del danno II Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Norme che regolano i sinistri in generale Art. 23- Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno viene concordato: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti; b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. II terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Pag. 5 di 8

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA SPECIFICA Norme che regolano la garanzia specifica Art. 24- Cosa comprende l assicurazione La Società indennizza, applicando le franchigie ed i limiti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO, i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio- subiti dal fabbricato assicurato per effetto di terremoto. Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro". Sono compresi i guasti causati per ordine dell Autorità e quelli arrecati dall assicurato o da terzi al solo scopo di impedire, limitare o arrestare l evento dannoso. La garanzia è operante esclusivamente per fabbricati il cui proprietario sia una persona fisica. Art. 25- Cosa non comprende l assicurazione Sono esclusi i danni: a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto; c) causati da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati; f) maggiori costi derivanti dall adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione. L assicurazione non è operante per i fabbricati: g) considerati abusivi ai sensi delle norme di Legge in materia urbanistico edilizia; h) non conformi alle norme tecniche di Legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zone sismiche alla data di costruzione degli stessi; i) in corso di costruzione; j) in corso di ristrutturazione che interessi le strutture portanti; k) di interesse storico-artistico soggetti alla disciplina della Legge 22 Gennaio 2004 (ex T.U. del 29 Ottobre 1999, ex Legge 1089 del 1939). Art. 26- Operatività della garanzia terremoto a) La copertura assicurativa decorre trascorsi trenta giorni dall inizio dell assicurazione; b) L assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l efficacia della garanzia, che il fabbricato assicurato sia adibito secondo quanto previsto nel glossario alla voce destinazione d uso. Pag. 6 di 8

Garanzie aggiuntive PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE, OPERANTE SOLO SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO Art. 27- Garanzie aggiuntive In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza la Società rimborsa, fino alla concorrenza di 30.000,00 per sinistro, e con i sottolimiti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO: a) le spese alberghiere documentate sostenute dall assicurato; b) le spese di affitto documentate per affitto altra abitazione; c) le spese di albergo per animali domestici; d) le spese di acquisto nuovo arredamento domestico danneggiato a seguito sinistro. Gli importi di cui ai punti a), b) e c) verranno erogati sempreché il fabbricato, a seguito del sinistro, sia stato dichiarato inagibile dalle competenti Autorità e verranno riconosciute solo se sostenute durante il periodo di inagibilità e comunque non oltre 18 mesi dalla data del sinistro. Pag. 7 di 8

Schema riepilogativo 27 SCHEMA RIEPILOGATIVO LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE Art Comma Garanzia Limite indennizzo per Franchigia sinistro Terremoto La somma assicurata 20% della somma 24 assicurata con il minimo di 10.000,00 PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE spese alberghiere Sino ad un massimo di a) documentate sostenute 3.000,00 per un periodo // dall assicurato non superiore a 15 giorni b) c) d) spese di affitto documentate per affitto altra abitazione spese di albergo per animali domestici spese di acquisto nuovo arredamento domestico Sino ad un massimo di 20.000,00 per un periodo non superiore a 2 anni Sino ad un massimo di 500,00 per un periodo non superiore a 2 mesi 30.000,00 // // // Pag. 8 di 8