Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare C.A.R.

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Transcript:

Polizza Assicurativa Leasing Immobiliare C.A.R. La polizza assicurativa CAR, studiata da UniCredit Leasing in convenzione con compagnie di assicurazione di elevato standing, oltre ad offrire sicurezza e protezione al fabbricato in costruzione o ristrutturazione garantisce rapidi ed accurati indennizzi in caso di sinistro. 1

Scegliendo la presente polizza assicurativa il cliente potrà godere dei seguenti benefici: Garanzie e costi spesso migliori di quelli ottenibili individualmente Risparmio di tempo per la ricerca e sottoscrizione della polizza Servizio di gestione dei sinistri Si precisa inoltre che per il dettaglio delle garanzie prestate dalla compagnia di assicurazione è necessario consultare le Condizioni di assicurazione presenti sul portale. 01 Sintesi del prodotto Descrizione Impresa assicuratrice Polizza Assicurativa abbinata al contratto di Leasing immobiliare costruendo e/o ristrutturando con formulazione contrattuale a cura della concedente ed a carico dell utilizzatore. Fondiaria SAI S.p.A. 02 Definizioni Assicurato / Beneficiario / Contraente Utilizzatore Fabbricato Partita 1 e 2 UniCredit Leasing S.p.A. quale proprietario e concedente dei fabbricati costruendi o ristrutturandi assicurati (anche nella sua eventuale qualità di committente), l utilizzatore, il committente, l appaltatore o impresa costruttrice, i subappaltatori Il locatario degli immobili, avuti in locazione dall assicurato L intera costruzione edile o sua porzione - oggetto di contratto di leasing immobiliare - compresi: fissi ed infissi affreschi e statue non aventi valore artistico opere di fondazione ed interrate impianti di pertinenza del fabbricato, quali, ad esempio: impianti idrici ed igienici impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d aria, impianti di segnalazione e di comunicazione, ascensori, montacarichi e scale mobili le pertinenze in genere come definiti dall art. 817 C.C. tutto quanto considerato immobile per natura o per destinazione ed ad uso esclusivo del fabbricato partita 1: Opere ed impianti permanenti e temporanei partita 2: Opere ed impianti preesistenti 03 Limiti della convenzione Sono esclusi dalla presente copertura assicurativa Opere di valore superiore ad 10.000.000,00 Opere la cui durata, per la costruzione e/o ristrutturazione, e relativi collaudi, sia superiore al periodo di mesi 24. (con possibilità di proroga automatica di 6 mesi in 6 mesi) Fabbricati elevati per oltre dieci piani fuori terra e/o con oltre due piani interrati Opere destinate o da destinare, anche parzialmente, a: discoteca, night club, sale di videogiochi, sedi politiche, stabilimenti per la produzione di materie plastiche espanse e/o microporose, produzione o deposito di ovatte o cellulosa, di infiammabili od esplosivi 2

04 Rischi-esclusioni-somme assicurate: la polizza è articolata in 2 sezioni: Sezione I Danni alle cose Rischi assicurati Esclusioni La società indennizza l assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall assicurazione, da qualunque causa determinati L obbligo della società consiste nel rimborso dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate La società non è obbligata ad indennizzare: i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d arte i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto Condizioni particolari aggiuntive Danni causati da errori di progettazione e di calcolo Opere od impianti preesistenti Costi di demolizione e sgombero Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei) Manutenzione estesa (max. 12 mesi) Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato Anticipo indennizzo Rischi di giacenza Sono indennizzabili i danni causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere. Sono esclusi i danni alla parte dell opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l eliminazione degli stessi alla parte dell opera già eseguita, anche se non danneggiata. Sono indennizzabili i danni alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza causati dalla costruzione delle opere assicurate. Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili con la presente polizza nonché tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l esecuzione dei lavori. Tali danni, qualora siano causati da lavori di sottomurazioni, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell opera. Sono indennizzabili i costi di demolizione o di sgombero, fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tali costi sono indennizzabili purché siano stati sostenuti dall assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della sezione I e fino all importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto. Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente danni alle cose assicurate di cui alla Partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell assicurato nell esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. La società risponde dei danni materiali e diretti causati da tali eventi. L assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 200.000,00. L acconto non potrà comunque essere superiore ad 1.000.000,00 qualunque sia l ammontare stimato del sinistro. In caso di interruzione o sospensione dei lavori la società è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore in genere ed eventi sociopolitici di cui alla Condizione aggiuntiva nonché per i danni da RCT. 3

Delimitazione della garanzia in zone sismiche In caso di danni causati da terremoto la garanzia è subordinata alla prova da parte dell assicurato che nella stesura del progetto e nell esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche. Somma assicurata La somma assicurata alla Partita 1 di polizza deve corrispondere all inizio dei lavori al valore dell operazione di finanziamento al netto del valore dell area, dell imposta di registro e degli oneri di urbanizzazione. Sezione II Responsabilità civile verso terzi Rischi assicurati Esclusioni La società si obbliga a tenere indenne l assicurato di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale. L assicurazione non comprende: i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l appaltatore, il committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l uso non sia configurabile come circolazione i danni causati da natanti o aeromobili i danni derivati da polvere i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento i danni da furto i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi i danni a cose dovuti a vibrazioni Condizioni particolari aggiuntive Responsabilità civile incrociata Rimozione, franamento o cedimento di terreno Cavi o condutture sotterranee Qualora con la denominazione di assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, relativamente a ciascun assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti. Sono risarcibili i danni causati a terzi da tali eventi. Sono risarcibili i danni causati a terzi da tali eventi solo se, prima dell inizio dei lavori, l assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive. 4

05 Condizioni valide per la sezione I e II Delimitazione causale dei rischi Delimitazione temporale dei rischi Decorrenza copertura Cessazione copertura Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione Collaudi e/o test La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di: atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato La Società non è obbligata per i danni verificatisi o denunciati in epoca non compresa nei periodi coperti dall assicurazione o denunciati trascorsi 90 giorni dal termine del periodo di manutenzione previsto in polizza, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall assicurazione. Data di avvio dei lavori e, comunque, non prima della data di stipula del contratto di leasing e del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno del termine dei lavori o alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto. In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: rilascio di certificato provvisorio di collaudo consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione In caso tali eventi si verifichino per una durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore in genere ed eventi sociopolitici di cui alla C.A.A, nonché per i danni da RCT. Rientrano nella copertura assicurativa i danni verificatisi in conseguenza di collaudi e/o test anche se effettuati oltre la data di ultimazione dei lavori, purché gli stessi vengano eseguiti entro e non oltre il periodo di manutenzione. 06 Termini della copertura condizione transitoria Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di assicurazione, in considerazione del fatto che, contemporaneamente alla presente Polizza Convenzione CAR, la Contraente ha stipulato con la Società altra Polizza Convenzione Leasing Immobiliare, le parti convengono quanto segue: nel caso in cui i lavori siano terminati e le opere oggetto dell assicurazione siano state già consegnate e adibite all uso a cui sono destinate, indipendentemente da quanto previsto all art. Periodo di Copertura la garanzia è operante senza soluzione di continuità con la polizza Convenzione Leasing Immobiliare surriferita e per i rischi ivi riportati qualora, in questo periodo, dovessero verificarsi o essere denunciati dei sinistri la cui attribuzione alle garanzie o condizioni previste dall una o dall altra convenzione fosse dubbia sempreché non risultino con causali espressamente escluse da entrambe le polizze - si conviene di attribuire il risarcimento del danno a quella tra le due più favorevoli 5

07 Scoperti franchigie limiti Garanzia Scoperto % Franchigia in Limite Preesistenze 10 5.000,00 5.000.000,00 per sinistro e 7.500.000,00 per anno Demolizione e sgombero 500.000,00 per sinistro e 1.000.000,00 per anno RCT 1.000,00 2.500.000,00 per sinistro e 5.000.000,00 per anno Errori di progetto 10 10.000,00 500.000,00 per sinistro e 1.000.000,00 per anno Maggiori costi 10 5.000,00 20% del danno indennizzabile Eventi socio politici 10 10.000,00 70% S.A. opere con max di 3.000.000,00 7.000.000, per anno Rimozione, franamento 10 5.000,00 500.000,00 per sinistro e 1.000.000,00 per anno Cavi e condutture 10 5.000,00 50.000,00 per sinistro e 100.000,00 per anno Danni da eventi naturali, causa maggiore e frane (opere) Danni da interruzione o sospensione d esercizio Terremoto, maremoto, eruzione vulcanica 10 10.000,00 S.A 10 250.000,00 per sinistro e per anno 15 15.000,00 50% S.A. per sinistro 35.000.000,00 per l intera convenzione Furto 10 5.000,00 S.A Solo per danni a cose sez. RCT 2.500,00 Franchigia per ogni altra causa 5.000,00 08 Premio Il premio di copertura è: per la CAR = a 24 mesi più proroghe di 6 mesi per le preesistenze e le proroghe = a 6 mesi calcolato sul valore delle opere o delle preesistenze pagato anticipatamente per i periodi sopra descritti 09 Cosa fare in caso di sinistrro L utilizzatore dovrà inviare comunicazione, entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, a: UniCredit Leasing S.p.A. U.O Servizi Clienti/Assicurativo Viale Bianca Maria 4 20129 Milano 6