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Transcript:

I CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO L APPRENDISTATO Le slides tengono già conto delle modifiche introdotte dallo schema di decreto di riordino delle tipologie contrattuali, in attuazione del Jobs Act

DEFINIZIONE, FINALITÀ E TIPOLOGIE

APPRENDISTATO: DEFINIZIONE L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

APPRENDISTATO: ECCEZIONI In realtà vi sono due eccezioni al principio enunciato nella slide precedente: 1. È possibile stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato (nelle attività stagionali, secondo indicazioni contenute nei CCNL) 2. È possibile assumere in apprendistato soggetti non necessariamente giovani (apprendisti percettori di indennità di mobilità o di disoccupazione)

APPRENDISTATO: TIPOLOGIE Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti 3 tipologie: a)apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

DIFFERENZE TRA LE VARIE TIPOLOGIE I contratti di apprendistato di cui alle tipologie sub a) e c) (vedi slide precedente) sono simili e integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro per l occupazione dei giovani con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all art. 8 del D.Lgs 16.01.2013, n. 13, nell ambito del Quadro europeo delle qualificazioni. ************ L apprendistato professionalizzante [sub b)] mira invece a dare una qualificazione on the job

II DISCIPLINA GENERALE

DISCIPLINA GENERALE La disciplina del contratto di apprendistato (salvo alcune eccezioni riservate alla legge), è rimessa ad appositi accordi interconfederali (*) ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: (*) Non si dice a che livello debbano essere sottoscritti gli Accordi Interconfederali, per cui, secondo il Ministero del lavoro (cfr. circ. 29/2011) anche a livello territoriale

DISCIPLINA GENERALE: SINTESI Divieto di retribuzione a cottimo Forma scritta (ai fini della prova) Presenza del Tutor

DISCIPLINA GENERALE: SINTESI Formazione finanziabile Durata: minima 6 mesi (salvo apprendistato stagionale) Sottoinquadramento fino a 2 livelli Oppure: Percentualizzazione

DISCIPLINA GENERALE: SINTESI Riconosciment o formazione acquisita (per futuri percorsi) Registrazione della formazione nel Libretto formativo del cittadino (o facsimile) Possibili vincoli alla conferma in sevizio

FORMA SCRITTA Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. L assenza della forma scritta non rende nullo il contratto. Prevista solo una sanzione amministrativa (diffidabile) da 100 a 500 euro. (300/1500 euro in caso di recidiva).il contratto deve contenere anche il PFI

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ovvero, in alternativa di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all anzianità di servizio L espressione in alternativa pone fine al principio della cumulabilità dei due sistemi prevista nel regime previgente. Quindi: O uno o l altro. Vale anche per gli apprendisti beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione assumibili senza limiti di età

TUTOR La legge richiede la: presenza di un tutore o referente aziendale Figura fondamentale nella gestione della formazione dell apprendista. In passato la materia era disciplinata per decreto (DM 28.02.2000). Oggi il DM è abrogato e la disciplina è demandata ai contratti collettivi che possono anche mutuare i principi del DM. (Ad es. vedasi il CCNL cooperative sociali che disciplina la figura del tutor in modo simile al DM del 28.02.2000)

FINANZIAMENTO FORMAZIONE e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le regioni;

CREDITI FORMATIVI possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; L apprendistato è idoneo a concedere crediti formativi che possono essere utilizzati ad esempio in un piano di studi finalizzato al conseguimento di una laurea.

REGISTRAZIONE FORMAZIONE registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Il libretto formativo del cittadino (LFC) deve essere rilasciato dalle regioni o dalle province. In mancanza del libretto formativo del cittadino (LFC) è consigliabile annotare la formazione su un registro (brogliaccio) per poter provare che è stata svolta.(a volte lo prevedono gli stessi CCNL)

APPRENDISTATO E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO (MALATTIA, INFORTUNIO, ECC.) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta giorni Dubbi e perplessità Parlando di possibilità di prolungare e non di prolungamento automatico si rimette alla scelta delle parti. E consigliabile pattuire in anticipo rispetto alla scadenza come si intende gestire la malattia, sulla base dell indicazione della Cassazione (sentenza 20357/2010)

APPRENDISTATO E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO (MALATTIA, INFORTUNIO, ECC.) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta giorni Dubbi e perplessità La maternità o il servizio civile sono cause di sospensione involontaria? Per la maternità vedasi il Dpr 1026/1976 (non abrogato) che dispone la non computabilità dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa (oggi congedo di maternità e parentale) I 30 gg. Sono continuativi?

ACCERTAMENTI SANITARI Non sono più previste visite sanitarie ad hoc per gli apprendisti. Quindi, la visita va effettuata solo se: 1. l apprendista è minorenne (in quanto ricadente nella normativa sui minori Legge 977/67) 2. se è prevista la sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/2008 (ma l obbligo vale per tutti i lavoratori, a prescindere)

III LA CONFERMA IN SERVIZIO O IL RECESSO

CONFERMA IN SERVIZIO Può essere prevista dai contratti collettivi Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti la conferma deve essere pari al 20% degli apprendisti occupati negli ultimi 36 mesi. In ogni caso è consentita sempre l assunzione di n.1 apprendista. In ipotesi di superamento limiti = conversione in ordinario rapporto di lavoro subordinato

CONFERMA IN SERVIZIO Ad esempio i contratti collettivi potrebbero prevedere che è necessario aver confermato in servizio una % degli apprendisti per poterne assumere di nuovi. (*) Esempi: 1. Il CCNL cooperative sociali : 70% nei 24 mesi precedenti 2. Il CCNL studi professionali: 50% negli ultimi 18 mesi (*) Sulla falsariga di quanto avveniva in passato per i CFL

RECESSO ANTE TEMPUS Vietato il recesso ante tempus, dal contratto di apprendistato, se non c è giusta causa o giustificato motivo (*) (*) Nel contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall istituzione formativa di provenienza

RECESSO ANTE TEMPUS In caso di licenziamento si applica il regime sanzionatorio previsto dalla legge sulla base della tipologia e dimensione aziendale: art.18/300 o legge 604/1966, ovvero, si ritiene, per gli assunti dal 7.03.2015, il D.Lgs 23/2015 sul contratto a tutele crescenti Per gli apprendisti percettori di mobilità o disoccupazione: in caso di recesso ante tempus si applica il regime ex legge 604/66. Il divieto sembra estendersi anche all apprendista se è lui a recedere ante tempus senza giustificato motivo.

RECESSO ALLA SCADENZA Possibile recesso delle parti alla scadenza. Trattasi di recesso ad nutum ex art.2118 c.c. In caso di recesso, il preavviso decorre dalla data finale del periodo formativo e non deve essere (più) compreso in tale data, come avveniva in passato (in vigenza dell art.19 della legge 25/55). Segue:

RECESSO ALLA SCADENZA Regime previgente (ante TU 167/2011) Regime attuale preavviso Scadenza periodo formativo Scadenza periodo formativo preavviso

IV LIMITI ALL ASSUNZIONE

LIMITI ALL ASSUNZIONE Rapporto di 3 (apprendisti) a 2 lavoratori qualificati o specializzati se il datore di lavoro ha un numero di dipendenti pari o superiore a 10. 100% (1 : 1 ) per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10. n.3 apprendisti per il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3. Disciplina speciale per le imprese artigiane

LIMITI ALL ASSUNZIONE Peraltro, dovrebbero continuare a valere le interpretazioni fornite in questi anni dal Ministero, compatibili con il TU: a) nel calcolo delle unità qualificate e specializzate si può comprendere anche quelle di imprese facenti parte dello stesso gruppo, purché ubicate nello stesso comune b) si possono sommare nell organico da cui calcolare il limite max di apprendisti che si possono assumere anche i soci di una società se svolgono attività lavorativa.

LIMITI ALL ASSUNZIONE N.B. Il riferimento al concetto di Datore di lavoro dovrebbe escludere la possibilità che il rapporto possa essere valutato a livello di singola unità produttiva. (in passato il Ministero si era orientato invece in tal senso) Per le imprese artigiane il numero max è così distinto, in base al settore: 5 edilizia 8 trasporti 9 altre attività 16 lavorazioni artistiche

V APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE L apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale è strutturato in modo da coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con l istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all articolo 6. È l erede del vecchio apprendistato per l espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione È finalizzato a dare al giovane un titolo di studio mediante un percorso di alternanza scuola-lavoro

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE Possono essere assunti con contratto (di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale n.d.r.), in tutti i settori di attività, i giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. E l erede del vecchio apprendistato per l espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione. Rivolto ai giovani con età compresa tra 15 e 25 anni Durata: 3 anni (4 in caso di diploma quadriennale)

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. È l unica forma di apprendistato la cui formazione è affidata totalmente alle Regioni

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all articolo 1, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, spendibili anche ai fini dell acquisizione di certificati di specializzazione tecnica superiore. atto di apprendistato può essere prorogato di un anno anche nel caso in cui, al termine del periodo di formazione, l apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a tre anni, rivolti ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali, per l acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato sottoscrive un protocollo con l istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo uno schema definito con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell istruzione dell università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE Con il medesimo decreto sono, altresì, definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolta in apprendistato ed i requisiti delle imprese nelle quali si svolge, nel rispetto dell autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni. La formazione esterna all azienda si svolge nell istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell orario ordinamentale per il secondo anno e del 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Ore di formazione svolte c/o Regioni ed altre enti formativi = NO oneri per DDL Ore formazione c/o azienda = 10% della retribuzione Stessa disciplina per l apprendistato di alta formazione e ricerca

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. Prevista la possibilità di un contratto a TD, in deroga alla disciplina generale, per attività stagionali

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE In assenza di regolamentazioni regionali l attivazione dell apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale è rimessa al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina l esercizio con propri atti. Possibile intervento sostitutivo del Ministero del lavoro. Novità contenuta nello schema di decreto atta a superare l eventuale inerzia delle Regioni per favorire l avvio di questa tipologia di apprendistato.

VI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. È la tipologia di apprendistato più praticata!

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di classificazione e inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. È la tipologia di apprendistato più praticata!

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE È finalizzato all ottenimento di una di una qualificazione (da non confondere con qualifica ), professionale a fini contrattuali Età = 18 (*) / 29 (**) anni (*) 17 anni in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. (**) 29 anni e 364 giorni È la tipologia di apprendistato più praticata!

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnicoprofessionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può comunque essere superiore a tre anni, ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Durata e modalità di erogazione della formazione = rimessa agli Accordi Interconfederali e ai contratti collettivi (non solo nazionali) Durata max apprendistato: - 3 anni - 5 anni per le figure professionali caratterizzanti la figura dell artigiano individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento (vedasi interpretazione estensiva fornita da interpello Min.Lav. n.40/2011)

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La formazione professionalizzante viene svolta sotto la responsabilità dell azienda. Alla formazione aziendale professionalizzante si deve aggiungere anche l offerta pubblica da parte delle regioni per quanto attiene la formazione di base e trasversale.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, le modalità di svolgimento dell offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Vincolo temporale a carico della regione per offrire la formazione di base/trasversale Se la Regione non provvede nei termini (45 gg.) il DDL non è sanzionabile.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE STAGIONALE Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE STAGIONALE Disposizione ad hoc per le attività staagionali, la cui disciplina è rimessa ai CCNL che ad esempio possono derogare anche in merito alla durata minima di 6 mesi Anche in questo caso (vedi apprendistato per la qualifica, il diploma e la spec. professionale) trattasi di una fattispecie di apprendistato anche a tempo determinato, in deroga alla disposizione generale che inquadra il contratto di apprendistato come contratto a tempo indeterminato.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE In caso di CCNL che: - Non disciplinano l apprendistato - Lo disciplinano ma in modo carente Si può prendere a prestito altro CCNL analogo Interpello n.4/2013

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604 del 1966, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. Scarso successo

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO o o o o o Seguono il percorso di formazione dei normali apprendisti Si applica il sottoinquadramento Non si computano nei limiti numerici Le agevolazioni contributive sono però solo quelle dell art.25, comma 9 della legge 223/91 (18 mesi) + 50 indennità percepita Recesso disciplinato dalla l.egge604/66 Scarso successo

VII APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione Tecnica Superiore.

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA Mira a riconoscere all apprendista un titolo di studio di livello superiore attraverso un percorso di alternanza scuola-lavoro Età: 18 / 29 anni Si estende anche al: dottorato di ricerca, praticantato per accedere alle professioni ordinistiche

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA La regolamentazione e la durata del periodo di questa tipologia di apprendistato è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le parti sociali, in accordo con istituzioni formative

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, o con l ente di ricerca di cui al comma 4, secondo uno schema definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell istruzione dell Università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che stabilisce l entità e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve sottoscrivere apposito protocollo

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA Il suddetto protocollo stabilisce altresì il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro entro il massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. La formazione esterna all azienda è svolta nell istituzione formativa cui è iscritto lo studente e, di norma, nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore non può essere superiore al 60% dell orario ordinamentale. Numero max crediti formativi = 60 Formazione esterna all azienda non superiore al 60% dell orario ordinamentale

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Ore di formazione svolte c/o Regioni ed altre enti formativi = NO oneri per DDL Ore formazione c/o azienda = 10% della retribuzione Come per l apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In mancanza delle regolamentazioni regionali al DDL è permesso il: fai da te sottoscrivendo convenzioni con le istituzioni formative

VIII DISPOSIZIONI FINALI

DISPOSIZIONI FINALI Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze Si attende DM

DISPOSIZIONI FINALI In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del DDL, di cui egli sia esclusivamente responsabile, e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità [formative n.d.r.], il DDL è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione se il DDL è unico responsabile non è recuperabile Il DDL deve versare: 1. Differenza contributiva 2. Sanzione contributiva pari al 100% della contribuzione

DISPOSIZIONI FINALI DISPOSIZIONE (Art. 14 D.Lgs 124/2004) Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Può essere impartita dall ispettore del lavoro una Disposizione ex art.14/124 Carenza formativa accertata in fase ispettiva La carenza formativa deve essere recuperabile. NO sanzioni se si ottempera

DISPOSIZIONE EX ART.14 D.LGS 124/2004 APPLICABILITA IN FUNZIONE DELLA RECUPERABILITA DELLA CARENZA FORMATIVA (Circ. ML n.5/2013) Durata del piano formativo: 3 ANNI 1 anno 2 anno 3 anno recuperabile sempre Durata del piano formativo: recuperabile se svolta almeno il 40% 5 ANNI 3 anno 4 anno 5 anno recuperabile se svolta almeno il 50% recuperabile se svolta almeno il 60% recuperabile se svolta almeno il 60% recuperabile se svolta almeno il 70%

DISPOSIZIONI FINALI Per la violazione della disposizione di cui all articolo 40, comma 1, nonché per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all articolo 40, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004. L autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione territoriale del lavoro competente.

DISPOSIZIONI FINALI Previste sanzioni amministrative per le violazioni dei principi: a) forma scritta b) divieto di cottimo c) sottoinquadramento o percentualizzazione d) mancanza del tutor

DISPOSIZIONI FINALI Importo sanzioni 100 / 600 euro (diffidabile 100) 300 / 1500 euro in caso di recidiva (diffidabile 300) Contestazione delle sanzioni = tutti gli ODV che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza Autorità deputata a ricevere il rapporto ex art.17/689 = solo la D.t.l.

DISPOSIZIONI FINALI I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale. 1) Percorso formativo della regione ove c è la sede legale 2) Comunicazioni UNI/LAV accentrabili sempre sulla sede legale SEMPLIFICAZIONE

DISPOSIZIONI FINALI Con successivo decreto, ai sensi dell art. 1, comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e con l apprendistato di alta formazione e ricerca. Un decreto stabilirà gli incentivi per le due tipologie di apprendistato finalizzate all acquisizione di un titolo di studio, cioè: 1.l apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale 2.l apprendistato di alta formazione e ricerca.

DISPOSIZIONI FINALI La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 42 e 43, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs n.281/97. Un DPCM stabilirà invece la possibilità di estendere agli EE. PP.: 1) l apprendistato professionalizzant e; 2) quello di alta formazione e ricerca

DISPOSIZIONI FINALI Fatte salve diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Confermata la disposizione che esclude gli apprendisti dai limiti numerici. Es. 15 dipendenti per applicazione tutela reale ex art.18 legge 300/70

ETÀ E DURATA Tipologia apprendistato Età minima e massima dell apprendista Durata minima e massima Apprendistato per la qualifica il diploma e la specializzazione professionale 15 25 3 anni 4 anni in caso di diploma professionale quadriennale. Prorogabile di 1 anno

Eta e Durata Tipologia apprendistato Apprendistato professionalizza nte Età minima e massima dell apprendista 18 29 17 29 se in possesso di qualifica professionale Durata minima e massima 6 mesi 3 anni No limite minimo per apprendistato stagionale Limite massimo 5 anni per la figura dell artigiano

ETÀ E DURATA Tipologia apprendistato Età minima e massima dell apprendista Durata minima e massima Apprendistato di alta formazione e ricerca 18 29 Legata al percorso di studio

IX Disciplina contributiva ed agevolazioni

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E BENEFICI VARI Agevolazioni contributive Apprendistato professionalizzante Datori di lavoro fino a 9 dipendenti: Decontribuzione totale per i primi 3 anni. Si versa solo l 1,31% pro ASPI (oggi NASPI) Datori di lavoro con 9 o più dipendenti: 10% + 1.31% (per NASPI)

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E BENEFICI VARI Agevolazioni contributive Le agevolazioni vengono mantenute per un ulteriore anno in caso di conferma in servizio Per apprendisti percettori di mobilità disoccupazione si applica l agevolazione ex art.25, co.9, L.223/91: 10% (senza contributo NASPI) per 18 mesi + art.8, co.4 L.223/91 (50% indennità residua) Altre tipologie di apprendistato: incentivi definiti con decreto

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E BENEFICI VARI Altri benefici: Deduzione totale del costo del lavoro ai fini Irap Non computabilità dell apprendista nei limiti numerici (es. per calcolo dell organico ex art.18 Legge 300/70) (vedi slide precedente)

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE Agli apprendisti sono estese le seguenti assicurazioni sociali obbligatorie: assicurazione gli infortuni sul lavoro e mm.pp. invalidità e vecchiaia; malattia e maternità; assegni familiari; NASPI