L assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile professionale



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Relatore Danilo Dott. Ariagno L assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile professionale

L obbligo di assicurazione Decreto del Presidente della Repubblica - 7 agosto 2012, n. 137 Art. 5 Obbligo di assicurazione 1. Il professionista e tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall esercizio dell attivita professionale, comprese le attivita di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell assunzione dell incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall entrata in vigore del presente decreto.

L obbligo di assicurazione L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E UN NEGOZIO DI DIRITTO PRIVATO: TIPICO, BILATERALE, ONEROSO, ALEATORIO, AD ESECUZIONE CONTINUATA MA SOPRATTUTTO CONSENSUALE Si conclude con l accordo delle parti. Ambedue le parti devono dare il loro consenso e quindi si tratta di una reciproca adesione volontaria. Invece oggi si parla di assicurazione obbligatoria (che è il contrario di volontaria ). Come si è arrivati sino a qui?

L obbligo di assicurazione L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: UN IPOTESI DEL TUTTO ECCEZIONALE Regio Decreto L. n. 30/1898: istituisce l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (da cui successivamente nasce l Inail) dpr 1124/1965: testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Il R.D.L 30/98 prevedeva l obbligatorietà dell assicurazione, ma non prevedeva un unico istituto nazionale L Inail, che gestisce questa forma di assicurazione, è ente pubblico creato nel 1933 Il rapporto assicurativo si costituisce automaticamente, così come si parla di automaticità delle prestazioni Inail La copertura della r.c. è vista con sfavore perché invita alla deresponsabilizzazione

L obbligo di assicurazione Il problema della circolazione stradale muta la situazione precedente: RCA Obbligatoria! L 24.12.1969 n. 990: Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti CAPO I - Dell'obbligo dell'assicurazione Art. 1 - I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile Il contratto rimane di diritto privato e la compagnia è una società di capitali privati o una mutua ma l obbligatorietà è giustificata dalla rilevanza pubblica del rapporto dedotto ->

L obbligo di assicurazione Il problema della circolazione stradale muta la situazione precedente: RCA Obbligatoria! L 24.12.1969 n. 990: Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti La normativa in questione, in altre parole, anche alla luce delle direttive europee, configura una responsabilita' civile da circolazione non solo come rimedio contrattuale di copertura del rischio del soggetto assicurato, ma anche come strumento sostanziale e processuale di risarcimento del danneggiato alla luce del principio di solidarieta' verso il danneggiato o terzo danneggiato, con tendenza alla rimozione degli ostacoli per l'integrale e tempestivo ristoro dei pregiudizi ancorche' arrecati da un rischio non specificatamente assunto in contratto dovendosi infatti ritenersi preminente l'interesse del danneggiato ad essere risarcito. (v. Cass. Pen 44165/09)

L obbligo di assicurazione Oggi è un fenomeno assai diffuso: PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN TEMA DI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE R.C. GENERALE (raccolta ANIA aggiornamento maggio 2007) Disposizioni legislative di carattere generale Disposizioni legislative con riferimento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Ordinanze ministeriali

L obbligo di assicurazione 1. bombole per metano (L. 8-7-1950 n. 640); 2. energia - esercenti impianti (L. 31-12-1962 n. 1860); 3. gas di petrolio liquefatti in bombole - imprese di distribuzione (D. Lgs. 22 febbraio DPR 24-8-1971 n. 1256); 4. laurea in odontoiatria e protesi dentaria (l. 20-3-1984 ); 5. quadri intermedi (L. 13-5-1985 n. 190); 6. disciplina del commercio (DM 4-8-1988 n. 375); 7. agenti di affari in mediazione (L. 3-2-1989 n.39); 8. volontariato organizzazioni (L. 11-8-1991 n. 266); 9. sicurezza dei giocattoli - organismi di certificazione (DM 13-12-1991); 10.cacciatori (L. 11-2-1992 n. 157); 11.soccorso alpino e speleologico volontari (L. 18-2-1992 n. 162);

L obbligo di assicurazione 12.biologi ambulatoriali (DPR 13-3-1992 n. 262); 13.medici addetti alle attività della medicina dei servizi (DPR 14-2-1992 n. 218); 14.disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali (DPR 13-3-1992 n. 261); 15.apparecchi a gas - organismi di controllo (DPR 15-11-1996 n. 661); 16.scorte tecniche veicoli eccezionali (DM 18-7-1997); 17.apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva - organismi di certificazione (DPR 23-3-1998 n. 126); 18.tirocini formativi e di orientamento (DM 25-3-1998 n. 142); 19.dispositivi medici - organismi di conformità (DM 1-7-1998 n. 318); 20.concessionari servizio di rimozione veicoli (DM 4-9-1998, n. 401);

L obbligo di assicurazione 21.ascensori e montacarichi - organismi di certificazione (DPR 30-4-1999 n. 162); 22.centri di assistenza fiscale (D.M. 31-5-1999 n. 164); 23.medici operanti in ambito comunitario (D. Lgs. 17-8-1999 n. 368); 24.attrezzature a pressione - organismi di controllo (D. Lgs. 25-2-2000 n. 93); 25.medici specialisti ambulatoriali (D.P.R. 28-7-2000 n. 271); 26.dispositivi medico-diagnostici in vitro - organismi notificati (D. Lgs. 8-9-2000 n. 332); 27.sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità organismi notificati (D. Lgs. 24-5-2001 n. 299); 28.apparecchiature radio ed apparecchiature terminali di telecomunicazione - laboratori di prova (D.M. 25-2-2002 n. 84); 29.impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione - organismi di ispezione (Dir. Min. 11-3-2002);

L obbligo di assicurazione 30.competizioni ciclistiche - scorte tecniche (Provv. 27-11-2002); 31.organismi di certificazione di prodotto (Dir. Min. 19-12-2002); 32.centri di assistenza agricola (Delib. 23-1-2003 n. 93); 33.unità di diporto - organismi di certificazione (D.M. 30-4-2003 n. 175); 34.prodotti da costruzione - organismi di certificazione (D.M. 9-5-2003 n. 156); 35.sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico promotori (D.Lgs. 24-6-2003 n. 211); 36.qualifiche professionali riconoscimento (D.Lgs. 8-7-2003 n. 277); 37.nautica da diporto (L. 8-7-2003 n. 172); 38.scuola - tirocini professionali (Acc. 24-7-2003); 39.laboratori di verificazione di apparecchi misuratori fiscali (Provved. 28-7- 2003 - agenzia delle entrate);

L obbligo di assicurazione 40.organismi notificati e autorizzati (D. 2-10-2003); 41.distribuzione gas clienti finali (delibera autorità per l energia elettrica e il gas 12-12-2003 n. 152/03); 42.impianti a fune (D Lgs. 12-06-2003 n. 210); 43.sport invernali - gestori aree sciabili (L. 24-12-2003 n. 363); 44.personale navigante - medici generici fiduciari assistenza sanitaria e medico legale (DL 24-12-2003 n. 339); 45.organismi di conciliazione in materia di diritto societario, intermediazione finanziaria in materia bancaria e creditizia (DM 23-7-2004 n. 222); 46.posta elettronica certificata (DM 11-2-2005 n. 68); 47.servizi turistici (D.Lgs. 6-9-2005, n. 206); 48.RC Professionale per gli agenti di assicurazione - Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7-9-2005 n. 209); 49.attività notarile (D.Lgs. 4-5-2006 n. 182);

L obbligo di assicurazione Il problema dell obbligo a contrattare per le compagnie Codice delle assicurazioni private Art. 132 (Obbligo a contrarre) 1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall attestato di rischio, nonché dell identità del contraente e dell intestatario del veicolo, se persona diversa. Trova la sua ragion d essere nella rilevanza sociale che ha assunto la circolazione stradale Ha lo scopo di garantire effettività al risarcimento delle vittime e di consentire a tutti di utilizzare un veicolo a motore (si è parlato di diritto alla guida a cui è preordinato l obbligo a contrarre delle compagnie e di diffidenza nei confronti del libero mercato a coprire le esigenze di tutti)

L obbligo di assicurazione Il problema dell obbligo a contrattare per le compagnie La causa davanti alla Giustizia europea La Commissione europea ha contestato all Italia la violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea: a suo parere l obbligo a contrarre contrastava con i principi che vietano agli Stati membri di limitare il diritto alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi per le imprese aventi sede nella Unione Europea. Con la sentenza resa in data 28.04.09 nella causa C-518/06 la Corte di Giustizie delle Comunità Europee ha affermato che i suddetti principi non sono stati violati. Si tratta, sì, di una restrizione della concorrenza ma essa non è illecita perché è giustificata da un rilevante interesse pubblico, costituito dall esigenza che ogni danneggiato da sinistro stradale abbia sempre una compagnia assicuratrice a cui poter chiedere il risarcimento Lo strumento utilizzato (obbligo a contrarre) non è sproporzionato rispetto al fine sopra evidenziato (se non ci fosse alcune zone geografiche non avrebbero più copertura assicurativa)

L obbligo di assicurazione Il cammino della obbligatorietà dell assicurazione Per la responsabilità civile professionale Proposta di legge n. 3290 del 5 dicembre 2007 On. Ferrigno Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per coloro che esercitano libere professioni Sino alla prima metà del secolo il professionista non era mai responsabile (salvo casi estremi ed eclatanti). Nella seconda meta` del ventesimo secolo si e` manifestata una traiettoria evolutiva che ha condotto i professionisti ad essere responsabili per tutti gli errori da essi commessi Si è passati dall idea della riparazione all idea della responsabilizzazione e si è spostata l attenzione dall autore del danno alla vittima Da un regime di quasi immunità, quale risultato di una tradizionale interpretazione della disciplina del codice civile, si e progressivamente pervenuti a un atteggiamento di spiccato favore giurisprudenziale per la posizione del soggetto danneggiato

L obbligo di assicurazione Il cammino della obbligatorietà dell assicurazione Per la responsabilità civile professionale La proposta di legge n. 3290 del 5 dicembre 2007 On. Ferrigno Perché l assicurazione obbligatoria E`chiaro come in questo delicato settore debba necessariamente intervenire il legislatore. Il dilatarsi della responsabilita` civile connessa ad una attivita` professionale ha spinto tanti liberi professionisti ad assicurarsi. Si tratta di una risposta volontaristica che non risolve il problema in presenza di un contenzioso in continua crescita. In particolare i liberi professionisti maggiormente a rischio hanno contratto polizze assicurative, facendo andare in negativo il rapporto tra premi e sinistri e costringendo le compagnie di assicurazione ad aumentare i premi o a disdire i contratti.

L obbligo di assicurazione Il cammino della obbligatorietà dell assicurazione Per la responsabilità civile professionale La proposta di legge n. 3290 del 5 dicembre 2007 On. Ferrigno Perché l assicurazione obbligatoria Spesso dietro i sinistri ci sono situazioni economiche e sociali di notevole gravita`. Pensiamo ai pazienti che per un errore medico subiscono gravi lesioni fisiche e che, in qualche caso, sono costretti a vivere su una sedia a rotelle, o a quei clienti che per errori di un libero professionista si trovano in gravi difficolta` economiche. In tutti questi casi occorre certezza del diritto e prontezza nel risarcimento dei danni.. L assicurazione obbligatoria per la responsabilita` civile dei liberi professionisti avrebbe l indubbio vantaggio di consentire un piu` agevole risarcimento del danneggiato, che sara` economicamente tutelato da eventuale responsabilita` per colpa dei medesimi liberi professionisti.

L obbligo di assicurazione Il cammino della obbligatorietà dell assicurazione Per la responsabilità civile professionale La proposta di legge n. 3290 del 5 dicembre 2007 On. Ferrigno Perché l assicurazione obbligatoria In altri paesi: La Francia dal 2002 (legge n. 203 del 2002) ha introdotto l assicurazione obbligatoria per chiunque esercita un attività sanitaria e per le compagnie di assicurazione l obbligo di stipularla. In Inghilterra dal 1999 esiste l assicurazione obbligatoria per gli enti ospedalieri che rispondono per le negligenze dei loro dipendenti, senza alcuna rivalsa verso questi ultimi i quali, quindi, sono esentati dall obbligo di assicurarsi o di iscriversi alle apposite casse.

L obbligo di assicurazione Il cammino della obbligatorietà dell assicurazione Per la responsabilità civile professionale La proposta di legge n. 3290 del 5 dicembre 2007 On. Ferrigno Perché l assicurazione obbligatoria E`stato lo strumento assicurativo a consentire che l evoluzione della responsabilità civile sia potuta avvenire senza eccessivi traumi sociali, permettendo, attraverso la «collettivizzazione» economica dei rischi, la realizzazione di più avanzati equilibri tra l esigenza di non lasciare senza riparazione la vittima del danno e quella di non rinunciare allo svolgimento e al progresso di attività reputate di essenziale utilità per l intera società.

L obbligo di assicurazione Il cammino della obbligatorietà dell assicurazione Per la responsabilità civile professionale La proposta di legge n. 3219 del 16 febbraio 2010 On. G. Alfano l assicurazione obbligatoria per le sanzioni È evidente, quindi, che diventa necessario ed improcrastinabile un intervento legislativo che consenta l assicurabilità anche delle sanzioni direttamente irrogate al professionista ART. 1. 1. I professionisti iscritti in ordini o in collegi professionali sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura degli eventuali danni derivanti a terzi dall esercizio della loro attività. 2. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti e conseguenti all esercizio della loro attività sono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, con diritto di rivalsa nei confronti del professionista. 3. In caso di mancata stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1, le sanzioni sono irrogate direttamente al professionista.

L obbligo di assicurazione Il cammino della obbligatorietà dell assicurazione Per la responsabilità civile professionale La legge 148/2011(pubblicata in gazzetta ufficiale in data 17/09/2011), conversione in Legge del DL 138 del 13 agosto 2011 art. 3 punto 5: gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati (con Dpr in delegificazione) entro 1 anno dall entrata in vigore del decreto secondo determinati principi. Uno di questi( lett. e) prevede che: a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti

L obbligo di assicurazione Il cammino della obbligatorietà dell assicurazione Per la responsabilità civile professionale D.L. Cresci-Italia n. 1/2012, convertito in legge con modifiche in data 24.03.12 art. 9 comma 4: Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale...

L obbligo di assicurazione Il cammino della obbligatorietà dell assicurazione Per la responsabilità civile professionale Infine, in data 15 agosto 2012 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".

L obbligo di assicurazione Il cammino della obbligatorietà dell assicurazione Per la responsabilità civile professionale Le cause del peggioramento per i professionisti Rivalutazione del concetto di diligenza specifica (art. 1176 comma 2 c.c.) Limitazione dell esenzione di responsabilità per colpa lieve ed estensione dei casi di colpa grave (art. 2236 c.c.) Tramonto della distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato (inversione dell onere della prova) La decorrenza dei termini di prescrizione

L obbligo di assicurazione LE PROFESSIONI Protette (o Regolamentata vedere dpr 137/12) Riconosciute Non regolamentate

L obbligo di assicurazione PROFESSIONI PROTETTE o REGOLAMENTATE Hanno la caratteristica di avere un ordine professionale e possono essere divise in 3 grandi gruppi: -Area Economico Giuridica (8 ordini) Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro -Area Tecnica (10 ordini) Ingegneri (jr), Architetti (jr), Geologi (jr), Geometri, Periti -Area Socio-Sanitaria (9 ordini) Medici, Veterinari, Infermieri Esiste inoltre un ordine, quello dei giornalisti, che non è inseribile in nessuno dei grandi gruppi.

L obbligo di assicurazione PROFESSIONI INTELLETTUALI: attività che per il particolare pregio e carattere intellettuale si qualificano per l opera esclusivamente creativa svolta dal singolo prestatore. PRINCIPALI CARATTERISTICHE: - autonomia; - discrezionalità; - personalità nella prestazione (intuitus personae); - continuità nello svolgimento dell attività; - iscrizione ad albo professionale; - segreto professionale.

L obbligo di assicurazione Novità del dpr 137/12 Chi sono i professionisti interessati dalle nuove norme: Art. 1 Definizione e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente decreto: a) per «professione regolamentata» si intende l'attivita', o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a). 2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

L obbligo di assicurazione Novità del dpr 137/12 Chi sono i professionisti interessati dalle nuove norme: Dalla relazione illustrativa: Seguendo una specifica indicazione del Consiglio di Stato, si è escluso, nella versione definitiva del regolamento, che l applicazione delle disposizioni regolamentari riguardi anche soggetti inseriti in qualsiasi albo, registro o elenco tenuti da amministrazioni o enti pubblici, così interpretando, in senso restrittivo, il dato normativo primario che riferisce la riforma alle professioni regolamentate

L obbligo di assicurazione Novità del dpr 137/12 Il D.P.R., in particolare: - contiene misure volte a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa durante il tirocinio (quest'ultimo potrà avere una durata massima di 18 mesi) e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l'interesse dell'utenza; - prevede l'obbligatorietà della formazione continua permanente, la cui violazione costituisce illecito disciplinare; - stabilisce l'obbligatorietà dell'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente; - affida la funzione disciplinare a organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti; - autorizza la pubblicità informativa con ogni mezzo e stabilisce che questa possa avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati; - detta disposizioni specifiche per la professione forense e la professione notarile.

L obbligo di assicurazione dpr 137/12 Obbligo di assicurazione Art. 5 Obbligo di assicurazione 1. Il professionista e tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall esercizio dell attivita professionale, comprese le attivita di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell assunzione dell incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall entrata in vigore del presente decreto.

L obbligo di assicurazione dpr 137/12 Obbligo di assicurazione Dalla relazione illustrativa: il rischio da coprire con l assicurazione obbligatoria è quello relativo ai danni derivanti al cliente, con ciò facendo riferimento alla instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette. Più in generale, la specificazione dell oggetto dell assicurazione, riferito alla copertura per i danni derivanti al cliente, consente di escludere, con riferimento alle diverse modalità di configurazione del rapporto professionista - cliente, che l obbligo in questione possa riguardare il professionista che operi nell ambito di un rapporto di lavoro dipendente

L obbligo di assicurazione dpr 137/12 Obbligo di assicurazione e obbligo a contrarre Dalla relazione illustrativa: Non si è ritenuto possibile accogliere l istanza espressa nei pareri delle Commissioni parlamentari volta a introdurre un obbligo delle compagnie di assicurazione alla stipula delle polizze, stabilendo le relative condizioni generali. La norma primaria non conferisce infatti alcuna delega esplicita sul punto, che..comporterebbe una deroga ai principi di libertà di iniziativa economica. Resta ferma l applicazione della normativa generale in tema di concorrenza, per cui l eventuale pratica di condizioni contrattuali di cartello da parte delle compagnie assicuratrici costituirebbe un illecito, con conseguente applicabilità della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e antitrust

Responsabilità Professionale LA COLPA - negligenza è mancanza di cura e attenzione nell agire; è dunque il contrario di diligenza e consiste nel non compiere una cosa cui si è tenuti oppure nel compierla con disattenzione; - imprudenza è eccesso di audacia, sfida alla ragione e all esperienza; consiste nel mancato uso dei poteri inibitori, nell avventatezza, nell agire senza cautela in contraddizione con le norme di comune prudenza; - imperizia è mancanza di competenza o di abilità, soprattutto professionale; consiste quindi nell insufficiente attitudine nell esercizio di una arte o professione e nel difetto di quella abilità che determinate professioni od attività richiedono; - inosservanza è trascurare una norma che si è tenuti a rispettare.

Responsabilità Professionale Obbligazioni a carico del professionista Art 1176 c.c. Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Responsabilità Professionale Obbligazioni a carico del professionista Art 1176 c.c. modalità dell adempimento I comma Buon padre di famiglia DILIGENZA II comma Buon professionist a Diligenza ordinaria Diligenza specifica Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Responsabilità Professionale Obbligazioni a carico del professionista Art 1176 c.c. La rivalutazione del concetto di diligenza specifica: Il professionista di medie capacità è quello BRAVO, che: si forma nelle dovute sedi; si aggiorna con regolarità; utilizza tecniche all avanguardia ma non sperimentali; informa il cliente degli aspetti salienti della prestazione e degli eventuali rischi ad essa connessi

Responsabilità Professionale Errore professionale Si verifica nel caso in cui il Professionista commetta un errore per disattenzione, incuria o imperizia violazione Diligenza ordinaria Diligenza specifica Colpa grave Colpa lieve

Responsabilità Professionale La COLPA LIEVE A seguito di quanto espresso, ne consegue che, ove il professionista non ponga, nello svolgimento dell attività professionale, la diligenza del prestatore d opera intellettuale, accorto e scrupolosamente attento (negligenza) e non osservi le regole tecniche per inadeguatezza e incompetenza della preparazione professionale media (imperizia), la Sua responsabilità verso il cliente per danni arrecati è disciplinata dalle norme di diritto in tema di responsabilità contrattuale (Artt. 1176 e 1218 C.C.). In questo caso si parla di inadempimento per colpa lieve (a differenza della responsabilità da fatto illecito, dove non si distingue tra gradi di colpa)

Responsabilità Professionale LA COLPA GRAVE Se, invece, l errore viene riferito a un comportamento talmente imprudente, negligente o imperito che qualsiasi persona lo avrebbe evitato, superando così anche il concetto di diligenza del buon padre di famiglia, si parla di errore per colpa grave. Spetterà al Magistrato dover qualificare il tipo di colpa (alcuni tipi di polizze escludono la colpa grave, altre invece operano solo in tal caso). Possiamo fissare alcuni criteri per l individuazione della colpa grave: - quando vi siano errori grossolani che rendono gli stessi INESCUSABILI; - quando l errore è dovuto a ignoranze incompatibili con esperienza e formazione professionale del singolo; - nel caso di temerarietà sperimentale, al fine di dimostrare le proprie convinzioni e opinioni; - nel caso di superficialità e disinteresse per i beni primari che il Cliente affida alle cure del Professionista.

Responsabilità Professionale Problemi Tecnici di Speciale Difficoltà La responsabilità del professionista è regolata dagli Artt. 1176 e 1218 del C.C., ma per coloro che siano coinvolti in un contratto che comporti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità Professionale viene attenuata (art. 2236 C.C.). In questo caso l impegno intellettuale richiesto è superiore a quello richiesto alla media dei professionisti e deve trascendere dalla comune preparazione, dovendosi impegnare in un attività di livello più elevato. Ove pertanto, la fattispecie concreta sia eccezionale, tanto da essere sconosciuta o comunque, non adeguatamente studiata allo stato della scienza e della tecnica e sufficientemente sperimentata nella pratica, o ancora gli studi prospettino soluzioni diverse, se non opposte, ma con simili probabilità di riuscita, l Art. 2236 del C.C. riconosce a carico del professionista la responsabilità soltanto nei casi di dolo e colpa grave.

Responsabilità Professionale La limitazione della responsabilità ex art. 2236 c.c.: nella giurispudenza della Corte di Cassazione OGGI la portata mitigatrice dell art. 2236 c.c. non si estende ad ogni ipotesi di colpa professionale, ma solo alle ipotesi di colpa consistita nell imperizia. Quando, invece, la cattiva riuscita della prestazione sia dovuta a imprudenza o negligenza, la limitazione di cui all art. 2236 c.c. non opera, ed il professionista risponderà anche solo per colpa lieve. Per i medici l art. 2236 c.c. è stato poi ritenuto inapplicabile - oltre che nei casi di colpa per imprudenza o negligenza - anche nelle ipotesi di interventi routinari o di facile esecuzione. A tale conclusione la giurisprudenza è pervenuta sulla base della lettera dell art. 2236 c.c., il quale fa riferimento appunto all esistenza di problemi tecnici di speciale difficoltà, di norma insussistenti nel caso di interventi routinari. I casi di colpa lieve sono sempre più in diminuzione: o la domanda del presunto danneggiato viene respinta, oppure i giudici tendono a ritenere la responsabilità per colpa grave, anche in ipotesi che precedentemente erano inquadrate nell ambito della colpa lieve.

Responsabilità Professionale Obbligazioni a carico del professionista contenuto Normalmente il professionista è gravato da una OBBLIGAZIONE DI MEZZI Nelle obbligazioni di mezzi la prestazione dovuta prescinde da un particolare esito positivo dell attività del debitore, che adempie esattamente ove svolga l attività richiesta nel modo dovuto. In tali obbligazioni è il comportamento del debitore ad essere in obbligazione, nel senso che la diligenza è tendenzialmente considerata quale criterio determinativo del contenuto del vincolo il risultato è caratterizzato dall aleatorietà, perché dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da altri fattori esterni oggettivi o soggettivi (Cass. Civ. SS.UU 577/2008) onere della prova: sul creditore incombe(sse) l onere della prova che il mancato risultato era dipeso da scarsa diligenza (art. 1176 c.c.)

Responsabilità Professionale Obbligazioni a carico del professionista contenuto A volte il professionista è gravato da una OBBLIGAZIONE DI RISULTATO Nelle obbligazioni di risultato, invece, ciò che importa è il conseguimento del risultato stesso, essendo indifferente il mezzo utilizzato per raggiungerlo. La diligenza opera solo come parametro, ovvero come criterio di controllo e valutazione del comportamento del debitore: in altri termini, è il risultato cui mira il creditore, e non il comportamento, ad essere direttamente in obbligazione (Cass. Civ. SS.UU 577/2008) (ingegnere, chirurgo estetico ) Onere della prova: Sul debitore incombe(va) l onere della prova che il mancato risultato era dipeso da causa a lui non imputabile.(art. 1218 c.c.) MA Va superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, perché priva di argomenti sostanziali (Cass. Civ. SS.UU. 577/2008)

Responsabilità Professionale Obbligazioni a carico del professionista contenuto REVISIONE CRITICA DELLA DISTINZIONE siffatta distinzione costituisce (...) il frutto di una risalente elaborazione dogmatica accolta dalla tradizionale interpretazione e tralatiziamente tramandatasi, priva invero di riscontro normativo e di dubbio fondamento per l inidoneità di tale distinzione in tema di prestazione d opera intellettuale. (Cass. civ. 2007, sez. III, n. 8826) in tutte le obbligazioni vi è un risultato (inteso come utilità che il creditore intende conseguire), così come vi è un obbligo di diligente comportamento ai fini dell adempimento: chi si sottopone ad una cura, pur in vista di un esito che non appare certo, si attende dal medico una condotta diligente che, in quanto dovuta, è già essa stessa da intendersi come risultato. Sicché, allora, non è infondato sostenere che l obbligazione del medico è, al tempo stesso, di mezzi e di risultato

Responsabilità Professionale Obbligazioni a carico del professionista contenuto REVISIONE CRITICA DELLA DISTINZIONE In caso di inadempimento esiste un solo sistema di difesa basato sul coacervo derivante dagli artt. 1176 e 1218 c.c. e postula il seguente riparto dell onere probatorio: Il cliente deve provare: la sussistenza ed il contenuto del contratto ( o del contatto sociale) le conseguenze dannose della lesione il rapporto causale tra inadempimento e danno Il professionista deve provare: La diligenza della prestazione (ex art. 1176 c.c.) L assenza di nesso causale tra inadempimento e danno

Responsabilità Professionale Articolo 2055 (Responsabilità solidale) «Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali». Articolo 1299 (Regresso tra condebitori) «Il debitore in solido che ha pagato l intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi

Responsabilità Professionale La decorrenza dei termini di prescrizione: La cd. lungolatenza Art. 2934. Estinzione dei diritti. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Art. 2935. Decorrenza della prescrizione. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nella responsabilità professionale spesso intercorre un ampio lasso di tempo tra la condotta errata e la manifestazione del danno: qual è il giorno in cui il diritto può essere fatto valere?

Responsabilità Professionale La decorrenza dei termini di prescrizione SENTENZA 16658 DEL 17/07/2007 DELLA CORTE DI CASSAZIONE La cassazione ha stabilito che: Invero il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale iniziava a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determinava l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifestava all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi aveva interesse a farlo valere, e cioè il cliente. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11.01.2008 n 583 Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

Le soluzioni assicurative La risposta assicurativa: art. 1917 c.c. Primo comma «Nell assicurazione della responsabilità civile l assicuratore è obbligato a tenere indenne l assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi».

Le soluzioni assicurative VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA FORMULA LOSS OCCURANCE sono compresi tutti danni che si sono verificati durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dal momento in cui perviene la richiesta di risarcimento; FORMULA CLAIMS MADE sono compresi tutti i danni per cui la richiesta di risarcimento perviene durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando si è verificato il fatto.

Le soluzioni assicurative VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA: FORMULA LOSS OCCURRANCE Periodo di validità della Copertura Retroattività Periodo di validità del contratto Estensione Postuma Periodo di accoglimento dei reclami

Le soluzioni assicurative. VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA: FORMULA CLAIMS MADE Periodo di validità della Copertura Retroattività Periodo di validità del contratto Estensione Postuma Periodo di accoglimento dei reclami

Le soluzioni assicurative VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA ESTENSIONI NELLA CLAIMS MADE: -Garanzie di ultraattività: relative a richieste danni che pervengano dopo tot anni dalle cessazione del contratto (SUNSET CLAUSE);

Le soluzioni assicurative VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA LIMITAZIONI NELLA CLAIMS MADE: - Limite alla validità temporale: vengono compresi in garanzia solo i danni che si siano verificati tot anni prima della stipula della polizza. (Esempio estremo: sono compresi in garanzia i danni che si siano verificati durante il periodo di validità della polizza e la cui richiesta di risarcimento perviene entro il periodo di validità della polizza)

Le soluzioni assicurative PROFESSIONI PROTETTE (o REGOLAMENTATE come da dpr 137/12) Area Economico Giuridica Area Tecnica Area Socio-Sanitaria

Le soluzioni assicurative R.C. PROFESSIONALE COMMERCIALISTA OGGETTO DELL ASSICURAZIONE: Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni le persone assicurate elencate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista o Ragioniere Perito Commerciale o Consulente del Lavoro o Revisore Contabile o Consulente Tributario, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

Le soluzioni assicurative VALIDITA TEMPORALE DELLA COPERTURA: La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma Claims Made. Ciò significa che copre le richieste di indennizzo avanzate nei confronti dell Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

Le soluzioni assicurative INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA: L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di retroattività indicata nella Scheda di polizza e non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'assicurato stesso alla data di decorrenza della presente polizza. E comunque convenuto che il periodo di retroattività sia almeno pari al periodo di retroattività previsto da analoga Polizza che precede la presente senza soluzione di continuità. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Le soluzioni assicurative INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (segue): Nel caso di morte o di cessazione dell attività professionale durante il periodo di assicurazione per qualsiasi motivo, tranne il caso di cancellazione o radiazione dall Albo Professionale, l'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa e purché l Assicuratore riceva richiesta scritta e formale dall Assicurato (o dagli eredi in caso di morte), entro 90 giorni dal termine del periodo di assicurazione in qual caso, l Assicuratore rilascerà un contratto analogo al presente, della durata di due anni, che potrà in seguito essere esteso a termini e condizioni contrattuali da concordarsi. Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza. La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente nel momento in cui l Assicurato stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali coperti dalla presente polizza.

Le soluzioni assicurative OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO: 1 In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali é assegnata la polizza oppure al broker indicato in polizza, entro trenta giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze: 1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all Assicurato; 1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall Assicurato, in cui un terzo esprima l intenzione di richiedere dall Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale; 1.3 qualsiasi circostanza di cui l Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d assicurazione.

Le soluzioni assicurative CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE SOLO SE RICHIAMATE: a)consigliere d Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore; b) Visto Pesante c) Fusioni, Scissioni ed Acquisizioni d) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele

Le soluzioni assicurative CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE VALIDE: E) Valutazione di partecipazioni sociali non quotate, su incarico della pubblica Autorità o di soggetti privati F) FATTO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni a terzi, compresi i clienti, determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa., nell ambito e nello svolgimento dell attività professionale, da persone del cui operato l Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto erano dipendenti dell Assicurato, fermi i diritti di rivalsa. G) SANZIONI FISCALI, MULTE, AMMENDE È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all Assicurato per sanzioni fiscali, multe ed ammende inflitte ai suoi clienti, esclusi gli interessi di mora.

Le soluzioni assicurative CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE VALIDE (SEGUE): H) FUNZIONI PUBBLICHE È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all Assicurato, in relazione ad incarichi affidatigli dall Autorità Giudiziaria, purché inerenti all attività professionale ed esclusa la valutazione di partecipazioni sociali non quotate. I) MEMBRO DI COMMISSIONI TRIBUTARIE È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni cagionati a terzi nell esercizio della funzione di membro di commissioni Tributarie, ai sensi della Legge 13 aprile 1987 n. 117. L) TUTELA DELLE PERSONE È compresa in garanzia la responsabilità