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Istituto nazionale Di previdenza Per i dipendenti Dell amministrazione Pubblica DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. 1 NORMATIVA Roma, 03/04/2002 Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali S E D E Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali INFORMATIVA N. 34 Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Agli Enti di Patronato Al Ministero dell'interno Piazzale del Viminale 184 R O M A Agli Uffici territoriali del Governo OGGETTO: Personale della carriera prefettizia - Aspetti pensionistici 1. Premessa Con D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2001, Serie Generale n. 180 - è stato recepito l'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001. L'accordo rappresenta la prima applicazione di un procedimento negoziale nei confronti del personale in oggetto e concerne il periodo dal 17 giugno 2000 al 31 dicembre 2001 per gli aspetti giuridici ed economici, al fine di garantire il parallelismo temporale con la disciplina del personale del comparto dei ministeri. 1

Con la presente informativa si forniscono i necessari chiarimenti per assicurare uniformità di comportamento in materia di quiescenza a seguito dell'applicazione del decreto in esame. 2. Trattamento economico Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per tutto il personale della carriera prefettizia, in una componente stipendiale di base nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. Tale trattamento (articolo 16) è composto dalle seguenti voci: - componente stipendiale di base; - retribuzione di posizione; - retribuzione di risultato. 2.1. Componente stipendiale di base Nella componente stipendiale di base è ricompreso lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante. Lo stipendio tabellare (articolo 17) è differenziato in base alla qualifica rivestita ed è stabilito, a decorrere dal 17 giugno 2000, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità: prefetto 97.379.000 viceprefetto 51.436.000 viceprefetto aggiunto 32.627.000 A decorrere dal 1 gennaio 2001 viene rideterminato secondo i seguenti importi: prefetto 102.381.000 viceprefetto 61.138.000 viceprefetto aggiunto 45.954.000 Gli importi dello stipendio tabellare assorbono l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, corrisposta al personale della carriera prefettizia con qualifica equiparata a dirigente generale e conferita, per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo (articolo 23, comma 4). L'indennità integrativa speciale (articolo 18) è determinata, a decorrere dal 17 giugno 2000, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità: prefetto 17.498.000 viceprefetto 16.006.000 viceprefetto aggiunto 12.860.000 2

La retribuzione individuale di anzianità (articolo 19) ha sostituito a decorrere dal 17 giugno 2000 le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla medesima data, costituiscono la retribuzione individuale di anzianità, che viene mantenuta dal singolo funzionario sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile per tutta la progressione di carriera. Tale emolumento è utile ai fini dei trattamenti di quiescenza e di buonuscita, nonché della tredicesima mensilità. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianità dei funzionari viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 20 del decreto in esame. 2.2 Retribuzione di posizione Dall'anno 2001 è stato istituito il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, nel quale confluiscono, a decorrere dal 1 luglio 2001, le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio, compresi i compensi per lavoro straordinario (articolo 20) e con esclusione delle particolari indennità di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 43, comma 20, della legge 1 aprile 1981, n. 121. Gli importi della retribuzione di posizione sono determinati per valori annui lordi da un minimo di 15.508.000 ad un massimo di 50.616.000 (allegato A), comprensivi della tredicesima mensilità (articolo 21, comma 1). Tali somme sono corrisposte in base alla graduazione delle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001 e vengono erogate a decorrere dal 1 luglio 2001. Per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001 tali emolumenti sono comprensivi degli importi di retribuzione accessoria già corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del decreto in esame (articolo 20, comma 2). Ai fini del trattamento di quiescenza la retribuzione di posizione, come sopra individuata, è utile per il calcolo della quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per il periodo dal 17 giugno 2000 al 31 dicembre 2000, per compensare la mancata attribuzione della retribuzione di posizione e di quella di risultato (articolo 23, comma 1), ai funzionari prefettizi vengono corrisposte, in aggiunta agli importi già percepiti a titolo di retribuzione accessoria, le seguenti somme: prefetto 16.500.000 viceprefetto 12.000.000 viceprefetto aggiunto 7.000.000 Tali somme sono erogate per l'80 per cento a titolo di retribuzione di posizione mentre il restante 20 per cento a titolo di retribuzione di risultato (articolo 23, comma 2). Ai fini del trattamento di quiescenza, fermo restando la valutazione nella prima quota di pensione per quanto riguarda la retribuzione di posizione, l'importo corrispondente alla retribuzione di risultato inciderà sulla quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera b) del decreto legislativo 503/1992. 3

2.3 Retribuzione di risultato La retribuzione di risultato è attribuita in base a specifici parametri che oscillano da un massimo di 100 ad un minimo di 31 (articolo 22, comma 1) e sono correlati alle diverse posizioni funzionali così come individuate nel decreto ministeriale 17 marzo 2001 (allegato B). La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione da erogare per tredici mensilità, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto. In caso di raggiungimento di risultati particolarmente elevati, gli importi della retribuzione di risultato possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili. Ai fini del trattamento di quiescenza, la retribuzione di risultato, pur essendo assoggettata a contribuzione ai sensi dell'articolo 2, comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera b), del decreto legislativo n. 503/1992. 3. Indennità ex lege 1 aprile 1981, n. 121 Vengono confermati gli importi delle somme erogate a titolo di indennità previste dall'articolo 5, comma 3 e dall'articolo 43, comma 20, della legge 1 aprile 1981, n. 121. Tali somme, infatti, non concorrono al finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in quanto non possono formare oggetto di procedimento negoziale (articolo 10, lettera a) della 28 luglio 1999, n. 266). In particolare, l'articolo 43 della legge 121/1981 stabilisce che ai prefetti compete una indennità pensionabile determinata in base alle funzioni loro attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio. Tale indennità è pensionabile nella misura del 50 per cento qualora percepita per un periodo inferiore a cinque anni. L'articolo 5, comma 3 della citata legge prevede, inoltre, una speciale indennità nei confronti dei prefetti con funzioni di Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Considerato che la natura pensionabile di tali emolumenti è esplicitamente stabilita da specifiche norme di legge, essi incidono nella determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera a), Dlgs 503/1992. 4. Indennità di bilinguismo A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale della carriera prefettizia in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento ed aventi competenza regionale nonché ai funzionari assegnati presso uffici od enti ubicati nella regione autonoma Valle d'aosta spetta l'indennità speciale di seconda lingua nelle misure indicate nell'allegato C. Tale emolumento, pur essendo assoggettato a contribuzione ai sensi dell'articolo 2, comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera b), del decreto legislativo n. 503/1992. 4

5. Effetti del nuovo trattamento economico Come espressamente previsto dal decreto (articolo 24), le misure del nuovo trattamento economico hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e sui contributi di riscatto. In assenza di specifica disposizione, ai fini in esame, si considerano solo gli importi spettanti alla data di cessazione dal servizio. IL DIRIGENTE GENERALE (Dr. Costanzo Gala) F.to Dr. Gala 5

Allegato A) Valori annui lordi della retribuzione di posizione (Correlati alle posizioni funzionali individuate nell'articolo 1, comma 2 decreto Ministro dell'interno 17 marzo 2001) a) 50.616.000, per la posizione funzionale di cui alla lettera a); b) 43.694.000 per la posizione funzionale di cui alla lettera b); c).35.754.000 per la posizione funzionale di cui alla lettera c); d) 32.800.000 per la posizione funzionale di cui alla lettera d); e) 26.000.000 per la posizione funzionale di cui alla lettera e); f) 18.386.000 per la posizione funzionale di cui alla lettera f); g) 15.508.000 per la posizione funzionale di cui alla lettera g). Allegato B) Parametri per l'attribuzione della retribuzione di risultato (Correlati alle posizioni funzionali individuate nell'articolo 1, comma 2 decreto Ministro dell'interno 17 marzo 2001) a) 100 per la posizione funzionale di cui alla lettera a); b) 86 per la posizione funzionale di cui alla lettera b); c) 71 per la posizione funzionale di cui alla lettera c); d) 70 per la posizione funzionale di cui alla lettera d); e) 61 per la posizione funzionale di cui alla lettera e); f) 36 per la posizione funzionale di cui alla lettera f); g) 31 per la posizione funzionale di cui alla lettera g). 6

Allegato C) Indennità di bilinguismo Personale in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento ed aventi competenza regionale attestato A. 408.000 attestato B. 340.000 attestato C. 272.000 attestato D. 245.000 Personale in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'aosta prima fascia. 408.000 seconda fascia. 340.000 terza fascia... 272.000 quarta fascia. 245.000 7