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Circolare N.152 del 16 novembre 2011 La stampa dei libri sociali e registri contabili obbligatori

La stampa dei libri sociali e registri contabili obbligatori Con la presente informativa, per tutti i clienti che provvedono in proprio alla tenuta dei libri sociali e registri contabili, intendiamo, visto l approssimarsi della fine dell anno e quindi della scadenza per la stampa relativa al periodo di imposta 2010, fornire alcune informazioni in merito alla disciplina che ne determina il corretto assolvimento. Le scritture obbligatorie possono essere stampate in forma cartacea (è consentita anche la conservazione in forma digitale) e sono oggetto di particolari adempimenti che illustreremo di seguito. Con l occasione si coglie l opportunità di informare che la Legge 12 novembre 2011 n. 183, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 234 della Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, ha aggiornato i limiti di riferimento per poter eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale, legandoli a quelli previsti per il regime di contabilità semplificata. La disposizione ha posto rimedio al disallineamento normativo creatosi tra il comparto IVA e il comparto delle imposte dirette a seguito dell innalzamento della soglia di ricavi entro la quale è possibile usufruire del regime di contabilità semplificata, operato dal DL 70/2011. 2

Premessa Sono tenute alla contabilità ordinaria: le società e gli enti commerciali soggetti all IRES; le società di persone, gli enti non commerciali e le imprese individuali con ricavi superiori a 400mila Euro se svolgono attività di servizi o a 700mila Euro se esercitano altre attività; OSSERVA A tale proposito va ricordato che tali soglie sono state innalzate ad opera del DL 70/2011. Con il citato decreto il Legislatore si era limitato a modificare l art. 18 del DPR 600/73, recante appunto le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, lasciando, invece, inalterate quelle previste dall art. 7 del DPR 542/99, che consentono ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni e i versamenti dell IVA con periodicità trimestrale anziché mensile. Lo sfasamento determinava la situazione in cui un contribuente, obbligato a liquidare e versare l IVA mensilmente, avrebbe invece potuto avvalersi della contabilità semplificata. Al fine di sanare tale disallineamento è intervenuta la Legge di stabilità 2011 (Legge 12 novembre 2011 n. 183) che con l art. 14, comma 11 del provvedimento dispone che i limiti per la liquidazione trimestrale dell IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata. Ne deriva che le soglie entro le quali è possibile liquidare e versare l IVA trimestralmente: sono elevate ad un ammontare di ricavi pari a 400.000 euro per i servizi e 700.000 euro per le altre attività, in coincidenza con quanto previsto per l accesso al regime di contabilità semplificata; non si computano più avendo riguardo agli importi di volume d affari pari a 309.874,14 euro per i servizi e a 516.456,90 euro per le altre attività, indicati dall art. 7 del DPR 542/99. Va rilevato, peraltro che sotto il profilo della decorrenza, con riferimento all adeguamento ai fini delle imposte Dirette ( DL 70/2011), l innalzamento del limite dei ricavi per l applicazione della contabilità semplificata ha effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del medesimo decreto. Secondo quanto chiarito dalla circolare dell Agenzia delle Entrate 24 agosto 2001 n.80, si ritiene che i nuovi limiti per la contabilità semplificata trovino già applicazione per il periodo d imposta 2011. E, quindi: i contribuenti che, nell anno 2010, avessero realizzato ricavi non superiori ai nuovi e ai vecchi limiti possono continuare ad adottare la contabilità semplificata; i contribuenti che, nell anno 2010, avessero realizzato ricavi superiori ai vecchi limiti, ma non ai nuovi, possono abbandonare la contabilità ordinaria dal 14 maggio 2011. 3

Il comma 11 dell art. 14 della legge di Stabilità 2012 non indica espressi termini di decorrenza. Conseguentemente, occorre riferirsi ai termini generali di entrata in vigore della legge di Stabilità, previsti dall art. 36 dello stesso provvedimento, in base al quale Salvo quanto previsto dall articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2012. Pertanto, un soggetto esercente attività di servizi che nel 2010 avesse conseguito un ammontare di ricavi superiori a 309.874,14 euro, ma inferiori a 400.000 euro, ha la possibilità di adottare la contabilità semplificata, ma è ancora tenuto a versare obbligatoriamente l IVA mensilmente. Infine, va rilevato che il contribuente che decidesse di esercitare l opzione per la liquidazione trimestrale, deve comunicarlo ai sensi dell articolo 2 del DPR 442/97 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Nello specifico, nella dichiarazione relativa all anno d imposta 2012 che sarà presentata nell anno 2013 (comportamento concludente e successiva comunicazione dell esercizio dell opzione nel quadro VO2 della dichiarazione annuale IVA). L opzione per la liquidazione trimestrale, inoltre, determina la maggiorazione delle somme dovute di un importo pari all 1%, a titolo di interesse, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi. le società di persone, gli enti non commerciali e le imprese individuali che pur non avendo superato la soglia dei 400mila Euro o dei 700mila Euro, a seconda dell attività esercitata, hanno optato per questa contabilità (art. 18, 1 comma, D.P.R. 600/73). La contabilità ordinaria comporta la tenuta di una serie di scritture contabili previste dal codice civile e dal D.P.R. 600/73 che le richiama e le integra, oltre ai registri previsti dalla normativa IVA (D.P.R. 633/72). Esse consistono, in generale, in: libro giornale (art. 2216 c.c.) e libro inventari (art. 2217 c.c.) nominati dall art. 14 D.P.R. 600/73; scritture contabili ausiliarie che contengono gli elementi reddituali e patrimoniali raggruppati in categorie omogenee, meglio note come libro mastro o, nel linguaggio comune, mastrini, partitari o schede contabili; per le società i libri sociali obbligatori (art. 2421 c.c.) quali, per esempio, il libro verbali delle assemblee dei soci, libro verbali del consiglio di amministrazione, libro verbali del comitato esecutivo, libro verbali del collegio sindacale, libro delle obbligazioni, libro verbali delle assemblee degli obbligazionisti a seconda del tipo di società (s.r.l. o S.p.A. o S.a.p.a.) ecc; scritture ausiliarie di magazzino, obbligatorie tuttavia solo in determinate condizioni; registro dei beni ammortizzabili (art. 16 D.P.R. 600/73) sostituibile con appropriate annotazioni nel libro inventari (art. 2 D.P.R. 695/96); libri prescritti dalla normativa sul lavoro; 4

registri previsti dagli articoli 23, 24, 25 e 39 del D.P.R. 633/72, normativa IVA. I Libri e registri contabili Per quanto riguarda: il libro giornale, questo è una scrittura complessa ovvero una scrittura che raccoglie i dati, tra loro collegati, relativi all intera gestione dell impresa necessaria alla determinazione del reddito conseguito nel corso dell esercizio e del patrimonio netto esistente ad una certa data. Nel libro giornale confluiscono un insieme di rilevazioni tra loro collegate tenute con il metodo della partita doppia. Tali rilevazioni prendono il nome di articoli. Ogni articolo si riferisce ad un fatto di gestione, che viene descritto e vengono indicati i conti da addebitare e da accreditare; libro degli inventari che oltre agli e elementi prescritti dal Codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Se non è possibile rilevare dall inventario gli elementi che costituiscono ogni gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell Ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell inventario; registri IVA: tutte le imprese hanno l obbligo di tenere due registri IVA: il registro IVA degli acquisti e il registro delle fatture emesse o dei corrispettivi; registro beni ammortizzabili, previsto dall art.16 del DPR 600 del 1973, nel quale devono essere annotate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali dell impresa o del professionista; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee: su tali libri debbono essere registrati in originale i verbali delle assemblee ordinarie nonché trascritti i verbali redatti per atto pubblico; vanno comunque documentate in tali libri sociale anche le assemblee nelle quali non siano state adottate deliberazioni o siano andate deserte; libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (nel sistema di amministrazione tradizionale e nel sistema monistico) o del consiglio di gestione (nel sistema dualistico); libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (nel sistema tradizionale) ovvero del consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico) o del comitato per il controllo sulla gestione (nel sistema monistico): vanno annotati i verbali delle riunioni di tali organi come anche gli accertamenti eseguiti dai singoli componenti e le dichiarazioni di dissenso di questi ultimi rispetto alle decisioni prese a maggioranza dall'organo di cui fanno parte. 5

Adempimenti concernenti i libri e i registri contabili Per quanto riguarda la stampa cartacea dei libri e registri va tenuto presente che: il libro giornale e quello degli inventari devono essere numerati e bollati; il registro Iva e quello dei beni ammortizzabili solo numerati; i libri sociali sono numerati ( numero pagina e anno) al momento della vidimazione. In particolare, per quanto concerne la numerazione progressiva questa deve essere eseguita direttamente dal soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture. Non deve essere eseguita in via preventiva per blocchi di pagine, in quanto è sufficiente che venga attribuito un numero progressivo a ciascuna pagina prima di utilizzarla. La regola non vale per i Libri sociali che invece prevedono una numerazione preventiva alla vidimazione. Riguardo all indicazione dell anno evidenziamo che questa deve essere effettuata accanto alla numerazione progressiva. L anno da indicare, per i Libro giornale, Inventario e i registri Iva è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa delle pagine. Per le società con esercizio non coincidente con l anno solare si deve indicare accanto al numero di ciascuna pagina il primo dei due anni di contabilità ( risoluzione ministeriale n.9/2003). Per i Libri sociali l anno è da indicare al momento della vidimazione e si indica l anno in cui si la si effettua. Per quanto concerne la bollatura e la vidimazione dei libri ricordiamo che l obbligo è venuto meno. Al momento sussiste, infatti, solo in relazione al libro degli organi delle società di capitali. LIBRI E REGISTRI CONTABILI E FISCALI - ADEMPIMENTI Scrittura Numerazione Anno Imposta di bollo Bollatura e vidimazione Libro giornale Non sussiste Libro inventari Non sussiste Registri iva Non sussiste Non sussiste Registro beni ammortizzabili Libro assemblee Libro cda delle Non sussiste Non sussiste (al momento della vidimazione) (al momento della ( l anno è quello di vidimazione) (l anno è quello di Non sussiste Non sussiste 6

vidimazione) vidimazione) Libro collegio Non sussiste sindacale (al momento della vidimazione) (l anno è quello di vidimazione) Riguardo all imposta di bollo, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, è pari a e 14,62 per le società di capitali e 29,24 euro per soggetti differenti da queste (imprese individuali, società di persone, ecc.). L imposta di bollo è assolta mediante l applicazione di: marche da bollo; assegni telematici (sostitutivi della marca da bollo): il contrassegno deve essere applicato sulla prima pagina, non rilevando il disposto dell art. 16, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in forza del quale la marca da bollo va apposta sull ultima pagina numerata; mediante il versamento utilizzando il mod. F23 (codice tributo «458T»). In tal caso occorre provvedere all annotazione degli estremi della relativa ricevuta di pagamento; va assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina. L imposta di bollo va assolta solamente sulle pagine effettivamente utilizzate. Ne consegue che le marche vanno applicate ogni 100 pagine utilizzate, indipendentemente dall anno cui si riferisce la numerazione progressiva. Gestione dei libri e registri contabili Dal 2008 il termine per la stampa dei registri fiscali è disciplinato dalle nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2008, legge 244/2007 nella quale all'articolo 1, comma 161, è disposto che all'articolo 7, comma 4 ter, del D.L n.357/1994, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.489 dell 8 agosto 1994, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali" sono sostituite dalle seguenti: "per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi". In concreto, fino al 31.12.2007, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 21.11.2000, n. 342, a tutti gli effetti di legge, i registri contabili meccanizzati si consideravano tenuti in modo regolare, se i dati venivano stampati sui registri corrispondenti entro il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. In pratica, era possibile tenere tutte le registrazioni contabili sul proprio server sino alla data di presentazione delle relative dichiarazioni, superata la quale, in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, la contabilità diveniva irregolare. Per contro, nella formulazione in vigore dall'01.01.2008, i registri e i libri contabili si reputano regolarmente tenuti con sistemi meccanografici senza che debba avvenire la trascrizione su 7

supporti cartacei dei dati che si riferiscono all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da più di tre mesi.. La tenuta dei registri è considerata regolare al verificarsi contestualmente delle seguenti condizioni: al momento dello svolgimento dell'attività di controllo, i libri risultano aggiornati sugli appositi supporti magnetici; in sede di ispezione o controllo, i libri sono stampati simultaneamente alla precisa richiesta in tal senso formulata dagli stessi organi verificatori competenti ed in loro presenza. Conseguentemente, non occorre più rispettare il termine perentorio della presentazione della dichiarazione dei redditi per provvedere all'aggiornamento, nonché alla stampa su supporto cartaceo dei libri contabili, ma si beneficia di un termine più ampio, che viene a scadere tre mesi dopo lo spirare della scadenza stabilita per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Ecco dunque che la stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2010, tenuti con sistemi meccanografici deve essere effettuata entro tre mesi dal 30 settembre 2011 ( data ultima di presentazione di Unico 2011), ossia: entro il 31.12.2011 Occorre precisare che: la norma della Finanziaria 2008 (art. 1, comma 161), che allunga il termine di stampa dei registri contabili meccanografici a tre mesi dopo la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni, utilizza le parole tre mesi di conseguenza, ai fini dell individuazione del termine effettivo, ha rilevanza il mese, a prescindere che questo sia costituito da 28, 30 o 31 giorni. DAL 30 settembre 3 mesi (ottobre+novembre+dicembre)= 31.12.2011 90 giorni (31gg ottobre + 30 gg novembre + 29 dicembre) = 29.12.2011 La norma prevista dall'art. 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994 assume carattere generale ed opera nei confronti di qualsiasi registro contabile che sia tenuto con sistemi meccanografici (a titolo esemplificativo, il libro giornale ed il libro degli inventari), compresi i registri unici multiaziendali a striscia continua il cui impiego è stato autorizzato con D.M. 22.12.1988 e che sono utilizzabili sia 8

come libro giornale ai fini civilistici sia come registro unico agli effetti Iva ai sensi dell'art. 39, comma. 2, D.P.R. 633/1972 (R.M. 19.9.2000, n. 143/E). Unica eccezione è prevista per il registro dei beni ammortizzabili il cui termine di redazione continua a coincidere, in base all art. 16 del D.P.R. n. 600/1973, con quello di invio delle dichiarazioni ( quindi, per il periodo di imposta 2010 il termine è scaduto il 30.09.2011). TERMINE PER LA STAMPA DEI LIBRI E DEI REGISTRI CONTABILI Periodo di imposta 2010 Libro o registro Termine per la stampa Registri IVA 31.12.2011 Libro giornale 31.12.2011 Libro degli inventari 31.12.2011 Registro dei beni ammortizzabili 30.09.2011 OSSERVA La data del 31.12.2011, quale scadenza dei termini di stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2010 riguarda tutte le persone fisiche e tutte le società il cui termine naturale di trasmissione di Unico 2011 scade fra il 1 maggio e il 30 settembre 2011, con eccezione dei soggetti Ires, per i quali è necessario sottolineare che la presenza di un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare determina un termine diverso per l'adempimento in questione in relazione alla scadenza della presentazione della dichiarazione. Per i soggetti Ires con termine di presentazione diverso dal 30 settembre 2011, la scadenza per la stampa dei registri contabili si calcola aggiungendo tre mesi alla scadenza per l invio di Unico. Si ritiene, infine, di rilevare che quanto argomentato non interessa i soggetti che si avvalgono della tenuta della contabilità con modalità informatiche, per i quali la stampa è un obbligo superato di fatto dal 1 gennaio 2006, in riferimento normativo al Dlgs 7 marzo 2005 n. 82, contenente il "Codice dell'amministrazione digitale". Per tali soggetti, infatti, l'obbligo di conservazione su carta dei documenti fiscali e dei registri contabili è stato sostituito dalla conservazione mediante la riproduzione su un qualsiasi tipo di supporto informatico, purché sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la leggibilità effettiva dei documenti conservati. 9