Avv. Luigi Saraceni Via Pasubio, 15 Roma ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA procedimento 6/2014 MEMORIA DI SINTESI presentata dal sottoscritto difensore, anche a nome della collega avv. Antonella Calcaterra, sulla questione di illegittimità costituzionale sollevata nel giudizio in epigrafe sotto il profilo dell art. 77, comma 2, della Costituzione. *** La questione essenziale rimessa alla decisione di codesta Ecc.ma Corte è se sia conforme al dettato costituzionale, sotto il profilo dell art. 77, comma 2, della Costituzione, la disciplina in materia di stupefacenti di cui alla legge n. 49/2006, che ha convertito il decreto legge n. 272/2005, emanato per fronteggiare le esigenze delle imminenti Olimpiadi invernali. La norma concernente gli stupefacenti contenuta nel suddetto decreto (art. 4) è del seguente tenore: L'articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di 1
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è soppresso. Come si vede, la disposizione del decreto d urgenza non ha altro contenuto normativo se non la soppressione di una norma che era stata introdotta tre settimane prima nel T.U. sulle sostanze stupefacenti. La giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte insegna che nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto eterogeneo e nel nostro caso la eterogeneità è di macroscopica evidenza il limite all introduzione di ulteriori disposizioni in sede di conversione è costituito dal rispetto della ratio, sicché la verifica di compatibilità con l art. 77, secondo comma, Cost. delle disposizioni introdotte dal Parlamento, in sede di conversione di un decreto-legge, impone di procedere all individuazione, da un lato, della ratio del provvedimento governativo, e, dall altro lato, del contenuto delle disposizioni aggiunte, per poi raffrontarli. (ordinanza n. 34/2013, che richiama la precedente giurisprudenza costituzionale). Orbene non si vede come, una norma che si limita a cancellare dall ordinamento una precedente norma rimasta in vita tre settimane, possa contenere in nuce la stessa ratio di una complessa e articolata riforma del sistema penale delle sostanze stupefacenti, sviluppata in 23 articoli e centinaia di commi. È del tutto evidente che il raffronto tra provvedimento governativo e disposizioni aggiunte in sede di conversione, è proponibile solo in presenza di una norma del decreto d urgenza che contenga potenziali significati normativi, di cui le disposizioni della legge di conversione sviluppino i 2
contenuti, in una tendenziale coincidenza dell oggetto dei due atti legislativi, che all esito del procedimento di approvazione si presentino, nella loro interezza, come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo (sent. n. 22/2013). Ed è altrettanto evidente che un simile raffronto non è proponibile, invece, tra la articolata disciplina di un corpo di disposizioni costituito in sistema penale della materia e una disposizione del tutto priva di contenuto normativo, al di fuori della soppressione di una effimera norma precedente, improvvidamente introdotta qualche giorno prima nel sistema da cui viene espunta. In altre parole, una norma che si limiti ad abrogare in via di urgenza una norma precedente, con l unico effetto di ripristinare la disciplina previgente, non può ritenersi idonea, per omogeneità di contenuto e scopo, a supportare la radicale riforma della predetta disciplina. Nel nostro caso, la norma del decreto che cancella la norma posticcia introdotta dalla c.d. legge ex Cirielli, non ha, in tutta evidenza, alcun contenuto normativo che possa rendere anche solo astrattamente proponibile un discorso comparativo sulla identità di ratio, contenuto e scopo della incisiva riforma del corpo di norme raccolte nel T.U. sugli stupefacenti. Né si vede come potrebbe seriamente sostenersi che la massiccia e articolata riforma del suddetto T.U. possa considerarsi potenzialmente contenuta nella norma abrogatrice inserita nel decreto, sicché questo assuma, nel risultato normativo finale, le dimensioni di un provvedimento legislativo omogeneo nella sua interezza (ancora, sent. 22/2013). 3
Con riguardo alle specifiche norme denunciate dall atto di promovimento del Gup di Milano, sarebbe palesemente irragionevole sostenere che il rilevante aggravamento del trattamento sanzionatorio delle droghe leggere sia riconducibile alla stessa ratio della norma del decreto di urgenza soppressiva della precedente norma che, per tre settimane, ha reso più rigorose le condizioni di accesso dei tossicodipendenti ai programmi terapeutici di recupero. (1) In conclusione, gli scriventi difensori richiamate le diffuse considerazioni della memoria di costituzione in giudizio si permettono sottolineare che, come rileva l atto di promovimento della Corte di cassazione (ord. n. 227 del 2013, in discussione alla prossima udienza pubblica dell 11 febbraio), negare che la legge di conversione del decreto legge in questione, violi il parametro costituzionale sancito nell art. 77, comma 2, significherebbe legittimare il Governo a cogliere il pretesto di una qualunque, anche marginale ed effimera emergenza peraltro creata nella specie dalla sua stessa maggioranza per riformare, utilizzando l eccezionale potere di legiferare mediante decreti d urgenza e la speciale procedura privilegiata della loro conversione, interi settori dell ordinamento giuridico. Si confida pertanto che codesta Ecc.ma Corte non mancherà di confermare la propria giurisprudenza, che non consente di eludere, con pretestuosi espedienti, il fondamentale dettato costituzionale che presiede al riparto delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie (sent. 171/2007). Roma, 5 febbraio 2014 Avv. Luigi Saraceni 4
La parte evidenziata è saltata, per un disguido, nella stesura definitiva. 5