Quesiti di Diritto Societario

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Quesiti di Diritto Societario a cura di Roberto Mazzanti Rag. Commercialista SOCIETA PER AZIONI- PERDITE >AL TERZO QUESITO: Nel caso di perdite maggiori di 1/3 del capitale sociale,in una SpA tali perdite posso essere coperte dalle riserve e se non sono sufficienti anche dal capitale sociale? Oppure, possono essere portate a nuovo? Cosa succede alle azioni? Il loro valore nominale, in questo caso diminuisce, oppure diminuiscono le azioni in circolazione? RISPOSTA: Le perdite delle società vanno trattate diversamente a seconda della loro entità (superano o non superano il terzo) e degli effetti che producono sul capitale sociale. Le perdite possono essere superiori al terzo del capitale sociale 1 ma non ridurlo al di sotto del minimo perché la società ha poste di patrimonio netto 2 con cui assorbirla o perché il capitale sociale è molto al di sopra del minimo legale. Oppure possono essere superiori al terzo ed intaccare direttamente il capitale e ridurlo al di sotto del minimo. A volte possono essere anche inferiori al terzo ma ridurre ugualmente il capitale al di sotto del minimo. Nel caso in questione trattiamo delle perdite superiori al terzo del capitale sociale. Siccome dal quesito non emerge se queste riducano o meno il capitale sociale al di sotto del minimo, faremo entrambe le ipotesi. 1 Per capitale sociale s intende quello sottoscritto, anche se non interamente versato. 2 Occorre sempre tener presente i concetti di patrimonio e di capitale e la differenza tra di essi. Per capitale sociale intendiamo il capitale sottoscritto al momento della costituzione e le sue successive variazioni; per patrimonio netto si intende una entità che comprende in sé capitale, riserve ed altre poste. - 1 -

PERDITE > AL TERZO, CHE NON INTACCANO IL CAPITALE MINIMO In questo caso abbiamo una perdita superiore al terzo del capitale sociale (ricordiamo che nella spa esso deve ammontare almeno a 120 mila euro) ma che non lo riduce al di sotto del minimo. Questo si verifica quando abbiamo una situazione di questo genere: Capitale sociale 120.000 Riserva legale 50.000 Perdita d esercizio 45.000 In questo caso, la perdita supera il terzo (40.000) ma la società può abbatterla integralmente utilizzando la riserva legale. Dopodichè si avrà questa situazione: Capitale sociale 120.000 Riserva legale 5.000 Oppure può rinviarla all esercizio successivo. Ma in ogni caso, l'organo amministrativo deve: 1. predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale, comunicando poi tale documento all'organo di controllo e depositandolo presso la sede sociale per permettere ai soci di esaminarlo; 2. convocare un'assemblea ordinaria perché provveda a deliberare il riassorbimento delle perdite mediante la riserva legale od il rinvio di ogni decisione all'esercizio successivo; in quest'ultimo caso, se entro il termine di rinvio la perdita non è diminuita a meno di 1/3, l'assemblea deve ridurre il capitale. In caso di sua inerzia, è il Tribunale che vi provvede. Non ci sono conseguenze sul valore delle azioni né in caso di assorbimento né in caso di rinvio della perdita, perché non viene intaccato il capitale sociale. La perdita può essere coperta, oltre che con la riserva legale, con queste altre poste di netto: riserve facoltative - riserve statutarie - fondi di rivalutazione monetaria - sovrapprezzo di emissione azioni - Versamenti dei soci (ad esempio: in conto capitale o futuro aumento di capitale) - Utili portati a nuovo - Utili dell'esercizio. Le perdite vanno assorbite con un certo ordine, fissato da questa scaletta: 1. le riserve facoltative, 2. quelle statutarie, - 2 -

3. i fondi di rivalutazione monetaria, 4. le riserve legali 5. il sovrapprezzo 6. versamenti dei soci 7. utili portati a nuovo 8. utili d esercizio. PERDITE > AL TERZO, CHE INTACCANO IL CAPITALE MINIMO In questo caso abbiamo una perdita superiore al terzo del capitale sociale e che lo riduce al di sotto del minimo. La prima conseguenza è che abbiamo un ipotesi di scioglimento della società in base all art.2484 c.c.. Quindi, l'organo amministrativo è obbligato a redigere una relazione sulla situazione patrimoniale ed a convocare l'assemblea straordinaria perché questa assuma una delle seguenti decisioni: - la prosecuzione dell'attività sociale, riducendo il capitale e deliberando contestualmente o il suo aumento sopra il minimo legale o la trasformazione o la fusione o la copertura delle perdite; - l'adozione dei provvedimenti relativi alla liquidazione. Nel caso in cui la società deliberi la riduzione del capitale ed il suo riaumento immediato, secondo la prassi notarile, l'assemblea può decidere che l'esecuzione dell'aumento (ossia la sottoscrizione delle partecipazioni nonché il versamento dei conferimenti nella misura prevista dalla legge ed, eventualmente, dalla delibera) può legittimamente avvenire sia in assemblea sia successivamente (massima Cons. Notarile Milano n. 38/2004). L'esecuzione della delibera di aumento del capitale deve in ogni caso: 1. rispettare il diritto di opzione dei soci: è possibile limitare, ma non escludere tale diritto nell'interesse della società o quando le azioni di nuova emissione debbano essere liberate con conferimenti in natura; 2. avvenire in termini ragionevolmente veloci. Fino a quando l aumento deliberato non sia sottoscritto per un ammontare almeno pari a quello del capitale minimo legale, la causa di scioglimento della società rimane attuale (Cass. 8 giugno 2007 n. 13503; massima Comitato Notarile Triveneto 2004 H.G.8). - 3 -

L'esecuzione dell'aumento può avvenire nella stessa assemblea, purché sia garantito, con gli opportuni mezzi, il rispetto del diritto d'opzione dei soci. ATTENZIONE: in caso di perdite inferiori al terzo, che però tuttavia riducono il capitale sociale al di sotto del minimo, si deve applicare lo stesso procedimento appena visto. CONSEGUENZE SULLE AZIONI Normalmente la perdita è ripartita tra gli azionisti in modo tale che la riduzione incida in uguale misura su tutte le azioni (parità di trattamento). Tale operazione è più semplice se le azioni partecipano nella stessa misura alle perdite; è più complessa se vi sono azioni postergate nella partecipazione alle perdite, come precisato di seguito. I soci possono rinunciare alla parità di trattamento con una deliberazione unanime (massima Comitato Notarile Triveneto 2006 H.G.3). Quando la società ha emesso una o più categorie di azioni che partecipano nella stessa misura alle perdite, le perdite gravano in uguale misura su tutti gli azionisti. In tal caso, il metodo normalmente seguito consiste nel dividere l'importo per il quale il capitale è stato ridotto fra tutte le azioni in parti uguali. Si diminuisce il valore nominale di tutte le azioni imputando loro, pro quota, l'ammontare della perdita. In concreto, è possibile che l'assemblea decida di annullare le azioni in circolazione e di sostituirle con altre di importo nominale inferiore o deleghi all'organo amministrativo di apporre su ciascuna azione in circolazione una stampigliatura dalla quale risultino la data della delibera di riduzione ed il nuovo valore nominale delle azioni (nei due casi il numero delle azioni rimane invariato). Se, invece, la società vuole mantenere inalterato il valore nominale delle azioni si può procedere, in generale, secondo una delle seguenti modalità: - raggruppando le azioni; - annullando un certo numero di azioni, fino a che la somma dei valori nominali delle azioni estinte non pareggi l'ammontare della riduzione, e lasciando invariato il valore nominale delle altre (se il valore nominale non è indicato, lo si determina dividendo l'ammontare del capitale per il numero di azioni). L'annullamento è possibile con il consenso unanime dei soci o, in mancanza, solo nel rispetto dell'uguaglianza fra i soci. L'operazione è quindi tanto più difficile quanto maggiore è il numero degli azionisti e quanto più disomogenee sono le quote di partecipazione. - 4 -

La società può avere emesso una o più categorie particolari di azioni che sopportano le perdite dopo tutte o dopo solo alcune categorie di azioni: è la c.d. postergazione totale o parziale il cui funzionamento è esaminato di seguito. Nell'ambito di ciascuna categoria, la ripartizione deve rispettare la parità di trattamento; quindi normalmente si riduce il valore nominale delle azioni delle diverse categorie in misura identica all'interno di ciascuna categoria. In tali ipotesi l'assemblea straordinaria, contestualmente alla riduzione, deve decidere frazionamenti o raggruppamenti di azioni, per rispettare il principio dell'uguaglianza di valore nominale delle azioni. In caso di postergazione totale, la perdita colpisce in primo luogo il valore nominale delle azioni non postergate, tra cui le azioni ordinarie: la categoria colpita per prima vede scendere fino a zero il proprio valore nominale mentre rimane fermo il valore nominale delle azioni delle altre categorie. Se esistono altre perdite, si riduce il valore nominale delle azioni della categoria successiva, e così via. Le azioni totalmente postergate rispondono delle perdite solo dopo l'estinzione di tutte le altre categorie. In caso di postergazione parziale, la perdita riduce in primo luogo il valore nominale delle azioni della categoria non postergata per il loro intero ammontare o per una percentuale (ad esempio, la metà del valore nominale); in secondo luogo erode anche il valore nominale delle altre categorie nelle forme e nei modi previsti dallo statuto o dalla delibera di emissione delle azioni postergate. Azioni senza valore nominale La legge ammette che la società possa emettere azioni senza indicazione del loro valore nominale (art. 2346 c.c.). Il valore delle azioni è in tal caso ottenuto dalla divisione del capitale per il numero complessivo delle azioni e quindi la società è libera di operare nominalmente sul capitale sociale, senza necessità di sostituire i titoli azionari in circolazione, modificarne il valore, o operare raggruppamenti o frazionamenti. In tal caso il potere di decidere la riduzione del capitale può essere attribuito all'organo amministrativo. DATA 26 NOVEMBRE 2009-5 -