Consiglio Regionale della Basilicata - Gruppo LB / FRATELLI D ITALIA ALLEANZA NAZIONALE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA SEDE PROPOSTA DI LEGGE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 27 LUGLIO 1998 E NORME IN MATERIA DI SMART MOBILITY PLAN Consigliere Regionale Gianni Rosa Potenza, 1 aprile 2015 1
Art. 1 Modifiche all articolo 1 della legge n. 22 del 27 luglio 1998 L articolo 1 della legge regionale n. 22 del 27 luglio 1998 è così sostituito: Art. 1 Finalità. 1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina il sistema di trasporto pubblico nella Regione Basilicata al fine di realizzare un sistema integrato di trasporto, adeguandolo ai principi europei di Smart Mobility, con l obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso l implementazione del trasporto intelligente e della mobilità sostenibile in ambito urbano. Al fine di conseguire le suddette finalità la Regione provvede a: a) conferire alle province ed ai comuni tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale; b) assicurare un sistema integrato di trasporto capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità, favorendo il superamento delle barriere che ne limitano l'accessibilità e assicurando idonee condizioni di servizi ai territori a domanda debole, ai territori montani e allo spazio rurale anche con sistemi alternativi a quelli definiti tradizionali, ivi compresi quelli previsti all'articolo 2, comma 2, lettera b); c) promuovere un sistema di mobilità che, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita e nell'ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico nonché per la progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato a motore; d) concorrere alla realizzazione di un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari opportunità di spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di lavoro e di studio; e) favorire il miglioramento della mobilità a livello extraurbano ed urbano, anche tramite l'integrazione tra i diversi sistemi di trasporto, tradizionali e non 2
tradizionali anche a chiamata, la razionalizzazione del traffico privato e la riorganizzazione del trasporto pubblico; f) individuare, di concerto con gli Enti locali il livello dei servizi di trasporto qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare le esigenze di mobilità; g) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità tramite l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta dei gestori; h) perseguire la razionalizzazione della spesa pubblica anche attraverso l'introduzione di contratti di servizio basati su principi di economicità e di efficienza ed efficacia, garantendo adeguati livelli di qualità e sicurezza e assicurando una piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili al netto dei proventi tariffari; i) promuovere lo sviluppo del trasporto regionale e locale anche attraverso l'incentivazione dell'aggregazione tra i soggetti pubblici e privati.. 3
Art. 2 Modifiche all articolo 2 della legge n. 22 del 27 luglio 1998 L articolo 2 della legge n. 22 del 27 luglio 1998 è così sostituito: Art. 2 Trasporto pubblico regionale e locale. 1. Per Trasporto pubblico regionale e locale (T.P.R.L.) sono da intendere i servizi di trasporto pubblico collettivo, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata, di persone e merci comprendenti l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei che operano in maniera continuativa o periodica con itinerari, orari, frequenza e tariffe prestabilite e ad accesso generalizzato, nell'ambito del territorio di interesse regionale. 2. In particolare, ai fini della presente legge si intende: a) per sistema di trasporto pubblico regionale e locale tradizionale quello effettuato con treni, autobus, natanti, tranvie, filovie, metropolitane, nonché sistemi a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana, con conseguente riduzione degli altri sistemi di mobilità; b) per sistema di trasporto pubblico regionale e locale non tradizionale quello effettuato con sistemi privati organizzati collettivi e non collettivi, quali car sharing, car pooling, bike sharing e simili.. 4
Art. 3 Modifiche all articolo 5 della legge n. 22 del 27 luglio 1998 L articolo 5 della legge n. 22 del 27 luglio 1998 è così sostituito: Art. 5 Competenze della Regione 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione dei servizi di trasporto pubblico e locale, effettuato con qualunque sistema e con qualsiasi modalità di trasporto, non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 422/1997, svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per una visione unitaria del trasporto urbano ed extraurbano in ambito regionale, nonché le funzioni di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale, non attribuite agli enti locali ai sensi dei successivi artt. 6 e 7. In particolare la Regione: a) approva i piani dei trasporti di bacino, di cui al successivo art. 9, predisposti ed adottati dalle Provincie; b) approva il piano regionale dei trasporti di cui all'art. 8 e provvede ai relativi aggiornamenti, tenuto conto della programmazione degli enti locali, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico; c) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, in particolare per i piani di bacino predisposti dalle Provincie e per i piani urbani del traffico predisposti dai comuni; d) programma gli investimenti nel settore del T.P.L. raccordandosi con lo Stato e gli enti locali tramite la sottoscrizione di accordi di programma di cui all'art. 13; e) determina, d'intesa con le province ed i comuni, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a garantire la mobilità dei cittadini, i cui oneri sono a carico del bilancio regionale; 5
f) stabilisce le modalità per la determinazione delle tariffe, anche al fine di realizzare l'integrazione tariffaria fra modi, tipi e vettori del trasporto pubblico regionale e locale; promuove, altresì, forme di tariffazione agevolata in favore di persone disabili, categorie socialmente deboli e studenti; g) svolge a decorrere dal 1 gennaio 2000 le funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari relativi alle tratte regionali e locali delle F.A.L., quali ferrovie in gestione commissariale governativa affidate dal 1 gennaio 1997 alla Società F.S. S.p.A. per la ristrutturazione; h) promuove il miglioramento della mobilità urbana da conseguire attraverso la valorizzazione e la qualificazione del trasporto pubblico, nonché il contenimento del tariffario privato mediante l'offerta di altri sistemi di trasporto di adeguata efficacia temporale, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata; i) promuove ogni forma di lotta all'evasione del pagamento dei titoli di viaggio; l) individua modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, che possono essere realizzati dalle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. 2. Per l'affidamento della gestione di tali servizi la Regione: m) stipula contratti di servizio e promuove la costituzione di imprese per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale; n) svolge a decorrere dal 1 giugno 1999 le funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari in concessione a F.S. S.p.A. e relativi alle tratte di interesse regionale e locale (5); o) realizza con il Ministero dei trasporti e le F.S. S.p.A. accordi di programma per il trasferimento delle risorse per l'espletamento dei servizi di cui al punto g) e subentra allo Stato nel rapporto con le F.S. stipulando i relativi contratti di servizio; p) approva, sentite le OO.SS. e le associazioni dei consumatori, i programmi triennali dei servizi di T.P.L. di cui all'art. 12; 6
q) svolge le funzioni ed i compiti che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, introducendo regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di T.P.R.L. e stipula i relativi contratti di servizio; r) eroga le risorse finanziarie agli enti locali per l'amministrazione dei servizi di T.P.R.L.; s) svolge le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di T.P.R.L. di propria competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e la stipula dei relativi contratti di servizi; t) svolge, per quanto di competenza, le funzioni attribuitegli ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in tema di trasporto pubblico regionale e locale; u) provvede alla definizione del costo medio dei servizi di trasporto anche ai fini della individuazione del corrispettivo per l'appalto dei servizi; v) provvede alla ripartizione delle risorse tra le province e i comuni per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della presente legge. 3. La Regione, altresì: a) assicura il monitoraggio della mobilità regionale, garantendo l'accesso alle informazioni agli enti locali, alle aziende e agli utenti del trasporto pubblico nel rispetto della normativa vigente; b) coordina, attraverso specifici studi ed atti previsti dalla normativa vigente, le politiche di pianificazione del territorio con quelle dei trasporti; c) promuove e sostiene l'informazione per il sistema mobilità (infomobilità) e favorisce ogni forma di pubblicità finalizzata a rendere semplice ed immediato l'accesso ai sistemi di trasporto pubblico regionale e locale; d) svolge ogni altra funzione che richieda l'esercizio unitario a livello regionale.. 7
Art. 4 Modifiche all articolo 21 della legge n. 22 del 27 luglio 1998 1. Il comma 2 dell articolo 21 della legge n. 22 del 27 luglio 1998 è così sostituito: Il Fondo è articolato in otto capitoli come di seguito indicato: 1. oneri relativi alla effettuazione dei servizi su ferro. I fondi di questo capitolo sono destinati all'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione alle F.S. S.p.A. e dei servizi ferroviari in concessione a soggetti diversi da F.S. S.p.A.; 2. oneri relativi agli investimenti per impianti fissi della rete ferroviaria, beni strumentali e relativo materiale rotabile; 3. oneri relativi all'effettuazione dei servizi su gomma; 4. oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile su gomma; 5. oneri relativi agli investimenti ed alla gestione per impianti fissi, beni strumentali dei diversi sistemi di trasporto regionali e locali, tradizionali e non tradizionali, connessi ai servizi minimi, in particolare quelli effettuati con scale mobili, ascensori e tappeti mobili che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana e con sistemi privati organizzati collettivi e non collettivi, quali car sharing, car pooling, bike sharing e simili con conseguente riduzione degli altri sistemi di mobilità; 6. oneri relativi ai contributi di cui al comma 3 dell'art. 33; 7. oneri relativi alla copertura della spesa di cui al successivo art. 24; 8. oneri relativi a interventi per l'innovazione tecnologica e la realizzazione di servizi informatici per il miglioramento qualitativo del servizio e la creazione di un sistema informatizzato per il rilascio dei titoli di viaggio a valere sull'intera rete di trasporto compreso quello urbano.. 8
2. Il comma 5 dell articolo 21 della legge n. 22 del 27 luglio 1998 è così sostituito: L'utilizzazione dei fondi di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) è effettuata dalla Regione nel rispetto dei criteri emanati ed emanandi dal Consiglio regionale. 9
Relazione illustrativa La presente proposta di Legge modifica la legge L.R. n. 22 del 27-7-1998 Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 recuperando un gap normativo relativo alla normativa sul Piano trasporti regionale e sulla ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti in Basilicata. Nel caso di specie reinterpreta la gestione del trasporto pubblico locale allargando il finanziamento regionale ai così detti servizi di mobilità alternativa, fra i quali il trasporto meccanizzato. Ma non solo. Esistono nuove forme di mobilità urbana che favoriscono sia la riduzione dei costi tradizionali di trasporto su bus sia, in maniera significativa, lo sviluppo di occupazione giovanile e forme di impresa locale diffusa. Il riferimento è al trasporto effettuato con sistemi privati organizzati collettivi e non collettivi, quali car sharing, car pooling, bike sharing e simili. Queste nuove modalità di trasporto non tradizionale in area urbana bene corrispondo alle esigenze sia di Matera che di Potenza. Da queste considerazioni nascono le modifiche agli articoli 2 e 5 della legge n. 22 del 1998 con le quali si intende ricomprendere nel sistema di trasporto pubblico della Regione Basilicata anche i nuovi mezzi di trasporto adeguandolo ai principi europei di Smart Mobility, ovvero il trasporto intelligente e la mobilità sostenibile in ambito urbano. In tal senso, sono da inquadrare anche le modifiche agli articoli 1 e 3 della legge n. 22 del 1998 che armonizzano le finalità e le competenze regionali con la ratio della presente legge: ampliare i sistemi del trasposto pubblico regionale e locale con l obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso l implementazione del trasporto intelligente e della mobilità sostenibile in ambito urbano. Si pensi alla crescita esponenziale dei flussi turistici a Matera e alla esigenza di collegare i quartieri oggi spesso isolati fra di loro nelle due città capoluogo. In ogni caso è proprio la città di Potenza a non usufruire di attenzione pubblica regionale nella gestione delle così dette Scale mobili. Vi sono stati in passato interventi regionali isolati, ma oggi bisogna dare organicità e sistematicità attraverso un piano dei trasporti locali moderno ed innovativo, tenendo altresì conto dei territori deboli, delle fasce di popolazione più indigenti e della necessità di evitare l evasione fiscale dovuta al mancato acquisto dei biglietti e allo scarso controllo che oggi si effettua sulle linee, soprattutto quelle urbane. Va ricordata proprio la particolare conformazione planoaltimetrica del centro di Potenza, in cui sono concentrate peraltro funzioni di rilievo amministrativo urbano e territoriale 10
(Comune, Prefettura, Teatro Comunale, Duomo, Museo Regionale, attrattori commerciali e turistici di rilievo, etc.), che ha imposto alle Istituzioni Locali l adozione delle adeguate strategie operative in grado di sviluppare il concetto di mobilità urbana, pur salvaguardando la necessaria fruizione di quelle aree centrali che rappresentano un patrimonio storico/artistico per la città. Le scale mobili di Potenza rappresentano, quindi, il progetto globale dedicato a favorire il collegamento fra la parte moderna e quella contemporanea del Capoluogo di Regione. La fragilità del tessuto urbano e le esigenze di carattere ambientale che si rifanno ad uno sviluppo sostenibile del territorio hanno, inoltre, già da tempo, indirizzato il comune di Potenza nella ricerca di una politica di limitazione dell accesso veicolare, sostenuta da interventi in grado di garantire la mobilità delle persone all interno del centro storico, il cui assetto planoaltimetrico, come ribadito, presenta forti dislivelli. Le scale mobili nascono all inizio degli anni 80 come progetto di collegamento della parte alta del centro storico con il sistema dei quartieri e delle periferie oltre che con le aree di parcheggio e assestamento ordinato per decongestionare i tessuti storici dal traffico. DALLA POLITICA DEI COSTI ALLA POLITICA DEL SERVIZIO Missione ed obiettivi. Si ritiene che lo sviluppo del progetto abbia avuto il merito di favorire la mobilità pedonale attraverso la dissuasione all utilizzo dell auto privata per gli spostamenti all interno dell area urbana, con positive ricadute sull ambiente, la qualità della vita e la preservazione del centro storico. L alto numero dell utenza registrato negli anni dimostra inequivocabilmente il successo del progetto, consentendo inoltre la riscoperta, per i potentini, di ampie parti della vecchia città. E necessario pensare ad una diversa gestione dell intero trasporto pubblico regionale in quanto la ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti non include, attualmente, i servizi di mobilità alternativa. Né, come detto in precedenza, individua gli ambiti innovativi e le nuove modalità di trasporto locale. Punti di forza: 1) Il basso costo del servizio agevola e invoglia l utenza potenziale alla fruizione. 2) Il percorso delle scale mobili permette la riscoperta di ampie parti della vecchia città, contribuendo inoltre alla diffusione e alla promozione, anche all estero, dell immagine storico/artistica del centro storico. 3) In caso di inefficienza meccanica è comunque prevista la fruizione pedonale del percorso. Criticità: 1) Attualmente la totalità dei costi di gestione delle scale mobili sono a totale carico del Comune di Potenza. 2) Scarsità delle risorse disponibili dovuta ad una non 11
razionale ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti che esclude la mobilità alternativa (scale mobili). Superficie occupata: Il sistema di trasporto meccanizzato delle scale mobili della città di Potenza copre un percorso pari a 1,3 km, con una capacità di trasporto massima di circa 18 persone all ora, su quattro percorsi: nessun altra città, in Europa, ha un sistema di scale mobili tanto esteso. 1) Scale mobili Via del Popolo: è la scala mobile più antica, la cui inaugurazione risale al 1994, unisce Viale Marconi a Via del Popolo, attraversando Viale Dante, Via Vespucci e Piazza Vittorio Emanuele. Il percorso ha consentito di realizzare, in città, la piena connessione di quartieri storici da Rione Italia, al Francioso a Viale Dante. E quindi un percorso molto suggestivo e rappresenta, a tutt oggi, la principale porta d accesso alla parte alta della città. E formata da 10 rampe di scale mobili e 4 ascensori che consentono il collegamento da Piazza XVIII Agosto a Via del Popolo. 2) Scale mobili Santa Lucia: è l impianto che collega i popolosi quartieri di Poggio Tre Galli, Verderuolo e Serpentone nonché l area scolastica della città con il centro cittadino. Il percorso meccanizzato è di circa 600 metri, percorribili in 15 minuti, congiungendo Via Tammone con la centralissima Porta Salza. 3) Scale mobili di Via Armellini: l impianto sorge in Via Armellini, posizionato tra Via Mazzini (arteria di collegamento al centro cittadino) e il popoloso Rione Mancusi, per consentire il collegamento tra il parcheggio pubblico multipiano realizzato e Via Due Torri (in pieno centro cittadino). Si compone di due rampe di scale mobili e due ascensori che consentono di coprire un dislivello di più di 50 metri. 4) Scale mobili Basento: si tratta dell impianto più recente che consente il collegamento del Mobility Center (sede di molti uffici comunali e a pochi metri di distanza dal Tribunale) con il piazzale della Stazione Centrale. Dati di percorrenza: i dati riportati nelle tabelle sono forniti dal Comune di Potenza e sono relativi ai passaggi mensili registrati agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, nelle scale mobili di Via del Popolo, Via Armellini e Santa Lucia (non sono disponibili i dati relativi all impianto Basento, più recente). I dati evidenziano che i tre impianti di scale mobili hanno visto una crescita dell utenza negli anni con un numero di passaggi medi complessivi superiore ai 1.000 per giorno. 12
Tabella 1 2011 PRIMA ARMELLINI S.LUCIA (via del (Via Due Popolo) Torri) (via Mazzini) TOTALE gennaio 283063 71634 68526 423223 febbraio 190626 61530 47755 299911 marzo 211008 71403 62403 344814 aprile 197059 66191 53344 316594 maggio 246698 81127 87741 415566 giugno 204452 66390 60268 331110 luglio 206806 59075 57749 323630 agosto 157656 51000 51604 260260 settembre 196285 63766 53823 313874 ottobre 210541 77479 57075 345095 novembre 197907 71006 54809 323722 dicembre 289653 82812 63137 435602 totale 2591754 823413 718234 4133401 media 215980 68618 59853 344450 Tabella 2 2012 PRIMA ARMELLINI S.LUCIA (via del (Via Due Popolo) Torri) (via Mazzini) TOTALE gennaio 285507 77258 85522 448287 febbraio 250477 71201 70336 392014 marzo 316715 87038 79275 483028 aprile 275411 70225 70310 415946 maggio 333174 91031 130089 554294 giugno 286234 77208 75311 438753 luglio 256651 67079 57972 381702 agosto 219724 57598 38306 315628 settembre 260457 70822 65445 396724 ottobre 293811 87790 89369 470970 novembre 281506 80663 82792 444961 dicembre 333831 95156 105065 534052 totale 3393499 933069 949792 5276360 media 282792 77756 79149 439697 13
Tabella 3 2013 PRIMA ARMELLINI S.LUCIA (via del (Via Due Popolo) Torri) (via Mazzini) TOTALE gennaio 277788 97899 120080 495767 febbraio 216949 81911 103410 402270 marzo 253821 95063 141765 490649 aprile 255754 91607 118144 465505 maggio 306805 110659 146130 563594 giugno 251904 91408 104429 447741 luglio 240611 81760 93676 416047 agosto 213873 70302 76463 360638 settembre 254871 89973 103150 447994 ottobre 277082 104010 116876 497968 novembre 248910 94364 111776 455050 dicembre 313257 104489 129151 546897 totale 3111625 1113445 1365050 5590120 media 259302 92787 113754 465843 Tabella 4 2014 PRIMA ARMELLINI S.LUCIA (via del (Via Due Popolo) Torri) (via Mazzini) TOTALE gennaio 256098 91537 115460 463095 febbraio 232088 86275 108918 427281 marzo 245065 91572 118343 454980 aprile 227798 86269 97066 411133 maggio 302324 108336 148865 559525 giugno 241303 85833 92308 419444 luglio 229941 79728 88088 397757 agosto 199367 65965 68184 333516 settembre 241186 85405 92432 419023 ottobre 264196 99930 103958 468084 novembre 224371 58185 59283 341839 dicembre 237928 49056 52378 339362 totale 2901665 988091 1145283 5035039 media 241805 82341 95440 419587 Tabelle 2, 2, 3 e 4: Dati forniti dal Comune di Potenza Assessorato Mobilità 14