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Transcript:

PROPOSTA Di legge n. 77/x^ Di Iniziativa del consigliere REGIONALe S. esposito, recante: MODIFICHe alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 10 (medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività Il dirigente F.to avv. Giovanni fedele Il presidente f.to On. Michelangelo mirabello 1

Relazione La legislazione italiana (D.M. 18/02/1982 e D.M. 28/02/1983, Circolare 18/03/1996) impone a chiunque si appresti ad iniziare o che già pratichi un'attività sportiva denominata agonistica dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e dai partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù, di sottoporsi, con periodicità annuale o biennale (a seconda dello sport) ad una visita d'idoneità effettuata da un medico specialista, distinguendo tra quella prevista per l'attività agonistica e quella per l'attività non agonistica. In particolare la visita medica preventiva d'idoneità agonistica è: OBBLIGATORIA PER LEGGE (D.M. 18/02/1982 e successive integrazioni): 1) Per gli atleti dall'età minima agonistica per lo sport praticato (in base al D.M. 18/02/1982) appartenenti a Società Sportive affiliate ad una Federazione del CONI. 2) Per gli sportivi disabili di qualsiasi età (in base al DPCM del 28/11/2003) le cui attività sportive agonistiche sono distinte ad impegno lieve-moderato e ad impegno elevato. Gli esami sono simili a quelli previsti per gli sport agonistici ma adattati alla disabilità (per esempio il test da sforzo si esegue con l'ergometro a manovella). CHI STABILISCE L'ETA' UTILE PER L'ATTIVITA' AGONISTICA SPECIFICA? Le Federazioni Sportive Nazionali del CONI o gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stabiliscono le modalità e l'età d'inizio per effettuare la visita di idoneità sportiva agonistica specifica. Nella Regione Calabria la legge regionale 2 maggio 2001, n. 10 (G.U. 3 serie Speciale Regioni n.33 del 01/09/2001) disciplina la Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive. Il numero crescente di atleti che si accingono a svolgere attività agonistica, impone una modifica/integrazione all'attuale legge, in quanto i centri di Medicina dello Sport delle Aziende 2

Sanitarie Provinciali della Regione Calabria non riescono a sopperire all'enorme richiesta di certificazione agonistica da parte degli atleti. Si calcola che annualmente, mediamente, nell'intero territorio calabrese, il 50% degli atleti che svolgono attività agonistica si presentano sui campi di gara senza la necessaria certificazione, e ciò è gravissimo. Si ritiene, pertanto, necessario, modificare i commi 3 e 4 dell'art. 4 al fine di poter implementare i centri deputati alla certificazione agonistica (come avviene anche per la certificazione non agonistica, ai sensi del D.M. della Salute 08/08/2014), attraverso il coinvolgimento diretto dei Centri di Medicina dello Sport convenzionati con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) del Comitato Nazionale Olimpico Italiano (CONI) al fine di dare la possibilità a tutti gli atleti che svolgono attività agonistica di produrre la certificazione senza nessun aggravio per il Servizio Sanitario Regionale. Relazione finanziaria La presente legge non produce alcun impatto finanziario a carico del bilancio regionale, in quanto introduce alcune modifiche di carattere meramente ordinamentale alla legge regionale n. 10/2001. In particolare, il rilascio dell'autorizzazione ai medici dei Centri di Medicina dello Sport convenzionati con la Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI per l'espressione del giudizio di idoneità o meno all'attività sportiva agonistica (art.1, comma 1, lettera a) rappresenta un semplice atto amministrativo dal quale non derivano effetti finanziari a valere sul bilancio regionale. La lettera b) del comma 1 amplia la platea dei soggetti deputati allo svolgimento delle visite mediche ed al rilascio delle conseguenti certificazioni di "stato di buona salute" per l'attività ludicomotoria e sportiva non agonistica. Nello specifico, si tratta di medici specialisti in medicina dello sport e dei medici della FMSI del CONI, i quali, possono operare in privato ovvero essere soci della FMSI. Nel primo caso, essi vengono retribuiti quali liberi professionisti; nel secondo, direttamente dal CONI e, quindi, senza alcun onere finanziario aggiuntivo sul bilancio regionale. 3

Art. 1 (Modifiche all'articolo 4) 1. All'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 10 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il giudizio circa la idoneità o la non idoneità all'attività sportiva agonistica, viene espresso e redatto in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, solo ed esclusivamente dai medici del Servizio di medicina dello sport, dagli specialisti in medicina dello sport delle strutture già autorizzate all esercizio della branca di medicina dello sport, dai medici specialisti di cui all'articolo 12 e dai medici dei Centri di medicina dello sport convenzionati con la Federazione medico sportiva italiana (FMSI) del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), se ed in quanto autorizzati."; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le visite mediche e le conseguenti certificazioni di stato di buona salute, per l'attività ludico-motoria e sportiva non agonistica, possono essere effettuate anche dai medici di medicina generale, dagli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati con le Aziende sanitarie locali e dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della FSMI del CONI, ai sensi del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014 (Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l attività sportiva non agonistica). Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 4

Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione. 5