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INFORMATIVA N. 6 / 2017 Ai gentili Clienti dello Studio Oggetto: SUPER AMMORTAMENTO - PROSPETTO PER LA DEDUZIONE DEL 40% NEL MODELLO UNICO Riferimenti Legislativi: Circ. n. 23/E/2016 Agenzia delle Entrate Art. 1, co. 91, L. 208/2015 Art. 1, co. 8, L. 232/2016 Ai fini della redazione del Modello Unico 2017, con la presente siamo a richiedere i dati relativi ai beni materiali acquistati o acquisiti in leasing nel corso del 2016, per i quali è possibile godere dell agevolazione del super ammortamento. Nell informativa, oltre a dare spazio al chiarimento della nuova normativa, verranno forniti i prospetti attraverso i quali facilitare l individuazione dei beni materiali oggetto dell agevolazione e il calcolo della relativa quota di spettanza. ATTENZIONE. Per i beni materiali di proprietà è necessario compilare gli allegati 1/A e 2/A. Per i beni materiali acquisiti in leasing è necessario invece compilare gli allegati 1/B e 2/B e fornire copia dei contratti di Leasing, dei ddt, dei Verbali di consegna e dei Verbali di collaudo ove previsti, nonché il prospetto IRAP rilasciato dalla società di Leasing. I prospetti devono essere compilati, vistati dall amministratore della società ed inviati allo Studio. Il personale dello Studio sarà a disposizione della Clientela per chiarimenti e per la compilazione degli allegati 1/A, 2/A e 1/B, 2/B.

NORMATIVA Il super ammortamento è stato introdotto dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e prevede, in riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi. L agevolazione rileva ai soli fini IRES, IRI e IRPEF (con esclusione dell IRAP) ed è usufruibile in via extra-contrabile tramite una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Il super ammortamento può essere usufruito anche in presenza di altre agevolazioni, salvo che le relative norme non dispongano diversamente. N.B.: ai sensi dell art. 102 co. 2 del TUIR, nel primo esercizio di entrata in funzione del bene la quota di ammortamento deducibile è ridotta alla metà; l Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora in un periodo di imposta si fruisca dell agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non sarà recuperabile nei periodi di imposta successivi; se il bene viene ceduto prima della completa fruizione dell agevolazione, il beneficio non spetta più né al cedente né al cessionario. Stessa regola vale anche in caso di cessione del contratto di leasing.

SOGGETTI INTERESSATI L agevolazione è riconosciuta ai soggetti titolari di reddito di impresa (indipendentemente dalla natura giuridica, dimensione aziendale e settore economico di riferimento) ed agli esercenti arti e professioni (anche in forma associata) che acquistano, in proprietà o in leasing, beni strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2017, nonché entro il 30.06.2018, a condizione che alla data del 31.12.2017 sia stato accettato il relativo ordine di acquisto e risultino pagati acconti pari al 20% del prezzo. L agevolazione trova applicazione anche per i soggetti minimi e per i soggetti che utilizzano il regime di vantaggio. Restano esclusi i soggetti che si avvalgono del regime forfetario ex Legge 190/2014. BENI AGEVOLATI Possono fruire dell agevolazione i beni strumentali nuovi destinati ad essere impiegati come strumenti di produzione all interno dell impresa in modo durevole. Ai fini dell agevolazione i beni devono essere caratterizzati dal requisito della novità: deve trattarsi, quindi, di beni che non devono essere stati mai utilizzati da altri soggetti. Tale requisito non decade nel caso di beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione e nel caso di beni complessi alla cui realizzazione abbiano concorso anche beni usati, purché il costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivo sostenuto (Agenzia delle Entrate - circ. 5/2015).

Beneficiano del super ammortamento: 1- Beni di costo non superiore ad 516,46; 2- Spese su beni di terzi: I costi sostenuti per apportare migliorie su beni di terzi possono essere capitalizzati se hanno utilità pluriennale e, in mancanza di un autonoma funzionalità, devono essere iscritti nelle immobilizzazioni immateriali. Diversamente, se gli stessi sono separabili dal bene non di proprietà, rappresentano immobilizzazioni materiali da iscrivere nella voce specifica (impianti generici, impianti specifici, attrezzatura, ecc), classificandosi quali investimenti agevolabili; 3- Mezzi di trasporto integralmente deducibili di cui all art. 164 comma 1, lett. a) del TUIR: veicoli esclusivamente strumentali all attività di impresa, quali ad esempio auto utilizzate da imprese che effettuano noleggi o attività di scuole guida, e veicoli adibiti ad uso pubblico, quali i taxi; 4- Mezzi di trasporto a deducibilità limitata (20% - 80%) di cui all art. 164, comma 1, lett. b), TUIR per i quali è stato previsto un innalzamento del limite massimo di deducibilità (da 18.076,00 a 25.306,00 e da 25.822,00 a 36.151,00). Sono altresì agevolati gli acquisti di autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis), fermo restando il limite di deducibilità del 70% dei relativi costi. N.B.: sono agevolati esclusivamente gli acquisti effettuati nel periodo 15.10.2015-31.12.2016; 5- Beni realizzati in economia o mediante contratto di appalto: il beneficio spetta anche per la realizzazione di beni in economia (per il periodo dal 15/10/2015 al 31/12/2016) o mediante contratto di appalto.

BENI ESCLUSI Restano esclusi dal super ammortamento gli investimenti effettuati in: - beni immateriali (es. software, brevetti, marchi, avviamento..); - beni materiali strumentali il cui coefficiente di ammortamento sia < a 6,5%; - beni immobili (fabbricati, costruzioni ); - beni merce (beni trasformati o destinati alla vendita); - materiali di consumo; - beni identificati all allegato 3 Legge di Stabilità 2016; - beni acquisiti tramite contratto di locazione operativa o di noleggio. Per beneficiare dell agevolazione è necessario identificare il momento esatto in cui l investimento si considera realizzato. A tal fine l Agenzia delle Entrate, nella Circ. 23/2016, ha chiarito che occorre fare riferimento ai criteri generali della competenza previste dall art. 109 del TUIR. Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

ACQUISTO IN LEASING Sono agevolabili anche le acquisizioni di beni strumentali nuovi conseguite attraverso la locazione finanziaria (leasing). In questo caso, la maggiorazione del 40% verrà applicata solamente sulla quota capitale del canone leasing (che insieme al prezzo di riscatto costituisce il costo di acquisizione del bene), in modo tale che la deduzione del 140% venga applicata sul costo sostenuto dal concedente, con esclusione della quota interessi. Ai fini dell agevolazione rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso. Rileva, quindi, la consegna del bene al locatario (o l esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. Allegati (da restituire allo Studio compilati): - Prospetto beni materiali di proprietà (All. 1/A) - Calcolo della quota di spettanza della deduzione (All. 2/A) - Prospetto beni materiali acquisiti in leasing (All. 1/B) - Calcolo della quota di spettanza della deduzione (All. 2/B) LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO. Distinti saluti. Verona, 22/03/2017 avv. Luigi Borsaro