SCHEMA DI CONVENZIONE PER L USO DI INFRASTRUTTURE CIVILI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE REGIONALE A BANDA LARGA PREMESSO CHE a) Con Deliberazione n. 335 del 15/02/2005 la Giunta Regionale dell Umbria ha definito l insieme delle attività promosse per realizzare una moderna rete di cablaggio regionale, confermando con successiva Deliberazione n. 2212 del 22/12/2005 il quadro del fabbisogno finanziario. b) Con successivi Atti Deliberativi la Giunta Regionale ha posto in essere le condizioni per la realizzazione della Rete Regionale a BL, attribuendo di risorse ai Comuni interessati, per quanto attiene le opere civili, ed alla CentralCom S.p.a. per le infrastrutture tecnologiche. c) Con la Deliberazione n. 1693 del 4/10/2006 la Giunta Regionale ha precisato che: - la proprietà dei cavidotti concernenti le infrastrutture realizzate dovranno rimanere in capo alle singole Amministrazioni e non essere ceduti alla CentralCom S.p.a.; - alla stessa CentralCom S.p.a. deve essere consentito l uso gratuito delle opere civili e dei cavidotti ai fini della posa in opera dei cavi in fibra ottica e dell attrezzaggio tecnologico della rete di cablaggio regionale, la cui proprietà farà capo alla stessa CentralCom S.p.a. d) Con la Deliberazione n. 1829 del 13/12/2010 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione-quadro tra Regione Umbria, CentralCom S.p.a. ed i Comuni di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Orvieto per la realizzazione e lo sviluppo del progetto regionale di cablaggio in fibra ottica, successivamente sottoscritta in data 23/02/2011 e acquisita alla Raccolta degli Atti della Regione in data 01/03/2011 con il n. 3088. e) Allo scopo di realizzare la sopra detta rete regionale di cablaggio sul proprio territorio comunale, il Comune di FOLIGNO intende concedere in uso gratuito ed esclusivo alla CentralCom S.p.a. i cavidotti e le opere civili infrastrutturali adibite al passaggio di cavi in fibra ottica, nonché l uso, a titolo gratuito, dei locali, dei siti e delle postazioni (o di parte degli stessi) adibiti al posizionamento degli apparati tecnologici, come descritti negli elaborati di seguito elencati: 1. allegato A: Relazione descrittiva Realizzazione delle canalizzazioni della Rete Regionale di cablaggio dell Umbria nel territorio del comune di Foligno progetto esecutivo, 2. allegato B: Planimetria generale della rete di cablaggio esterna al centro storico, 3. allegato C: Planimetria generale della rete di cablaggio interna al centro storico, Tali allegati, che costituiscono parte integrante del presente accordo, potranno essere in seguito adattati di comune accordo tra le parti riguardo a necessità e disponibilità emergenti in fase di sviluppo della rete stessa. f) CentralCom S.p.a. si farà carico degli oneri per lo spostamento degli apparati e della rete nel caso in cui il Comune decida di alienare o dare diversa destinazione d uso al bene. Il Comune, Pagina 1 di 6
per quanto nelle sue possibilità e competenze, fornirà la sua collaborazione alla società per la ricerca di una soluzione alternativa. g) CentralCom S.p.a., a sua volta, intende utilizzare i sopra indicati beni allo scopo della posa in opera dei cavi e degli apparati tecnologici della rete di cablaggio regionale ed a tal fine, ha interesse ad ottenere il relativo diritto d uso a titolo gratuito per una durata di venticinque anni, ivi compresa la facoltà di intervenire sulla rete regionale in qualsiasi momento per consentire, a propria cura e spese, la necessaria manutenzione dei cavi e della rete nel suo complesso. h) Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Ai fini del presente accordo, con il termine: ART. 1 DEFINIZIONI - Infrastrutture Civili si intendono i beni oggetto di concessione di uso (a mero titolo esemplificativo: i cavidotti, le opere civili infrastrutturali, i locali, le postazioni, i tralicci o parte degli stessi) adibiti al passaggio di cavi in fibra ottica e/o all installazione di apparati tecnologici destinati alla realizzazione della Rete Regionale sul territorio comunale; - Infrastrutture Tecnologiche : cavi in fibra ottica o altra tecnologia, apparati elettronici e sistemi ausiliari destinati alla realizzazione ed al funzionamento della Rete Regionale; - Rete Regionale si intende la rete di comunicazione elettronica a Banda Larga consistente nel cablaggio mediante realizzazione delle Infrastrutture tecnologiche lungo le dorsali regionali individuate nel Piano Telematico Regionale, approvato con delibera della G.R. n. 90 del 6 febbraio 2012, nonché lungo le Infrastrutture Civili dei territori dei Comuni soci di Centralcom S.p.a., rete che le parti riconoscono come strategica per lo sviluppo del territorio comunale e regionale; - Concedente si intende il Comune di FOLIGNO, in qualità di proprietario dei beni oggetto di concessione; - Concessionario si intende la CentralCom S.p.a., società ad integrale partecipazione pubblica, al cui capitale sociale partecipa anche il Comune di FOLIGNO, che ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti di comunicazione elettronica, l erogazione dei servizi di comunicazione elettronica e lo svolgimento delle attività complementari e connesse. La Società opera in coerenza con l obiettivo regionale di diffusione della Larga Banda sull insieme del territorio della Regione Umbria, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali (art. 3 dello Statuto). Pagina 2 di 6
ART. 2 OGGETTO 1) Il Concedente concede al Concessionario il diritto d uso esclusivo delle Infrastrutture Civili identificate negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante del presente accordo. 2) Il Concessionario avrà, nei termini e secondo le condizioni e gli obblighi stabiliti nel presente accordo, i diritti di uso esclusivo sulle Infrastrutture Civili al fine di attrezzare le stesse attraverso la posa in opera, l installazione e la realizzazione, a propria cura e spese, delle Infrastrutture Tecnologiche che rimangono di proprietà del Concessionario. Al medesimo Concessionario è riservata, altresì, la gestione esclusiva delle proprie reti di telecomunicazione ubicate all interno dei cavidotti. 3) Le Infrastrutture Civili indicate e descritte negli allegati A, B e C sono messe a disposizione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al termine dei lavori in corso di esecuzione, che il Concessionario dichiara essere a lui perfettamente noti. 4) Il Comune di FOLIGNO manterrà il diritto di proprietà su tutte le componenti delle Infrastrutture Civili come definite all art. 1 e tutti i diritti patrimoniali da esse derivanti o ad esse connessi, nonché la facoltà, prevista nell art. 6, c. 1, della convenzione-quadro richiamata alla lettera d) delle Premesse, di potervi alloggiare gratuitamente infrastrutture relative ai propri servizi a rete previa valutazione congiunta di compatibilità e salvo oggettivi e giustificati impedimenti tecnici. 5) Al fine di non arrecare pregiudizio ai rispettivi diritti sulle Infrastrutture Civili, le parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente e preventivamente ogni attività o intervento sulle medesime che possa arrecare danno o pregiudizio all uso delle stesse, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli del presente accordo con riguardo agli obblighi ed alle facoltà del Concessionario. ART. 3 DURATA 1) La Concessione ha la durata di anni venticinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo. In prossimità del termine finale le parti, di comune intesa, potranno concordare condizioni e tempi di proroga. ART. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1) Il Concessionario si servirà dei beni in concessione con la dovuta diligenza ai fini delle proprie attività, impegnandosi a non destinare gli stessi a scopi differenti. Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme vigenti in materia, applicabili alla natura delle Infrastrutture Civili in oggetto. 2) Il Concessionario si obbliga, a propria cura e spese, ad attrezzare le Infrastrutture Civili concesse in uso con Infrastrutture Tecnologiche destinate alla fornitura dei servizi di connettività al territorio comunale oggetto di copertura da parte della Rete Regionale. Pagina 3 di 6
3) Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad informare preventivamente il Concedente dell avvenuto attrezzaggio tecnologico delle infrastrutture civili. 4) Sono a carico del Concessionario le spese di gestione delle Infrastrutture Civili, le spese inerenti e conseguenti al rilascio della presente concessione, e per il rilascio di eventuali autorizzazioni o nulla osta. 5) Il Concedente si riserva il diritto di ispezionare il bene concesso o farlo visitare a terzi. Il Concessionario, con preavviso scritto di almeno 72 ore, si rende disponibile all assistenza nella fase della predetta ispezione. ART. 5 AMPLIAMENTI, ESTENSIONI ED INTEGRAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI. MIGLIORIE E ADDIZIONI. 1) Eventuali migliorie e/o addizioni alle Infrastrutture Civili potranno essere eseguite dal Concessionario esclusivamente previo consenso scritto del competente ufficio del Concedente. Il Concessionario si obbliga sin d ora ad eseguire a regola d arte e secondo le norme vigenti alla data di realizzazione dell opera, ogni opera ed impianto, in miglioria o in addizione. ART. 6 GRATUITÀ DELLA CONCESSIONE 1) La concessione in uso delle Infrastrutture Civili è convenuta a titolo gratuito, fermi restando gli oneri e gli obblighi previsti in capo al Concessionario dal presente accordo. ART. 7 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO 1) Il Concessionario dichiara di avere preso visione dei beni ottenuti in concessione e li ritiene idonei all uso richiesto obbligandosi a restituirli, alla scadenza dell accordo, nello stato in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d uso e le eventuali modifiche apportate per la migliore funzionalità della Rete Regionale. 2) Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi momento derivare dalla gestione e dall utilizzo delle Infrastrutture Civili e Tecnologiche oggetto del presente accordo. 3) Ove il fatto sia allo stesso imputabile, il Concessionario si assumerà altresì la responsabilità per i danni arrecati direttamente o indirettamente al Concedente o a terzi a causa del malfunzionamento delle Infrastrutture Tecnologiche o in relazione alla gestione/utilizzazione delle Infrastrutture Civili (ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, le attività di installazione, manutenzione, spostamento, rinnovo, adattamento o intervento sulle Infrastrutture Tecnologiche e quelle connesse di ripristino del suolo, sottosuolo o soprasuolo), danni che resteranno integralmente a carico del Concessionario. Pagina 4 di 6
4) Il Concessionario è tenuto a garantire idonea copertura assicurativa inerente la conduzione dei beni in concessione. A tal proposito il Concessionario dichiara di essere dotato di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, per i danni cagionati a persone o cose nello svolgimento dell'attività istituzionale, ivi compresa la gestione e la conduzione di Infrastrutture Civili e Tecnologiche, comprese le reti di telecomunicazione. Il Concessionario si impegna a trasmettere al Concedente un apposito certificato di vigenza della polizza. ART. 8 - CESSIONE E SUBCONCESSIONE 1) La successione nella presente concessione può avvenire, senza il consenso del Concedente, solo a seguito di modifiche soggettive del Concessionario, decise dall Assemblea dei Soci, per fusione, scissione, conferimento, cessione d azienda o di ramo d azienda, o altra trasformazione organizzativa del Concessionario medesimo. 2) Ferme restando le esigenze di funzionalità della Rete Regionale, il Concessionario si obbliga a rendere disponibili, mediante offerta pubblica, le Infrastrutture Civili oggetto della presente concessione e le Infrastrutture Tecnologiche (cavi accesi o spenti) dallo stesso posate, nella modalità di affitto a breve o lungo termine o nella modalità di concessione di diritti reali d uso, agli Operatori di Telecomunicazioni che ne avanzeranno richiesta; l offerta pubblica rivolta ai richiedenti, sarà predeterminata su scala regionale dall Assemblea dei Soci di CentralCom S.p.a. e dovrà rispondere al concetto di non discriminazione assicurando, al contempo, il diritto di uguale accesso a tutti gli Operatori di Telecomunicazioni e la salvaguardia dei diritti del Concedente di cui al precedente art. 2, comma 4. ART. 9 ONERI DI MANUTENZIONE. 1) Sono a carico del Concessionario tutte le spese di manutenzione ordinaria necessarie alla conservazione delle Infrastrutture Civili in concessione. 2) Nell ipotesi di necessità d intervento sulle Infrastrutture Civili dovute ad esigenze di manutenzione straordinaria, e/o a caso fortuito e/o a forza maggiore e/o a fatto non imputabile al Concessionario (ivi compresi gli eventuali e obbligatori adeguamenti a norme di legge o a regolamenti sopravvenuti, e gli interventi e le modifiche alle Infrastrutture Civili in dipendenza di lavori stradali e lavori accessori), le relative spese ed oneri resteranno a carico del Concedente. 3) Al fine di garantire la funzionalità e l efficienza della Rete Regionale, il Concedente autorizza sin d ora il Concessionario ad intervenire in qualsiasi momento sulle Infrastrutture Civili e Tecnologiche per apportare gli interventi e le riparazioni d urgenza e non differibili che si renderanno, a qualsiasi titolo, necessari. A tale riguardo, il Concessionario dovrà rispettare le modalità e le procedura che verranno indicate dal Concedente. Pagina 5 di 6
ART. 10 VIGILANZA SUL CORRETTO USO DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI 1) Il Concedente ha diritto di accesso alle Infrastrutture Civili concesse in uso, attraverso propri tecnici e funzionari, sia per esigenze tecniche, sia per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull uso e sul rispetto della presente concessione in generale. Le ispezioni e gli accessi, dovranno avvenire alla presenza di un incaricato del Concessionario, fermo restando il preavviso minimo di cui al precedente art. 4, comma 5. Qualora il Concedente effettui tali operazioni autonomamente, si assume ogni responsabilità al riguardo. ART. 11 SANZIONI 1) Nel caso di inosservanza dell'obbligo di custodire e conservare le infrastrutture Civili con la diligenza del buon padre di famiglia o nel caso di uso del bene difforme da quello determinato dal presente accordo, il Concedente potrà diffidare per iscritto il Concessionario ad adempiere agli obblighi o a far cessare l uso difforme riscontrato, indicando puntualmente l adempimento ed assegnando un congruo termine allo scopo. In caso di perdurante inadempimento alla scadenza del termine, il Concedente si riserva la facoltà di revocare la concessione e chiedere la restituzione delle Infrastrutture Civili, oltre al risarcimento del danno. 2) Il Concedente, nei casi di revoca di cui ai precedenti commi, dovrà darne comunicazione al Concessionario con lettera raccomandata, con almeno tre mesi di preavviso. ART. 12 FORO COMPETENTE 1) Fermo restando quanto previsto dall art. 5 della legge 1034/1971, le parti convengono che per ogni controversia inerente l interpretazione e l esecuzione del presente accordo, sarà competente l Autorità Giudiziaria di Perugia. ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI 1) Per quanto non previsto espressamente dal presente accordo si richiamano le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. 2) Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse alla stipula del presente accordo sono a carico del Concessionario, comprese le spese di trascrizione e registrazione. IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO Pagina 6 di 6