MALATTIA Riferimento normativo: Art. 21 CCNL 6.7.1995 - Legge 133/2008 - Legge 102/2009, art. 17 - D.M. 18/12/2009, n. 206 -D.Lgs.150/2009 art 69 - D.M. 26/02/2010 Trattamento giuridico ed economico Il dipendente, non in prova, assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per 18 mesi ( periodo di comporto ). Per calcolare questo periodo si sommano tutte le malattie intervenute nel triennio precedente all inizio dell ultimo periodo di malattia. A tal fine si conteggiano anche i giorni festivi o non lavorativi che ricadono nel periodo. In caso di patologie gravi che richiedano terapie c.d. salvavita ed assimilabili (quali ad esempio l emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS) i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e i giorni dovuti alle citate terapie, debitamente certificate dalla ASL o da struttura convenzionata, sono esclusi dal computo del periodo di comporto. Il trattamento economico durante la malattia è il seguente: INTERA RETRIBUZIONE per i primi 9 mesi di malattia; 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi; 50% della retribuzione per i restanti 6 mesi Superati questi 18 mesi di conservazione del posto, al dipendente può essere concesso un ulteriore periodo di 18 mesi di assenza, NON RETRIBUITA, in casi particolarmente gravi. I periodi di malattia, anche a retribuzione ridotta, non riducono le ferie spettanti; la tredicesima mensilità è invece ridotta proporzionalmente alla eventuale riduzione dello stipendio. In corso di malattia non spettano le indennità legate alla presenza in servizio (turno, reperibilità, maneggio valori, straordinario). Obblighi del dipendente 1) COMUNICAZIONE: Il dipendente è tenuto a segnalare tempestivamente e comunque all inizio dell orario di lavoro all ufficio di appartenenza lo stato di malattia o la sua prosecuzione, anche se di un solo giorno. La comunicazione può essere fatta anche verbalmente da parte di persona
diversa dal dipendente (es. un familiare) Il mancato avviso è suscettibile di sanzione disciplinare. 2) TRASMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE: La certificazione medica è obbligatoria anche per un solo giorno di malattia. Il certificato di malattia è trasmesso per via telematica dal medico allʹinps. Per conseguenza l Ufficio Personale accede direttamente con un collegamento all INPS ai certificati medici sgravando il dipendente dall onere della trasmissione. Non sussiste inoltre l obbligo del dipendente di comunicare il numero di protocollo telematico del certificato medico. Il medico comunque, al momento della visita, rilascia al dipendente copia cartacea del certificato di malattia telematico e dellʹattestato di malattia. L onere in capo al dipendente della trasmissione del certificato all ufficio Personale rimane solo per alcuni casi eccezionali di seguito elencati: RICOVERO DAY HOSPITAL PRONTO SOCCORSO TERAPIA SALVAVITA (attestata dal medico sul medesimo certificato) MALATTIA RELATIVA AL PROPRIO STATO DI INVALIDITA RICONOSCIUTA (attestata dal medico sul medesimo certificato) INFORTUNIO e CERTIFICATI CARTACEI redatti manualmente per eccezionale impossibilità di inoltro telematico del medico all INPS. In questo ultimo caso il certificato o copia fotostatica di esso dovrà essere spedito o recapitato direttamente all Unione Reno Galliera Servizio associato del personale (Via Fariselli 4 40016 San Giorgio di Piano (BO), entro TRE GIORNI (compreso il giorno di malattia), salvo la scadenza in giorno festivo. Esempio: Il certificato di malattia iniziata il 3 maggio deve essere trasmesso all Amministrazione entro il 5 maggio; se quest ultimo cade di domenica si passa al giorno successivo La trasmissione potrà essere effettuata via fax (senza successivo inoltro dell originale), oppure inviata con raccomandata A/R, in tale caso per il rispetto dei tempi fa fede la data del timbro postale. Potrà essere inoltre recapitata a mano, e in questo caso il riferimento è la data di consegna. La mancata trasmissione nei termini può dare luogo a sanzioni disciplinari o alla perdita del trattamento economico per i giorni eccedenti i termini previsti.
OBBLIGO DI REPERIBILITA : Il Servizio del personale deve attivare controlli sulla sussistenza della malattia attraverso le competenti ASL, anche dal primo giorno della malattia. Il dipendente è tenuto a consentire la visita medico fiscale e a garantire la propria presenza al proprio domicilio (o ad altro recapito preventivamente comunicato) nelle fasce orarie che vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, festivi compresi (modifica introdotta dal Decreto Ministeriale del 18/12/2009). Sono esclusi dall obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. In caso di assenza ingiustificata, l art. 5 della L. 638/1983 prevede la decadenza dal trattamento economico per i primi 10 giorni, e ulteriori penalizzazioni economiche in caso di assenza ad ulteriori controlli. A tal fine si considera come assenza ingiustificata non solo la mancata presenza nell abitazione ma anche ogni circostanza che non abbia consentito l effettuazione della visita, in quanto il lavoratore è tenuto ad assicurare tutte le necessarie misure affinché il medico fiscale possa accedere al domicilio. RIENTRO ANTICIPATO IN SERVIZIO Qualora il dipendente ritenesse di poter rientrare in servizio PRIMA della scadenza del certificato medico, deve comunque preventivamente ottenere dal medico curante la certificazione di idoneità di ripresa al lavoro. Trattenute stipendiali Secondo quanto previsto dal D.L. 112/08, in caso di assenza per malattia interviene una decurtazione economica per tutti i dipendenti, limitatamente ai primi dieci giorni di ogni evento, intendendo come singolo evento anche la prosecuzione della malattia con uno o più certificati, senza interruzione. Il conteggio naturalmente ricomincia ad ogni evento di malattia, ad esempio: Malattia dal 1/9/2008 al 7/9/2008: sette giorni di decurtazione Malattia dal 1/10/2008 al 7/10/2008: altri sette giorni di decurtazione Malattia dal 1/11/2008 al 20/11/2008: primi dieci giorni con decurtazione, gli altri dieci a stipendio pieno.
Le voci stipendiali che sono corrisposte nei primi dieci giorni di malattia sono esclusivamente: 1. Stipendio base 2. Progressione economica 3. Retribuzione individuale di anzianità 4. Assegni ad personam, riassorbibili o non. TUTTE LE ALTRE VOCI non sono corrisposte nei primi dieci giorni di malattia: Indennità di comparto Indennità di vigilanza e del personale educativo Indennità ex 3 e 4 qualifiche Indennità di posizione e risultato Indennità di turno, di reperibilità, di maneggio valori, di rischio, di disagio Indennità per particolari responsabilità (IPR) Ogni altro compenso incentivante la produttività, anche se previsto da norme di legge ( Merloni, recupero ICI, ecc.) La trattenuta non opera quando lo stato di malattia deriva da infortunio sul lavoro o per causa di servizio, in caso di ricovero ospedaliero, di day hospital (limitatamente ai giorni di degenza) o di terapie salvavita (chemioterapia, dialisi, ecc.) I risparmi derivanti dallʹapplicazione di questa norma dovranno essere destinati al miglioramento dei saldi di bilancio : ciò significa che quanto non erogato sul Fondo di produttività per via delle malattie, non potrà incrementare il trattamento accessorio di altri dipendenti, nè essere portato in economia per il Fondo dellʹanno successivo, ma sarà destinato al bilancio dellʹente. Gravi patologie Si intendono le patologie che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS. Le patologie individuate dalla norma contrattuale (art. 10 c.1, CCNL 14.09.2000) costituiscono una indicazione meramente esemplificativa che non preclude l estensione ad altre fattispecie. La situazione di gravità della patologia e il tipo di terapia deve essere certificata dall Ufficio Medico legale dell ASL di competenza. BENEFICI Il dipendente affetto da gravi patologie, tali da richiedere terapie salvavita, viene tutelato in modo privilegiato rispetto alla semplice malattia sia sotto il profilo giuridico che della salvaguardia del trattamento economico.
Sono esclusi dal calcolo del periodo di comporto per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital dovuti a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, ed i giorni di assenza dal servizio dovuti alle stesse terapie, se debitamente certificati dalla competente ASL o altra struttura convenzionata. Al fine di fruire dei benefici devono sussistere ed essere valutati contestualmente i due requisiti: che si tratti di patologie gravi che esse richiedano l intervento di terapie salvavita o assimilabili. Anche il decreto 112/2008 ( Brunetta ) e il DM 206/2009 salvaguardano le fattispecie di cui sopra, conservando l intero trattamento economico per le assenze che vi rientrano ed esonerando il dipendente dall obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. OBBLIGHI DEL DIPENDENTE Il dipendente per godere del trattamento di miglior favore deve produrre un adeguata e specifica certificazione medica da cui risulti che l assenza dal servizio sia dovuta ad una patologia grave che richiede l effettuazione di terapie salvavita. Sono confermate anche per le patologie gravi gli obblighi previsti per l istituto della malattia in merito a comunicazione dell assenza al datore di lavoro e trasmissione della certificazione.