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giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 162 del 07 febbraio 2012 pag. 1/7 SCHEMA DI CONVENZIONE PER L ATTUAZIONE DEL PIANO PER L ANALISI DEI LIVELLI DI FONDO NATURALE PER ALCUNE SOSTANZE PRESENTI NELLE ACQUE SOTTERRANEE DELLA FALDA SUPERFICIALE DELL ACQUIFERO DIFFERENZIATO DEL BACINO SCOLANTE IN LAGUNA DI VENEZIA TRA La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, di seguito denominata Regione, E l Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con sede in Padova, Via Matteotti, 27, C.F. 92111430283, di seguito denominata A.R.P.A.V., rappresentata per la firma del presente atto da. VISTI - la Deliberazione della Giunta Regionale n del ; - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; CONSIDERATO CHE Le indagini ambientali condotte, sia da soggetti pubblici, sia da privati, sulle acque di falda comprese nella media e bassa pianura veneta, hanno rilevato la presenza diffusa di Ferro, Manganese, Arsenico, Alluminio, ione Ammonio, Cloruri, Solfati, Boro, con valori di concentrazione che superano i limiti stabiliti dalla tab. 2. All. 5, Parte IV Titolo V del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.

ALLEGATOB alla Dgr n. 162 del 07 febbraio 2012 pag. 2/7 La situazione ambientale riscontrata, renderebbe necessario, ai sensi dell art. 242 del D.Lgs. 152/2006, la redazione di un progetto di bonifica per la matrice ambientale interessata. Ai sensi della normativa in materia di bonifica di siti inquinati, l intervento di bonifica non è necessario qualora sia dimostrato che il superamento dei limiti tabellari è riconducibile a fenomeni naturali. Recentemente alcuni autorevoli studi condotti da ARPAV, dalla Provincia di Venezia e dalla Regione Veneto, quali ad esempio: Indagine idrogeologica del territorio provinciale di Venezia (Provincia di Venezia - Dal Pra A., Gobbo L., Vitturi A., Zangheri P. - 2000), Monitoraggio di sistemi multifalde. Il caso della Provincia di Venezia (Quaderni di Geologia Applicata. Atti 3 Convegno Nazionale sulla protezione e gestione delle acque sotterranee per il III millennio. Parma 13-14-15 ottobre 1999, Pitagora Ed., Bologna Aurighi M., Zangheri P., Ferronato A., Franz L., Vitturi A. 1999). Piano di Tutela delle Acque - Elaborato K - Analisi delle criticità dei corpi idrici sotterranei (Regione Veneto - 2004), Le acque sotterranee della pianura veneta I risultati della Progetto SAMPAS (A.R.P.A.V. Mion F., Boscolo C. 2008), pur non definendo un limite di concentrazione unanimemente condiviso, hanno indicato che l arricchimento in falda di tali sostanze può essere dovuto all intrusione del cuneo salino e alla lisciviazione dei sedimenti costituenti i principali corpi acquiferi significativi della pianura deposizionale del fiume Brenta, i quali, per loro stessa origine geologica, ne sono dotati. Analogamente, la presenza di Solfati e Cloruri nelle acque di falda, spesso rilevati con concentrazioni importanti in prossimità del margine lagunare, è probabilmente dovuta all intrusione nell entroterra di acque maggiormente saline le quali, come emerge da un recente studio condotto dall ARPA Friuli Venezia Giulia, sono in grado di influenzare la concentrazione di Ferro e Manganese nelle acque. Pertanto, l elevata concentrazione di Ferro, Manganese, Arsenico, Alluminio, ione Ammonio, Boro, Cloruri e Solfati, nella falda sembra non essere riconducibile a fenomeni di origine antropica, potendo essere imputabile all elevato tenore di fondo naturale dei suddetti parametri.

ALLEGATOB alla Dgr n. 162 del 07 febbraio 2012 pag. 3/7 Da tali considerazioni si deduce che i limiti di legge fissati dalla Tabella 2, Allegato 5 alla parte IV, titolo V del D.Lgs 152/06 non sono adeguati a stabilire l effettiva contaminazione della risorsa idrica sotterranea della medio-bassa pianura veneta, indotta da fonti di pressione quali, ad es. discariche abusive, attività produttive ecc.. Analogamente, appaiono inadeguati i valori di soglia fissati dal D.M. Ambiente e LL.PP. del 30 luglio 1999 relativamente ai valori limite di concentrazione per gli scarichi recapitanti nella Laguna di Venezia, i quali definiscono, ad es. per l Arsenico, un limite di concentrazione che le acque di falda naturali già superano. Per tale motivo molte aziende hanno chiesto ed ottenuto una proroga all adeguamento degli scarichi dei depuratori, in attesa della definizione del valore di fondo naturale per tale parametro. Un analogo problema viene affrontato comunemente dai soggetti che stanno conducendo la caratterizzazione ambientale di un area potenzialmente contaminata compresa nel bacino scolante in laguna o comunque all interno del bacino deposizionale del fiume Brenta, i quali, rilevando sensibili superamenti per i soli analiti Arsenico, Ferro e Manganese sono costretti, non disponendo di un riferimento normativo, tecnico ed operativo adeguato, a farsi carico di onerosi costi per la bonifica della falda. Allo scopo di evitare una inutile ed onerosa attività di depurazione delle acque di fognatura o di bonifica delle acque di falda, la Direzione Regionale Progetto Venezia ha avviato la redazione di un Piano Operativo, volto ad individuare, in maniera certa ed incontrovertibile, la concentrazione di fondo dei parametri Ferro, Manganese, Arsenico, Alluminio, Boro, ione Ammonio, Cloruri e Solfati. Tale Piano Operativo è stato oggetto di numerose consultazioni con gli Enti locali interessati e con i principali Istituti Scientifici quali ISPRA (già APAT), ARPAV ed ISS. Gli incontri hanno portato alla stesura di un piano di indagine e ricerca denominato Alina ( Analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell acquifero

ALLEGATOB alla Dgr n. 162 del 07 febbraio 2012 pag. 4/7 differenziato del bacino scolante in laguna di Venezia bacino deposizionale del Brenta), redatto dalla Direzione Progetto Venezia congiuntamente ad ARPAV. Il piano di lavoro è stato sottoposto alla Segreteria Tecnica del Ministero dell Ambiente in data 20 novembre 2008 ed alla Conferenza di Servizi Decisoria del Ministero dell Ambiente relativa al S.I.N. di Venezia Porto Marghera in data 27.02.2009, ottenendo parere favorevole alla sua realizzazione, a condizione che venissero recepite alcune prescrizioni. Tali prescrizioni sono state recepite nel documento Piano per l analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell acquifero differenziato del bacino scolante in laguna di Venezia, la cui realizzazione è oggetto della presente convenzione. Tanto premesso e richiamato per formare parte integrante della presente convenzione, le parti, come in premessa costituite e rappresentate, STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto ARPAV provvede, su incarico della Regione, all attuazione del progetto denominato Piano per l analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell acquifero differenziato del bacino scolante in laguna di Venezia. Art. 2 Attività Il progetto prevede le seguenti azioni: raccolta di tutte le fonti bibliografiche e delle informazioni ottenute da ricerche e studi recenti o in corso; raccolta, revisione ed organizzazione all interno di un data-base dei dati esistenti; elaborazione dei dati e costruzione del modello concettuale geologico ed idrogeologico; individuazione delle aree rappresentative; analisi dei punti di prelievo esistenti e funzionali compresi nelle aree rappresentative;

ALLEGATOB alla Dgr n. 162 del 07 febbraio 2012 pag. 5/7 l ubicazione e l intensificazione dei punti di prelievo attraverso la realizzazione di 30 sondaggi a carotaggio continuo strumentati a piezometro; il campionamento su 50 punti di prospezione (20 già esistenti + 30 di nuova realizzazione) suddiviso in 4 campagne di monitoraggio ; le analisi chimiche di laboratorio. Art. 3 Prestazioni garantite da ARPAV ARPAV, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna, fin da subito, ad avviare le attività necessarie a garantire l esecuzione di quanto previsto dal Progetto in argomento, mettendo a disposizione proprie attrezzature e personale ed eventuali servizi esterni in appoggio ed assicurando la partecipazione agli incontri di coordinamento convocati dall Amministrazione Regionale. Al fine di garantire in modo efficace ed efficiente il coordinamento con le attività già attribuite giusta DGR n. 1714 del 26.10.2011, ARPAV è autorizzata, ai sensi della DGR 1841 del 08.11.2011, ad avvalersi, in accordo con la Regione, di un soggetto di idonea professionalità tecnica con specifiche conoscenze delle attività in atto, quale dirigente pro-tempore per l attuazione, coordinamento e gestione del piano in argomento e di quelli in essere come da convenzioni n. 26827 e n. 26828 del 09.11.2011, attingendo a tal fine dalla graduatoria interna tuttora vigente. Eventuali pubblicazioni relative al risultato dei lavori verranno concordate tra la Regione ed ARPAV. Art. 4. Durata delle attività Le attività tecnico-analitiche previste dal progetto si concluderanno il 31 dicembre 2013. Le parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare consensualmente le attività previste dalla presente convenzione. Art. 5 Importo del progetto L importo complessivo che la Regione riconoscerà ad ARPAV per l esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione è pari a 500.000,00. Art. 6. Spese ammissibili Le spese ammissibili a finanziamento sono relative: 1. alle attività di monitoraggio ambientale, all acquisizione di apparecchiature tecnico scientifiche e relative manutenzioni, ordinarie e straordinarie, ai servizi necessari per la realizzazione delle azioni progettuali (inclusi gli oneri connessi alla sicurezza, nonché gli oneri assicurativi, oneri per l eventuale acquisizione di aree ed oneri di ripristino, connessi agli interventi in aree private);

ALLEGATOB alla Dgr n. 162 del 07 febbraio 2012 pag. 6/7 2. alle spese per attività analitiche di laboratorio, liquidate sulla base del tariffario vigente approvato dalla Regione, nonché alle spese connesse alle attività di rilevazione in campo e di elaborazione dati. 3. alle spese accessorie per l attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri) certificate dal Responsabile del Progetto; 4. a servizi specialistici di supporto tecnico scientifico da parte di Enti pubblici e di Istituti di Ricerca, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali, nell ambito di specifici accordi quadro; 5. alla retribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato finalizzati alla supervisione ed al coordinamento tecnico delle attività di monitoraggio ambientale programmate, a prestazioni d opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di supervisione tecnica, validazione dati ed audit. In tale contesto, ARPAV provvederà alla attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale specialistico esperto in materia, per affiancare il personale dell Agenzia, al fine di consentire l esecuzione e il raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati, garantendo la validazione dei dati; 6. alle spese per la diffusione delle informazioni e dei risultati; 7. all IVA di legge, qualora la stessa costituisca un onere per l Agenzia. Art. 7 Modalità di pagamento L erogazione dei fondi, messi a disposizione dalla Regione, sarà effettuata a favore di ARPAV, per la somma complessiva di 500.000,00, secondo le seguenti modalità: - il primo acconto di 250.000,00, pari al 50% dell importo complessivo, previa dichiarazione da parte di ARPAV dell avvio delle attività programmate; - il secondo acconto di 200.000,00, pari al 40% dell importo complessivo, alla presentazione del rendiconto finanziario dal quale risulti la spesa di ameno i 2/3 della somma erogata in qualità di primo acconto; - il saldo finale di 50.000,00, pari al 10% del totale, alla conclusione delle attività e alla presentazione della documentazione tecnica finale e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. In particolare si precisa che la presentazione da parte di ARPAV della documentazione tecnica attestante la conclusione del progetto e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dovrà avvenire entro 6 mesi dalla chiusura delle attività, ovvero entro il 30 giugno 2014, stante la necessità da parte di ARPAV di disporre di un adeguato periodo di tempo per l elaborazione dei dati del monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

ALLEGATOB alla Dgr n. 162 del 07 febbraio 2012 pag. 7/7 ARPAV si obbliga a rispettare le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto indica il seguente conto corrente per l effettuazione delle erogazioni che la Regione Veneto effettuerà, mediante bonifico bancario, a favore della stessa Agenzia, a titolo di compenso per la presente convenzione: - Conto corrente bancario n presso ; - IBAN:. In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il contratto sarà risolto espressamente. Art. 8 Controversie Le parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi controversia che dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione; in caso contrario, si procederà ai sensi della vigente normativa in materia. Foro competente è quello di Venezia. Art. 9 Risoluzione La presente Convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle parti l impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizione della medesima convenzione, oppure in caso di modifiche dell assetto istituzionale. Art. 10 Registrazione Il presente atto, esente dall imposta di bollo in base all art. 16 della Tab. All. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, sarà soggetto all imposta di registro solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e successive modificazioni. La presente convenzione, che si compone di 10 articoli, letta ed approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse, viene sottoscritta dalle parti. Venezia, lì Per la Regione del Veneto Per l Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto....