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COMUNE DI GRANDATE (provincia di COMO ) SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA denominato Articolo 30, legge 5 agosto 1978, n. 457 Articoli 12 e 14, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. del Approvato con deliberazione del Consiglio n. del 1

CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO DI RECUPERO L'anno duemila, addì del mese di ( / /20 ), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor, notaio in (ovvero) avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor, segretario comunale del Comune di, competente ai sensi dell articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si sono costituiti i Signori: CAPETTI PIETRO, nato a Como il 12/08/1958, residente in Grandate, via Foscolo n 14, c.f. CPT PTR 58M12 C933C in qualità di proprietario dell immobile sito in Grandate, via Repubblica contraddistinto catastalmente come segue : CATASTO TERRENI Fg. 1 mappale 2684 ente urbano Fg. 1 mappale 2908 ente urbano Fg. 1 mappale 2909 ente urbano Fg. 1 mappale 2910 ente urbano Fg. 1 mappale 2912 prato CATASTO FABBRICATI Sez. cens. GRANDATE Fg. 1 mappale 2684 ricovero mezzi agricoli Fg. 1 mappale 2908 porzione stalla/cascina Fg. 1 mappale 2909-2910 porzione stalla/cascina e letamaia soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente «recuperanti», da una parte; e il sig., nato a il in qualità di responsabile del pro tempore del Comune di, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con la deliberazione della Giunta comunale n. in data (ovvero) con atto del Sindaco n. in data ai sensi dell articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte, PREMESSO A). che i sopraindicati intervenuti proprietari recuperanti dichiarano di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione; B). che le aree di cui alla convenzione nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. in data, è classificato come segue: zona omogenea NAF come nucleo di antica formazione ove l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano di recupero convenzionato, interno a zona di recupero di cui all articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457; e che la presente proposta di P.R. si rende necessaria per cambiare la destinazione d uso di parte dell immobile da non residenziale a residenziale. 2

C). che sul comparto non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano di recupero o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità; D). che il Piano di Recupero risulta essere conforme alle previsioni di P.G.T., alle relative Norme Tecniche di Attuazione ed al Regolamento Edilizio; E). che il Piano di recupero prevede interventi di demolizione di fabbricato esistente e nuova costruzione con cambio di destinazione d uso, il tutto come meglio evidenziato negli elaborati a firma dell Arch. Gianni Caspani con studio in Grandate, via Manzoni 4 ed iscritto all Ordine degli Architetti della provincia di Como al n 1671; VISTI A) La domanda di autorizzazione al piano di recupero, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. 3917 del 30.07.2011 e successive integrazioni; B) La deliberazione del Consiglio n. in data, esecutiva, con la quale veniva adottato il piano di recupero; C) L'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del piano di recupero, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni; (ovvero, in presenza di osservazioni) in seguito ai quali sono pervenute n. osservazioni; D) La deliberazione del Consiglio n. in data, esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il piano di recupero; (ovvero, in presenza di osservazioni) con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il piano di recupero; E) La nota prot. in data con la quale il Comune ha comunicato ai proponenti l avvenuta efficacia dei provvedimento di approvazione del piano di Recupero, con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente convenzione entro il ; F) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, gli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, gli articoli 12, 14 e 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 1. I recuperanti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 2. I recuperanti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai recuperanti con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, 3

le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest ultimo. 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai recuperanti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di comunicazione anche ad uno solo dei recuperanti dell avvenuta approvazione definitiva del piano di recupero, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione. 2. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 ( dieci ) anni. Entro lo stesso termine i recuperanti devono aver conseguito l ottenimento degli atti di assenso o presentato le denuncie di inizio attività per la completa edificazione degli interventi previsti dal piano di recupero. ART. 4 OPERE DI URBANIZZAZIONE 1 In relazione al disposto del punto 2, quinto comma dell art. 8 della Legge 06/08/1967 n 765 integrato dalla Legge Regionale n 12/2005, si prende atto che la zona in cui è inserito l immobile oggetto del Piano di Recupero risulta essere già servita da tutte le opere di urbanizzazione esistenti (accesso stradale, rete idrica, rete di distribuzione energia elettrica, rete telefonica, rete di distribuzione gas metano e di smaltimento acque scure); conseguentemente il presente Piano potrà essere attuato senza la previsione di nuove opere di urbanizzazione primaria, ma con l adeguamento ove necessario di quelle esistenti. Tale eventuale adeguamento sarà a carico dei recuperanti ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 1. Il Piano di Governo del Territorio non prevede nel comparto la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. ART. 6 - ONERI DI URBANIZZAZIONE 1 I proprietari dell immobile in relazione a quanto previsto dall art. 44 della Legge Regionale n 12/2005, si obbligano per sé e per i propri aventi diritto a versare al Comune di Grandate, gli oneri di urbanizzazione, la quota relativa all urbanizzazione primaria e secondaria, con le aliquote vigenti al momento di approvazione del Piano di recupero ovvero - ONERI URBANIZZAZIONE : 2.494,20 mc x Euro/mc = E per un importo totale di Euro a condizione che la richiesta di permesso di costruire, ovvero la denuncia di attività, siano presentate entro e non oltre trentasei mesi dalla data di approvazione medesima. In caso contrario gli oneri verranno aggiornati nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale. 4

I versamenti della quota di cui al presente articolo dovranno essere eseguiti prima del rilascio dei permessi di costruire ovvero le denuncie di inizio attività in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano di recupero. ART. 7 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 1 I proprietari dell immobile in relazione a quanto previsto dall art. 46 della Legge Regionale 12/2005, si obbligano per sé e per i propri aventi diritto, a qualsiasi titolo a monetizzare le aree per le opere di urbanizzazione secondaria pari a mq 299,30 in ragione di 18.00 mq/abitante. Il tutto verrà monetizzato per una cifra di Euro/mq per cui: Mq 299,30 x Euro/mq = 2. L importo totale della monetizzazione è versato dai recuperanti alla Tesoreria del Comune all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato all utilità conseguita dai recuperanti medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili. ART. 8 DURATA PIANO DI RECUPERO 1. Il periodo di validità della presente convenzione è fissato in anni 10(dieci) a decorrere dall approvazione definitiva del Piano stesso ART. 9 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i recuperanti possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le denuncie di inizio attività per l'edificazione, la ristrutturazione, la ricostruzione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano di recupero. 2. L efficacia dei permessi di costruire o delle denuncie di inizi attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all articolo 16 del d.p.r. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo o giorno successivo alla presentazione della denuncia di inizio attività, fatto salvo quanto previsto all art. 6 relativamente alla quota relativa agli oneri di urbanizzazione. ART. 10 - VARIANTI 1. Ai sensi dell articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano di recupero, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano di recupero e ai criteri costruttivi ivi previsti: a) l edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano di recupero, sempre nel rispetto delle distanze legali; 5

b) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano di recupero, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione; c) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni alle aree di pertinenza dei singoli edifici. 3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune. 4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, ovvero le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell articolo 16, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano di recupero, che tenga conto di quanto già realizzato. 5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune. ART. 11 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA 1. Qualora su parte degli immobili inclusi nel piano di recupero siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edilizi con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del relativo atto di assenso o di presentazione della denuncia di inizio attività sono reperite le aree per attrezzature e servizi pubblici nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quella precedentemente utilizzata per il dimensionamento del piano di recupero. 2. È facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12 del 2005, purché l'importo unitario non sia inferiore alla monetizzazione iniziale di cui all articolo 7 della presente convenzione, rivalutata in base al più alto tra l indice F.O.I. (famiglie di operai e impiegati) e l indice I.P.C.A. (indice generale armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell Unione europea, calcolato per l Italia) come rilevati dall'i.s.t.a.t. In tal caso l importo del conguaglio della monetizzazione è versato prima del rilascio dell atto di assenso ovvero prima del trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia di inizio attività. 3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree per attrezzature e servizi pubblici in eccedenza, con conguaglio a favore dei recuperanti, non si procederà ad alcuna restituzione da parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione che per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso pubblico, nonché in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla collettività rappresentata dal Comune in seguito alla stipula della convenzione. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti di destinazione d uso, anche senza opere di modificazione o aggiuntive, compatibili con la normativa urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione o già ultimati, che siano richiesti, rilevati o comunque effettuati nei dieci anni successivi all ultimazione dei lavori assentiti. 1. Il progetto di piano di recupero è composto da: ART. 12 PUBBLICITA DEGLI ATTI A Relazione Tecnica con Estratti ed Atti B Documentazione Fotografica C Schema di Convenzione 6

Tavola 1 Stato di fatto: piante Tavola 2 Stato di fatto: sezioni - prospetti Tavola 3 Progetto: piante piano interrato piano terra Tavola 4 Progetto: piante primo-secondo-sottotetto-copertura Tavola 5 Progetto: sezioni prospetti Tavola 6 Particolare costruttivo Tavola 7 Confronto: piante piano interrato piano terra Tavola 8 Confronto: piante primo-secondo-sottotetto Tavola 9 Confronto: sezioni - prospetti Tavola 10 Planimetria reti tecnologiche Tavola 11 Progetto: viste prospettiche ed aeree 2. Il progetto di piano di recupero è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i recuperanti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione. 3. Per tutta la durata della convenzione i recuperanti si obbligano a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o controinteressati, un numero di copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali. ART. 13 - SPESE 1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei recuperanti. ART. 13 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 1. I recuperanti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione. 2. I recuperanti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio; trovano altresì applicazione, per quanto occorra: a) l articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto; b) l articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come interpretato dall articolo 76, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il trasferimento di beni immobili interni al Piano di Recupero. Letto, confermato e sottoscritto, lì I Recuperanti per il Comune 7