DIAGNOSI ENERGETICA: da obbligo a opportunità Relatore: ing. Alessio Frigerio Energy Saving Vercelli - Borgomanero, 9 settembre 2015 www.energysaving.it Pag 1
DECRETO LEGISLATIVO n 102/2014 Il D.Lgs. 102/2014 recepisce la Direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica. Il 20 maggio 2015 sul sito del MiSE è stato pubblicato il documento che fornisce chiarimenti in materia di diagnosi energetiche delle imprese ai sensi dell art.8 del D.Lgs. 102/2014. Ai fini dell adempimento dell obbligo di cui all art. 8 del D.Lgs. 102/2014, i termini «diagnosi» e «audit» sono da considerarsi sinonimi. www.energysaving.it Pag 2
L art. 8 stabilisce che i soggetti obbligati a svolgere la diagnosi energetica sono: SOGGETTI OBBLIGATI Le GRANDI IMPRESE (comma 1) Le IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA (comma 3) Sono escluse dall obbligo le AMINISTRAZIONI PUBBLICHE www.energysaving.it Pag 3
GRANDI IMPRESE Tutte le imprese non qualificabili come PMI ai sensi del DM 18 aprile 2005, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all obbligo di diagnosi di cui all art. 8 del D.Lgs. 102/2014 Le regole per individuare lo status di PMI, impresa autonoma, associata o collegata sono riassunte nella Guida alla nuova definizione di PMI pubblicata dalla Direzione Generale per le Imprese e per l industria della Comunità Europea. http://ec.europa.eu/growth/smes/ www.energysaving.it Pag 4
E considerata grande impresa l azienda con i seguenti requisiti: N dipendenti effettivi 250 Oppure: Fatturato annuo > 50 milioni di euro e GRANDI IMPRESE Bilancio annuo > 43 milioni di euro www.energysaving.it Pag 5
GRANDI IMPRESE www.energysaving.it Pag 6
GRANDI IMPRESE Si distinguono imprese: Autonome: senza partecipazioni o con partecipazioni inferiori al 25% del capitale o dei diritti di voto Associate: con partecipazioni comprese fra il 25% e il 50% del capitale o dei diritti di voto Collegate: una delle imprese ha partecipazioni, diritti, contratti o accordi tali da garantire la maggioranza dei diritti di voto o il controllo delle altre N.B. Sono considerate comunque grandi imprese le società controllate da un organismo pubblico con oltre il 25% www.energysaving.it Pag 7
GRANDI IMPRESE www.energysaving.it Pag 8
Le imprese energivore soggette all obbligo di diagnosi sono tutte le imprese a forte consumo di energia che beneficiano del c.d. BONUS ENERGIVORI (ossia iscritte nell Elenco Energivori tenuto da Cassa Conguaglio Settore Elettrico). Nota: IMPRESE ENERGIVORE L iscrizione all Elenco Energivori è riservata alle aziende: Manifatturiere con siti in MT e AT Con consumo (elettrico) annuo superiore 2,4 GWh Con rapporto spesa elt/fatturato > 2% www.energysaving.it Pag 9
IMPRESE ENERGIVORE OBBLIGO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI: Le imprese energivore soggette all obbligo di diagnosi devono effettuare prima della diagnosi successiva (cioè entro 4 anni dall esecuzione della prima diagnosi) almeno uno degli interventi di efficientamento energetico individuati nella diagnosi stessa. www.energysaving.it Pag 10
Le aziende soggette all obbligo devono effettuare la diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell anno n- esimo (a decorrere dal 2015) se: CRITERI TEMPORALI Se sono state in possesso dei requisiti di GRANDE IMPRESA negli anni n-1 ed n-2 Se hanno beneficiato del bonus energivori in riferimento ai consumi dell anno n-2 (ossia se compaiono nell Elenco Energivori pubblicato sul sito web di CCSE nell anno n) N.B. Ogni impresa è tenuta a verificare ogni anno il proprio status rispetto all obbligo. www.energysaving.it Pag 11
CRITERI TEMPORALI Gli audit eseguiti precedentemente al 2015 hanno validità pari a 4 anni a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi energetica e possono essere utilizzate ai fini dell adempimento all obbligo, purché conformi ai criteri minimi dell Allegato 2. Pertanto sono potenzialmente valide tutte le diagnosi effettuate in data successiva al 6 dicembre 2011, ma sarà comunque obbligatorio effettuare un nuovo audit alla scadenza dei 4 anni. Esempio: se una diagnosi (valida) è stata eseguita il 15 gennaio 2013, dovrà esserne svolta una seconda, al più tardi, entro il 15 gennaio 2017. www.energysaving.it Pag 12
Per sito produttivo si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio. Casi particolari: SITO PRODUTTIVO Sistemi a rete (acquedotti, oleodotti, ecc.): possono essere considerati come un unico sito virtuale Grandi imprese di trasporto: l attività di trasporto viene considerata come unico sito virtuale, mentre i nodi di trasporto (stazioni, interporti, ecc.) come un sito produttivo Siti di natura temporanea (es. cantieri): sono considerati siti produttivi solo se la durata prevista supera i 4 anni www.energysaving.it Pag 13
IMPRESE MULTISITO In base a quanto indicato al punto d) dell Allegato 2 al D.Lgs. 102/2014 le diagnosi energetiche devono essere eseguite presso un numero di siti «proporzionato e sufficientemente rappresentativo per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.» A prescindere dal numero di siti auditato l impresa deve fornire ad ENEA la mappatura dei consumi di tutti i siti, indicando i siti sottoposti a diagnosi e motivando adeguatamente le valutazioni e le scelte effettuate. www.energysaving.it Pag 14
IMPRESE MULTISITO Al di là della regola generale nei chiarimenti pubblicati dal MiSE sono state fornite alcune indicazioni generali per l individuazione del numero minimo di siti da auditare: sono da sottoporre a diagnosi tutti i siti che superano le soglie dell art. 19 della legge 10/1991 sulla nomina dell energy manager (10.000 tep per l industria, 1.000 tep per gli altri settori); possono essere esclusi i siti con consumi sotto i 100 tep fino al raggiungimento del 20% dei consumi totali; deve essere sottoposta a diagnosi una percentuale decrescente di siti divisi per tipologia omogenea di sito e processo con consumi compresi fra la soglia della nomina dell energy manager e i 100 tep, come da fasce indicate nelle figure seguenti, fino ad un massimo di 100 siti; per i siti sotto i 100 tep non esclusi dalle diagnosi si procede a un campionamento con percentuali del 3% (51-99 tep) e dell 1% (1-50 tep), sempre per tipologia omogenea di sito e processo; per i cluster si effettua un arrotondamento commerciale, salvo per numeri compresi fra 0 e 1; si può optare per sottoporre a diagnosi siti in fasce a consumi più elevati, fermo restando il numero totale calcolato secondo le presenti regole. www.energysaving.it Pag 15
IMPRESE MULTISITO www.energysaving.it Pag 16
IMPRESE MULTISITO ESEMPIO 1 www.energysaving.it Pag 17
IMPRESE MULTISITO ESEMPIO 2 www.energysaving.it Pag 18
CHI PUO ESEGUIRE LA DIAGNOSI Attualmente le diagnosi energetiche devono essere eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell energia o auditor energetici, anche se non certificati sotto accreditamento. A decorrere dal 19 luglio 2016 le diagnosi potranno essere condotte esclusivamente da soggetti in possesso delle seguenti certificazioni, rilasciate da organismi accreditati da Accredia: EGE ai sensi della norma UNI CEI 11339 ESCo ai sensi della norma UNI CEI 11352 AUDITOR ENERGETICI ai sensi della UNI CEI EN 16247-5 www.energysaving.it Pag 19
REQUSITI DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE La diagnosi energetica deve essere condotta nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell Allegato 2 al D.Lgs. 102/2014. Tale prescrizione risulta sicuramente rispettata se l audit viene effettuato in modalità conforme ai criteri illustrati nella norma tecnica UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4. I dati energetici dovrebbero essere acquisiti da appositi misuratori. Qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di ciascuna area funzionale può essere ricavato in via induttiva e/o sulla base di misurazioni effettuate con strumentazione portatile. www.energysaving.it Pag 20
IMPRESE CERTFICATE 50001, 14001, EMAS Le imprese obbligate alla diagnosi energetica sia grandi che energivore che hanno adottato un sistema di gestione certificato ISO 50001, ISO EN 14001 o EMAS comprendente una diagnosi conforme all Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 non devono effettuare una nuova diagnosi, ma sono tenute a trasmettere all ENEA il rapporto dell audit condotto nell ambito del sistema di gestione entro la scadenza prefissata. www.energysaving.it Pag 21
SITO ENEA DIAGNOSI ENERGETICHE http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/documentazione www.energysaving.it Pag 22
Le imprese obbligate alla diagnosi energetica che non eseguono la diagnosi energetica entro i tempi previsti, ovvero presentano diagnosi non conformi al dettato normativo, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: SANZIONI Diagnosi non effettuata: da 4.000 a 40.000 euro Diagnosi non conforme: da 2.000 a 20.000 euro N.B. La sanzione non esime dall effettuazione della diagnosi che dovrà essere inoltrata ad ENEA entro 6 mesi dalla data di irrogazione della sanzione. www.energysaving.it Pag 23