Ordine dottori commercialisti di Torino. Piani individuali di risparmio e ripresa economica. Seminario di aggiornamento TORINO 3/7/2017

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Ordine dottori commercialisti di Torino Piani individuali di risparmio e ripresa economica Elaborato da Adriano Ippolito Seminario di aggiornamento TORINO 3/7/2017 Adriano Ippolito dottore commercialista in Torino

NOZIONE DI RISPARMIO RISPARMIO = REDDITO CONSUMI Nozione flusso RISPARMIO : STOCK DI STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI Nozione fondo Paradosso del risparmio Trappola della liquidità : è possibile portare un cammello all abbeveratoio ma non lo si può costringere a bere Elaborato da Adriano Ippolito

Crescita economica Il PIL Italiano negli ultimi 10 anni è diminuito di almeno 10 punti percentuali contro un aumento mondiale di circa 3,5 annuo.(rapporto Istat noi Italia Pil pro-capite 10,1%.) Le previsioni di crescita del Pil Italiano sono le più basse rispetto a quelli degli altri paesi. Occorre rilancia la crescita economica Elaborato da Adriano Ippolito

Interventi L attivazione di politiche monetarie da sole non rilanciano la crescita. occorre intervenire sul piano delle misure fiscali. Ridurre la pressione fiscale e effettuare interventi di agevolazione. Elaborato da Adriano Ippolito

Mercato dei capitali L accesso al credito per le imprese non può avvenire soltanto utilizzando le banche quali erogatrici di finanziamenti. LE PMI DEVONO TROVARE FINANZIAMENTI CON VINCOLO DI CAPITALE E DI DEBITO ATTIVANDO CANALI ALTERNATIVI A QUELLO BANCARIO Quindi con i Pir le imprese italiane potranno godere di un accesso al mercato finanziario per approvvigionarsi dei capitali, necessari per investire, più ampio e più liquido. I Pir rappresentano uno stimolo all economia

INVESTIMENTI INVESTIMENTI PMI RISPARMIATORE PMI INNOVATIVE E START-UP INNOVATIVE LEGGE 17/12/2012 N. 221 ARTICOLO 29 HA CONVERTITO IL DECRETO LEGGE 18/10/2012 N. 179 DETRAZIONE IRPEF ED IRES DEL 30% DELLE SOMME INVESTITE NEL CAPITALE SOCIALE Elaborato da Adriano Ippolito

Nozione di Pir Contenitore giuridico di strumenti finanziari qualificati Allocazione del risparmio verso strumenti finanziari emessi da particolari soggetti emittenti secondo particolari vincoli e modalità (investimenti in particolari strumenti finanziari) Allocazione diretta: deposito titoli Pir presso Banca o intermediario abilitato Allocazione indiretta: acquisto di quote di un fondo PIR gestito da una sgr. Elaborato da Adriano Ippolito

Elaborato da Adriano Ippolito DEFINIZIONE LO STRUMENTO FINANZIARIO E UN QUALSIASI CONTRATTO CHE DIA ORIGINE AD UN ATTIVITA FINANZIARIA PER UN ENTITA E AD UNA PASSIVITA FINANZIARIA O A UNO STRUMENTO RAPPRESENTATIVO DI CAPITALE PER UN ALTRA ENTITA

Elaborato da Adriano Ippolito Definizioni Attività: Risorsa controllata dall impresa come risultato degli eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici. Passività: Obbligazione attuale dell impresa derivante da eventi passati per la cui estinzione sarà necessario trasferire in uscita dall impresa risorse che incorporano benefici economici.

Elaborato da Adriano Ippolito I contraenti Emittente: L entità che iscrive in bilancio lo strumento finanziario fra le passività e/o il capitale netto. Sottoscrittori: Le entità che iscrivono in bilancio lo strumento finanziario come risorsa fra le attività.

La nozione di strumento finanziario per il TUF Per il TUF la nozione di strumento finanziario è chiusa in quanto formula un elenco preciso di strumenti finanziari la cui portata è da considerare tassativa. Gli strumenti finanziari sono una partizione dei prodotti finanziari (o contratti di credito). Elaborato da Adriano Ippolito

Classificazione strumenti finanziari (articolo 1 TUF) Strumenti finanziari originari Strumenti finanziari derivati Testo aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dal d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e dal d.lgs. n. 229 del 19.11.2007. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 Elaborato da Adriano Ippolito

Gli strumenti finanziari sono una particolare categoria di prodotti finanziari e sono pertanto mezzi di investimento di natura finanziaria. La nozione di strumento finanziario è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento italiano dal cosiddetto Decreto Eurosim in sostituzione della definizione di valore mobiliare, non più adeguata all'evolversi dei nuovi servizi di investimento. La legge prevede un'elencazione tassativa di tipologie di prodotti finanziari che possono essere considerate strumenti finanziari. In particolare, secondo l'art. 1 del TUF, sono strumenti finanziari: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio; b) le obbligazioni, i Titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b bis) gli strumenti previsti dal Codice Civile agli artt. 2346 e 2349; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli del mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo che permette di acquisire quelli indicati nei punti precedenti; f) i contratti futures; g) i contratti swap (pronti contro termine); h) i contratti a termine; i) i contratti di opzione; j) combinazione di contratti e titoli indicati nei punti precedenti. I mezzi di pagamento quali ad esempio gli assegni bancari o la moneta non costituiscono strumenti finanziari secondo la definizione codicistica. Elaborato da Adriano Ippolito

Elaborato da Adriano Ippolito Per "strumenti finanziari" si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; TUF - Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58, comma 2 - articolo 1 c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini 21. 3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1- bis, lettera d) 23. 4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

Elaborato da Adriano Ippolito TUF Classificazione valori mobiliari Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 1-bis. Per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) Le Azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; b) Obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) Qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere; d) Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 1-ter. Per strumenti del mercato monetario si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.

COMMA 101 Il Pir si costituisce: a) Attraverso l apertura di un rapporto di amministrazione avvalendosi di un intermediario abilitato b) Con la destinazione di somme non superiori a 30.000 annui entro un limite complessivo di 150.000 agli investimenti qualificati. Elaborato da Adriano Ippolito

Autocertificazione obbligatoria per l apertura di un conto Pir Il soggetto che voglia investire in un piano individuale di risparmio (PIR) deve produrre all intermediario finanziario una autocertificazione obbligatoria con la quale chiede l apertura di uno stabile rapporto PIR presso la sgr o altro intermediario e contestualmente dichiara di non essere titolare di altro piano di risparmio a lungo termine E necessario che ad ogni Pir sia associato un solo codice fiscale C è la possibilità di aprire Un Pir per ogni membro della famiglia maggiorenni e minorenni compresi Elaborato da Adriano Ippolito

Tipologia rapporto Rapporto di amministrazione o custodia Rapporto di gestione di portafoglio Altro stabile rapporto Contratto di assicurazione sulla vita Contratto di capitalizzazione con - Intermediario abilitato residente - Impresa di assicurazione residente - Intermediari non residenti ma con stabile organizzazione in Italia Con l opzione per l applicazione del regime del risparmio amministrato - Intermediari non residenti in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in italia scelto tra i predetti soggetti

Holding Period Periodo minimo di detenzione degli Investimenti ossia degli acquisti degli strumenti finanziari : cinque anni Allocazione diretta: deposito titoli Pir presso Banca o intermediario abilitato: Il singolo strumento finanziario deve essere detenuto per almeno cinque anni. Allocazione indiretta: sottoscrizione di OICR o polizze costruite sui PIR, il vincolo di detenzione è riferito esclusivamente al titolare-investitore che deve mantenere la quota o la polizza per il periodo minimo di 5 anni e non vincola la gestione dello strumento finanziario da parte del gestore. Elaborato da Adriano Ippolito

Investimenti qualificati comma 89 a) Azioni o quote di imprese residenti in Italia, in stati UE con stabile organizzazione in italia b) quote o azioni di Oicr residenti in Italia, in stati UE con stabile organizzazione in italia che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a). Elaborato da Adriano Ippolito

Composizione investimenti PIR 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% QUALSIASI STRUMENTO FINANZIARIO STRUMENTI FINANZIARIO DI SOCIETA RESIDENTI IN ITALIA O IN STATI UE CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA SOCIETA DIVERSE DA QUELLE INSERITE NELL INDICE FTSE MIB Serie3; 30 Serie2; 49 Serie1; 21 1

STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA SOCIETA DIVERSE DA QUELLE INSERITE NELL INDICE FTSE MIB dove trovarli? A piazza affari ci sono mercati regolamentati ove sono quotati strumenti finanziari qualificati che possono essere inseriti nei PIR - MIDCAP: composto da 60 società a media capitalizzazione - SEGMENTO STAR : raggruppa società con capitalizzazione compresa tra 40 milioni e 1 miliardo con flottante di almeno il 35% e corporate governance allineata a standard Internazionali. - AIM : Alternative investment Market è un mercato regolamentato gestito da borsa italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. - Segmento standard

Vincolo di concentrazione degli strumenti finanziari detenuti in un PIR Il vincolo di concentrazione impone che non più del 10% del portafoglio possa essere destinato a strumenti finanziari emessi dallo stesso soggetto.

Chiusura del Pir Non vi è termine prestabilito per la durata di un Pir; Viene chiuso quando il risparmiatore dichiara di volerlo revocare ( o in caso di successione); se gli strumenti finanziari in cui sono investiti i risparmi vengono dismessi prima dei cinque anni; sui redditi pregressi prodotti da tali strumenti finanziari occorre pagare l imposta sostitutiva a cura dell intermedio senza sanzioni; Pertanto l intermediario potrà richiedere al titolare di depositare preventivamente tali eventuali somme.

Esenzione da imposta di successione e donazione In caso di decesso del titolare del Pir, agli eredi spettano i capitali legati al piano Pir, ma non il PIR in sé, né la relativa esenzione; perché questo non è trasferibile.

Il ter di 5 fondi italiani Pir compliant a b c d e isin categoria Obbligazionario ( 065) Azionario (187) Azionario (966) Azionario (210) Bilanciato (614) Profilo rischio 4 5 5 6 4 Commissioni d ingresso 4% 4% 4% 0 : unica soluzione 3% se PDA 1,5% Spese correnti 1,46% 2% 2% 1,80 1,47% Spese di rimborso no no no 4% no Overperformance fee 20% no no 20% 10%

Elaborato da Adriano Ippolito NOZIONE CONCETTUALE DI REDDITI FINANZIARI OTTENIBILE DAL PIR Redditi di capitali Redditi diversi di natura finanziaria Il Tuir ricomprende nella categoria dei redditi di capitale esclusivamente quelli prodotti dall impiego non dinamico del capitale e in quella dei redditi diversi di natura finanziaria tutti gli altri proventi che pur derivanti dall impiego di capitali- sono incerti non solo nel quantum, ma anche nell esistenza e si manifestano sotto forma di plusvalenze ed altri redditi inquadrabili nella nozione di reddito entrata.

Soggetti lordisti e nettisti I redditi di capitali e i redditi diversi di natura finanziaria sono soggetti nel risparmio amministrato ad un imposta sostitutiva del 26% (12,50% se si tratta di titoli di stato ed assimilati. Quindi il risparmiatore è soggetto nettista. Nel caso in cui il risparmiatore apre un conto deposito titoli Pir; egli diventa lordista; cioè non subisce su tali redditi l imposta sostitutiva. Più precisamente il comma 108 prevede che le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute sui redditi incassati fanno sorgere il diritto a ricevere una somma corrispondente che l intermediario anticipa e compensa. In quanto i redditi generati dagli investimenti qualificati di cui al comma 90 sono esenti ai fini delle imposte sul reddito ( comma 90)

Elaborato da Adriano Ippolito La negoziabilità secondo il TUF La qualificazione di uno strumento come strumento finanziario non dipende unicamente dalla tipologia dello stesso ossia dalle sue caratteristiche intrinseche, tecnico giuridiche, ma anche dalla sua negoziabilità sul mercato dei capitali. La negoziabilità riflette la sua idoneità ad essere oggetto di transazione e dunque di trasferimento sul mercato dei capitali. Sia quello regolamentato (mercati borsistici etc) che non regolamentato (over the counter).

Decreto legge 232 dell 11/12/2016 art. 1 comma 101 101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Decreto legge 232 dell 11/12/2016 art. 1 comma 102 102 In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attivita' diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente articolo si presume, senza possibilita' di prova contraria, impresa che svolge attivita' immobiliare quella il cui patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.

Decreto legge 232 dell 11/12/2016 art. 1 comma 103-104 103. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra societaà appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. 104. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.

Decreto legge 232 dell 11/12/2016 art. 1 comma 105-106 105. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. 106. Gli strumenti finanziari in cui e' investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro novanta giorni dal rimborso.

Decreto legge 232 dell 11/12/2016 art. 1 comma 107-108 107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 106. 108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 101 presso i quali e' costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Decreto legge 232 dell 11/12/2016 art. 1 comma 109 109 - Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali e' investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Decreto legge 232 dell 11/12/2016 art. 1 comma 110-111-112 110. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto. 111. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale e' stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 101 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari. 112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo termine, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.

Decreto legge 232 dell 11/12/2016 art. 1 comma 113-114 113. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonchè degli investimenti qualificati effettuati. 114. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non e' soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.