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REGOLAMENTO Per il calcolo e la determinazione del contributo di costruzione (ai sensi del D.P.R. n 380 del 6 giugno 2001 - Testo Unico in Materia di Edilizia) Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 29 del 28 giugno 2006 Variato con Delibera di Consiglio Comunale n 9 del 12 giugno 2015

SOMMARIO Art. 1 Premessa.... 3 Art. 2 Ambito di applicazione.... 3 Art. 3 Urbanizzazione delle Aree.... 3 Art. 4 Incidenza degli oneri di urbanizzazione: tabelle parametriche.... 4 Art. 5 Adempimenti del Comune... 4 Art. 6 Determinazione del costo base di urbanizzazione... 4 Art. 7 Incidenza degli oneri di urbanizzazione in relazione alle zone omogenee... 4 Art. 8 Individuazione delle zone omogenee... 5 Art. 9 Incidenza degli oneri per gli edifici produttivi... 5 Art. 10 Incidenza degli oneri per i complessi turistici ricettivi complementari... 6 Art. 11 Calcolo dei volumi e delle superfici.... 6 11.1 - Oneri di Urbanizzazione... 6 11.2 Costo di costruzione... 7 Art. 12 Contributo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi ed alla sistemazione dei luoghi... 8 Art. 13 Interventi su edifici esistenti.... 8 13.1 - Cambio destinazione d uso... 9 13.2 - Demolizione e ricostruzione... 10 13.3 Ristrutturazione... 10 13.3.1 Frazionamento... 11 13.3.2 Fusione... 11 Art. 14 Usi del Suolo - attività che comportano interventi edilizi minimi e/o assenti... 12 Art. 14.bis Sanzioni e oblazioni in luogo del ripristino dello stato dei luoghi o per il rilascio di titoli abilitativi in sanatoria... 13 Art. 15 Esenzioni.... 13 Art. 16 Riduzioni.... 14 Art. 17 Restituzione del contributo di costruzione.... 14 Art. 18 Completamento lavori... 14 Art. 19 Modalità di pagamento del contributo di costruzione.... 14 Art. 20 Precisazioni strutture precarie - pertinenze.... 15 Art. 21 Conclusioni, riferimento temporale e aggiornamento tariffe.... 15

Art. 1 Premessa. 1. Il Testo Unico in Materia Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) prevede che ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a permesso di costruire o in alternativa alla presentazione della denuncia di inizio attività nonché della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.). 2. Il permesso, la D.I.A. o la S.C.I.A., comportano, ai sensi dell artt. 16 e 19 del D.P.R. 380/2001, la corresponsione di un contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione secondo le aliquote vigenti stabilite dal Comune. 3. Questo regolamento tende a disciplinare dettagliatamente le varie casistiche che si possono verificare in seguito ai più disparati interventi edilizi, adducendo dalla legislazione vigente e dalla giurisprudenza. 4. A seguito dell abrogazione del Reg. Regionale n. 6/77, il presente regolamento stabilisce anche l incidenza del contributo di costruzione commisurato agli oneri di urbanizzazione, sulla base delle tabelle parametriche allegate. Art. 2 Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di costruzione, del contributo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e del contributo per la sistemazione dei luoghi, ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 380/2001 relativamente al rilascio dei permessi di costruire, delle denuncie inizio attività (D.I.A.) e delle segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.). 2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica, altresì, a quegli interventi che comportino un aumento del carico urbanistico o trasformazione urbanistica dei suoli. 3. Il contributo di costruzione è determinato con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire, anche nei casi di rilascio del permesso in sanatoria; in caso di intervento soggetto a SCIA o DIA il contributo di costruzione è determinato con riferimento alla data di presentazione della segnalazione o denuncia. Art. 3 Urbanizzazione delle Aree. 1. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impegno formale alla realizzazione delle stesse da parte del richiedente il permesso di costruire, ovvero dell'impegno da parte dell'amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro i successivi tre anni 1 2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente il permesso di costruire, questi dovrà presentare al Comune, per l'approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto di permesso di costruire. Qualora l'importo delle opere realizzate dal richiedente superi l'onere di urbanizzazione primaria dovuto per le corrispondenti opere, il Comune applica uno scomputo fino alla concorrenza dell'intero onere di urbanizzazione primaria e secondaria dovuto e la parte in eccedenza viene eseguita gratuitamente dal/dai soggetto/i richiedente/i. Agli effetti dello scomputo totale o parziale del contributo, previsto dall art. 16, secondo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comune, nell effettuare la valutazione delle opere che il privato si obbliga a realizzare direttamente, tiene distinte le opere di urbanizzazione primaria da quelle di urbanizzazione secondaria. Le opere di urbanizzazione possono anche essere situate esternamente all area dove si realizzano gli interventi edificatori purché svolgano una funzione di utilità pubblica. Non è ammessa compensazione tra il contributo per opere di urbanizzazione e quello sul costo di costruzione. 3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell'obbligo assunto, l'interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio del permesso di costruire, una polizza fideiussoria, pari al costo dei lavori. 4. Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del Comune, a collaudo effettuato da parte dell'amministrazione Comunale. L effettuazione del collaudo sarà a spese del richiedente. 5. Nel caso in cui la zona interessata dal permesso di costruire sia priva delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria, il permesso di costruire non potrà essere rilasciato salvo quanto disposto dal precedente comma 1. 6. Tutte le opere di urbanizzazione comunque previste dovranno essere sempre precedute da una convenzione tra il privato e l Amministrazione Comunale.

Art. 4 Incidenza degli oneri di urbanizzazione: tabelle parametriche. 1. Il comune di Tavoleto, ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce l'incidenza delle opere di urbanizzazione sulla base dei costi di riferimento delle tabelle parametriche allegate al presente regolamento che determinano: - tabella A: l'incidenza media per ogni metro cubo edificato degli oneri di urbanizzazione primaria; - tabella B: l'incidenza media per ogni metro cubo edificato degli oneri di urbanizzazione secondaria; - tabella C: articolazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per zone omogenee e per tipi di intervento; - tabella D: incidenza delle opere di urbanizzazione per ogni metro quadrato di superficie utile lorda edificabile destinata ad insediamenti industriali e artigianali; - tabella E: incidenza degli oneri di urbanizzazione parametrata in relazione alle previsioni di zona e tipi d'intervento; - tabella F: incidenza degli oneri di urbanizzazione relativa ai complessi turistici ricettivi complementari; - tabella G: Parametri per Disinquinamento Smaltimento rifiuti Sistemazione dei luoghi; 2. Per la determinazione di detta incidenza debbono essere osservate le norme contenute nei successivi articoli. 3. La modifica dei parametri delle precedenti tabelle rimane di competenza del Consiglio Comunale; l aggiornamento degli importi previsti nelle tabelle è di competenza della Giunta Comunale ovvero del Sindaco; qualora trattasi di semplice adeguamento all aumento dei costi di costruzione determinato dall ISTAT, la competenza è del Responsabile del Settore Tecnico. Art. 5 Adempimenti del Comune 1. Il comune, determina, per effetto della applicazione dei parametri di cui al presente regolamento, il contributo per le opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente: a) per le costruzioni residenziali, turistiche, commerciali e direzionali; b) per gli insediamenti industriali e artigianali. 2. Per tutti i casi non contemplati dal presente regolamento si applicano in via analogica le tariffe delle allegate tabelle, facendo riferimento alle destinazioni d uso, al livello di urbanizzazione e agli indici fondiari. Art. 6 Determinazione del costo base di urbanizzazione 1. Il comune determina il costo base di urbanizzazione primaria e secondaria desumendolo dalle tabelle A e B per l'edilizia residenziale, turistica, commerciale e direzionale e dalla tabella D per le zone industriali e artigianali. 2. Tali valori vengono moltiplicati per il coefficiente 0,8 in quanto il Comune di Tavoleto è classificato come comune appartenente o appartenuto a comunità montana (coeff. parametrizzazione), confermando il medesimo coefficiente già previsto nel regolamento regionale n. 6/1977, abrogato con l.r. 16/2010; 3. Gli stessi possono essere ridotti sino ad una percentuale massima del 75%, modificando i coefficienti già previsti dalla tabella L del regolamento regionale n. 6/1977, abrogato con l.r. 16/2010, per tenere conto della specificità socio-economica del mercato edilizio Tavoletano nonché delle relative performance congiunturali; 4. In prima istanza la riduzione prevista nel precedente comma 3 è fissata nelle tabelle A B D, allegate al presente regolamento; in sede di aggiornamento quinquennale degli oneri la Giunta Comunale, ovvero il Sindaco, è demandata a definire la predetta percentuale di riduzione; 5. Ai sensi dell art. 71 commi 1 e 2 della L.R. 34/1992 gli oneri di urbanizzazione secondaria possono esseri ridotti sino ad un massimo del 25%; in prima applicazione tale riduzione è stata applicata nella Tabella B. In sede di aggiornamento quinquennale la facoltà di applicare tale riduzione è di competenza della Giunta Comunale ovvero del Sindaco; Art. 7 Incidenza degli oneri di urbanizzazione in relazione alle zone omogenee 1. L'incidenza degli oneri per le spese di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli insediamenti residenziali, turistici commerciali e direzionali viene determinata moltiplicando il costo base previsto dalle

tabelle A e B per i coefficienti riportati nella tabella C in relazione alle zone omogenee previste dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ed ai tipi di intervento. 2. Per le zone prive di strumentazione urbanistica, disciplinate dall art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il comune applica, per le costruzioni residenziali ricadenti nel perimetro del centro abitato il costo base determinato dalle tabelle A e B; per le costruzioni fuori di detto perimetro il predetto costo base è maggiorato del 50 per cento. Art. 8 Individuazione delle zone omogenee 1. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella C, si fa riferimento alle zone omogenee di cui all'art. 2 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968 individuate in sede di formazione del Piano Regolatore Generale. Art. 9 Incidenza degli oneri per gli edifici produttivi 1. L'incidenza degli oneri per le opere di urbanizzazione relative agli edifici produttivi industriali e artigianali viene determinata moltiplicando il costo base previsto dalla tabella D, riferita al metro quadrato di superficie delle costruzioni per i coefficienti riportati nella tabella E in relazione alle previsioni di zona e ai tipi di attività produttive. 2. Sono sottoposti alla normativa di cui al precedente comma tutti gli insediamenti produttivi di qualsiasi tipo che sorgano sul territorio. 3. L'onere relativo alla costruzione di particolari attrezzature collettive e servizi, alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e a quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi, ove ne siano alterate le caratteristiche, è a totale carico dell intestatario del titolo abilitativo ed è determinato dal comune in sede di rilascio del permesso di costruire o, in caso di SCIA o DIA, da chi presenta la segnalazione o denuncia, sulla base dell art. 12 del presente regolamento. 4. Per le zone prive di strumentazione urbanistica, disciplinate dall art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il comune applica per gli edifici e complessi industriali ed artigianali, il costo base determinato dalla tabella D maggiorato del 50 per cento. 5. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la localizzazione di attività commerciali al dettaglio, direzionali o turistiche il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella C del presente Regolamento relativa alle voci Direzionale e commerciale, Turistica alberghiera, Turistica residenziale per le zone omogenee B o C, a seconda che le zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale siano di completamento o di espansione. 6. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la localizzazione di attività commerciali all ingrosso (ivi compresi i magazzini di attività commerciali all ingrosso altrimenti localizzate), il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella E del presente Regolamento. Nel caso di cambio d uso, anche senza opere, da commercio all ingrosso a commercio al dettaglio è dovuta la differenza degli oneri di urbanizzazione previsti dalle relative tabelle calcolati alla data del cambio stesso. Nel caso di attività commerciali all ingrosso che sono esercitate congiuntamente al dettaglio, in quanto consentito dalla legislazione di settore, il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella C del presente Regolamento, limitatamente alla porzione di unità immobiliare destinata alla superficie di vendita, mentre per la restante il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella E. 7. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano, in connessione alle attività produttive insediate, anche aree espositive non aperte al pubblico, per dette aree il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella E del presente Regolamento. 8. Gli alloggi per il proprietario o il custode realizzati nell ambito di edifici produttivi industriali o artigianali e legati agli stessi da vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto sono soggetti al pagamento degli oneri stabiliti dalla tabella E. In assenza di tale vincolo si applica la tabella C del presente Regolamento relativa alla voce Nuova Costruzione residenziale per le zone omogenee B o C, a seconda che le zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale siano di completamento o di espansione. 9. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la localizzazione di residenze il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella C del

presente Regolamento relativa alle residenze per le zone omogenee B o C, a seconda che le zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale siano di completamento o di espansione. 10. Gli spazi espositivi fieristici sono assimilati alle attività produttive artigianali e industriali. Art. 9.bis Edifici a destinazione mista 1. Quando in una medesima costruzione coesistano unità immobiliari con diversa destinazione d'uso soggetta al pagamento di diversi differenti oneri di urbanizzazione, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua propria destinazione. Art. 10 Incidenza degli oneri per i complessi turistici ricettivi complementari 1. L'incidenza delle opere di urbanizzazione relative alla predisposizione ed attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari, quali campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili, viene determinato dal comune sulla base del costo contenuto nella tabella F in relazione alle superfici delle unità di soggiorno temporaneo. 2. Per unità di soggiorno temporaneo si considera lo spazio attrezzato avente la superficie utile per la sistemazione di una tenda roulotte o altro mobile itinerante o simili. 3. Il contributo di cui al precedente articolo è dovuto in aggiunta a quello concernente il titolo abilitativo per le costruzioni edilizie effettuate nel complesso turistico, per le quali il contributo stesso è determinato secondo le norme generali. 3. Le opere interne al complesso turistico al servizio delle unità di soggiorno temporaneo, quali la rete di distribuzione elettrica, le opere per lo smaltimento dei rifiuti, le strade interne, i parcheggi, le attrezzature di uso riservate agli utenti, sono a totale carico dell intestatario del titolo abilitativo e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolato. Art. 11 Calcolo dei volumi e delle superfici. 11.1 - Oneri di Urbanizzazione 2 a. Al fine della determinazione del contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione, il volume delle costruzioni residenziali, degli annessi alla residenza, delle attività direzionali e commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e le attività turistico-ricettive, in qualsiasi zona di P.R.G. si trovino, è computato a metro cubo vuoto per pieno comprensivo quindi di tutto il volume che si prevede di edificare fuori terra, comprensivo dei piani seminterrati, misurato tra le quote di calpestio dei pavimenti, o dal piano di calpestio più basso, all'intradosso dell'ultimo solaio o del tetto nel caso che il sottotetto sia abitabile ovvero utilizzabile con altezza interna misurata dal piano del pavimento all'intradosso del solaio superiore a m. 1,50. 3 Il piano sottotetto, di altezza superiore a 1,50, qualora sia del tutto inaccessibile, ovvero accessibile solo per ispezioni e attività manutentive mediante botola priva di scala, non è computato nella SUL e non contribuisce al calcolo della volumetria ai fini dell assoggettamento al contributo di costruzione. In caso contrario, vale a dire in caso di accessibilità mediante scala fissa, di qualsiasi forma e materiale, tutto il piano sottotetto verrà computato nella volumetria, anche se parzialmente interdetto da tramezzature. b. Nella volumetria devono essere considerati anche: eventuali "bow window", scale e ballatoi di accesso coperti, vani ascensori, cavedii per impianti tecnici compresi entro l ingombro della S.U.L.. c. Non contribuiscono al calcolo della volumetria: le logge ed i porticati pubblici o di uso pubblico; i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto, destinati ad extracorsa degli ascensori, scale di accesso alla copertura, locali strettamente necessari per impianti, serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie; i balconi, i parapetti, i cornicioni, le pensiline e gli elementi a carattere ornamentale ivi compresi i pergolati scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala non coperta, terrazze. d. Per i piani interrati l onere di urbanizzazione viene applicato sul volume ridotto del 75%, qualora destinato ad autorimesse private, cantine, deposito-ripostiglio, a locali accessori della residenza ed a locali per impianti

tecnici, e del 50%, qualora destinato a residenze, ad uffici, commercio, turismo 4. Le parti di edificio seminterrate sono assimilate al fuori terra. La definizione di piano interrato è disposta dall art. 13 comma 1 lett. U del R.E.C.; i terrapieni, che individuano la trincea d accesso, carrabile o pedonale, dovranno avere dimensione, misurate da ciascun lato dell apertura, sia in direzione perpendicolare che tangente all accesso medesimo, pari almeno all altezza del piano interrato, e la trincea, così definita, non dovrà avere dimensioni superiore a quella dell accesso aumentata di 1,00 m. La stessa disposizione si applica ai casi in cui più accessi si affaccino su un unica trincea, purché tra le aperture vi sia una distanza non superiore a m 3,00; in tal caso lo sviluppo dei terrapieni dovrà essere misurato dai lati esterni delle aperture poste all estremità della trincea, la cui larghezza complessiva non potrà superare di m. 1,00 la distanza tra i predetti lati esterni delle aperture ivi localizzate. Qualora tra gli accessi sussista una distanza superiore a m 3,00 dovranno essere realizzate singole trincee per ogni accesso, con dimensioni compatibili con quelle delle aperture stesse. e. Per tutti gli altri edifici diversi da quelli succitati, il calcolo degli oneri di urbanizzazione viene eseguito in base alla Superficie Utile Lorda (S.U.L.) 5, realizzata nel sottosuolo o soprassuolo e godono delle stesse riduzioni citate nel precedente comma; inoltre nel conteggio della S.U.L. produttiva sono considerati anche i soppalchi accessibili e le tettoie in quanto facenti parte integrante dell'attività; alle tettoie viene applicato l onere ridotto del 50%. Per gli edifici destinati ad attività produttive industriali ed artigianali la superficie del piano interrato viene assimilato alla superficie realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quella effettiva; per la parte di edificio parzialmente interrato la superficie destinata ad attività produttive industriali ed artigianali viene computata per intero. f. Tutte le altre volumetrie utilizzate per scopi diversi, anche in zona agricola, se non utilizzate dai soggetti di cui all'art. 17 comma 3 lettera a del D.P.R. 380/2001 o comunque non necessarie alla conduzione del fondo da parte dell imprenditore agricolo a titolo professionale, sono soggette alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione. 6 g. Nel caso in una medesima costruzione coesistano unità immobiliari con diversa destinazione d uso, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla propria destinazione. 7 h. Per le nuove costruzioni e/o per i mutamenti di destinazione d uso relativi ad attività commerciali di esposizione, attività all ingrosso e magazzini, con esclusione dei centri commerciali, si applica un altezza fittizia pari a 3,00 m ai fini della volumetria sulla quale calcolare il contributo di costruzione; i. Le autorimesse di cui all art. 41 sexies della L. 1150/1942, nella misura ivi prevista, non sono computate al fine del volume dell edificio al quale va applicato il contributo a condizione che siano pertinenziali delle nuove costruzioni realizzate, con atto pubblico trascritto. j. In tutte le destinazioni la realizzazione di manufatti che non incidono sulla SUL (ad es. logge aperte di uso privato) la volumetria viene ridotta nella misura del 50%, k. Per le nuove costruzioni e/o per i mutamenti di destinazioni d uso relativi ad attività commerciali di particolari caratteristiche e dimensioni (esposizioni, ingrosso, magazzini, ecc.), con l esclusione dei centri commerciali, si applica un altezza fittizia pari a 3,00 mt. sulla quale verrà calcolato il contributo di costruzione in base alla volumetria (S.U.L. x 3,00 mt.). 11.2 Costo di costruzione 8 a) Il costo di costruzione dei nuovi edifici destinati a: residenza, uffici e studi facenti parte di unità immobiliari destinate a residenza, è dato dalla superficie complessiva (Sc=Su+60%Snr), alla quale, si applica il costo unitario a metro quadrato stabilito con Delibera di Giunta Comunale. 9 b) Il costo di costruzione per i nuovi edifici destinati ad attività turistiche, commerciali, direzionali o allo svolgimento di servizi privati, comunque non destinati a residenza, viene calcolato applicando sulla Superficie totale (St=Snetta+60%Saccessori) il costo unitario a metro quadrato stabilito con Delibera di Giunta Comunale con aliquota del 10%. 10 c) La predetta aliquota del 10% viene ridotta al 5% per le seguenti destinazioni: c.1 culturali, sindacali, politiche ecc. (esclusi gli spazi destinati a cinema bar ecc.); c.2 Sportive e simili;

d) Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato dal Comune nella misura del 25%, aumentato al 50% qualora intervenga un cambio di destinazione d uso, del costo di costruzione per le nuove realizzazione. In caso di intervento su una porzione di fabbricato si farà riferimento alle superfici effettivamente interessate dai lavori. e) Le attività produttive (artigianali ed industriali) dirette alla prestazione di servizi e alla trasformazione di beni non sono soggette al contributo relativo al costo di costruzione, ma solo alla corresponsione del contributo dovuto all incidenza delle opere di urbanizzazione primaria nonché al contributo di cui al seguente art. 12. Art. 12 Contributo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi ed alla sistemazione dei luoghi 11 1. Il contributo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi ed alla sistemazione dei luoghi deve essere determinato in base ai parametri che la Regione definisce ai sensi del comma 4, lettere a) e b) dell art. 16 del D.P.R. 380/2001, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva. 2. Fino all emanazione da parte della Regione Marche dei parametri per il calcolo del contributo, si stabilisce che le opere necessarie per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi ed alla sistemazione dei luoghi sono di norma attuate dai richiedenti, sulla base di progetti da presentare, e da approvare da parte dell Amministrazione Comunale, congiuntamente al progetto di intervento edilizio e secondo le modalità e garanzie stabilite nel permesso di costruire, in tal caso sarà anche stabilità l esenzione totale o parziale dei suddetti contributi. 3. In tutti gli altri casi, il richiedente del permesso di costruire sarà tenuto al pagamento delle quote di seguito stabilite. 4. I contributi vengono differenziati in: Disinquinamento (D) e Sistemazione dei luoghi (S), individuando i parametri di calcolo e i tipi di attività produttiva, rimandando ad apposita deliberazione di Giunta Comunale l importo unitario da corrispondere. In prima applicazione si applicano i valori di cui alla seguente tabella G D) contributo da corrispondere a titolo di Disinquinamento (D), fissato in /mq. di Superficie Utile Lorda. Detta somma è commisurata in via presuntiva e forfettaria sulla base dell incidenza delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture che il Comune deve realizzare o ha già realizzato. Il contributo (D) viene moltiplicato per i seguenti coefficienti: Coefficiente K1: K1 = 2 per attività comprese nell elenco di cui alla parte 1^ lettera c Industrie di 1^ classe Attività insalubri del D.M. 2/03/1987 Elenco industrie insalubri di cui all art. 216 del T.U.L.S.; K1 = 1 per tutte le altre attività. Coefficiente K2: K2 = 1 per aziende con meno di 10 addetti e/o S.U.L. < 2.000 mq.; K2 = 1,5 per aziende con numero di addetti da 10 a 100 e/o S.U.L. > 2.000 mq. e < 15.000mq.; K2 = 2 per aziende con numero di addetti superiore a 100 e/o S.U.L. > 15.000 mq. S) contributo da corrispondere a titolo di Sistemazione dei luoghi (S), fissato in /mq. di Sup. Utile Lorda. 5. Detta somma è commisurata in via presuntiva e forfettaria sulla base dell incidenza delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture che il Comune deve realizzare o ha già realizzato. 6. I contributi D) ed S) sono cumulabili tra loro nel caso di interventi produttivi, e vanno versati con le modalità previste nell art. 19 del presente Regolamento. 7. I contributi D) ed S) vengono aggiornati con le modalità previste per gli oneri di urbanizzazione, dall art. 21 del presente Regolamento. 8. Le attività artigianali di tipo laboratoriale e le attività artigianali di servizio che ricadono nelle zone di Piano destinate a residenza sono escluse dall assoggettamento dell onere D) e S). Art. 13 Interventi su edifici esistenti. 1. Per gli interventi sugli edifici esistenti il contributo di costruzione è corrisposto per le sole parti oggetto di intervento, in base alle tariffe vigenti approvate dal Comune.

2. Le superfici e/o la volumetria su cui applicare la tariffa corrispondente il contributo di costruzione è computata secondo le varie tipologie di intervento come specificate nei successivi paragrafi. 3. Le tipologie di intervento che vengono normate dettagliatamente sono le seguenti: a) Cambio destinazione d uso; b) Demolizione e Ricostruzione; c) Restauro e Ristrutturazione; d) Frazionamento; e) Fusione. 4. Per i casi non previsti verrà valutata di volta in volta la modalità di determinazione e calcolo, anche raffrontandoli con i casi precedenti più simili al caso in esame. 13.1 - Cambio destinazione d uso 12 1. Visto l art. 23-ter del d.p.r. n. 380/2001 e le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. 2. Ai fini del pagamento del contribuito di costruzione, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, si individuano le seguenti categorie funzionali autonome di destinazione d uso, all aumento crescente dell incidenza del carico urbanistico: a. USI DEL SUOLO NON INSEDIATIVI (vedi art. 14 del presente regolamento); b. Destinazioni di cui all art. 4 del D.M. n. 1444/1968: AGRICOLA E ZOOTECNICA; c. Destinazioni di cui all art. 5 c.1 punto 1) del D.M. n. 1444/1968: ATTIVITA PRODUTTIVA ARTIGIANALE ATTIVITA PRODUTTIVA INDUSTRIALE ATTIVITA compresi gli studi e gli uffici siti all interno di unità immobiliare destinata ad attività produttiva e comunicanti con essa, senza ingresso indipendente e che sono a servizio esclusivo della medesima attività produttiva); d. Destinazioni di cui all art. 3 del D.M. n. 1444/1968: RESIDENZIALE (residenza ivi compresi gli uffici e studi professionali di piccola entità, siti all interno di unità immobiliari destinate a residenza e comunicanti con essa, senza ingresso indipendente e ad uso esclusivo di uno o più componenti del nucleo familiare); e. Destinazioni di cui all art. 5 c.1 punto 2) del D.M. n. 1444/1968: a.1 COMMERCIALE (negozi, bar, esercizi commerciali, ristoranti ecc ); a.2 DIREZIONALE (banche, studi e uffici, esclusi quelli facenti parte di immobili di insediamenti produttivi). a.3 ATTIVITA TURISTICA ALBERGHIERA RICETTIVA; a.4 ARTIGIANALE E PRODUTTIVA DI SERVIZIO (negozi, bar, studi e uffici, banche, esercizi commerciali, ristoranti, centri estetici, parrucchiere, ecc.); 3. I passaggi dalle categorie suddette in senso crescente (da a a e ) sono di norma soggette al pagamento del contributo di costruzione (oneri e costo costruzione), anche se eseguiti senza opere edilizie, mentre i passaggi in senso decrescente (da e a a ) di norma non sono soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione mentre soggette al solo costo di costruzione, qualora avvengano mediante l esecuzione di opere edilizie; 2.bis Non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione i passaggi in senso crescente (da a a e ) nel caso in cui si realizzi il ripristino, senza opere, di una destinazione già autorizzata e per la quale era stato regolarmente pagato il contributo di costruzione; nel caso in cui tali passaggi siano realizzati mediante opere

edilizie, sarà dovuto solo il costo di costruzione con applicazione delle aliquote di riduzione di cui all art. 11.2 lettera d) 3. Il contributo di costruzione sarà determinato applicando per gli oneri di urbanizzazione e per ogni categoria funzionale, la voce ristrutturazione con cambio di destinazione d uso delle tabella C e D; il costo di costruzione sarà determinato con riferimento alla nuova destinazione con applicazione delle aliquote di riduzione di cui all art. 11.2 lettera d). 3.bis In ogni caso, e comunque nei casi particolarmente complessi (sussistenza di diverse destinazioni nel medesimo immobile, numero elevato di unità immobiliari coinvolte ecc ), il contributo di costruzione potrà essere determinato quale differenza tra il contributo di costruzione dovuto per la nuova destinazione d uso richiesta (stato post lavori) e quello relativo allo stato preesistente (stato ante lavori), calcolati, entrambi, con riferimento al momento della presentazione della domanda di variazione; in tale fattispecie, relativamente al costo di costruzione, non si applicherà la riduzione di cui all art. 11.2 lettera b) 4. Inoltre, nel caso di un intervento di difficile collocazione nelle categorie sopra elencate (Uso non classificato UNC ), di volta in volta il Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata, dopo l eventuale parere richiesto alla Commissione Edilizia (se istituita), assimilerà l intervento in una delle sopra elencate categorie, riferendosi in particolare all aumento del Carico Urbanistico (CU). 5. Qualora la destinazione d'uso delle costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi o delle costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi, nonché delle costruzioni edificate in zone agricole beneficiate ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 380/2001, venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione. 6. La medesima procedura è applicata a tutte le destinazioni non residenziali. 7. Per gli interventi di mutamento d uso di cui al comma precedente, occorsi oltre dieci anni dall ultimazione dei lavori si dovrà versare il contributo determinato ai sensi del precedente comma 3 bis. 8. In caso di differenza negativa (diminuzione carico urbanistico) non è dovuto nessun rimborso, infatti, solo nel caso che l opera edilizia non sia eseguita è dovuto il rimborso del contributo di costruzione 13 13.2 - Demolizione e ricostruzione 1. Nei casi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e senza cambio di destinazione, rientranti pertanto nel regime della ristrutturazione ai sensi dell art. 3, lettera d) del D.P.R. 380/2001, il contributo di costruzione è calcolato relativamente al solo costo di costruzione 14 13.3 Ristrutturazione 1. Nei casi di intervento di ristrutturazione il contributo di costruzione è dovuto per le sole parti in ampliamento, per i cambi di destinazione d uso, nel caso di frazionamento delle unità immobiliari con aumento del carico urbanistico e della superficie calpestabile, di modifica dei prospetti, ovvero nel caso di interventi sulle strutture portanti (nuovi inserimenti o modifiche planimetriche di muri e pilastri, solai e scale) che non si rendano necessari per il miglioramento o l adeguamento antisismico del fabbricato, come previsto al successivo comma 6. 2. Nei casi di ristrutturazione senza ampliamenti, senza cambi di destinazione d'uso, senza frazionamento con aumento del carico urbanistico e della superficie calpestabile e senza modifica dei prospetti è dovuto solamente il costo di costruzione; 3. Nel caso in cui la ristrutturazione si accompagni ad un ampliamento dell unità immobiliare, il contributo di costruzione commisurato agli oneri di urbanizzazione è calcolato applicando al volume ristrutturato la voce ristrutturazione con aumento della superficie utile dell allegata Tabella C ed al volume in ampliamento la voce nuova costruzione della stessa Tabella C. È comunque dovuto il costo di costruzione, con le modalità previste dal precedente art. 11.2 4. Nel caso di ristrutturazione con cambio di destinazione d uso il contributo di costruzione sarà determinato ai sensi del precedente 13.1. 5. Nel caso di interventi sulle strutture portanti, che non si rendano necessari per il miglioramento o l adeguamento antisismico del fabbricato, il contributo di costruzione commisurato agli oneri di

urbanizzazione è calcolato applicando al volume ristrutturato la voce ristrutturazione edilizia dell allegata Tabella C. È comunque dovuto il costo di costruzione, con le modalità previste dal precedente art. 11.2. 6. Nel caso di interventi di ristrutturazione finalizzati unicamente all adeguamento antisismico del fabbricato (senza modifica sagoma, volume e prospetti) non è dovuto il contributo di costruzione, (oneri e costo); la stessa esenzione del contributo di costruzione si applica agli interventi di miglioramento antisismico, purché sia asseverato, da un tecnico abilitato, il perseguimento di una resistenza sismica pari almeno al 70% della capacità prevista, dalla normativa vigente al momento della presentazione dell istanza, per l adeguamento antisismico e sia effettuato, prima del rilascio del permesso di costruire ovvero dell efficacia degli altri titoli abilitativi previsti dal D.P.R. n. 380/2001, il deposito del progetto presso la competente Autorità per la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica; Qualora al miglioramento o all adeguamento antisismico si accompagnino cambi di destinazione d uso, ampliamenti del fabbricato ovvero frazionamento di unità immobiliari si applica quanto previsto ai commi precedenti; 7. Nel caso di ristrutturazione di un immobile per il quale non esistono precedenti edilizi ovvero sussistono condizioni di inagibilità, eliminabili solo mediante interventi di ristrutturazione, e per il quale non era mai stato versato il contributo di costruzione, è dovuto il versamento, oltre che del costo di costruzione, anche degli oneri di urbanizzazione corrispondenti all incremento di carico urbanistico riconducibile al recupero dell immobile medesimo. 8. Sono fatte salve le esenzioni previste per Legge 15 13.3.1 Frazionamento 16 1. Nel caso di suddivisione di una o più unità immobiliare il contributo commisurato ai soli oneri di urbanizzazione è dovuto solo se si determina l aumento del carico urbanistico e della superficie utile calpestabile, ai sensi dell art. 17 comma 4 del d.p.r. n. 380/2001; 2. Il contributo è applicato all unità immobiliare nella quale si è determinato l aumento del carico urbanistico e della superficie utile calpestabile mentre non sarà dovuto per l unità immobiliare che conserva la precedente destinazione d uso; 13.3.2 Fusione 17 1. La fusione di due o più unità immobiliari sono disciplinate nei seguenti modi: a. nel caso in cui venga richiesto l abbattimento di divisori tra diverse unità immobiliari o comunque la realizzazione di un apertura permanente tra diversi locali con esplicita dichiarazione che trattasi di semplice messa in comunicazione di locali senza accorpamento di unità immobiliari, specificando inoltre che le stesse rimarranno catastalmente distinte, le opere vengono classificate come manutenzione straordinaria e pertanto non soggette al contributo di costruzione; b. nel caso in cui si dichiari l unificazione di più unità immobiliari rientranti nella stessa categoria funzionale, le opere vengono classificate attività edilizia libera, pertanto non sono soggette al contributo di costruzione; c. nel caso di fusione di più unità immobiliari, anche senza opere, rientranti in diverse categorie funzionali, interviene ovviamente anche il mutamento d uso di una o più unità immobiliari e pertanto, qualora si determini un aumento del carico urbanistico, sarà dovuto, per l u.i. che determina detto incremento, il contributo di costruzione commisurato sia agli oneri di urbanizzazione, applicando alla volume della la voce ristrutturazione con aumento della superficie utile dell allegata Tabella C, sia il costo di costruzione tenendo conto delle riduzioni previste dall art. 11.2 e di quanto disposto dall art. 13.1. 13.3.3 Ristrutturazione e ampliamento di edifici unifamiliari 1. Agli effetti del presente regolamento, si intendono per edifici unifamiliari sia gli edifici singoli, con tutti i fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare, sia quelli, che pur costruiti in aderenza ad altri fabbricati, costituiscono una struttura edilizia funzionalmente autonoma. Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l intervento. 2. Gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento una tantum quando gli stessi non superino la misura del 20% di edifici unifamiliari in tutte le zone urbanistiche incluse la zone agricole.

3. Nel caso di ristrutturazione di un edificio unifamiliare, accompagnata da un aumento del volume superiore del 20% rispetto a quello esistente, si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti per la ristrutturazione estesi a tutto il volume dell edificio di progetto (esistente ed in ampliamento). Nel caso di solo ampliamento volumetrico senza ristrutturazione dell'esistente si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti dalla tabella C per gli interventi di nuova costruzione, secondo l indice di fabbricabilità fondiaria (IF), estesi al solo volume dell ampliamento Art. 14 Usi del Suolo - attività che comportano interventi edilizi minimi e/o assenti 18 4. Rientrano in questa categoria gli impianti a cielo aperto per la produzione di calcestruzzi e/o altri materiali, gli impianti o attrezzature sportive private, i distributori di carburante, i depositi di materiale a cielo libero, ecc. 5. Qui di seguito vengono individuate le varie tipologie, il parametro di calcolo e l aliquota di applicazione, rimandando ad apposita deliberazione di Giunta Comunale l importo unitario da corrispondere, stabilito in via presuntiva e forfettaria sulla base dell incidenza delle opere di urbanizzazione che il Comune deve realizzare o ha già realizzato: a. Per le autorizzazioni di cava viene stabilito come parametro il metro cubo (mc), dove i mc sono riferiti al quantitativo di materiale oggetto di autorizzazione. Le modalità di pagamento saranno stabilite nella Convenzione che precede l autorizzazione. b. Per gli impianti sportivi privati (piscine, palestre, ecc.) viene stabilito come parametro il metro quadrato (mq), dove i mq sono riferiti alla superficie utile lorda dell'impianto, coperto o scoperto. c. Per gli impianti di distribuzione carburante e servizi annessi viene stabilito come parametro il metro quadrato (mq), dove i mq sono riferiti all intera area di pertinenza dell impianto, coperto o scoperto comprensivo degli spazi di manovra e degli spazi connessi all attività (autolavaggio, parcheggi, ecc.).; comunque eventuali manufatti destinati a bar, negozi, ecc. sono soggetti al contributo di costruzione previsto secondo il tipo di attività svolta (commerciale,artigianale, ecc.). d. Per l'utilizzo di aree a scopo di stoccaggio e deposito di materiali, per un periodo superiore ad un anno, viene stabilito come parametro il metro quadrato (mq), dove per mq. si intende tutta la superficie interessata dal deposito. e. Per gli impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazioni viene stabilito come parametro il metro quadrato (mq), dove i mq sono riferiti all intera area di pertinenza dell impianto, comprensiva dei locali necessari per il funzionamento dello stesso. 6. Per usi del suolo diversi da quelli succitati, il Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata collocherà l intervento in una delle sopra elencate categorie, riferendosi in particolare all aumento del Carico Urbanistico. 7. Per gli stessi usi è previsto il pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione che sarà calcolato applicando sulla Superficie totale il costo unitario a metro quadrato stabilito con Delibera di Giunta Comunale e le seguenti aliquote: a. Per gli impianti sportivi privati (piscine, palestre, ecc.): 5% ( i mq sono riferiti alla superficie utile lorda dell'impianto, coperto o scoperto). b. Per gli impianti di distribuzione carburante e servizi annessi, depositi di rottami, deposito per campeggio di roulottes, tende, carovane: 10% (i mq sono riferiti all intera area di pertinenza dell impianto, coperto o scoperto comprensivo degli spazi di manovra e degli spazi connessi all attività quali autolavaggio, parcheggi, ecc.; comunque eventuali manufatti destinati a bar, negozi, ecc. sono soggetti al contributo di costruzione previsto secondo il tipo di attività svolta quali commerciale,artigianale, ecc.). c. Per l'utilizzo di aree a scopo di stoccaggio e deposito di materiali, per un periodo superiore ad un anno: 10% (per mq. si intende tutta la superficie interessata dal deposito). d. Per gli impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazioni:10% (i mq sono riferiti all intera area di pertinenza dell impianto, comprensiva dei locali necessari per il funzionamento dello stesso).

Art. 14.bis Sanzioni e oblazioni in luogo del ripristino dello stato dei luoghi o per il rilascio di titoli abilitativi in sanatoria 3. In caso di rilascio di permesso di costruire in sanatoria e per le opere per le quali non è possibile il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero l acquisizione al patrimonio comunale, è dovuta una sanzione nella seguente misura: a. per gli Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, di cui all art. 33 del d.p.r. n. 380/2001, qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio; b. per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, di cui all art. 34 del d.p.r. n. 380/2001, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale; c. per gli interventi, di cui all art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria è dovuto il pagamento del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. Nel caso di insediamenti produttivi, per i quali sussiste la gratuità del costo di costruzione, oltre all oblazione determinata in misura pari al doppio del contributo di costruzione (commisurato ai soli oneri di urbanizzazione) sarà dovuto anche il pagamento dell oblazione sul costo di costruzione nella misura del 10% del costo documentato di costruzione. 2. Per gli interventi soggetti a D.I.A. / S.C.I.A. sono dovute le sanzioni previste dall art. 37 del d.p.r. n. 380/2001. 3. Nei casi di cui al comma 1 dell art. 37, il valore venale è stabilito sulla base di stima dell Ufficio Tecnico Comunale, notificata preliminarmente alle contro parti, con le modalità di cui all art. 10-bis della L. 241/1990. In caso di presentazione di osservazioni il Responsabile dell Ufficio Tecnico decide, dando eventualmente ragione, nella stima definitiva, del loro mancato accoglimento. Decorso il termine ivi previsti senza che siano state presentate osservazioni, la determinazione del incremento del valore venale, conseguente alle opere eseguite senza D.I.A./S.C.I.A., diviene efficace ai fini della determinazione della sanzione. Art. 15 Esenzioni. 1. Il contributo di costruzione non è dovuto per i soli interventi indicati nell art. 6 e nell art. 17 comma 3 del D.P.R. 380/2001 19 2. Inoltre si stabilisce l esenzione per le attrezzature sociali e sanitarie, religiose, opere di edilizia funeraria, le autorimesse ad uso pubblico e gli impianti sportivi se convenzionati con il Comune e costruiti anche da privati su aree destinate a Standard Urbanistici dal P.R.G. e vincolate ad uso pubblico 20 3. Si precisa che l esenzione degli oneri di urbanizzazione prevista per la ristrutturazione e ampliamento minore del 20% degli edifici unifamiliari è applicabile solamente se l edificio è fin dall origine, ante opera, unifamiliare.

4. Per opportuna chiarezza s intendono per edifici unifamiliari, ai fini del presente Regolamento gli edifici singoli con tutti i fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. 5. Ai sensi dell art. 9 della Legge n. 122/89 la realizzazione di nuovi garage a servizio di immobili già esistenti, nel rispetto della suddetta Legge (vincolo pertinenziale, ecc.), sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione. 6. Sono fatte salve le esenzioni previste da Leggi e/o normative specifiche. Art. 16 Riduzioni. 1. La riduzione del contributo di costruzione è prevista nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4 dell art. 17 del D.P.R. 380/2001, oltre ad eventuali riduzioni previste da Leggi e/o normative speciali. 2. Nel caso di edifici sportivi non convenzionati si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti dalla Tabella E righe da 1 a 4 3. Eventuali altre riduzioni speciali potranno essere apportate solo previa modifica del presente regolamento da approvare con delibera di Consiglio Comunale. Art. 17 Restituzione del contributo di costruzione. 1. Il contributo di costruzione potrà essere restituito solo in caso di mancata realizzazione di intere unità residenziali o di altra natura 21 2. Le realizzazioni parziali non saranno soggette a verifica con restituzione del contributo versato. 3. Il rimborso richiesto, se fondato, dovrà essere effettuato entro un anno dalla richiesta, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili dell Ente. Non maturano interessi legali sulle somme da rimborsare. Trascorsi dieci anni dal pagamento del contributo di costruzione, disinquinamento e sistemazione dei luoghi, lo stesso non è più rimborsabile salvo interruzione della prescrizioni fatta valere prima del termine dei dieci anni. Art. 18 Completamento lavori 22 1. In caso di richiesta di un "Nuovo permesso di costruire, D.I.A. o S.C.I.A. per il solo completamento dei lavori", di cui a un permesso di costruire, D.I.A. o S.C.I.A. precedente, il contributo di costruzione viene calcolato con riferimento al solo costo di costruzione calcolato, con le modalità di cui all art. 11 comma 2, sulle superfici interessate dai lavori per l ultimazione della costruzione. 2. Per lavori di completamento che comportano anche la realizzazione di volumetrie verrà inoltre calcolato l onere di urbanizzazione in base alla variazione ISTAT eventualmente intervenuta. 3. Qualora nei cinque anni successivi all ultimazione dei lavori sullo stesso immobile vengano effettuati più interventi non onerosi tali da configurarsi nel loro insieme come interventi di ristrutturazione edilizia, gli oneri di urbanizzazione sono comunque dovuti e sono calcolati con tariffe riferite al momento dell ultimo intervento; tale principio si applica anche alle pratiche in sanatoria; Art. 19 Modalità di pagamento del contributo di costruzione. 1. Il pagamento del contributo di costruzione commisurato agli oneri di urbanizzazione e quello per il disinquinamento e per la sistemazione dei luoghi potrà essere effettuato in quattro rate uguali, la prima al rilascio del permesso o alla presentazione della denuncia inizio attività o della S.C.I.A, le rimanenti con scadenza semestrale a partire dalla data di rilascio del permesso di costruire o di efficacia della DIA /SCIA, mediante presentazione di una garanzia, da parte di soggetti autorizzati, di cui al successivo comma 4; in ogni caso è dovuto il pagamento del residuo degli oneri di urbanizzazione entro 60 giorni dalla comunicazione fine lavori 2. Il pagamento del contributo di costruzione commisurato al costo di costruzione potrà essere effettuato in quattro rate uguali, la prima al rilascio del permesso o alla presentazione della denuncia inizio attività o della S.C.I.A., le rimanenti con scadenza annuale a partire dalla data di rilascio del permesso di costruire o di efficacia della DIA /SCIA, mediante presentazione di una garanzia, da parte di soggetti autorizzati, di cui al successivo comma 4; in ogni caso è dovuto il pagamento del residuo del costo di costruzione entro 60 giorni dalla comunicazione fine lavori.