LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA INVIATE DIRETTAMENTE AI CONTRIBUENTI

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Accertamento e Verifiche di Andrea Bongi Studi di settore, le anomalie si fanno in tre Ai contribuenti ed intermediari inviate oltre 300.000 comunicazioni sulle incoerenze del triennio 2008-2010 Analogamente a quanto avvenuto negli anni passati, anche quest anno l Amministrazione Finanziaria ha ripetuto l invio delle comunicazioni relative alle c.d. anomalie da studi di settore che si sono evidenziate a seguito di un mero riscontro informatico dei dati dichiarati per il triennio 2008, 2009 e 2010. I numeri dell operazione, in corso proprio in questi giorni, sono contenuti nella recente C.M. n.30/e dell 11 luglio scorso. Sono state inviate, si legge nel citato documento di prassi, circa 136.000 comunicazioni direttamente ai contribuenti e approssimativamente 55.000 segnalazioni telematiche a circa 27.000 intermediari. A queste cifre occorre aggiungere poi circa 124.000 missive recapitate direttamente ai contribuenti, contenenti l invito alla presentazione del modello studi di settore per il periodo d imposta 2010. Queste ultime comunicazioni rappresentano la novità di quest anno e discendono direttamente dalle modifiche normative apportate all art.8, co.1 del D.Lgs. n.471/97 dall art.23, co.28 del D.L. n.98/11 15. Sono dunque di tre tipi le comunicazioni inviate quest anno dal Fisco in tema di studi di settore: 1 comunicazioni di anomalia inviate direttamente ai contribuenti; 2 segnalazioni di anomalia inviate agli intermediari; 3 inviti a presentare il modello studi di settore spediti direttamente ai contribuenti. Così come avvenuto per la campagna di primavera sul redditometro, anche le comunicazioni di anomalia sugli studi di settore sono state spedite proprio nel bel mezzo della stagione dichiarativa con l evidente intento del Fisco di fare compliance. Come ogni anno, l Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti anche l apposito software che consentirà di replicare alle comunicazioni di anomalia entro la fine del mese di dicembre 2012. Scopo del presente lavoro è quello di analizzare, una per una, le tre tipologie di comunicazioni sopra descritte e le possibili repliche o contromosse adottabili dai contribuenti o dagli intermediari. 1 LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA INVIATE DIRETTAMENTE AI CONTRIBUENTI Le segnalazioni spedite tramite lettera raccomandata ai contribuenti 16 riguardano ben 17 tipologie di anomalia riscontrate dal Fisco attraverso un analisi dei dati dichiarati ai fini dell applicazione degli studi di settore per il triennio 2008, 2009 e 2010. 15 La norma in oggetto ha inserito il seguente periodo all art.8, co.1 del D.Lgs. n.471/97: si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell Agenzia delle Entrate. 27

Le 17 anomalie segnalate dal Fisco possono essere raggruppate nelle seguenti quattro macrocategorie; Incoerenze del magazzino Mancata indicazione valore beni strumentali Incongruenze nei dati dichiarati nello studio o tra questi e quelli di Unico Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi superiore al doppio della soglia massima 10 tipologie 3 tipologie 2 tipologie 2 tipologie Le anomalie del magazzino possono avere ad oggetto: una grave incoerenza tra le rimanenze finali indicate nel modello relativo al periodo d imposta 2009, e le esistenze iniziali, indicate nel modello relativo al periodo d imposta 2010; una rotazione del magazzino molto bassa e comunque inferiore a quella che si registra mediamente per le imprese del settore; una durata delle scorte molto alta e comunque superiore a quella che si registra mediamente per le imprese del settore, alla quale si accompagna anche un incremento delle rimanenze finali appositamente evidenziate nella segnalazione. Le anomalie relative ai beni strumentali si riferiscono, invece, alla mancata indicazione nel modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore del valore dei beni strumentali che risulta non compatibile con la contemporanea presenza delle quote di ammortamento e dell indicazione nei dati strutturali dello studio dei beni utilizzati per lo svolgimento dell attività economica. Quanto alle segnalazioni relative ad incongruenze nei dati dello studio o fra questi e la dichiarazione dei redditi, le incoerenze possono riguardare: presenza di soci con percentuale di lavoro prestato inferiore al 50% e contemporanea assenza di altri addetti all attività; mancata o non corretta indicazione del numero dei Soci o associati che prestano attività nello studio (per le attività relative all esercizio associato di arti e professioni); mancata o non corretta indicazione del numero di Ore settimanali dedicate all attività ; mancata o non corretta indicazione del Numero di settimane di lavoro nell anno. Per quanto attiene, infine, alle incoerenze relative all incidenza dei costi residuali, le segnalazioni inviate dal Fisco riguardano le seguenti due situazioni: incoerenza dell indicatore incidenza altre componenti negative sui compensi; incoerenza relativa all incidenza dei costi residuali di gestione. Nel primo caso l incoerenza è dovuta al fatto che il rapporto delle altre componenti negative rispetto ai compensi dichiarati, risulta superiore al doppio della soglia massima consentita e le altre componenti negative sono di valore superiore ad 5.000. Stessa situazione per l altro indicatore che misura l incidenza dei costi residuali di gestione. Anche in questo caso l incoerenza scatta perché il valore di tale indice è superiore al doppio della soglia massima e contemporaneamente il valore dei costi residuali di gestione supera gli 5.000. Essendo le segnalazioni in oggetto indirizzate direttamente ai contribuenti in ognuna di esse la Direzione Centrale Accertamento dell Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno inserire, in un evidente ottica di compliance dichiarativa, la frase seguente. 16 In questa prima fase, recita la C.M. n.30/e, tenuto conto delle conseguenze del terremoto che ha colpito alcune province della Lombardia, dell Emilia Romagna e del Veneto, non sono state inviate comunicazioni ai contribuenti con domicilio fiscale nelle province di: Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo. 28

Pur trattandosi di un anomalia che necessita di ulteriori approfondimenti, La invitiamo comunque a valutare con attenzione quanto evidenziato, soprattutto in vista della presentazione del prossimo modello di dichiarazione relativo al periodo d imposta 2011 (Unico 2012). Circa le possibili motivazioni dell anomalia, ognuna delle missive recapitate ai contribuenti precisa, inoltre, che spesso esse dipendono dall omessa o non corretta indicazione di alcuni dati determinanti per l applicazione degli studi di settore, finalizzata a ridurre l ammontare dei ricavi stimati dagli studi medesimi per renderli congrui rispetto a quelli dichiarati. Ciò significa, si legge ancora nella missiva, che anche la condizione di congruità raggiunta dal contribuente sulla base degli artifici dichiarativi di cui sopra, non può considerarsi sinonimo di esenzione da controlli o riscontri da parte del Fisco al pari dell omessa presentazione del modello dati rilevanti ai fini degli studi di settore o dell indicazione di cause di esclusione o disapplicazione degli stessi rivelatesi poi inesistenti. 2 LE SEGNALAZIONI TRASMESSE DIRETTAMENTE AGLI INTERMEDIARI Più articolate, invece, le dieci segnalazioni di anomalia indirizzate direttamente attraverso il canale Entratel agli intermediari che hanno trasmesso le dichiarazioni finite sotto la lente del Fisco. Si tratta di anomalie riscontrate nei dati rilevanti ai fini degli studi di settore del periodo d imposta 2010 che in massima parte sono state trasfuse nei nuovi dieci indicatori di coerenza economica validi per l accesso al nuovo regime premiale per i soggetti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore. Tornando alle dieci segnalazioni inviate agli intermediari relative alle dichiarazioni dagli stessi trasmesse in via telematica per conto dei loro clienti, abbiamo: 1. omessa indicazione del valore dei beni strumentali; 2. soggetti con anomalie evidenziate dai controlli telematici di coerenza di Unico 2011; 3. soggetti che si sono esclusi dall applicazione degli studi di settore per il triennio 2008-2010; 4. soggetti con incongruenza tra il codice attività e i dati strutturali indicati ai fini dell applicazione degli studi di settore; 5. imprese che hanno indicato il valore delle rimanenze finali (relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all art.93, co.5 del Tuir) superiore al valore delle corrispondenti esistenze iniziali; 6. imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale; 7. imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato un valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione dei servizi; 8. imprese che hanno indicato un valore negativo del costo del venduto relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; 9. imprese che hanno indicato il valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi; 10. imprese con incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell applicazione degli studi di settore. Una volta ricevuta la comunicazione gli intermediari avranno la possibilità di verificare se la stessa dipende da un errore o da un omissione compiuta nella fase di trasmissione telematica o se, invece, si tratta di un anomalia vera e propria dei dati dichiarati. 29

In questa seconda situazione l intermediario, come si legge nella segnalazione telematica delle Entrate, potrà informare i contribuenti interessati affinché gli stessi evitino la reiterazione dell errore o dell omissione al preciso fine di non creare fonti di innesco di controlli fiscali da parte dell Amministrazione Finanziaria. Ovviamente, anche per gli intermediari resta aperta la possibilità di fornire chiarimenti o precisazioni in ordine alle anomalie segnalate attraverso l apposito software Comunicazioni anomalie 2012 reso disponibile sul sito internet dalle Entrate. 3 GLI INVITI A PRESENTARE IL MODELLO DEGLI STUDI DI SETTORE Come accennato in premessa si tratta di una nuova forma epistolare utilizzata dal Fisco. Gli inviti in oggetto derivano direttamente dalle recenti modifiche normative che hanno aumentato le sanzioni e le conseguenze (induttivo puro) per le infedeltà dichiarative introducendo, di contro, un regime premiale ai soggetti congrui, coerenti e fedeli nella presentazione e compilazione dei modelli. La filosofia di base dei nuovi inviti è ben riassunta in questo passaggio della C.M. n.8/e del 16 marzo scorso che ne annunciava l imminente discesa in campo:..attesa la rilevanza delle informazioni relative agli studi di settore, per le attività di analisi del rischio, di selezione e di controllo, viene prevista la possibilità che l Agenzia delle Entrate possa inviare specifici inviti ad adempiere agli obblighi dichiarativi ai contribuenti potenzialmente interessati, senza che tali inviti precludano agli stessi la possibilità di sanare il comportamento omissivo ai fini dell applicazione delle sanzioni incrementate. L importanza dei dati contenuti nei modelli degli studi di settore sono dunque ritenute di estrema importanza per le analisi e le selezioni del Fisco e, pertanto, l omessa presentazione degli stessi o l indicazione di cause di esclusione o di disapplicazione non veritiere devono essere perseguite con ogni mezzo possibile. Invito all adempimento compreso. I nuovi inviti alla presentazione del modello studi si differenziano da ogni altra forma di richiesta di informazioni e chiarimenti già disciplinata nel nostro ordinamento. Essi sono, infatti, diversi sia da quelli espressamente previsti dagli artt.32 del DPR n.600/73 e 51 del DPR n.633/72 ed, al tempo stesso, non costituiscono nemmeno quell avvio di un procedimento amministrativo sufficiente ad inibire l accesso al ravvedimento operoso ex art.13 del D.Lgs. n.472/97. Per quanto riguarda l individuazione dei soggetti ai quali sono stati trasmessi i circa 124.000 inviti, la più volte citata C.M. n.30/e dell 11 luglio scorso precisa che si tratta di soggetti che non hanno presentato il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore e che: hanno indicato un codice di attività per il quale risulta approvato uno studio di settore; hanno compilato un quadro contabile e non hanno indicato in tale quadro una causa di inapplicabilità ovvero una causa di esclusione per la quale non è prevista la compilazione del modello degli studi di settore. Una volta raggiunto dall invito il contribuente ha due alternative: 1. adeguarsi attraverso l invio di una dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell anno nel quale è stata commessa la violazione, quindi entro il prossimo 30 settembre; 2. non dare seguito all invito del Fisco. Nella prima ipotesi, come ricorda la C.M. n.30/e, il contribuente potrà avvalersi delle disposizioni sul ravvedimento operoso riducendo le nuove e più elevate sanzioni comminabili nel caso di omessa o infedele presentazione del modello studi di settore sulla base delle disposizioni di cui all articolo 13 del D.Lgs. n.472/97. 30

Nella seconda ipotesi, invece, il contribuente dovrà essere consapevole degli specifici rischi ai quali si espone ossia alle nuove e più elevate sanzioni relative alle omissioni ed alle infedeltà dichiarative in materia di studi di settore, oggetto di apposito e specifico richiamo nella missiva stessa, nonché nella possibilità per l ufficio di spiccare un accertamento induttivo puro ai sensi dell art.39, co.2 del DPR n.600/73. 31